CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 23067/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4916/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; pec [OSCURATO:EMAIL]), che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] 3 S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 2072/2022depositata il 19/12/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che alla presente controversia va applicato ratione temporis l’art. 370 c.p.c., così come da ultimo formulato e che la parte controricorrente ha depositato il controricorso oltre il termine previsto dalla norma appena richiamata, con conseguente inammissibilità del predetto atto, sicché non deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 7/08/20