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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2024

Cassazione n. 17747/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Catania lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla commisurazione della pena, e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla negativa personalità dell'imputato, gravato da un precedente specifico oltre che a reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni alla pendenza specifica per un fatto dello stesso specie commesso successivamente alla precedente condanna del 2012.

In ordine alla determinazione della pena, qualificati i fatti dal giudice di primo cure ai sensi del comma quinto dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 in relazione alle concrete modalità di realizzazione del fatto, la Corte territoriale ha rideterminato la pena base nella misura pari a nove mesi di reclusione e di euro 1200 di multa, e dunque, in misura prossima al minimo edittale, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, nella misura di mesi sei di reclusione e di euro 800 di multa.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Catania lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla commisurazione della pena, e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla negativa personalità dell'imputato, gravato da un precedente specifico oltre che a reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni alla pendenza specifica per un fatto dello stesso specie commesso successivamente alla precedente condanna del 2012. In ordine alla determinazione della pena, qualificati i fatti dal giudice di primo cure ai sensi del comma quinto dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 in relazione alle concrete modalità di realizzazione del fatto, la Corte territoriale ha rideterminato la pena base nella misura pari a nove mesi di reclusione e di euro 1200 di multa, e dunque, in misura prossima al minimo edittale, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, nella misura di mesi sei di reclusione e di euro 800 di multa. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17747/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris