CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 46837/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E presente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRINDISI, che depositando nomina a sostituto processuale degli avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di FOGGIA difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di FOGGIA difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi insistendo per l'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 commi 1 e 4, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché coltivavano, ai fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo marijuana di ingente quantità e, in particolare, 4.862 piante dell'altezza compresa tra 20 e 100 cm, del peso complessivo pari a 1.480 kg, contenenti 43,95 kg di principio attivo da cui era possibile ricavare 1.757.904 dosi medie giornaliere. 2. Avverso la prefata sentenza ricorrono gli imputati per il tramite dei rispettivi difensori. 3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato, con un unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le seguenti doglianze: 3.1. Erronea applicazione dell'ad. 62-bis cod. pen. ed illogicità della motivazione sul punto, per non avere la Corte territoriale valutato gli elementi di segno positivo che avrebbero dovuto essere apprezzati per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dalla difesa richiamati nell'odierno ricorso; 3.2. Illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'ad. 4-bis della legge sull'[OSCURATO:PERSONA]. Le argomentazioni sviluppate dalla difesa in sede di appello erano finalizzate, infatti, all'applicazione di una pena compatibile con l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale di cui all'ad 163 cod. pen. È noto, infatti, che la fattispecie di cui all'imputazione, contestata nella forma aggravata di cui all'ad. 80 d.P.R. 309/90, è ostativa rispetto all'emissione di un ordine di carcerazione sospendibile ai sensi di legge. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articola i seguenti motivi: 4.1. Vizio di motivazione in relazione alla contestata aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90. L'aggravante in parola non può essere ancorata a un dato meramente quantitativo, rendendosi invece necessario contestualizzare la sua fondatezza. Le risultanze dell'accertamento svolto su 10 piante di cannabis (su un totale di 4862 piante componenti la piantagione) non sono attendibili, perché il principio attivo lordo è stato calcolato su base presuntiva, come emerge dalla relazione tecnica; né è stata effettuata alcuna specifica verifica della strumentazione utilizzata e della relativa taratura. È possibile ritenere che sia stata compiuta un'alterazione che ha riguardato la stessa sostanza sottoposta ad analisi. Non è stata rispettata la normativa del regolamento UE n. 1155/2017 e della legge 242/2016; 4.2. Vizio di motivazione per non essere stato applicato l'art. 59, comma 2, cod. pen., in quanto l'aggravante di cui all'art. 30, comma 2, d.P.R. 309/90 non era dagli imputati conosciuta, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa. La buona fede e la resipiscenza degli imputati risultano lampanti per avere questi ammesso la propria responsabilità; 4.3. Vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, la cui ratio viene richiamata. Nel caso di specie, la Corte territoriale si è limitata a riprendere le motivazioni del primo Giudice, senza entrare nel merito della vicenda concreta. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 2. Il comune motivo, sollevato dalle difese di tutti gli imputati, con cui si contesta la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, è inammissibile, per la precipua ragione c:he esso è stato oggetto di rinuncia in sede di conclusione delle parti nel giudizio di appello. Invero, la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278006: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa la possibilità di proporre o rilevare d'ufficio, in sede di legittimità, questioni attinenti alla qualificazione giuridica dei fatti, avendo l'imputato rinunciato ai motivi di appello relativi all'affermazione della responsabilità penale). Restano, pertanto, assorbiti il secondo motivo dei ricorsi formulati nell'interesse dei fratelli Introna e il secondo motivo sollevato dalla difesa Lombardi e Benedetti, nonché la doglianza da questi ultimi articolata sull'idoneità tecnica degli accertamenti eseguiti, giacché volta ad escludere l'anzidetta aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90. 2.1. E', altresì, inammissibile il motivo, anch'esso comune a tutti i ricorrenti, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La valutazione di merito operata dalla Corte territoriale sul punto si appalesa corretta in diritto e congrua laddove ha richiamato la gravità dei fatti di causa e la mancata emersione di elementi utili a sostenere la resipiscenza degli imputati, altresì ricordando come i detti "elementi positivi" debbano attenere al fatto di reato e non alla condotta processuale, e come non rilevi, a tal fine, lo stato di incensuratezza di alcuni imputati. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così