CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10134/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, avendo dichiarato il controricorrente di eleggere domicilio presso lo studio dei difensori, alla via A. Bevignani n. 9 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4114, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: Irpef - Richiesta aliquota agevolata per la pensione complementare - Istanza di quantificazione delle ritenute operate - Valenza - Domanda di rimborso - Non sussiste -Conseguenze. 1. [OSCURATO:PERSONA], pensionato dal 1° settembre 2012 e già dipendente dell’Inail, invocava il proprio diritto al rimborso delle imposte che riteneva essere state applicate in misura superiore al dovuto dall’ex datore di lavoro, nella forma di ritenute alla fonte, in relazione al proprio trattamento di pensione complementare. Sosteneva il pensionato, infatti, di avere diritto all’applicazione dell’aliquota agevolata del 15% di cui all’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 252 del 2005 (sent. CTR, p. II). Richiedeva perciò all’Inail la quantificazione delle ritenute alla fonte effettivamente operate, al fine di poter calcolare l’ammontare delle ritenute indebitamente applicate, e richiederne pertanto il rimborso all’Amministrazione finanziaria. Comunicava la propria istanza, oltre che all’Inail, pure all’Agenzia delle Entrate, ma nessuno dei due Enti assicurava risposta. 2. Maturati i termini di legge, [OSCURATO:PERSONA] impugnava il silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione finanziaria innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma. La CTP riteneva fondati gli argomenti proposti dal contribuente, ed accoglieva il suo ricorso. 3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, rinnovando tra l’altro le proprie contestazioni per non essere mai stata proposta dal contribuente una formale istanza di rimborso, completa di indicazione delle somme richieste in restituzione, e risultando inapplicabile la disciplina richiesta, perché la gestione previdenziale Inail era stata soppressa nel 1999, e la disciplina invocata trovava applicazione dall’anno 2007. La CTR rigettava il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia adottata dalla CTR, l’Amministrazione finanziaria, affidandosi a tre motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso il contribuente. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Ente impositore contesta la nullità dell’impugnata decisione della CTR in conseguenza della violazione dell’art. 19, comma 1, lett. g), e comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 37 e 38 del Dpr n. 602 del 1973, in cui è incorso il giudice dell’appello per non aver rilevato l’inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente, che avrebbe proposto un’istanza di rimborso, ma non ha in realtà quantificato l’importo della propria pretesa, limitandosi a rivolgere un interpello prodromico alla richiesta restitutoria, e perciò inidoneo a comportare la formazione di un silenzio impugnabile. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria censura la violazione dell’art. 23, commi 5 e 7, del D.Lgs. n. 252 del 2005, in combinato disposto con l’art. 64, comma 2, della legge n. 144 del 1999, per avere la CTR erroneamente ritenuto che la nuova disciplina sulla tassazione delle pensioni complementari fosse applicabile a tutti i trattamenti pensionistici erogati dal 1° gennaio 2007, senza tener conto che i montanti contributivi erano stati maturati dal contribuente in epoca molto precedente, e non avevano più potuto essere alimentati dall’anno 1999. 3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate critica la violazione dell’art. 23, comma 6, del D.Lgs. n. 252 del 2005, in cui è incorso il giudice dell’appello per aver ritenuto che la sopravvenuta disciplina agevolativa del trattamento fiscale delle pensioni complementari sia estensibile anche agli ex dipendenti pubblici. 4. Mediante il primo strumento d’impugnazione l’Amministrazione finanziaria censura la decisione adottata dalla CTR per non aver rilevato l’improponibilità dell’originario ricorso del contribuente, avendo [OSCURATO:PERSONA] introdotto la sua impugnativa avverso il silenzio rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate con riferimento ad una pretesa istanza di rimborso, senza però che il contribuente avesse provveduto in alcun modo a quantificare l’ammontare delle somme che domandava in restituzione. 4.1. Occorre premettere come risulti incontestato nel presente giudizio che, con l’istanza rivolta all’Inail ed all’Agenzia delle Entrate, il contribuente aveva domandato l’indicazione delle ritenute effettivamente operate sugli importi di pensione complementare erogatigli, per poter successivamente operare il calcolo del rimborso dovuto applicandosi un’aliquota di tassazion e inferiore. Pertanto il contribuente non aveva indicato, nel proporre la sua istanza di rimborso, quale fosse l’ammontare delle somme richieste. 4.2. In materia questa Corte regolatrice ha già avuto modo di proporre un orientamento interpretativo ormai consolidato secondo cui “le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all'ammontare delle ritenute IRPEF, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta; né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato”, Cass. sez. VI-V, 21.2.2020, n. 4565 (conf. Cass. sez. VI-V, 24.10.2019, n. 27377, Cass. sez. V, 30.12.2012, n. 21400). Non si è del resto mancato di specificare che “l’istanza di rimborso generica od incompleta è inidonea a formare il silenzio- rigetto, autonomamente impugnabile, in quanto non consente all'Ufficio di valutare la fondatezza della stessa né al Giudice tributario di sindacare le presuntive ragioni del diniego (cfr. Cass.nn. 32263/2018, 21400/2012) … le domande prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all'ammontare delle ritenute IRPEF, nonché l'indicazione degli importi chiesti in restituzione non possono considerarsi giuridicamente valide, e non sono dunque idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, anche perché non consentono all'Ufficio adito di valutare la fondatezza o meno della richiesta del contribuente e tale vizio non risulta neppure sanabile con il successivo deposito di documenti atti a colmare le lacune delle istanze, ciò in quanto tale deposito andrebbe comunque ritenuto tardivo, in quanto intervenuto nel corso dì un procedimento che non avrebbe dovuto essere iniziato, in ragione dell'assenza dei presupposti atti alla formazione, e dunque all'impugnazione, del silenzio-rifiuto (cfr. Cass. n. 3250/2000)”, Cass. sez. VI-V, 11.11.2019, n. 29040. 4.2.1. Merita ancora di essere sottolineato che, nel caso di specie, la richiesta rivolta dal contribuente all’Agenzia delle Entrate ed all’Inail, non aveva neppure la natura di istanza di rimborso, non contenendo una richiesta restitutoria diretta, ma solo una richiesta di dati da potersi in futuro utilizzare al fine di introdurre una istanza di rimborso. 4.3. Il primo motivo di ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria risulta pertanto fondato, perché l’istanza rivolta dal contribuente all’Agenzia delle Entrate non conteneva una richiesta diretta di restituzione di somme, e neppure conteneva l’indicazione delle somme di cui il pensionato domandava il rimborso, e non era pertanto idonea ai fini della formazione di un silenzio rifiuto impugnabile, con la conseguenza che l’originario ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA] risultava inammissibile. 5. Ne discende la cassazione della decisione impugnata, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., e la dichiarazione di inammissibilità dell’originario ricorso proposto dal contribuente. Gliulteriori motivi di ricorso rimangono assorbiti. 5. Le spese di lite, stante il consolidarsi dell’orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità successivamente alla proposizione del ricorso, possono essere dichiarate compensate tra le parti con riferimento ai gradi di merito del processo, mentre seguono l’ordinario criterio della soccombenza per quanto attiene alle spese del giudizio di legittimità, e sono liquidate in considerazione della natura delle questioni trattate e del valore della causa. La Corte, P.Q.M. accoglie il ricorso introdotto dall’Agenzia delle Entrate e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originario ricorso introdotto dal contribuente. Compensa integralmente le spese di lite dei gradi di merito tra le parti, e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della ricorrente