CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2024
Cassazione n. 15744/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA--da--to avviso alle parti; I u ita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto In data 13.12.2023, avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta, ha proposto ricorso per cassazione il difensore nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], risultato deceduto in data 22.09.2023. L'impugnazione proposta dopo la morte dell'imputato è inammissibile per difetto di legittimazione e non può comportare la condanna alle spese né della parte privata, che, non essendo più soggetto del rapporto processuale, non può essere destinataria della statuizione, né del difensore che, pur non legittimato al gravame, rappresentando la difesa tecnica, non è parte e non è soggetto al principio della soccombenza (Sez. 3, n. 23935 del 25/03/2021, F., Rv. 281850). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, senza condanna, però, alle spese e all'ammenda. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.