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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04048/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 30 Aprile 2021 il G.i.p. del Tribunale di Catania applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato del delitto di associazione mafiosa (art. 416 bis cod. pen.) e dei delitti di cui agli artt. 416 bis 1, 513 bis e 629 cod. pen. commessi a Noto e nei comuni limitrofi dal gennaio 2017 all'agosto 2018.

Con ordinanza del 3 giugno 2021 il Tribunale di Catania ha rigettato la richiesta di riesame, ai sensi dell'articolo 309 cod. proc. pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA], evidenziando la sussistenza di elementi che permettono di ritenere l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla famiglia mafiosa "Trigila", diretta da [OSCURATO:PERSONA] che agiva nell'ambito di "cosa nostra" catanese. [OSCURATO:PERSONA] in particolare agiva nel settore delle estorsioni e dei trasporti.

I gravi indizi di colpevolezza venivano tratti da colloqui tra gli appartenenti al sodalizio, che facevano riferimento al [OSCURATO:PERSONA] come soggetto che svolgeva un ruolo attivo nel gruppo criminale e che si avvaleva della forza di intimidazione derivante dalla sua appartenenza all'associazione, per acquisire il controllo dell'attività economica del trasporto merci per conto terzi nella zona di Noto; nell'ordinanza vengono evidenziate le modalità violente e minacciose attraverso le quali [OSCURATO:PERSONA] svolgeva la sua attività, imponendo il proprio volere sugli operatori del settore che venivano sottomessi fino al punto da comprimere le dinamiche del libero mercato.

La posizione di forza assunta da [OSCURATO:PERSONA] emergeva in modo nitido nelle conversazioni telefoniche intrattenute con il capo del clan mafioso di Pachino, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto in ausilio di un imprenditore vittima di estorsione commessa dal [OSCURATO:PERSONA], che trattava in condizione di apparente parità con il capoclan al punto da opporgli reiterati dinieghi.

Di particolare rilievo sono stati ritenuti gli elementi che avevano indotto il G.i.p. del Tribunale a qualificare come reati di estorsione consumati ai danni di [OSCURATO:PERSONA] imprenditore nel settore del commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi e [OSCURATO:PERSONA], titolare di un contratto di trasporto per conto terzi.

E' stata intercettata, infatti, una conversazione del [OSCURATO:PERSONA] dalla quale i giudici hanno tratto il convincimento che egli fosse riuscito a intimidire [OSCURATO:PERSONA] per far revocare l'incarico precedentemente conferito a [OSCURATO:PERSONA], per il trasporto di merce a mezzo camion; incarico che veniva così acquisito illecitamente da [OSCURATO:PERSONA].

Tale condotta veniva qualificata non solo in termini di estorsione consumata ai sensi dell'art. 629 cod. pen., ma anche come atto di concorrenza illecita commesso con minaccia o violenza nell'esercizio di un'attività commerciale, ai sensi dell'articolo 513 bis cod. pen.

Il Tribunale ha attribuito particolare rilievo al colloquio in carcere del capo cosca [OSCURATO:PERSONA], in data 10 luglio 2018, dal quale emerge chiaramente che i proventi dell'attività posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] fossero destinati ad alimentare la cassa comune del clan e a mantenere gli affiliati, tanto che il boss aveva richiesto espressamente alla figlia Angela un rendiconto minuzioso volto a stabilire come ripartire le somme fra i destinatari finali.

Infine, è stata ritenuta sussistente la gravità indiziaria del reato di estorsione mediante minaccia commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato così costretto a consegnare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di 100 C, solo per poter ottenere da questi l'autorizzazione a ripartire col camion da lui utilizzato per un trasporto merci nell'area di interesse della cosca mafiosa, in data 2 maggio 2017.

Calcagnolo, infatti, aveva effettuato un trasporto merci a mezzo di un camion, e, senza chiedere preventivamente il permesso al [OSCURATO:PERSONA], aveva praticato al cliente un prezzo piu basso di quello da questi ordinariamente praticato: 52 C, invece di 65 C. Calcagnolo è stato così costretto a pagare 100 C in favore di [OSCURATO:PERSONA], dietro la minaccia di vedersi bloccare il mezzo pesante, nel punto in cui si trovava parcheggiato in quel momento, così vedendosi limitato lo svolgimento della sua attività economica, a seguito delle minacce del [OSCURATO:PERSONA], esternate anche attraverso lo zio del Calcagnolo, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] con analoga condotta aveva costretto l'autotrasportatore [OSCURATO:PERSONA] a corrispondergli la somma di 200 C, dietro la minaccia di impedirgli la possibilità di ripartire col camion, presente nel territorio controllato dal [OSCURATO:PERSONA] e dal clan mafioso.

Sul piano delle esigenze cautelari, il Tribunale ha evidenziato la sussistenza della doppia presunzione assoluta circa la sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, in ordine al delitto di cui all'articolo 416 bis cod. pen., nonché della presunzione relativa delle stesse esigenze cautelari, in ordine ai reati aggravati ai sensi dell'articolo 416 bis-1 cod. pen. 2.1.

Col primo motivo del ricorso redatto il 28 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione di legge con particolare riferimento all'articolo 273 cod. proc. pen., non potendo ritenersi integrata l'ipotesi delittuosa di cui agli artt. 629 co. 2, in relazione all'art. 628 co. 3 n. 3 cod. pen., e agli artt. 416 bis 1 e 513 bis cod. pen., che sarebbe fondata su intercettazioni etero-accusatorie prive di riscontro, alle quali il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe partecipato.In particolare, nelle stesse conversazioni si farebbe cenno ad un nomignolo "Caliddu", senza mai menzionare il nome [OSCURATO:PERSONA], senza tenere presente che tale nomignolo era molto diffuso ad Avola, per tutti i soggetti che risultavano portare i nomi "Tiralongo", "Piccione" o "di Stefano".

La stessa affiliazione al "clan Triglia" sarebbe stata giustificata dal Tribunale, mediante la narrazione della storia processuale del capoclan e dei suoi familiari, senza nemmeno fare cenno alla figura di [OSCURATO:PERSONA].

Si tratterebbe, al più, di una mera contiguità compiacente o della vicinanza o disponibilità espressa nei riguardi di singoli esponenti del clan, senza che ciò potesse costituire un comportamento sufficiente a integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, stante l'assenza del dolo diretto e dell'affectio societatis.

Nella conversazione del 3 maggio 2017 tra [OSCURATO:PERSONA] amministratore socio unico della società di trasporti [OSCURATO:PERSONA] SRL sita ad Adrano, secondo il ricorrente, non vi sarebbe l'espressione di volontà prevaricatrice, bensì solo quella di tutelare i propri diritti, il proprio lavoro con l'utilizzo di un linguaggio colorito tipico dei camionisti, volto alla tutela del proprio prodotto e della professione svolta, mentre in nessuna intercettazione telefonica il [OSCURATO:PERSONA] farebbe cenno al nome di "Triglia", sicché difetterebbe il dolo specifico della circostanza aggravante contestata, non essendovi la coscienza e la volontà del fatto materiale integrante l'elemento oggettivo e il fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso.

In definitiva, secondo il ricorso, i casi che vedono coinvolto il [OSCURATO:PERSONA] rimangono sporadici e sganciati da ogni vicinanza a soggetti appartenenti al clan. 2.2.

Col secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] denuncia vizio della motivazione contenuta a pagina 11 dell'ordinanza del Tribunale del riesame nella quale vengono espressi dei riferimenti a [OSCURATO:PERSONA], con una motivazione che sarebbe in contrasto con quella espressa dal Gip del Tribunale di Catania nell'ordinanza con la quale è stata rigettata la richiesta di sequestro preventivo avanzata dal pubblico ministero nei confronti della ditta "[OSCURATO:PERSONA] trasporti", in quanto il Gip, in quell'ordinanza, ha asserito di non comprendere né il tenore dell'accordo, né il significato del linguaggio, negando la sussistenza di elementi per ritenere la vicinanza mafiosa della società; analogamente, secondo il ricorrente, non sarebbero condivisibili le considerazioni espresse a pagina 9 dell'ordinanza impugnata, a proposito dei rapporti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], altra vittima di estorsione ad opera del medesimo clan mafioso, per mezzo di [OSCURATO:PERSONA]; si tratta di asserzioni che, secondo il ricorso, si pongono in contraddizione con le ampie spiegazioni fornite dalla difesa e documentate in sede di memoria difensiva.

In particolare, se [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta edile di [OSCURATO:PERSONA], aveva fatto dei lavori per [OSCURATO:PERSONA] nel periodo in contestazione, il ricorrente non comprende il motivo per cui gli appuntamenti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avvenivano per mezzo di Porzio, dovevano essere considerati sospettosi, quando in realtà avevano ad oggetto lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà del signor [OSCURATO:PERSONA]; un'ulteriore contraddizione motivazionale risulterebbe dal fatto che non vi è agli atti alcuna intercettazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonostante l'autovettura del [OSCURATO:PERSONA] fosse monitorata e intercettata.

2.3. Col terzo motivo, [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione dell'articolo 274 cod. proc. pen. non ricorrendo concrete esigenze cautelari a sostegno della misura, atteso che gli elementi acquisiti non sarebbero idonei a supportare l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva avuto rapporti o contatti con nessuna delle persone indagate.

Infine, il ricorrente censura la scelta dei giudici di applicare una misura eccessivamente afflittiva, ove si consideri il diverso trattamento sanzionatorio riservato al coindagato [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva beneficiato della scarcerazione, sicché vi sarebbe una violazione del principio di uguaglianza stabilito dall'articolo 3 della Costituzione, mentre non era stato tenuto in considerazione il periodo antecedente ai fatti di causa, sicché risulterebbe illegittima l'irrogazione di una misura cautelare a distanza di oltre tre anni dalla commissione dei fatti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene il Collegio che tutti i motivi siano manifestamente infondati e di conseguenza il ricorso vada dichiarato inammissibile.

1.1. Giova premettere che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e la sussistenza stessa dei reati contestati, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la sussistenza degli elementi di cui all'art. 292 cod. proc. pen., controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi acquisiti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

La pronuncia cautelare, infatti, non è fondata su prove, ma su indizi e, quindi, non tende all'accertamento della responsabilità del soggetto agente, ma ad una qualificata probabilità di colpevolezza; il giudizio di legittimità deve, quindi, limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato.

Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in sintesi, limita la decisione del giudice di legittimità in merito alla sola verifica delle censure inerenti l'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito secondo i canoni della logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non si estende al controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Rv. 257967; Sez. 6, n. 12540 del 12/10/2000, Rv. 218172; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244763).

In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496).

1.2. Nel caso di specie, come ha correttamente evidenziato il Procuratore generale, non sussistono né le violazioni di legge né i vizi di motivazione denunciati, perché il Tribunale si è basato essenzialmente su conversazioni intercettate dalla lettura univoca, stante il linguaggio piano adoperato dagli interlocutori e i termini espliciti con cui le richieste di danaro erano state rivolte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle persone offese.

Con le argomentazioni svolte nei primi due motivi del ricorso, il ricorrente non si confronta in modo specifico con i punti essenziali della motivazione del provvedimento impugnato, non avendo tentato nemmeno di giustificare le aspettative del [OSCURATO:PERSONA] in ordine al pagamento di somme di danaro da parte delle suindicate persone offese in virtù di rapporti economici ai quali il [OSCURATO:PERSONA] era completamente estraneo.

Il ricorso non fornisce infatti un significato alternativo del motivo delle frasi minacciose rivolte dal [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA] e di conseguenza non giustifica in alcun modo la sua posizione nel rapporti commerciali che li riguardavano o dei motivi che in qualche modo avrebbero potuto giustificare le ragioni del suo preteso diritto a percepire la somma di 100 e 200 euro in cambio dell'autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA] a far ripartire i camion, che non gli appartenevano e per i quali egli non poteva di conseguenza vantare alcun diritto.

Difetta, inoltre, l'autosufficienza del ricorso che richiama i provvedimenti del G.i.p. del Tribunale di Catania sulla richiesta di sequestro preventivo e le ordinanze emesse nei riguardi di altri coindagati, di cui non vengono spiegate in modo analitico le ragioni e per i quali non è stata nemmeno dimostrata la deduzione delle relative questioni dinanzi allo stesso Tribunale del riesame.

I primi due motivi di ricorso risultano quindi eccentrici, in parte confutativi e sicuramente generici; essi non fanno nemmeno riferimento a tutti gli apprezzamenti di fatto compiuti dal Tribunale in modo logico e coerente con le risultanze investigative.

Infatti, il ricorrente non si confronta con i colloqui in carcere indicati dal Tribunale nell'ordinanza impugnata, dai quali emerge che proprio i proventi dell'attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA] confluivano nella cassa comune del clan per mantenere gli affiliati.

In ragione dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, in definitiva, la Corte ritiene che i giudici di merito abbiano adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, li abbiano ricondotti ad unità, attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, abbiano giustificato la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente per i reati allo stesso contestati.

1.3. Anche in ordine alle esigenze cautelari oggetto del terzo motivo di ricorso, nessun rilievo possono avere in questa sede i riferimenti alla posizione di terzi e le considerazioni svolte sul tempo trascorso dai fatti.

Essi non intaccano la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che va considerata prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione delittuosa (Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3000,00, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen. 3.

Stante lo stato di detenzione di [OSCURATO:PERSONA], la cancelleria deve essere incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli ade

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 Aprile 2021 il G.i.p. del Tribunale di Catania applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato del delitto di associazione mafiosa (art. 416 bis cod. pen.) e dei delitti di cui agli artt. 416 bis 1, 513 bis e 629 cod. pen. commessi a Noto e nei comuni limitrofi dal gennaio 2017 all'agosto 2018. Con ordinanza del 3 giugno 2021 il Tribunale di Catania ha rigettato la richiesta di riesame, ai sensi dell'articolo 309 cod. proc. pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA], evidenziando la sussistenza di elementi che permettono di ritenere l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla famiglia mafiosa "Trigila", diretta da [OSCURATO:PERSONA] che agiva nell'ambito di "cosa nostra" catanese. [OSCURATO:PERSONA] in particolare agiva nel settore delle estorsioni e dei trasporti. I gravi indizi di colpevolezza venivano tratti da colloqui tra gli appartenenti al sodalizio, che facevano riferimento al [OSCURATO:PERSONA] come soggetto che svolgeva un ruolo attivo nel gruppo criminale e che si avvaleva della forza di intimidazione derivante dalla sua appartenenza all'associazione, per acquisire il controllo dell'attività economica del trasporto merci per conto terzi nella zona di Noto; nell'ordinanza vengono evidenziate le modalità violente e minacciose attraverso le quali [OSCURATO:PERSONA] svolgeva la sua attività, imponendo il proprio volere sugli operatori del settore che venivano sottomessi fino al punto da comprimere le dinamiche del libero mercato. La posizione di forza assunta da [OSCURATO:PERSONA] emergeva in modo nitido nelle conversazioni telefoniche intrattenute con il capo del clan mafioso di Pachino, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto in ausilio di un imprenditore vittima di estorsione commessa dal [OSCURATO:PERSONA], che trattava in condizione di apparente parità con il capoclan al punto da opporgli reiterati dinieghi. Di particolare rilievo sono stati ritenuti gli elementi che avevano indotto il G.i.p. del Tribunale a qualificare come reati di estorsione consumati ai danni di [OSCURATO:PERSONA] imprenditore nel settore del commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi e [OSCURATO:PERSONA], titolare di un contratto di trasporto per conto terzi. E' stata intercettata, infatti, una conversazione del [OSCURATO:PERSONA] dalla quale i giudici hanno tratto il convincimento che egli fosse riuscito a intimidire [OSCURATO:PERSONA] per far revocare l'incarico precedentemente conferito a [OSCURATO:PERSONA], per il trasporto di merce a mezzo camion; incarico che veniva così acquisito illecitamente da [OSCURATO:PERSONA]. Tale condotta veniva qualificata non solo in termini di estorsione consumata ai sensi dell'art. 629 cod. pen., ma anche come atto di concorrenza illecita commesso con minaccia o violenza nell'esercizio di un'attività commerciale, ai sensi dell'articolo 513 bis cod. pen. Il Tribunale ha attribuito particolare rilievo al colloquio in carcere del capo cosca [OSCURATO:PERSONA], in data 10 luglio 2018, dal quale emerge chiaramente che i proventi dell'attività posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] fossero destinati ad alimentare la cassa comune del clan e a mantenere gli affiliati, tanto che il boss aveva richiesto espressamente alla figlia Angela un rendiconto minuzioso volto a stabilire come ripartire le somme fra i destinatari finali. Infine, è stata ritenuta sussistente la gravità indiziaria del reato di estorsione mediante minaccia commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato così costretto a consegnare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di 100 C, solo per poter ottenere da questi l'autorizzazione a ripartire col camion da lui utilizzato per un trasporto merci nell'area di interesse della cosca mafiosa, in data 2 maggio 2017. Calcagnolo, infatti, aveva effettuato un trasporto merci a mezzo di un camion, e, senza chiedere preventivamente il permesso al [OSCURATO:PERSONA], aveva praticato al cliente un prezzo piu basso di quello da questi ordinariamente praticato: 52 C, invece di 65 C. Calcagnolo è stato così costretto a pagare 100 C in favore di [OSCURATO:PERSONA], dietro la minaccia di vedersi bloccare il mezzo pesante, nel punto in cui si trovava parcheggiato in quel momento, così vedendosi limitato lo svolgimento della sua attività economica, a seguito delle minacce del [OSCURATO:PERSONA], esternate anche attraverso lo zio del Calcagnolo, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] con analoga condotta aveva costretto l'autotrasportatore [OSCURATO:PERSONA] a corrispondergli la somma di 200 C, dietro la minaccia di impedirgli la possibilità di ripartire col camion, presente nel territorio controllato dal [OSCURATO:PERSONA] e dal clan mafioso. Sul piano delle esigenze cautelari, il Tribunale ha evidenziato la sussistenza della doppia presunzione assoluta circa la sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, in ordine al delitto di cui all'articolo 416 bis cod. pen., nonché della presunzione relativa delle stesse esigenze cautelari, in ordine ai