Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 22085/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25593/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

FIRENZE n. 27/2019 depositata il14/01/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, in proprio, ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale della Toscana, a conferma della prima decisione, ha ritenuto inammissibile il reclamo proposto da essa ricorrente avverso il provvedimento del Presidente della CTP di invito al pagamento del contributo unificato n. 1467 del 24.9.2014 a mezzo di posta elettronica certificata;

2. la commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che il “reclamo avverso provvedimenti del Presidente è regolato dall’art. 28 del d.lgs. 546/92 che dispone che esso avvenga nelle forme di cui all’art. 20 vale a dire mediante notifica a norma dell’art. 16, commi 2 e 3”

3. l’ Agenzia delle entrate si è costituita nel presente giudizio al solo fine della eventuale partecipazione all'udienza di discussione; considerato che:

1. il ricorso per cassazione è palesemente inammissibile giacché esso non risponde in nulla ai requisiti di chiarezza, sinteticità e precisa riferibilità alla decisione impugnata stabiliti dalla disciplina legale di cui all'articolo 366 cod. proc. civ. ed ormai da tempo focalizzati da una giurisprudenza pacifica e consolidata (tra le molte, Cass. nn. 11603/18, 9570/17), con quanto ne consegue in ordine alla carenza dei connotati fondamentali della specificità ed autosufficienza, richiesti dalla legge per porre questa Corte in condizione di effettuare, con la dovuta efficacia, concentrazione ed immediatezza, il controllo di legittimità ad essa demandato.

1.1. La Corte ha affermato: “Ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all'art. 366, comma 1, n. 3) e 4), c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; l'inosservanza di tale dovere pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui” (Cass.n. 8425/20).

La Corte ha altresì statuito: “In tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., assistite - queste sì - da una sanzione testuale di inammissibilità (fattispeci e di un ricorso che si limitava a riprodurre stralci degli atti difensivi depositati dal ricorrente nei precedenti gradi del giudizio senza formulare alcuna specifica censura nei confronti della decisione impugnata)” (Cass.n. 8009/19).

Si è inoltre stabilito che il motivo di cassazione che si risolva nella mescolanza e nella sovrapposizione di mezzi eterogenei, ancorché unitariamente preceduti dalla elencazione delle norme e delle regole di giudizio che si assumono violate, è inammissibile allorquando richieda “un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione” (Cass.n. 21611 del 20/09/2013).

1.2. Nel caso concreto ci si trova di fronte ad un ricorso eccezionalmente prolisso -articolato in 193 pagine a fronte della semplicità della questione affrontata nella sentenza impugnata, la cui motivazione consta di una sola pagina-, che, da un lato, spazia discorsivamente per l’universo giuridico riproducendo libere considerazioni attinenti alla nozione atto amministrativo, alla nullità degli atti amministrativi, alla soggezione del giudice soltanto alla legge, alla illegittimità costituzionale di una pluralità di leggi richiamate senza che di esse sia individuato né individuabile la correlazione con la fattispecie concreta – tra le tante leggi citate come incostituzionali: “l’intera legge 8 marzo 1999, n. 50, legge delega nei preamboli di tuti e tre i T.U. del 30 maggio 2002 sulle spese di giustizia”; la legge 340 del 2000; la legge 15 marzo 1997, n.59; il dpr 131 del 1986-, alle competenze del Capo dello Stato, al rapporto tra poteri dello Stato, al procedimento storico di formazione della [OSCURATO:PERSONA] e di taluni corpi legislativi (con diffusissimi stralci dei lavori di Commissione e governativi), alla gerarchia delle fonti, al diritto di proprietà– e dall’altro lato completamente privo dell’essenziale, cioè della concisa ricostruzione dei fatti di causa e della formulazione di specifici motivi di cassazione ex art.360 cod.proc.civ. (v. anche, nei confronti della stessa odierna ricorrente e sempre in materia tributaria: Cass.nn.35342/22, 16262/22 e 29030/17).

1.3. Il ricorso è genericamente mirato a far valere la mera asserita ingiustizia della sentenza impugnata.

Le dissertazioni e le opinioni contenute nel ricorso sono prive del carattere di ‘motivo’, ‘doglianza’ o ‘censura’ processualmente inteso, perché cumulano confusamente rilievi di ordine processuale e sostanziale, tra loro slegati e formulati in maniera tale da impedire di cogliere con la effettiva portata e finalizzazione di ogni argomento.

Manca completamente il riferimento al decisum impugnato.

Lacuna, quest'ultima, come noto rilevante anche nella deduzione della violazione di legge, essendo anche in tal caso imprescindibile la “specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza o dalla dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione” (Cass. n. 22499 del 19/10/2006; in termini Cass. n. 15952 del 17/07/2007 e molte altre).

1.4. Definitiva conferma di quanto si è evidenziato si ha nella conseguente assoluta indeterminatezza, genericità ed eccentricità rispetto al giudizio delle conclusioni prese dalla ricorrente (v. ricorso, pagg.192-193): la ricorrente chiede dichiararsi “la nullità anche per risoluzione di ogni atto, anche normativo pregresso, all’atto di cui busta in atti, nullo anche per conseguenzialità anche per nullità della sua notifica e di tuti gli atti normativi illeciti anche pregressi alla base di tale pretesa con dichiarazioni della Corte Costituzionale per gli atti di sua competenza per gli effetti erga omnes”.

La ricorrente chiede infine la condanna della controparte al risarcimento dei danni anche non patrimoniali per lesione del diritto all’ordine pubblico”;

2. nulla si provvede sulle spese stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'Agenzia delle Entrate.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Visto l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25593/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 27/2019 depositata il14/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, in proprio, ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale della Toscana, a conferma della prima decisione, ha ritenuto inammissibile il reclamo proposto da essa ricorrente avverso il provvedimento del Presidente della CTP di invito al pagamento del contributo unificato n. 1467 del 24.9.2014 a mezzo di posta elettronica certificata; 2. la commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che il “reclamo avverso provvedimenti del Presidente è regolato dall’art. 28 del d.lgs. 546/92 che dispone che esso avvenga nelle forme di cui all’art. 20 vale a dire mediante notifica a norma dell’art. 16, commi 2 e 3” 3. l’ Agenzia delle entrate si è costituita nel presente giudizio al solo fine della eventuale partecipazione all'udienza di discussione; considerato che: 1. il ricorso per cassazione è palesemente inammissibile giacché esso non risponde in nulla ai requisiti di chiarezza, sinteticità e precisa riferibilità alla decisione impugnata stabiliti dalla disciplina legale di cui all'articolo 366 cod. proc. civ. ed ormai da tempo focalizzati da una giurisprudenza pacifica e consolidata (tra le molte, Cass. nn. 11603/18, 9570/17), con quanto ne consegue in ordine alla carenza dei connotati fondamentali della specificità ed autosufficienza, richiesti dalla legge per porre questa Corte in condizione di effettuare, con la dovuta efficacia, concentrazione ed immediatezza, il controllo di legittimità ad essa demandato. 1.1. La Corte ha affermato: “Ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all'art. 366, comma 1, n. 3) e 4), c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; l'inosservanza di tale dovere pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui” (Cass.n. 8425/20). La Corte ha altresì statuito: “In tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., assistite - queste sì - da una sanzione testuale di inammissibilità (fattispeci e di un ricorso che si limitava a riprodurre stralci degli atti difensivi depositati dal ricorrente nei precedenti gradi del giudizio senza formulare alcuna specifica censura nei confronti della decisione impugnata)” (Cass.n. 8009/19). Si è inoltre stabilito che il motivo di cassazione che si risolva nella mescolanza e nella sovrapposizione di mezzi eterogenei, ancorché unitariamente preceduti dalla elencazione delle norme e delle regole di giudizio che si assumono violate, è inammissibile allorquando richieda “un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione” (Cass.n. 21611 del 20/09/2013). 1.2. Nel caso concreto ci si trova di fronte ad un ricorso eccezionalmente prolisso -articolato in 193 pagine a fronte della semplicità della questione affrontata nella sentenza impugnata, la cui motivazione consta di una sola pagina-, che, da un lato, spazia discorsivamente per l’universo giuridico riproducendo libere considerazioni attinenti alla nozione atto amministrativo, alla nullità degli atti amministrativi, alla soggezione del giudice soltanto alla legge, alla illegittimità costituzionale di una pluralità di leggi richiamate senza che di esse sia individuato né individuabile la correlazione con la fattispecie concreta – tra le tante leggi citate come incostituzionali: “l’intera legge 8 marzo 1999, n. 50, legge delega nei preamboli di tuti e tre i T.U. del 30 maggio 2002 sulle spese di giustizia”; la legge 340 del 2000; la legge 15 marzo 1997, n.59; il dpr 131 del 1986-, alle competenze del Capo dello Stato, al rapporto tra poteri dello Stato, al procedimento storico di formazione della [OSCURATO:PERSONA] e di taluni corpi legislativi (con diffusissimi stralci dei lavori di Commissione e governativi), alla gerarchia delle fonti, al diritto di proprietà– e dall’altro lato completamente privo dell’essenziale, cioè della concisa ricostruzione dei fatti di causa e della formulazione di specifici motivi di cassazione ex art.360 cod.proc.civ. (v. anche, nei confronti della stessa odierna ricorrente e sempre in materia tributaria: Cass.nn.35342/22, 16262/22 e 29030/17). 1.3. Il ricorso è genericamente mirato a far valere la mera asserita ingiustizia della sentenza impugnata. Le dissertazioni e le opinioni contenute nel ricorso sono prive del carattere di ‘motivo’, ‘doglianza’ o ‘censura’ processualmente inteso, perché cumulano confusamente rilievi di ordine processuale e sostanziale, tra loro slegati e formulati in maniera tale da impedire di cogliere con la effettiva portata e finalizzazione di ogni argomento. Manca completamente il riferimento al decisum impugnato. Lacuna, quest'ultima, come noto rilevante anche nella deduzione della violazione di legge, essendo anche in tal caso imprescindibile la “specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza o dalla dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione” (Cass. n. 22499 del 19/10/2006; in termini Cass. n. 15952 del 17/07/2007 e molte altre). 1.4. Definitiva conferma di quanto si è evidenziato si ha nella conseguente assoluta indeterminatezza, genericità ed eccentricità rispetto al giudizio delle conclusioni prese dalla ricorrente (v. ricorso, pagg.192-193): la ricorrente chiede dichiararsi “la nullità anche per risoluzione di ogni atto, anche normativo pregresso, all’atto di cui busta in atti, nullo anche per conseguenzialità anche per nullità della sua notifica e di tuti gli atti normativi illeciti anche pregressi alla base di tale pretesa con dichiarazioni della Corte Costituzionale per gli atti di sua competenza per gli effetti erga omnes”. La ricorrente chiede infine la condanna della controparte al risarcimento dei danni anche non patrimoniali per lesione del diritto all’ordine pubblico”; 2. nulla si provvede sulle spese stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'Agenzia delle Entrate. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Visto l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma