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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2011

ECLI:EU:T:2011:529
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62010TO0568_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione che sarebbe contenuta nella lettera della Commissione del 1° ottobre 2010 con cui quest’ultima ha comunicato alla ricorrente il suo rifiuto di proseguire l’esame della denuncia depositata il 2 marzo 2009 e diretta a far avviare un procedimento per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE per violazione, da parte della Repubblica francese, della direttiva della Commissione del 16 dicembre 2002, 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249, pag. 21) e, conseguentemente, dell’art. 86, n. 1, CE, mediante l’attribuzione di un vantaggio di carattere normativo alla [OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA]

1) Il ricorso è respinto. 2) Non vi è luogo a statuire sulle domande d’intervento della Repubblica francese e della [OSCURATO:PERSONA]. 3) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62010TO0568_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione che sarebbe contenuta nella lettera della Commissione del 1° ottobre 2010 con cui quest’ultima ha comunicato alla ricorrente il suo rifiuto di proseguire l’esame della denuncia depositata il 2 marzo 2009 e diretta a far avviare un procedimento per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE per violazione, da parte della Repubblica francese, della direttiva della Commissione del 16 dicembre 2002, 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249, pag. 21) e, conseguentemente, dell’art. 86, n. 1, CE, mediante l’attribuzione di un vantaggio di carattere normativo alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1) Il ricorso è respinto. 2) Non vi è luogo a statuire sulle domande d’intervento della Repubblica francese e della [OSCURATO:PERSONA]. 3) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.