CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12234/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del reato di lesioni; Considerato che tutti i motivi di ricorso sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente si duole dell'affermazione di responsabilità, non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente si duole della mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.2 cod. pen., è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estraneo al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il quarto motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (pag. 9 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, infine, che non va accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso o il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 23 novernbr 2 Il con