reati aggravati ai sensi dell'articolo 416 bis-1 cod. pen. 2.1. Col primo motivo del ricorso redatto il 28 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione di legge con particolare riferimento all'articolo 273 cod. proc. pen., non potendo ritenersi integrata l'ipotesi delittuosa di cui agli artt. 629 co. 2, in relazione all'art. 628 co. 3 n. 3 cod. pen., e agli artt. 416 bis 1 e 513 bis cod. pen., che sarebbe fondata su intercettazioni etero-accusatorie prive di riscontro, alle quali il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe partecipato.In particolare, nelle stesse conversazioni si farebbe cenno ad un nomignolo "Caliddu", senza mai menzionare il nome [OSCURATO:PERSONA], senza tenere presente che tale nomignolo era molto diffuso ad Avola, per tutti i soggetti che risultavano portare i nomi "Tiralongo", "Piccione" o "di Stefano". La stessa affiliazione al "clan Triglia" sarebbe stata giustificata dal Tribunale, mediante la narrazione della storia processuale del capoclan e dei suoi familiari, senza nemmeno fare cenno alla figura di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratterebbe, al più, di una mera contiguità compiacente o della vicinanza o disponibilità espressa nei riguardi di singoli esponenti del clan, senza che ciò potesse costituire un comportamento sufficiente a integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, stante l'assenza del dolo diretto e dell'affectio societatis. Nella conversazione del 3 maggio 2017 tra [OSCURATO:PERSONA] amministratore socio unico della società di trasporti [OSCURATO:PERSONA] SRL sita ad Adrano, secondo il ricorrente, non vi sarebbe l'espressione di volontà prevaricatrice, bensì solo quella di tutelare i propri diritti, il proprio lavoro con l'utilizzo di un linguaggio colorito tipico dei camionisti, volto alla tutela del proprio prodotto e della professione svolta, mentre in nessuna intercettazione telefonica il [OSCURATO:PERSONA] farebbe cenno al nome di "Triglia", sicché difetterebbe il dolo specifico della circostanza aggravante contestata, non essendovi la coscienza e la volontà del fatto materiale integrante l'elemento oggettivo e il fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso. In definitiva, secondo il ricorso, i casi che vedono coinvolto il [OSCURATO:PERSONA] rimangono sporadici e sganciati da ogni vicinanza a soggetti appartenenti al clan. 2.2. Col secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] denuncia vizio della motivazione contenuta a pagina 11 dell'ordinanza del Tribunale del riesame nella quale vengono espressi dei riferimenti a [OSCURATO:PERSONA], con una motivazione che sarebbe in contrasto con quella espressa dal Gip del Tribunale di Catania nell'ordinanza con la quale è stata rigettata la richiesta di sequestro preventivo avanzata dal pubblico ministero nei confronti della ditta "[OSCURATO:PERSONA] trasporti", in quanto il Gip, in quell'ordinanza, ha asserito di non comprendere né il tenore dell'accordo, né il significato del linguaggio, negando la sussistenza di elementi per ritenere la vicinanza mafiosa della società; analogamente, secondo il ricorrente, non sarebbero condivisibili le considerazioni espresse a pagina 9 dell'ordinanza impugnata, a proposito dei rapporti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], altra vittima di estorsione ad opera del medesimo clan mafioso, per mezzo di [OSCURATO:PERSONA]; si tratta di asserzioni che, secondo il ricorso, si pongono in contraddizione con le ampie spiegazioni fornite dalla difesa e documentate in sede di memoria difensiva. In particolare, se [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta edile di [OSCURATO:PERSONA], aveva fatto dei lavori per [OSCURATO:PERSONA] nel periodo in contestazione, il ricorrente non comprende il motivo per cui gli appuntamenti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avvenivano per mezzo di Porzio, dovevano essere considerati sospettosi, quando in realtà avevano ad oggetto lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà del signor [OSCURATO:PERSONA]; un'ulteriore contraddizione motivazionale risulterebbe dal fatto che non vi è agli atti alcuna intercettazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonostante l'autovettura del [OSCURATO:PERSONA] fosse monitorata e intercettata. 2.3. Col terzo motivo, [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione dell'articolo 274 cod. proc. pen. non ricorrendo concrete esigenze cautelari a sostegno della misura, atteso che gli elementi acquisiti non sarebbero idonei a supportare l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva avuto rapporti o contatti con nessuna delle persone indagate. Infine, il ricorrente censura la scelta dei giudici di applicare una misura eccessivamente afflittiva, ove si consideri il diverso trattamento sanzionatorio riservato al coindagato [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva beneficiato della scarcerazione, sicché vi sarebbe una violazione del principio di uguaglianza stabilito dall'articolo 3 della Costituzione, mentre non era stato tenuto in considerazione il periodo antecedente ai fatti di causa, sicché risulterebbe illegittima l'irrogazione di una misura cautelare a distanza di oltre tre anni dalla commissione dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che tutti i motivi siano manifestamente infondati e di conseguenza il ricorso vada dichiarato inammissibile. 1.1. Giova premettere che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e la sussistenza stessa dei reati contestati, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la sussistenza degli elementi di cui all'art. 292 cod. proc. pen., controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi acquisiti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). La pronuncia cautelare, infatti, non è fondata su prove, ma su indizi e, quindi, non tende all'accertamento della responsabilità del soggetto agente, ma ad una qualificata probabilità di colpevolezza; il giudizio di legittimità deve, quindi, limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato. Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in sintesi, limita la decisione del giudice di legittimità in merito alla sola verifica delle censure inerenti l'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito secondo i canoni della logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non si estende al controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Rv. 257967; Sez. 6, n. 12540 del 12/10/2000, Rv. 218172; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244763). In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496). 1.2. Nel caso di specie, come ha correttamente evidenziato il Procuratore generale, non sussistono né le violazioni di legge né i vizi di motivazione denunciati, perché il Tribunale si è basato essenzialmente su conversazioni intercettate dalla lettura univoca, stante il linguaggio piano adoperato dagli interlocutori e i termini espliciti con cui le richieste di danaro erano state rivolte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle persone offese. Con le argomentazioni svolte nei primi due motivi del ricorso, il ricorrente non si confronta in modo specifico con i punti essenziali della motivazione del provvedimento impugnato, non avendo tentato nemmeno di giustificare le aspettative del [OSCURATO:PERSONA] in ordine al pagamento di somme di danaro da parte delle suindicate persone offese in virtù di rapporti economici ai quali il [OSCURATO:PERSONA] era completamente estraneo. Il ricorso non fornisce infatti un significato alternativo del motivo delle frasi minacciose rivolte dal [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA] e di conseguenza non giustifica in alcun modo la sua posizione nel rapporti commerciali che li riguardavano o dei motivi che in qualche modo avrebbero potuto giustificare le ragioni del suo preteso diritto a percepire la somma di 100 e 200 euro in cambio dell'autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA] a far ripartire i camion, che non gli appartenevano e per i quali egli non poteva di conseguenza vantare alcun diritto. Difetta, inoltre, l'autosufficienza del ricorso che richiama i provvedimenti del G.i.p. del Tribunale di Catania sulla richiesta di sequestro preventivo e le ordinanze emesse nei riguardi di altri coindagati, di cui non vengono spiegate in modo analitico le ragioni e per i quali non è stata nemmeno dimostrata la deduzione delle relative questioni dinanzi allo stesso Tribunale del riesame. I primi due motivi di ricorso risultano quindi eccentrici, in parte confutativi e sicuramente generici; essi non fanno nemmeno riferimento a tutti gli apprezzamenti di fatto compiuti dal Tribunale in modo logico e coerente con le risultanze investigative. Infatti, il ricorrente non si confronta con i colloqui in carcere indicati dal Tribunale nell'ordinanza impugnata, dai quali emerge che proprio i proventi dell'attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA] confluivano nella cassa comune del clan per mantenere gli affiliati. In ragione dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, in definitiva, la Corte ritiene che i giudici di merito abbiano adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, li abbiano ricondotti ad unità, attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, abbiano giustificato la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente per i reati allo stesso contestati. 1.3. Anche in ordine alle esigenze cautelari oggetto del terzo motivo di ricorso, nessun rilievo possono avere in questa sede i riferimenti alla posizione di terzi e le considerazioni svolte sul tempo trascorso dai fatti. Essi non intaccano la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che va considerata prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione delittuosa (Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193). 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3000,00, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen. 3. Stante lo stato di detenzione di [OSCURATO:PERSONA], la cancelleria deve essere incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli ade
Sentenza Cassazione n. 04048/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris