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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 19986/2026

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presentantepro – tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro –tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eUmberto Violante;- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 361/2021,pubblicata il 18 febbraio 2021, notificata a mezzo PEC il 23febbraio 2021;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 10 giugno 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano.Numero registro generale 11861/2021Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 19986/2026Data pubblicazione 15/06/20261.– Con atto di citazione notificato il 12 gennaio 2018, laAircenter S.r.l. conveniva, davanti al Giudice di Pace di Corato, laVigilanza [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che fosse accertata la nullitàe/o inefficacia, per mancanza di specifica approvazione periscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, secondo comma,c.c., della condizione generale di contratto prevista nel pattocontraddistinto con il n. 4 del contratto di vigilanza sottoscritto trale parti il 1° marzo 2013, con cui era stato previsto che, dopo ilperiodo di durata triennale dello stesso, il contratto si sarebberinnovato tacitamente di quinquennio in quinquennio, qualoranessuna delle parti avesse notificato, a mezzo di letteraraccomandata, all’altra parte la propria volontà di recesso almenoquattro mesi prima della sua naturale scadenza, con laconseguente dichiarazione della scadenza del contratto al terminedel triennio di efficacia stabilito, senza che vi fosse stato alcuntacito rinnovo, in seguito alla disdetta/recesso del 4 luglio 2017,con la conseguente verifica dell’inesistenza del credito reclamatodalla convenuta nella diffida del 18 luglio 2017 per pretesi canonidi vigilanza successivi alla disdetta/recesso e con la condanna allarestituzione della somma non spettante, nella misura di euro213,50.Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la qualeconcludeva per il rigetto delle domande avversarie, alla streguadella perdurante validità ed efficacia del contratto di vigilanzasottoscritto tra le parti, in virtù del suo tacito rinnovo sino al 1°marzo 2021.Numero registro generale 11861/2021Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 19986/2026Data pubblicazione 15/06/2026Quindi, il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 27/2019,depositata il 5 marzo 2019, rigettava le domande proposte,sostenendo che la clausola che regolava il tacito rinnovo fossestata specificamente approvata per iscritto.2.– Con atto di citazione notificato il 31 maggio 2019, laAircenter S.r.l. proponeva appello avverso la pronuncia di primecure, lamentando che la clausola sulla tacita rinnovazione eranulla e/o inefficace per mancanza di specifica approvazione periscritto.Si costituiva nel giudizio di impugnazione la Vigilanza GiurataS.r.l., la quale instava per la declaratoria di inammissibilità ovveroper il rigetto dell’appello, con la conseguente conferma dellapronuncia appellata.Decidendo sul gravame interposto, il Tribunale di Trani, con lasentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’appello e, per l’effetto, inriforma della pronuncia impugnata, dichiarava la nullità dellaclausola sub 4 del contratto stipulato il 1° marzo 2013, nella partein cui prevedeva la proroga tacita del contratto, e dichiaravaaltresì sciolto il contratto di vigilanza a far data dal 4 luglio 2017,condannando la [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma dieuro 213,50, a titolo di canoni corrisposti per il periodoluglio/novembre 2017.A sostegno dell’adottata pronuncia il Tribunale rilevava perquanto di interesse in questa sede: a) che l’appello eraammissibile, poiché il relativo atto introduttivo aveva ripercorso inmodo chiaro e dettagliato le risultanze probatorie, soprattuttodocumentali, emerse dalla, seppur breve, istruttoria svolta,evidenziando l’erronea valutazione delle stesse da parte del primoNumero registro generale 11861/2021Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 19986/2026Data pubblicazione 15/06/2026giudice, il quale aveva fondato la decisione sul presupposto dellaspecifica approvazione della clausola di tacito rinnovo; b) cheinfondata era anche l’eccezione relativa alla violazione dell’art.345 c.p.c., poiché l’appellante aveva dedotto delle mere difese,avendo, sin dal primo grado di giudizio, richiesto che fosseaccertata l’intervenuta cessazione degli effetti del contratto percarenza degli elementi costitutivi della fattispecie giuridica; c) chela disamina della documentazione in atti induceva a ritenere che ilcontenuto del contratto fosse stato predisposto unilateralmentedalla [OSCURATO:PERSONA], come si evinceva sia dalla sua vestegrafica, sia dalla stessa predisposizione di apposito spazio per lasottoscrizione delle clausole, tra cui l’art. 4, sicché era evidenteche con tale tipo di modulo contrattuale l’appellata avesse intesodisciplinare in maniera uniforme determinati rapporti negoziali; d)che la previsione contrattuale inerente al tacito rinnovo delcontratto di sorveglianza non era stata oggetto di specificatrattativa, né di specifica approvazione per iscritto; e) che, conriferimento all’assenza di trattativa, la clausola sub 4 del contrattoconteneva due previsioni contrattuali, una inerente all’inizialedurata triennale e l’altra al consecutivo rinnovo tacitoquinquennale, trattandosi, dunque, nonostante la veste graficaunitaria, di due distinte clausole contrattuali; f) che dalladocumentazione in atti emergeva che solamente la primaprevisione fosse stata oggetto di specifica trattativa, tanto chel’originario termine quinquennale di vigenza del contratto erastato ridotto a tre anni, mentre non vi era prova che la secondaprevisione contrattuale fosse stata oggetto di specifica trattativa;g) che era, dunque, nulla la clausola che aveva previsto laNumero registro generale 11861/2021Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 19986/2026Data pubblicazione 15/06/2026rinnovazione tacita del contratto per cinque anni per omessaspecifica approvazione per iscritto, stante che, in calce alcontratto, vi era un richiamato cumulativo ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, senza alcuna indicazione, benché sommaria, del lorocontenuto; h) che, in mancanza di altra efficace pattuizione delleparti sul termine finale, il contratto doveva considerarsi a tempoindeterminato; i) che, una volta scaduto il termine triennale didurata al 1° marzo 2016, le parti avevano continuato a dareesecuzione al contratto, trasformandolo in contratto a tempoindeterminato; l) che il recesso esercitato il 4 luglio 2017,versata in atti, era legittimo, in quanto, essendo qualificabile allastregua di recesso liberatorio (o determinativo), risultavafinalizzato a sciogliere un vincolo negoziale che, in seguito alladichiarazione di inefficacia della clausola n. 4, risultava perpetuo.3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.Ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt.342 e 343 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto ammissibile ilgravame proposto, nonostante l’appellante avesseesclusivamente riproposto le censure e difese già articolate nelcorso del giudizio di prime cure, senza minimamente spiegare perquali ragioni giuridiche il convincimento del Giudice di Pacesarebbe stato errato.Numero registro generale 11861/2021Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 19986/2026Data pubblicazione 15/06/2026Osserva, ancora, l’istante che solo nelle note conclusionali delgiudizio di primo grado l’avversa difesa aveva qualificato ilcontratto oggetto di causa come contratto di appalto,chiedendone la “rescissione” ai sensi dell’art. 1671 c.c., cosìmodificando integralmente la causa petendi del proprio atto dicitazione ed impedendo alla controparte di chiedere laliquidazione, in suo favore, di tutti “gli emolumenti e indennitàrisarcitorie” spettanti secondo la norma evocata.Il motivo è infondato.Infatti, le ragioni del gravame proposto sono state appuntateproprio sul fatto che il Giudice di Pace avesse ritenuto che laclausola sub 4, in ordine alla rinnovazione tacita del contratto divigilanza, fosse stata specificamente approvata per iscritto.Sul punto l’appellante – con l’atto introduttivodell’impugnazione – ha prospettato che la clausola sulla tacitarinnovazione era nulla e/o inefficace per mancanza di specificaapprovazione per iscritto.Sicché debitamente l’appello è stato reputato ammissibile,poiché il relativo atto introduttivo aveva ripercorso in modochiaro e dettagliato le risultanze probatorie, soprattuttodocumentali, emerse dalla, seppur breve, istruttoria svolta,evidenziando l’erronea valutazione delle stesse da parte delprimo giudice, il quale aveva fondato la decisione sul presuppostodella specifica approvazione della clausola di tacito rinnovo.Vi è, dunque, una puntuale congruenza tra le censuresollevate in sede di appello e le argomentazioni esposte afondamento dell’accoglimento dell’impugnazione, tale da renderespecifico il motivo di gravame svolto.Numero registro generale 11861/2021Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 19986/2026Data pubblicazione 15/06/2026Quanto alla deduzione del recesso, sin dall’atto introduttivodel giudizio di primo grado, la [OSCURATO:SOCIETA] ha evocato ladisdetta/recesso del 4 luglio 2017, ai fini di sostenerel’intervenuta cessazione degli effetti del contratto, pretendendo,all’uopo, la restituzione dei canoni versati nel periodo luglio-novembre 2017 per euro 213,50.Sicché nessuna circostanza nuova è stata dedotta in appello.D’altronde, il giudice d’appello ha qualificato – come rientravanelle sue facoltà – il recesso esercitato il 4 luglio 2017, attraversol’invio alla società convenuta della comunicazione versata in atti,non già quale recesso ad nutum regolato dall’art. 1671 c.c., bensìquale recesso liberatorio (o determinativo), finalizzato a sciogliereun vincolo negoziale che, in seguito alla dichiarazione di inefficaciadella clausola n. 4, risultava perpetuo, ai sensi del combinatodisposto degli artt. 1677 e 1569 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.6487 del 11/03/2025).2.– Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt.1340 e 1341 c.c. nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,oggetto di discussione tra le parti, ed ancora, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c.,per avere il Tribunale mancato di valutare compiutamente che,nel caso di specie, la clausola contrattuale in questione era stataoggetto di specifica trattativa tra le parti, così rendendo superfluaogni argomentazione tesa a sancire la nullità del richiamo inblocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran partedi esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio.Numero registro generale 11861/2021Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 19986/2026Data pubblicazione 15/06/2026Obietta l’istante che la specifica approvazione per iscrittodelle clausole vessatorie non sarebbe stata richiesta allorché ilmodulo o lo schema predisposto da uno dei contraenti fosse statooggetto di sostanziali modificazioni o rimaneggiamenti ad operadelle parti, in modo da rendere assolutamente certo che ilcontraente, a carico del quale fosse stata prevista la clausolavessatoria, avesse consapevolmente accettato tutto il contenutodel contratto, in esso compresa la clausola allo stessosfavorevole.Espone, in proposito, la ricorrente che dalla lettura delcontratto in questione sarebbe emerso chiaramente che propriola clausola n. 4 era stata modificata manualmente rispetto aquella originariamente predisposta ed era stata adeguata allarichiesta della controparte, sulla base delle trattative in corso trale stesse, tanto più che la contrattazione era intervenuta tra dueimprese societarie.Al riguardo, l’istante aggiunge che la sottoscrizione dellaclausola mediante il suo richiamo numerico avrebbe soddisfatto ilrequisito della specifica doppia sottoscrizione, come sarebbeemerso dal comportamento concludente adottato dalla stessa,consistente nella continuazione del rapporto anchesuccessivamente alla prima scadenza triennale.In ultimo, la ricorrente deduce che controparte non avrebbemai contestato la circostanza secondo cui la clausola contrattualen. 4 fosse stata oggetto di specifica negoziazione tra le parti,anche in ordine al rinnovo tacito, né avrebbe mai sostenuto chela stessa fosse stata negoziata solo in parte.Il motivo è infondato.Numero registro generale 11861/2021Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 19986/2026Data pubblicazione 15/06/2026In proposito, il Tribunale ha accertato – sulla scorta delladocumentazione in atti – che solamente la previsione inerentealla primaria durata del contratto di vigilanza fosse stata oggettodi specifica trattativa, tanto che l’originario termine quinquennaledi vigenza del contratto (come indicato sul modulo) era statoridotto a tre anni, mentre non vi era prova che la secondaprevisione contrattuale – secondo cui, dopo il periodo di duratatriennale dello stesso, il contratto si sarebbe rinnovatotacitamente di quinquennio in quinquennio, qualora nessuna delleparti avesse notificato, a mezzo di lettera raccomandata, all’altraparte la propria volontà di recesso almeno quattro mesi primadella sua naturale scadenza – fosse stata oggetto di specificatrattativa.Da ciò è stato desunto che la clausola che aveva previsto larinnovazione tacita del contratto per cinque anni fosse nulla peromessa specifica approvazione per iscritto, appunto perché essanon era stata oggetto di specifica trattativa tra le parti ed erastata imposta al contraente aderente dal contraente forte, puravendo carattere di reciprocità e bilateralità (Cass. Sez. 6-3,Sentenza n. 1911 del 02/02/2016; Sez. 6-3, Sentenza n. 14737del 14/07/2015; Sez. 3, Sentenza n. 11734 del 24/06/2004; Sez.3, Sentenza n. 6510 del 10/05/2001).D’altronde, nel caso di condizioni generali di contratto,l’obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell’art.1341, secondo comma, c.c. della clausola vessatoria non èrispettato nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose enon, che sia cumulativo e non sia accompagnato daun’indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, comeNumero registro generale 11861/2021Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 19986/2026Data pubblicazione 15/06/2026acclarato nella specie (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4126 del14/02/2024; Sez. 6-3, Ordinanza n. 17939 del 09/07/2018; Sez.6-2, Ordinanza n. 20606 del 12/10/2016; Sez. 3, Sentenza n.22984 del 11/11/2015; Sez. 2, Ordinanza n. 5733 del29/02/2008).In ordine al difetto di contestazione, sin dalla proposizionedella domanda in primo grado la [OSCURATO:SOCIETA] ha addotto che lecondizioni generali fossero state unilateralmente predispostedalla [OSCURATO:PERSONA], tanto da determinare la nullità dellaclausola che prevedeva la rinnovazione tacita, contegnoprocessuale, questo, incompatibile con la possibilità che talicondizioni fossero state oggetto di negoziazione tra le parti.In definitiva, il ricorso deve essere respinto nel suocomplesso.Le spese e compensi del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione,se dovuto.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazionerigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, infavore della controricorrente, delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in complessivi euro 700,00, di cui euro100,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.Numero registro generale 11861/2021Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 19986/2026Data pubblicazione 15/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 10 giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentantepro – tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro –tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eUmberto Violante;- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 361/2021,pubblicata il 18 febbraio 2021, notificata a mezzo PEC il 23febbraio 2021;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 10 giugno 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano.Numero registro generale 11861/2021Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 19986/2026Data pubblicazione 15/06/20261.– Con atto di citazione notificato il 12 gennaio 2018, laAircenter S.r.l. conveniva, davanti al Giudice di Pace di Corato, laVigilanza [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che fosse accertata la nullitàe/o inefficacia, per mancanza di specifica approvazione periscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, secondo comma,c.c., della condizione generale di contratto prevista nel pattocontraddistinto con il n. 4 del contratto di vigilanza sottoscritto trale parti il 1° marzo 2013, con cui era stato previsto che, dopo ilperiodo di durata triennale dello stesso, il contratto si sarebberinnovato tacitamente di quinquennio in quinquennio, qualoranessuna delle parti avesse notificato, a mezzo di letteraraccomandata, all’altra parte la propria volontà di recesso almenoquattro mesi prima della sua naturale scadenza, con laconseguente dichiarazione della scadenza del contratto al terminedel triennio di efficacia stabilito, senza che vi fosse stato alcuntacito rinnovo, in seguito alla disdetta/recesso del 4 luglio 2017,con la conseguente verifica dell’inesistenza del credito reclamatodalla convenuta nella diffida del 18 luglio 2017 per pretesi canonidi vigilanza successivi alla disdetta/recesso e con la condanna allarestituzione della somma non spettante, nella misura di euro213,50.Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la qualeconcludeva per il rigetto delle domande avversarie, alla streguadella perdurante validità ed efficacia del contratto di vigilanzasottoscritto tra le parti, in virtù del suo tacito rinnovo sino al 1°marzo 2021.Numero registro generale 11861/2021Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 19986/2026Data pubblicazione 15/06/2026Quindi, il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 27/2019,depositata il 5 marzo 2019, rigettava le domande proposte,sostenendo che la clausola che regolava il tacito rinnovo fossestata specificamente approvata per iscritto.2.– Con atto di citazione notificato il 31 maggio 2019, laAircenter S.r.l. proponeva appello avverso la pronuncia di primecure, lamentando che la clausola sulla tacita rinnovazione eranulla e/o inefficace per mancanza di specifica approvazione periscritto.Si costituiva nel giudizio di impugnazione la Vigilanza GiurataS.r.l., la quale instava per la declaratoria di inammissibilità ovveroper il rigetto dell’appello, con la conseguente conferma dellapronuncia appellata.Decidendo sul gravame interposto, il Tribunale di Trani, con lasentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’appello e, per l’effetto, inriforma della pronuncia impugnata, dichiarava la nullità dellaclausola sub 4 del contratto stipulato il 1° marzo 2013, nella partein cui prevedeva la proroga tacita del contratto, e dichiaravaaltresì sciolto il contratto di vigilanza a far data dal 4 luglio 2017,condannando la [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma dieuro 213,50, a titolo di canoni corrisposti per il periodoluglio/novembre 2017.A sostegno dell’adottata pronuncia il Tribunale rilevava perquanto di interesse in questa sede: a) che l’appello eraammissibile, poiché il relativo atto introduttivo aveva ripercorso inmodo chiaro e dettagliato le risultanze probatorie, soprattuttodocumentali, emerse dalla, seppur breve, istruttoria svolta,evidenziando l’erronea valutazione delle stesse da parte del primoNumero registro generale 11861/2021Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 19986/2026Data pubblicazione 15/06/2026giudice, il quale aveva fondato la decisione sul presupposto dellaspecifica approvazione della clausola di tacito rinnovo; b) cheinfondata era anche l’eccezione relativa alla violazione dell’art.345 c.p.c., poiché l’appellante aveva dedotto delle mere difese,avendo, sin dal primo grado di giudizio, richiesto che fosseaccertata l’intervenuta cessazione degli effetti del contratto percarenza degli elementi costitutivi della fattispecie giuridica; c) chela disamina della documentazione in atti induceva a ritenere che ilcontenuto del contratto fosse stato predisposto unilateralmentedalla [OSCURATO:PERSONA], come si evinceva sia dalla sua vestegrafica, sia dalla stessa predisposizione di apposito spazio per lasottoscrizione delle clausole, tra cui l’art. 4, sicché era evidenteche con tale tipo di modulo contrattuale l’appellata avesse intesodisciplinare in maniera uniforme determinati rapporti negoziali; d)che la previsione contrattuale inerente al tacito rinnovo delcontratto di sorveglianza non era stata oggetto di specificatrattativa, né di specifica approvazione per iscritto; e) che, conriferimento all’assenza di trattativa, la clausola sub 4 del contrattoconteneva due previsioni contrattuali, una inerente all’inizialedurata triennale e l’altra al consecutivo rinnovo tacitoquinquennale, trattandosi, dunque, nonostante la veste graficaunitaria, di due distinte clausole contrattuali; f) che dalladocumentazione in atti emergeva che solamente la primaprevisione fosse stata oggetto di specifica trattativa, tanto chel’originario termine quinquennale di vigenza del contratto erastato ridotto a tre anni, mentre non vi era prova che la secondaprevisione contrattuale fosse stata oggetto di specifica trattativa;g) che era, dunque, nulla la clausola che aveva previsto laNumero registro generale 11861/2021Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 19986/2026Data pubblicazione 15/06/2026rinnovazione tacita del contratto per cinque anni per omessaspecifica approvazione per iscritto, stante che, in calce alcontratto, vi era un richiamato cumulativo ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, senza alcuna indicazione, benché sommaria, del lorocontenuto; h) che, in mancanza di altra efficace pattuizione delleparti sul termine finale, il contratto doveva considerarsi a tempoindeterminato; i) che, una volta scaduto il termine triennale didurata al 1° marzo 2016, le parti avevano continuato a dareesecuzione al contratto, trasformandolo in contratto a tempoindeterminato; l) che il recesso esercitato il 4 luglio 2017,versata in atti, era legittimo, in quanto, essendo qualificabile allastregua di recesso liberatorio (o determinativo), risultavafinalizzato a sciogliere un vincolo negoziale che, in seguito alladichiarazione di inefficacia della clausola n. 4, risultava perpetuo.3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.Ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt.342 e 343 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto ammissibile ilgravame proposto, nonostante l’appellante avesseesclusivamente riproposto le censure e difese già articolate nelcorso del giudizio di prime cure, senza minimamente spiegare perquali ragioni giuridiche il convincimento del Giudice di Pacesarebbe stato errato.Numero registro generale 11861/2021Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 19986/2026Data pubblicazione 15/06/2026Osserva, ancora, l’istante che solo nelle note conclusionali delgiudizio di primo grado l’avversa difesa aveva qualificato ilcontratto oggetto di causa come contratto di appalto,chiedendone la “rescissione” ai sensi dell’art. 1671 c.c., cosìmodificando integralmente la causa petendi del proprio atto dicitazione ed impedendo alla controparte di chiedere laliquidazione, in suo favore, di tutti “gli emolumenti e indennitàrisarcitorie” spettanti secondo la norma evocata.Il motivo è infondato.Infatti, le ragioni del gravame proposto sono state appuntateproprio sul fatto che il Giudice di Pace avesse ritenuto che laclausola sub 4, in ordine alla rinnovazione tacita del contratto divigilanza, fosse stata specificamente approvata per iscritto.Sul punto l’appellante – con l’atto introduttivodell’impugnazione – ha prospettato che la clausola sulla tacitarinnovazione era nulla e/o inefficace per mancanza di specificaapprovazione per iscritto.Sicché debitamente l’appello è stato reputato ammissibile,poiché il relativo atto introduttivo aveva ripercorso in modochiaro e dettagliato le risultanze probatorie, soprattuttodocumentali, emerse dalla, seppur breve, istruttoria svolta,evidenziando l’erronea valutazione delle stesse da parte delprimo giudice, il quale aveva fondato la decisione sul presuppostodella specifica approvazione della clausola di tacito rinnovo.Vi è, dunque, una puntuale congruenza tra le censuresollevate in sede di appello e le argomentazioni esposte afondamento dell’accoglimento dell’impugnazione, tale da renderespecifico il motivo di gravame svolto.Numero registro generale 11861/2021Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 19986/2026Data pubblicazione 15/06/2026Quanto alla deduzione del recesso, sin dall’atto introduttivodel giudizio di primo grado, la [OSCURATO:SOCIETA] ha evocato ladisdetta/recesso del 4 luglio 2017, ai fini di sostenerel’intervenuta cessazione degli effetti del contratto, pretendendo,all’uopo, la restituzione dei canoni versati nel periodo luglio-novembre 2017 per euro 213,50.Sicché nessuna circostanza nuova è stata dedotta in appello.D’altronde, il giudice d’appello ha qualificato – come rientravanelle sue facoltà – il recesso esercitato il 4 luglio 2017, attraversol’invio alla società convenuta della comunicazione versata in atti,non già quale recesso ad nutum regolato dall’art. 1671 c.c., bensìquale recesso liberatorio (o determinativo), finalizzato a sciogliereun vincolo negoziale che, in seguito alla dichiarazione di inefficaciadella clausola n. 4, risultava perpetuo, ai sensi del combinatodisposto degli artt. 1677 e 1569 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.6487 del 11/03/2025).2.– Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt.1340 e 1341 c.c. nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,oggetto di discussione tra le parti, ed ancora, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c.,per avere il Tribunale mancato di valutare compiutamente che,nel caso di specie, la clausola contrattuale in questione era stataoggetto di specifica trattativa tra le parti, così rendendo superfluaogni argomentazione tesa a sancire la nullità del richiamo inblocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran partedi esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio.Numero registro generale 11861/2021Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 19986/2026Data pubblicazione 15/06/2026Obietta l’istante che la specifica approvazione per iscrittodelle clausole vessatorie non sarebbe stata richiesta allorché ilmodulo o lo schema predisposto da uno dei contraenti fosse statooggetto di sostanziali modificazioni o rimaneggiamenti ad operadelle parti, in modo da rendere assolutamente certo che ilcontraente, a carico del quale fosse stata prevista la clausolavessatoria, avesse consapevolmente accettato tutto il contenutodel contratto, in esso compresa la clausola allo stessosfavorevole.Espone, in proposito, la ricorrente che dalla lettura delcontratto in questione sarebbe emerso chiaramente che propriola clausola n. 4 era stata modificata manualmente rispetto aquella originariamente predisposta ed era stata adeguata allarichiesta della controparte, sulla base delle trattative in corso trale stesse, tanto più che la contrattazione era intervenuta tra dueimprese societarie.Al riguardo, l’istante aggiunge che la sottoscrizione dellaclausola mediante il suo richiamo numerico avrebbe soddisfatto ilrequisito della specifica doppia sottoscrizione, come sarebbeemerso dal comportamento concludente adottato dalla stessa,consistente nella continuazione del rapporto anchesuccessivamente alla prima scadenza triennale.In ultimo, la ricorrente deduce che controparte non avrebbemai contestato la circostanza secondo cui la clausola contrattualen. 4 fosse stata oggetto di specifica negoziazione tra le parti,anche in ordine al rinnovo tacito, né avrebbe mai sostenuto chela stessa fosse stata negoziata solo in parte.Il motivo è infondato.Numero registro generale 11861/2021Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 19986/2026Data pubblicazione 15/06/2026In proposito, il Tribunale ha accertato – sulla scorta delladocumentazione in atti – che solamente la previsione inerentealla primaria durata del contratto di vigilanza fosse stata oggettodi specifica trattativa, tanto che l’originario termine quinquennaledi vigenza del contratto (come indicato sul modulo) era statoridotto a tre anni, mentre non vi era prova che la secondaprevisione contrattuale – secondo cui, dopo il periodo di duratatriennale dello stesso, il contratto si sarebbe rinnovatotacitamente di quinquennio in quinquennio, qualora nessuna delleparti avesse notificato, a mezzo di lettera raccomandata, all’altraparte la propria volontà di recesso almeno quattro mesi primadella sua naturale scadenza – fosse stata oggetto di specificatrattativa.Da ciò è stato desunto che la clausola che aveva previsto larinnovazione tacita del contratto per cinque anni fosse nulla peromessa specifica approvazione per iscritto, appunto perché essanon era stata oggetto di specifica trattativa tra le parti ed erastata imposta al contraente aderente dal contraente forte, puravendo carattere di reciprocità e bilateralità (Cass. Sez. 6-3,Sentenza n. 1911 del 02/02/2016; Sez. 6-3, Sentenza n. 14737del 14/07/2015; Sez. 3, Sentenza n. 11734 del 24/06/2004; Sez.3, Sentenza n. 6510 del 10/05/2001).D’altronde, nel caso di condizioni generali di contratto,l’obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell’art.1341, secondo comma, c.c. della clausola vessatoria non èrispettato nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose enon, che sia cumulativo e non sia accompagnato daun’indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, comeNumero registro generale 11861/2021Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 19986/2026Data pubblicazione 15/06/2026acclarato nella specie (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4126 del14/02/2024; Sez. 6-3, Ordinanza n. 17939 del 09/07/2018; Sez.6-2, Ordinanza n. 20606 del 12/10/2016; Sez. 3, Sentenza n.22984 del 11/11/2015; Sez. 2, Ordinanza n. 5733 del29/02/2008).In ordine al difetto di contestazione, sin dalla proposizionedella domanda in primo grado la [OSCURATO:SOCIETA] ha addotto che lecondizioni generali fossero state unilateralmente predispostedalla [OSCURATO:PERSONA], tanto da determinare la nullità dellaclausola che prevedeva la rinnovazione tacita, contegnoprocessuale, questo, incompatibile con la possibilità che talicondizioni fossero state oggetto di negoziazione tra le parti.In definitiva, il ricorso deve essere respinto nel suocomplesso.Le spese e compensi del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione,se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazionerigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, infavore della controricorrente, delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in complessivi euro 700,00, di cui euro100,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.Numero registro generale 11861/2021Numero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 19986/2026Data pubblicazione 15/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 10 giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
Sentenza Cassazione n. 19986/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris