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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26756/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15156/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].

COOP., in persona dell'amministratore delegato p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancel- leria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di titolari delle rispettive ditte individuali,rappresentati e difes i dall o Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Can- celleria civile della Corte di cassazione; –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, n. 568/19, depositata il 19 dicembre 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con delibera del 27 dicembre 2017, il consiglio di amministrazione della Viticoltori della [OSCURATO:PERSONA]. coop. irrogò a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- vatore Dessole, in qualità di soci, le sanzioni pecuniarie di Euro 44.249,03 ed Euro 17.684,88, ai sensi dell'art. 16 del regolamento della Cooperativa, per non aver presentato alla commissione di vendemmia la domanda preventiva di produzione e per aver effettuato vendite non autorizzate.

2. Avverso la predetta delibera i Dessole proposero domanda di arbitrato, accolta con lodo rituale del 7 novembre 2017, con cui il collegio arbitrale annullò la delibera impugnata, dichiarando assorbita l'eccezione d'inadempi- mento sollevata dagli attori.

3. L'impugnazione del lodo proposta dalla Cooperativa è stata rigettata dalla Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 19 dicembre 2019.

A fondamento della decisione, la Corte ha escluso innanzitutto che gli arbitri avessero deciso sulla base di fatti non allegati nel procedimento arbi- trale e oltre i limiti della domanda, rilevando che il quesito sottoposto al loro esame aveva ad oggetto l'invalidità o l'inefficacia del regolamento e delle sanzioni applicate, e la decisione adottata non riguardava fatti diversi da quelli allegati, essendo stata contestata la configurabilità della fattispecie pre- vista dall'art. 16 del regolamento.

Ha negato inoltre la contraddittorietà del lodo, per aver dichiarato illegit- time le sanzioni, nonostante la ritenuta validità del regolamento, osservando che il collegio arbitrale aveva accertato l'insussistenza nel regolamento della fattispecie astratta posta a fondamento della delibera impugnata.

Ha ritenuto non illogico il lodo, nella parte in cui aveva ritenuto lecita l'operazione di vendita, avendo gli arbitri interpretato le direttive impartite dalla Cooperativa ai soci per la cessione dell'uva e fondato la loro decisione non già sul venir meno dell'obbligo di conferimento a seguito della cessazione del rapporto con la [OSCURATO:PERSONA], ma sulla mancanza nel regolamento della fattispecie astratta menzionata nella delibera.

Ha ritenuto infine non chiaramente espressa la censura formulata in rife- rimento all'art. 829, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., avendo gli arbitri deciso una controversia rientrante nell'art. 32 dello statuto della Cooperativa.

4. Avverso la predetta sentenza la Cooperativa ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria.

I Dessole hanno resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la nullità del procedimento e della sentenza impugnata per difetto di motivazione, os- servando che, nell'escludere la violazione del contraddittorio da parte degli arbitri, la Corte d'appello si è limitata a recepire acriticamente le conclusioni del lodo arbitrale, senza spiegare le ragioni per cui ha ritenuto infondata la censura sollevata da essa ricorrente.

Premesso infatti che le questioni solle- vate nel procedimento arbitrale avevanoad oggetto l'inapplicabilità del rego- lamento nei confronti degli attori, in quanto non approvato dagli stessi, e la violazione dell'obbligo di conferimento, nonché la legittimità del rifiuto degli attori di effettuarlo, in ragione del grave inadempimento della Cooperativa, sostiene che, a fronte di tali allegazioni, gli arbitri avevano deciso la contro- versia sulla base dell'obbligo di chiedere l'autorizzazione alla vendita a terzi e di presentare la denuncia di produzione, in ordine ai quali non si era mai instaurato il contraddittorio.

Aggiunge che, nell'escludere la contraddittorietà e illogicità del lodo, per avere accolto la domanda nonostante la ritenuta vin- colatività delle norme regolamentari e per aver ritenuto lecita la vendita a terzi nonostante lamancanza dell'autorizzazione, la sentenza impugnata ha omesso di prendere in esame le censure proposte da essa ricorrente, secondo cui l'obbligo di conferimento era derogabile soltanto previa autorizzazione del consiglio di amministrazione.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la nullità del procedimento e della sentenza impugnata, per omessa pronuncia, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto non chiaramente espressa la censura di viola- zione dell'art. 829, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., con cui era stata fatta valere l'avvenuta pronuncia del lodo non già sul quesito sottoposto agli arbitri, avente ad oggetto la vincolatività del regolamento nei confronti degli attori, ma sulla non sanzionabilità del comportamento dagli stessi tenuto.

3. Il primo motivo, con cui si fa valere il difetto di motivazione della sen- tenza impugnata, è infondato.

Nell'escludere la configurabilità del vizio di cui all'art. 829, primo comma, n. 9 cod. proc. civ., la Corte territoriale ha infatti fornito una risposta coerente eperfettamente comprensibile alla censura sollevata dalla ricorrente, rile- vando che quest'ultima aveva lamentato l'omessa valutazione del mancato conferimento dell'uva, rimasto a suo dire incontestato, e osservando che gli arbitri si erano attenuti ai quesiti formulati dagli istanti, avendo deciso sui fatti da questi allegati a sostegno dell'illegittimità della sanzione loro inflitta, e in particolare sulla ricorrenza dei presupposti di fatto richiesti dall'art. 16 del regolamento della Cooperativa.

Tale ragionamento risulta pienamente coerente con la natura del vizio lamentato e con l'oggetto del giudizio d'impugnazione del lodo arbitrale, nella ricostruzione costantemente fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, se- condo cui, ai fini della nullità del lodo per violazione del contraddittorio, è necessario che si sia verificata una concreta menomazione del diritto di di- fesa, da allegarsi specificamente e da accertarsi tenendo conto dellemodalità di svolgimento del confronto tra le parti,avuto riguardo alle rispettive pretese (cfr. Cass., Sez.

I, 7/09/2020, n. 18600; 27/12/2013, n. 28660; 6/11/2006, n. 23670).

Il vizio in questione non può quindi ritenersi sussistente per il fatto che sia stata omessa la valutazione di un fatto emerso daldibattito proces- suale, ancorché lo stesso possa essere considerato idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, occorrendo invece che alle parti sia stata negata la possibilità di esercitare su un piano di uguaglianza le facoltà processuali loro attribuite, nel rispetto della regola audiatur et altera pars, come accade, in particolare, nel caso in cui gli arbitri abbiano posto a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e mai sottoposta alla valutazione delle parti (cfr. Cass., Sez.I, 27/09/2028, n. 23325), oppure quando non sia stata concessa alle stesse la possibilità di difendersi adeguatamente, espo- nendo i rispettivi assunti, esaminando le prove e le risultanze del processo, presentando memorie e repliche e prendendo conoscenza in tempo utile delle istanze e richieste avverse(cfr. Cass., Sez.

I, 4/04/2018, n. 8331; Cass., Sez.

II, 26/05/2015, n. 10809).

Tale lesione non è stata nella specie in alcun modo dedotta, essendosi la ricorrente limitata, nell'affermare che gli arbitri avevano deciso su una que- stione mai prospettata dagli istanti, a sostenere che questi ultimi non avevano mai messo in discussione l'inadempimento dell'obbligo di conferimento, senza tuttavia considerare che gli istanti non avevano contestato soltanto l'efficacia del regolamento nei loro confronti, ma anche la sussistenza dei presupposti di fatto necessari per l'irrogazione della sanzione, tra i quali era compreso anche il predetto inadempimento, su cui essa stessa ha d'altronde insistito in sede d'impugnazione.

3.1. Correttamente, poi, la sentenza impugnata ha escluso la contraddit- torietà del lodo, peraltro impropriamente denunciata, dinanzi alla Corte d'ap- pello,ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 11 cod. proc. civ., anziché ai sensi del n. 5 della medesima disposizione: com'è noto, infatti, il n. 11 dell'art. 829, primo comma, al pari del n. 4, nel testo anteriore alla sostituzione di- sposta dall'art. 23 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, non prevede un'ipotesi corrispondente a quella di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., nel testo anteriore alla riformulazione disposta dall'art. 54, primo comma, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma si riferisce all'ipotesi in cui sia ravvisabile un contrasto tra le diverse parti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della moti- vazione può assumere rilievo soltanto nel caso in cui impedis ca la ricostru- zione dell'iterlogico-giuridico sottostante alla decisione, traducendosi quindi nel difetto del requisito di cui all'art. 823, secondo comma, n. 5 cod. proc. civ., per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello fun- zionale(cfr. Cass., Sez.

I, 5/02/2021, n. 2747; Cass., Sez.

VI, 12/01/2021, n. 291).

Ai fini del rigetto della predetta censura, la Corte territoriale ha osservato che, nell'escludere la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione della sanzione, gliarbitri non avevano fondato la loro decisione sul venir meno dell'obbligo di provvedere al conferimento dell'uva, a seguito della chiusura del rapporto commerciale con la [OSCURATO:PERSONA], ma sulla mancanza, nell'art. 16 del regolamento della Cooperativa, diuna fattispecie astratta corrispon- dente all'illecito contestato agli istanti, consistendo quest'ultimo nella vendita non autorizzata delle proprie uve a terzi, e la prima nella mancata consegna totale o parziale della produzione viticola dei fondi posseduti facenti parte del patrimonio viticolo della Cooperativa: tale affermazione non risultava affatto incompatibile, sotto il profilo logico, con il rigetto dell'altro motivo d'impugna- zione della sanzione, costituito dall'inefficacia del regolamento nei confronti dei soci dissenzienti, trovando anzi giustificazione proprio nell'interpretazione della norma regolamentare, della quale gli arbitri avevano escluso l'applica- bilità alla condotta tenuta dagl'istanti.

Anche sotto tale profilo, non può dunque ritenersi configurabile un difetto di motivazione della sentenza impugnata , ai fini del quale , come più volte ribadito da questa Corte,non assume rilievo la mera insufficienza della stes- sa, ma occorre che le anomalie riscontrate si traducano nella mancanzadei requisiti minimi indispensabili perché possa ritenersi adempiuto l'obbligo di cui all'art. 111, sesto comma, Cost. ed all'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., ipotesi, questa, ritenuta configurabile soltanto in caso d'inesistenza assoluta dei motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, oppure di motivazione meramente apparente, o caratterizzata da un irriducibile contrasto tra affer- mazioni inconciliabili, o ancora perplessaed obiettivamente incomprensibile (cfr. Cass., Sez.

Un., 7/04/2014, n. 8053; Cass., Sez.

I, 3/03/2022, n. 7090; Cass., Sez.

VI, 25/09/2018, n. 22598).

4. E' invece inammissibile il secondo motivo, con cui si censura la ritenuta genericità del motivo d'impugnazione riflettente la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.

Benvero, come sostiene la ricorrente, richiamando un principio più volte ribadito da questa Corte, l'art. 829, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., che sanziona con la nullità il lodo arbitrale che «ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione di arbitrato», va interpretatonel senso che gli arbitri hanno l'obbligo di decidere su tutto il thema decidendumad essi sottoposto e non oltre i limiti di esso:tale concetto, letteralmente espresso con riferimento al compromesso, vale anche con riguardo al caso in cui la potestas iudicandisia conferita agli arbitri in base a una clausola compromissoria, e in tal caso il thema decidendumè quello specificato nei quesiti posti agli arbitri, la cui co- gnizione si estende peraltro, salvo eventuali ben precisi limiti legali, a qual- siasi aspetto della vicenda che risulti rilevante al finedi stabilire se e in quale misura la pretesa fatta valere da una parte sia fondata(cfr. Cass., Sez.

I, 22/03/2013, n. 7282; 29/08/2003, n. 12694).

E' stato tuttavia precisato che, nel procedimento arbitrale, l'individua- zione dell'effettivo contenuto deiquesiti posti dalle parti e l'apprezzamento della loro reale portata, postulando l'identificazione e laqualificazionedei beni della vita destinati a formare oggetto del provvedimento richiesto (petitum), nonché degli elementi della fattispecie da cui derivano le pretese dedotte in giudizio (causa petendi), costituisce un'operazione rientrante nei compiti de- gli arbitri, il cui esito è sindacabile in seded'impugnazione del lodo soltanto nei limiti del giudizio di legittimità, ovverosia solo con riferimento alla moti- vazione addotta a sostegno del risultato ermeneutico cui sono pervenuti gli arbitri, quali giudici investiti del merito della controversia (cf r.

Cass., Sez.

I, 11/05/2007, n. 10872).La parte che in sede d'impugnazione intenda far va- lere il vizio di cui all'art. 829, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per avere gli arbitri pronunciato oltre i limiti segnati dalle domande e dalle eccezioni for- mulate attraverso i quesiti sottoposti al loro esame, non può dunque limitarsi ad insistere sulla propria personale interpretazione degli stessi, contrappo- nendola a quella risultante dal lodo impugnato, ma ha l'onere d'individuare le lacune argomentative e leincongruenze del ragionamento seguito dagli arbi- tri, in modo tale da dimostrare l'irrazionalità e l'illogicità del significato dagli stessi attribuito ai predetti quesiti, e la conseguente esorbitanza della deci- sione dall'ambito delle questioni deferite al loro giudizio.

L'adempimento di tale onere è rimasto nella specie assolutamente indi- mostrato, essendosi la ricorrente limitata, nel contestare la genericità delle dell'impugnazione, ad insistere sulla nullità del lodo per ultrapetizione, soste- nendo, anche in questa sede, che gli istanti non avevano contestato la sussi- stenza dei presupposti di fatto necessari per l'irrogazione della sanzione, ma omettendo di riportare, a corredo del motivo di ricorso, non solo i quesiti sottoposti agli arbitri, ma anche le parti salienti del lodo e le argomentazioni da essa svolte a sostegno dell'impugnazione, con la conseguenza che risulta impossibile verificare la correttezza dell'apprezzamento compiuto dalla Corte territoriale in ordine al difetto di specificitàdella censura mossa al lodo arbi- trale.

5. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrenteal pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore deicontro- ricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Aisensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15156/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. COOP., in persona dell'amministratore delegato p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancel- leria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di titolari delle rispettive ditte individuali,rappresentati e difes i dall o Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Can- celleria civile della Corte di cassazione; –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, n. 568/19, depositata il 19 dicembre 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con delibera del 27 dicembre 2017, il consiglio di amministrazione della Viticoltori della [OSCURATO:PERSONA]. coop. irrogò a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- vatore Dessole, in qualità di soci, le sanzioni pecuniarie di Euro 44.249,03 ed Euro 17.684,88, ai sensi dell'art. 16 del regolamento della Cooperativa, per non aver presentato alla commissione di vendemmia la domanda preventiva di produzione e per aver effettuato vendite non autorizzate. 2. Avverso la predetta delibera i Dessole proposero domanda di arbitrato, accolta con lodo rituale del 7 novembre 2017, con cui il collegio arbitrale annullò la delibera impugnata, dichiarando assorbita l'eccezione d'inadempi- mento sollevata dagli attori. 3. L'impugnazione del lodo proposta dalla Cooperativa è stata rigettata dalla Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 19 dicembre 2019. A fondamento della decisione, la Corte ha escluso innanzitutto che gli arbitri avessero deciso sulla base di fatti non allegati nel procedimento arbi- trale e oltre i limiti della domanda, rilevando che il quesito sottoposto al loro esame aveva ad oggetto l'invalidità o l'inefficacia del regolamento e delle sanzioni applicate, e la decisione adottata non riguardava fatti diversi da quelli allegati, essendo stata contestata la configurabilità della fattispecie pre- vista dall'art. 16 del regolamento. Ha negato inoltre la contraddittorietà del lodo, per aver dichiarato illegit- time le sanzioni, nonostante la ritenuta validità del regolamento, osservando che il collegio arbitrale aveva accertato l'insussistenza nel regolamento della fattispecie astratta posta a fondamento della delibera impugnata. Ha ritenuto non illogico il lodo, nella parte in cui aveva ritenuto lecita l'operazione di vendita, avendo gli arbitri interpretato le direttive impartite dalla Cooperativa ai soci per la cessione dell'uva e fondato la loro decisione non già sul venir meno dell'obbligo di conferimento a seguito della cessazione del rapporto con la [OSCURATO:PERSONA], ma sulla mancanza nel regolamento della fattispecie astratta menzionata nella delibera. Ha ritenuto infine non chiaramente espressa la censura formulata in rife- rimento all'art. 829, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., avendo gli arbitri deciso una controversia rientrante nell'art. 32 dello statuto della Cooperativa. 4. Avverso la predetta sentenza la Cooperativa ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. I Dessole hanno resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la nullità del procedimento e della sentenza impugnata per difetto di motivazione, os- servando che, nell'escludere la violazione del contraddittorio da parte degli arbitri, la Corte d'appello si è limitata a recepire acriticamente le conclusioni del lodo arbitrale, senza spiegare le ragioni per cui ha ritenuto infondata la censura sollevata da essa ricorrente. Premesso infatti che le questioni solle- vate nel procedimento arbitrale avevanoad oggetto l'inapplicabilità del rego- lamento nei confronti degli attori, in quanto non approvato dagli stessi, e la violazione dell'obbligo di conferimento, nonché la legittimità del rifiuto degli attori di effettuarlo, in ragione del grave inadempimento della Cooperativa, sostiene che, a fronte di tali allegazioni, gli arbitri avevano deciso la contro- versia sulla base dell'obbligo di chiedere l'autorizzazione alla vendita a terzi e di presentare la denuncia di produzione, in ordine ai quali non si era mai instaurato il contraddittorio. Aggiunge che, nell'escludere la contraddittorietà e illogicità del lodo, per avere accolto la domanda nonostante la ritenuta vin- colatività delle norme regolamentari e per aver ritenuto lecita la vendita a terzi nonostante lamancanza dell'autorizzazione, la sentenza impugnata ha omesso di prendere in esame le censure proposte da essa ricorrente, secondo cui l'obbligo di conferimento era derogabile soltanto previa autorizzazione del consiglio di amministrazione. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la nullità del procedimento e della sentenza impugnata, per omessa pronuncia, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto non chiaramente espressa la censura di viola- zione dell'art. 829, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., con cui era stata fatta valere l'avvenuta pronuncia del lodo non già sul quesito sottoposto agli arbitri, avente ad oggetto la vincolatività del regolamento nei confronti degli attori, ma sulla non sanzionabilità del comportamento dagli stessi tenuto. 3. Il primo motivo, con cui si fa valere il difetto di motivazione della sen- tenza impugnata, è infondato. Nell'escludere la configurabilità del vizio di cui all'art. 829, primo comma, n. 9 cod. proc. civ., la Corte territoriale ha infatti fornito una risposta coerente eperfettamente comprensibile alla censura sollevata dalla ricorrente, rile- vando che quest'ultima aveva lamentato l'omessa valutazione del mancato conferimento dell'uva, rimasto a suo dire incontestato, e osservando che gli arbitri si erano attenuti ai quesiti formulati dagli istanti, avendo deciso sui fatti da questi allegati a sostegno dell'illegittimità della sanzione loro inflitta, e in particolare sulla ricorrenza dei presupposti di fatto richiesti dall'art. 16 del regolamento della Cooperativa. Tale ragionamento risulta pienamente coerente con la natura del vizio lamentato e con l'oggetto del giudizio d'impugnazione del lodo arbitrale, nella ricostruzione costantemente fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, se- condo cui, ai fini della nullità del lodo per violazione del contraddittorio, è necessario che si sia verificata una concreta menomazione del diritto di di- fesa, da allegarsi specificamente e da accertarsi tenendo conto dellemodalità di svolgimento del confronto tra le parti,avuto riguardo alle rispettive pretese (cfr. Cass., Sez. I, 7/09/2020, n. 18600; 27/12/2013, n. 28660; 6/11/2006, n. 23670). Il vizio in questione non può quindi ritenersi sussistente per il fatto che sia stata omessa la valutazione di un fatto emerso daldibattito proces- suale, ancorché lo stesso possa essere considerato idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, occorrendo invece che alle parti sia stata negata la possibilità di esercitare su un piano di uguaglianza le facoltà processuali loro attribuite, nel rispetto della regola audiatur et altera pars, come accade, in particolare, nel caso in cui gli arbitri abbiano posto a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e mai sottoposta alla valutazione delle parti (cfr. Cass., Sez.I, 27/09/2028, n. 23325), oppure quando non sia stata concessa alle stesse la possibilità di difendersi adeguatamente, espo- nendo i rispettivi assunti, esaminando le prove e le risultanze del processo, presentando memorie e repliche e prendendo conoscenza in tempo utile delle istanze e richieste avverse(cfr. Cass., Sez. I, 4/04/2018, n. 8331; Cass., Sez. II, 26/05/2015, n. 10809). Tale lesione non è stata nella specie in alcun modo dedotta, essendosi la ricorrente limitata, nell'affermare che gli arbitri avevano deciso su una que- stione mai prospettata dagli istanti, a sostenere che questi ultimi non avevano mai messo in discussione l'inadempimento dell'obbligo di conferimento, senza tuttavia considerare che gli istanti non avevano contestato soltanto l'efficacia del regolamento nei loro confronti, ma anche la sussistenza dei presupposti di fatto necessari per l'irrogazione della sanzione, tra i quali era compreso anche il predetto inadempimento, su cui essa stessa ha d'altronde insistito in sede d'impugnazione. 3.1. Correttamente, poi, la sentenza impugnata ha escluso la contraddit- torietà del lodo, peraltro impropriamente denunciata, dinanzi alla Corte d'ap- pello,ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 11 cod. proc. civ., anziché ai sensi del n. 5 della medesima disposizione: com'è noto, infatti, il n. 11 dell'art. 829, primo comma, al pari del n. 4, nel testo anteriore alla sostituzione di- sposta dall'art. 23 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, non prevede un'ipotesi corrispondente a quella di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., nel testo anteriore alla riformulazione disposta dall'art. 54, primo comma, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma si riferisce all'ipotesi in cui sia ravvisabile un contrasto tra le diverse parti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della moti- vazione può assumere rilievo soltanto nel caso in cui impedis ca la ricostru- zione dell'iterlogico-giuridico sottostante alla decisione, traducendosi quindi nel difetto del requisito di cui all'art. 823, secondo comma, n. 5 cod. proc. civ., per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello fun- zionale(cfr. Cass., Sez. I, 5/02/2021, n. 2747; Cass., Sez. VI, 12/01/2021, n. 291). Ai fini del rigetto della predetta censura, la Corte territoriale ha osservato che, nell'escludere la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione della sanzione, gliarbitri non avevano fondato la loro decisione sul venir meno dell'obbligo di provvedere al conferimento dell'uva, a seguito della chiusura del rapporto commerciale con la [OSCURATO:PERSONA], ma sulla mancanza, nell'art. 16 del regolamento della Cooperativa, diuna fattispecie astratta corrispon- dente all'illecito contestato agli istanti, consistendo quest'ultimo nella vendita non autorizzata delle proprie uve a terzi, e la prima nella mancata consegna totale o parziale della produzione viticola dei fondi posseduti facenti parte del patrimonio viticolo della Cooperativa: tale affermazione non risultava affatto incompatibile, sotto il profilo logico, con il rigetto dell'altro motivo d'impugna- zione della sanzione, costituito dall'inefficacia del regolamento nei confronti dei soci dissenzienti, trovando anzi giustificazione proprio nell'interpretazione della norma regolamentare, della quale gli arbitri avevano escluso l'applica- bilità alla condotta tenuta dagl'istanti. Anche sotto tale profilo, non può dunque ritenersi configurabile un difetto di motivazione della sentenza impugnata , ai fini del quale , come più volte ribadito da questa Corte,non assume rilievo la mera insufficienza della stes- sa, ma occorre che le anomalie riscontrate si traducano nella mancanzadei requisiti minimi indispensabili perché possa ritenersi adempiuto l'obbligo di cui all'art. 111, sesto comma, Cost. ed all'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., ipotesi, questa, ritenuta configurabile soltanto in caso d'inesistenza assoluta dei motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, oppure di motivazione meramente apparente, o caratterizzata da un irriducibile contrasto tra affer- mazioni inconciliabili, o ancora perplessaed obiettivamente incomprensibile (cfr. Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. I, 3/03/2022, n. 7090; Cass., Sez. VI, 25/09/2018, n. 22598). 4. E' invece inammissibile il secondo motivo, con cui si censura la ritenuta genericità del motivo d'impugnazione riflettente la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. Benvero, come sostiene la ricorrente, richiamando un principio più volte ribadito da questa Corte, l'art. 829, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., che sanziona con la nullità il lodo arbitrale che «ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione di arbitrato», va interpretatonel senso che gli arbitri hanno l'obbligo di decidere su tutto il thema decidendumad essi sottoposto e non oltre i limiti di esso:tale concetto, letteralmente espresso con riferimento al compromesso, vale anche con riguardo al caso in cui la potestas iudicandisia conferita agli arbitri in base a una clausola compromissoria, e in tal caso il thema decidendumè quello specificato nei quesiti posti agli arbitri, la cui co- gnizione si estende peraltro, salvo eventuali ben precisi limiti legali, a qual- siasi aspetto della vicenda che risulti rilevante al finedi stabilire se e in quale misura la pretesa fatta valere da una parte sia fondata(cfr. Cass., Sez. I, 22/03/2013, n. 7282; 29/08/2003, n. 12694). E' stato tuttavia precisato che, nel procedimento arbitrale, l'individua- zione dell'effettivo contenuto deiquesiti posti dalle parti e l'apprezzamento della loro reale portata, postulando l'identificazione e laqualificazionedei beni della vita destinati a formare oggetto del provvedimento richiesto (petitum), nonché degli elementi della fattispecie da cui derivano le pretese dedotte in giudizio (causa petendi), costituisce un'operazione rientrante nei compiti de- gli arbitri, il cui esito è sindacabile in seded'impugnazione del lodo soltanto nei limiti del giudizio di legittimità, ovverosia solo con riferimento alla moti- vazione addotta a sostegno del risultato ermeneutico cui sono pervenuti gli arbitri, quali giudici investiti del merito della controversia (cf r. Cass., Sez. I, 11/05/2007, n. 10872).La parte che in sede d'impugnazione intenda far va- lere il vizio di cui all'art. 829, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per avere gli arbitri pronunciato oltre i limiti segnati dalle domande e dalle eccezioni for- mulate attraverso i quesiti sottoposti al loro esame, non può dunque limitarsi ad insistere sulla propria personale interpretazione degli stessi, contrappo- nendola a quella risultante dal lodo impugnato, ma ha l'onere d'individuare le lacune argomentative e leincongruenze del ragionamento seguito dagli arbi- tri, in modo tale da dimostrare l'irrazionalità e l'illogicità del significato dagli stessi attribuito ai predetti quesiti, e la conseguente esorbitanza della deci- sione dall'ambito delle questioni deferite al loro giudizio. L'adempimento di tale onere è rimasto nella specie assolutamente indi- mostrato, essendosi la ricorrente limitata, nel contestare la genericità delle dell'impugnazione, ad insistere sulla nullità del lodo per ultrapetizione, soste- nendo, anche in questa sede, che gli istanti non avevano contestato la sussi- stenza dei presupposti di fatto necessari per l'irrogazione della sanzione, ma omettendo di riportare, a corredo del motivo di ricorso, non solo i quesiti sottoposti agli arbitri, ma anche le parti salienti del lodo e le argomentazioni da essa svolte a sostegno dell'impugnazione, con la conseguenza che risulta impossibile verificare la correttezza dell'apprezzamento compiuto dalla Corte territoriale in ordine al difetto di specificitàdella censura mossa al lodo arbi- trale. 5. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrenteal pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore deicontro- ricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Aisensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Sentenza Cassazione n. 26756/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris