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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 12481/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 12 maggio 2022 della Corte di appello di Campobasso; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso dell'imputato e la sua condanna alla rifusione delle spese del grado; lette le conclusioni degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, nell'interesse dell'imputato, hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Campobasso per rispondere dei delitti di cui agli artt. 81, secondo comma, 56, 317 cod. pen. (capo a), di cui agli artt. 319 quater, primo comma, cod. pen. (capo b), di cui agli artt. 56, 317 cod. pen. (capo c), di cui agli artt. 56, 317 cod. pen. (capo d), di cui agli artt. 56 e 319 -quater, comma primo, cod. pen. (capo e), commessi in Campobasso dal 21 al 29 agosto 2015: Secondo l'ipotesi di accusa, il Colucci, quale Presidente dell'associazione Centro di Carità "[OSCURATO:PERSONA]" Onlus, accreditata presso la Regione Molise e prescelta per la realizzazione del progetto di servizio civile "[OSCURATO:PERSONA]", rivestendo la qualità di pubblico ufficiale preposto a selezionare i quattro volontari da impiegare in tale progetto, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, avrebbe posto in essere atti diretti in modo non equivoco a costringere i candidati [OSCURATO:PERSONA] (capo a), [OSCURATO:PERSONA] (capo c), [OSCURATO:PERSONA] (capo d), [OSCURATO:PERSONA] (capo e) a elargirgli indebitamente la somma di euro 500,00, asserendo falsamente che tale importo sarebbe servito a rimborsare all'associazione il costo - invero inesistente - di corsi di formazione propedeutici allo svolgimento dell'attività di servizio civile; i reati, peraltro, non sarebbero stati consumati esclusivamente in ragione del fermo diniego opposto delle persone offese, che, pur consapevoli di perdere un'opportunità di lavoro e di formazione, non avrebbero ceduto all'illecita richiesta.

All'imputato è, inoltre, contestato di aver indotto [OSCURATO:PERSONA] (capo b), nell'ambito della stessa procedura, a consegnargli la somma di 200,00 euro e farsi promettere la consegna di ulteriori 300,00 euro al momento della corresponsione del primo accredito da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assicurando che, in virtù di tale esborso, non solo avrebbe sanato l'irregolarità relativa alla domanda di partecipazione presentata dallo stesso, senza allegare una copia del documento di identità, ma anche che lo avrebbe collocato in posizione utile in graduatoria.

2. Il Tribunale di Campobasso, con sentenza emessa in data 10 marzo 2021 all'esito del giudizio dibattimentale, ha dichiarato l'imputato colpevole dei reati ascrittigli, previa riqualificazione di quelli contestati ai capi a), c), e d) ai sensi degli artt. 56 e 319 quater cod. pen. e, concesse le attenuanti generiche, nonché quella della particolare tenuità del fatto di cui al primo comma dell'art 323-bis cod. pen., ritenuta la continuazione tra i reati contestati, lo ha condannato alla pena di tre anni di reclusione, al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.Il Tribunale ha, dunque, ritenuto l'imputato responsabile di tutti i delitti al medesimo ascritti, qualificando gli stessi quali condotte di induzione indebita (consumata quanto al capo b) e tentata in tutti i residui casi), in quanto l'imputato non aveva posto in essere alcuna forma di violenza o di minaccia nei confronti dei candidati, lasciando scegliere agli stessi se aderire o meno alla sua richiesta e conseguire il vantaggio legato all'utile inserimento nella graduatoria tra i vincitori della gara.

3. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza di primo grado, impugnata dall'imputato appellante, che ha condannato al pagamento delle spese processuali del grado e alla refusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili.

4. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Colucci, hanno presentato ricorso avverso tale sentenza e ne hanno chiesto l'annullamento, deducendo nove motivi di ricorso e, segnatamente: 1) la violazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., dell'art. 521 cod. proc. pen. per mancata correlazione tra imputazione contestata e sentenza, in quanto l'imputato sarebbe stato ritenuto dalla Corte di appello quale incaricato di pubblico servizio, ancorché gli fosse stata originariamente contestata la qualità di pubblico ufficiale; 2) la violazione o l'erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'insussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio dell'imputato; 3) la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativamente ai punti impugnati con il primo e il secondo motivo di ricorso.

Con tali motivi i difensori deducono che la Corte di appello avrebbe attribuito la qualità di incaricato di pubblico servizio all'imputato sul presupposto che il medesimo abbia esercitato in concreto il potere di selezionare, tramite apposita procedura, i quattro volontari da impiegare nel servizio civile nazionale, ma dall'istruttoria dibattimentale sarebbe emerso che il Colucci non sarebbe stato un membro della commissione esaminatrice, come riferito in dibattimento dal teste Caruso, e, dunque, non avrebbe esercitato alcun potere selettivo.

La mera presidenza della Onlus non costituirebbe, inoltre, circostanza idonea ad integrare la qualifica pubblicistica ritenuta in sentenza; 4) la violazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., dell'art. 319 -quater cod. pen., in relazione agli elementi richiesti per la configurabilità del delitto di induzione indebita, sia nella forma tentata che in quella consumata, e il travisamento della prova sul punto; 5) l'erronea applicazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dell'art. 533 cod. proc. pen. e della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; 6) la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativamente ai punti impugnati con il quarto e quinto motivo.

Con tali motivi i difensori congiuntamente deducono che difetterebbe il dolo dell'imputato, in quanto l'attività di formazione dei candidati, condizione necessaria per effettuare il servizio civile, non sarebbe stata prestata dall'associazione "[OSCURATO:PERSONA]", ma da un ente di prima categoria, l'ANPEAS, in virtù di una convenzione stipulata tra questi due enti, e l'importo della formazione sarebbe stato di 300,00 euro per ciascun candidato.

La Corte di appello avrebbe, dunque, travisato la prova, accordando prevalenza alle F.A.Q. («[OSCURATO:PERSONA]») ministeriali versate in atti, che accreditavano una formazione puramente gratuita per i candidati.

Le F.A.Q. non avrebbero, tuttavia, valore di fonte del diritto e, dunque, non sarebbero vincolanti.

Ad avviso dei difensori, sarebbe, inoltre, evidente la mancanza di dolo da parte dell'imputato che, se avesse agito a scopo di lucro, chiaramente non avrebbe garantito neppure il rilascio di regolare ricevuta (circostanza, peraltro, confermata da tutti i testi escussi).

La somma richiesta, del resto, sarebbe stata destinata unicamente a sostenere l'attività di formazione globalmente intesa per poter effettuare il servizio civile e, dunque, sarebbe stata comprensiva anche della spesa per il trasporto dei candidati all'ente di formazione.

La somma richiesta di 500,00 euro, dunque, non avrebbe costituito la condizione per essere selezionati, ma avrebbe rappresentato il costo oggettivo della formazione obbligatoria per poter effettuare il servizio civile.

Nel caso di specie, peraltro, le persone offese non avrebbero subito alcuna attività induttiva o persuasiva. 7) l'erronea applicazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., degli artt. 538, 539 e 541 cod. proc. pen., con riferimento alla condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore delle persone offese costituitesi parte civile, non essendo le stesse legittimate a formulate pretese risarcitorie; 8) l'erronea applicazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., degli artt. 538, 539 e 541 cod. proc. pen., in relazione alla determinazione delle somme liquidata a titolo di risarcimento del danno;9) la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativamente ai punti censurati nel settimo e ottavo motivo di ricorso.

Con tali motivi i difensori censurano l'illegittimità delle statuizioni risarcitorie adottate dalla Corte di appello, in quanto nel reato di induzione indebita, il soggetto indotto, che promette o dà l'utilità al pubblico ufficiale, non è legittimato a richiedere il risarcimento del danno, in quanto compartecipe dell'illecito.

Nel tentativo di induzione indebita, inoltre, non sarebbe ravvisabile la configurabilità di un danno risarcibile del privato per effetto della lesione della propria libertà di autodeterminazione, in quanto il soggetto indotto non subisce una minaccia, ma solo la prospettazione di un vantaggio indebito proveniente dal pubblico ufficiale.

La Corte di appello, peraltro, avrebbe liquidato il danno subito dalle parti civili costituite, determinandolo in un risarcimento di duemila euro per ciascuna delle stesse, senza, tuttavia, procedere ad alcun accertamento in concreto, in violazione del disposo dell'art. 539 cod. proc. pen., e in assenza di specifica motivazione.

5. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.

Con memoria depositata in data 26 novembre 2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte e nota spese nell'interesse delle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Con requisitoria e conclusioni scritte depositate in data 30 novembre 2022, il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con memoria depositata in data 30 novembre 2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte e nota spese nell'interesse della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di dichiararsi inammissibile il ricorso dell'imputato e la sua condanna alla rifusione delle spese del grado.

Con memoria depositata in data 7 dicembre 2022 gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge.

2. Con il primo motivo i difensori deducono la violazione, ai sensi dell'ad. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., dell'ad. 521 cod. proc. pen. per mancata correlazione tra imputazione contestata e sentenza, in quanto l'imputato, nella sentenza impugnata, sarebbe stato ritenuto quale incaricato di pubblico servizio, ancorché gli fosse stata originariamente contestata la qualità di pubblico ufficiale.

3. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto si è in presenza della mera attribuzione di una diversa definizione giuridica della qualifica soggettiva dell'imputato, senza alcun mutamento del fatto e della fattispecie di reato contestati e, dunque, senza alcuna violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza.

3.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, al fine di accertare la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, peraltro, rileva non la diversità strutturale tra le fattispecie di reato, ma il pregiudizio effettivo per il diritto di difesa in ragione della prevedibilità o meno del mutamento della qualificazione operato.

In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, dunque, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01; conf. ex plurimis: Sez. 5, n. 37461 del 22/09/2021, Ciotoracu, Rv. 281930 - 01).

Le Sezioni unite di questa Corte hanno, inoltre, affermato che l'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'ad. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'ad. 111, secondo comma, Cost., e dell'ad. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 - 01).

3.2. La giurisprudenza della Corte di Europea dei diritti dell'uomo ha, peraltro, escluso la violazione dei parametri convenzionali in tutti i casi in cui la prospettiva della nuova definizione giuridica fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato, censurando, in concreto, le ipotesi in cui la riqualificazione dell'addebito avesse assunto le caratteristiche di atto a sorpresa (v. fra le tante, sentenze 1 marzo 2001, Dallos c.

Ungheria; 3 luglio 2006, Vesque c.

Francia; 7 gennaio 2010, Penev c.

Bulgaria; 12 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA] c.

Romania; 3 maggio 2011, Giosakis c.

Grecia; 15 gennaio 2015, Mihei c.

Slovenia, nella quale ultima si è in particolare rilevato come l'imputato fosse pienamente a conoscenza degli elementi fattuali posti alla base della contestazione originaria, dai quali era possibile desumere l'oggetto della contestazione così come modificata nel corso del dibattimento).

3.3. In attuazione di tali consolidati principi, deve, dunque, rilevarsi che non integra una violazione del principio di correlazione sancito dall'art. 521, comma 1, cod. proc. pen. la sentenza di condanna per il reato di induzione indebita che modifichi la qualifica contestata all'imputato da pubblico ufficiale in quella di incaricato di pubblico servizio, in quanto la stessa non muta il fatto contestato e, comunque, le interrelazioni esistenti tra le due qualifiche soggettive rendono il passaggio dall'una all'altra un'evenienza del tutto prevedibile per l'imputato.

4. Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione o l'erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'insussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativamente a tale punto.

5. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, in ragione della loro stretta connessione, sono inammissibili e, comunque, manifestamente infondati.

5.1. La documentazione e gli stralci delle deposizioni proposti dalla difesa per dimostrare che il Colucci non avrebbe svolto alcun ruolo nel procedimento di selezione dei candidati si risolvono, infatti, in una inammissibile sollecitazione alla Corte di legittimità a procedere ad un esame diretto di elementi probatori al fine di procedere ad una rinnovata valutazione di merito.Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

5.2. Inammissibile è, inoltre, la censura volta a escludere la qualifica di incaricato di pubblico servizio dell'imputato, in quanto proposta invero solo genericamente e apoditticamente nell'atto di appello.

5.3. La Corte di appello, a pag. 3 della sentenza impugnata, ha, peraltro, rilevato non certo incongruamente che l'associazione Centro di Carità "[OSCURATO:PERSONA]" Onlus era una struttura accreditata con la Regione, che esercitava, in favore dei residenti sul territorio regionale, funzioni pubblicistiche di assistenza, a fronte di situazioni individuali e collettive di bisogno e di indigenza.

Nella sentenza di primo grado si precisa, inoltre, che il progetto di servizio civile "[OSCURATO:PERSONA]", volto al sostegno delle fasce economicamente più disagiate della popolazione, era integralmente finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Corte di appello ha poi accertato non illogicamente, sulla base delle risultanze probatorie evidenziate nella sentenza di primo grado, che l'imputato era dotato del potere di selezionare, a mezzo di una vera e propria procedura concorsuale, i quattro volontari del servizio civile nazionale finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Tribunale di Campobasso ha, peraltro, rilevato che le prove raccolte nel giudizio dibattimentale avevano dimostrato che la graduatoria era stata formata non già in ragione del merito dei candidati e sulla base di procedure trasparenti ed oggettive, bensì esclusivamente in base alla disponibilità a corrispondere al Colucci il contributo da questi richiesto.

6. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., dell'art. 319 -quater cod. pen., in relazione all'insussistenza del delitto di induzione indebita, sia nella forma tentata che in quella consumata, e il travisamento della prova sul punto.

Con il quinto motivo il ricorrente censura l'erronea applicazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dell'art. 533 cod. proc. pen. della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.Con il sesto motivo il ricorrente deduce la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativamente a tali punti.

7. Tali motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, in ragione della loro stretta connessione, sono inammissibili.

7.1. La documentazione e gli stralci delle deposizioni addotti dalla difesa per dimostrare che l'insussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati si risolvono, infatti, in una inammissibile proposizione in sede di legittimità di una versione alternativa di merito.

7.2. La gratuità della formazione prevista nel bando è, peraltro, stata accertata dalle sentenze di merito sulla base della testimonianza degli agenti di polizia che avevano istruito il procedimento e acquisito gli atti della procedura e non già desunta solo dalle F.A.Q., peraltro pur sempre rilevanti, pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il ricorrente, peraltro, non ha indicato la fonte giuridica dell'obbligo del candidato di contribuire alle spese di trasporto necessarie per il proprio processo di formazione e la Corte di appello ha congruamente rilevato che nessuno dei candidati che ha provveduto a versare somme di danaro in favore dell'imputato ha ricevuto, per tale dazione, una ricevuta fiscale.

Il Tribunale di Campobasso (alle pag. 1 e 2 della sentenza di primo grado) ha, inoltre, rilevato che i candidati erano stati contattati dal Colucci dopo aver presentato le proprie domande di partecipazione al concorso e che l'imputato aveva rappresentato che la mancata corresponsione della somma richiesta per finanziare la loro formazione avrebbe comportato automaticamente l'esclusione della possibilità di essere selezionati per lo svolgimento del servizio civile. [OSCURATO:PERSONA] stesso aveva, peraltro, affermato che se i candidati non avessero versato la somma, avrebbe scelto altri aspiranti (pag. 4 della sentenza di primo grado).

La sentenza di primo grado ha, dunque, non illogicamente rilevato che la graduatoria dei soggetti selezionati fu formata in base alla disponibilità a corrispondere al Colucci il contributo richiesto.

La Corte di appello ha anche congruamente rilevato che ai vertici della graduatoria finale furono inseriti i soli candidati che avevano aderito alla richiesta indebita di danaro.

I vizi della motivazione denunciati dal ricorrente sono, dunque, insussistenti.

8. Con il settimo motivo il ricorrente censura l'erronea applicazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., degli artt. 538, 539 e 541 cod.proc. pen. con riferimento alla condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore delle persone offese costituitesi parte civile, non essendo le stesse legittimate a formulare pretese risarcitorie.

Con l'ottavo motivo il ricorrente si duole dell'erronea applicazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., degli artt. 538, 539 e 541 cod. proc. pen. in relazione alla determinazione delle somme liquidata a titolo di risarcimento del danno.

Con il nono motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativamente a tali punti.

9. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, in ragione della loro connessione, sono manifestamente infondati.

9.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità, non sussiste la legittimazione a richiedere il risarcimento del danno derivante da condotta induttiva del soggetto che con la sua condotta ha concorso alla realizzazione del risultato illecito che l'ordinamento intende scongiurare (Sez. 6, n. 31890 del 29 ottobre 2020, Lombardi, non massimata).

La fattispecie di induzione indebita, infatti, contempla la corresponsabilità, sia pur sanzionata con pena inferiore, di chi dà o promette il denaro o l'utilità in conseguenza dell'attività induttiva del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che abusi della sua qualità o dei suoi poteri.

Secondo le Sezioni unite di questa Corte, il reato di induzione indebita rientra tra quelli plurisoggettivi a concorso necessario, pur non potendo escludersi la configurabilità del tentativo (sul punto: Sez.

U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470-01).

Il soggetto che promette o eroga il denaro o l'utilità concorre, dunque, al perfezionamento della fattispecie di reato e tale concorso si esprime nel momento della promessa o della dazione, quand'anche seguita alla promessa, momento che segna la consumazione del reato.

Nel caso di specie, tuttavia, per quanto accertato dalle sentenze di merito, il reato si è fermato allo stadio del tentativo posto in essere dal solo pubblico agente; i candidati, infatti, pur avendo subito la condotta induttiva dell'imputato, hanno resistito alle sue pressioni e hanno denunciato la condotta illecita, non consentendo la consumazione del reato.

Nel tentativo di induzione posto in essere dal solo soggetto pubblico può, pertanto, ritenersi sussistente la legittimazione del privato a richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale da reato, quando lo stesso, resistendo alle pressioni del pubblico agente, non ha promesso o dato alcuna utilità allo stesso; in tal caso, infatti, il privato non ha concorso nel reato, che si arresta allo stadio del tentativo, ed è solo stato vittima della condotta induttiva del pubblico agente.

D'altra parte, il tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenzia dall'istigazione alla corruzione attiva di cui all'art. 322, commi terzo e quarto, cod. pen., perché mentre quest'ultima fattispecie si inserisce sempre nell'ottica di instaurare un rapporto paritetico tra i soggetti coinvolti, diretto al mercimonio dei pubblici poteri, la prima presuppone che il funzionario pubblico, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, ponga potenzialmente il suo interlocutore in uno stato di soggezione, avanzando una richiesta perentoria, ripetuta, più insistente e con più elevato grado di pressione psicologica rispetto alla mera sollecitazione, che si concretizza nella proposta di un semplice scambio di favori (Sez.

U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258475-01).

9.2. Sono, inoltre, inammissibili le censure di carenza della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla configurabilità di un danno subito dalle parti civili costituite e alla liquidazione del risarcimento dello stesso nella misura di duemila euro in favore di ciascuna di ciascuna parte civile costituita.

La prima censura è, infatti, aspecifica, in quanto non si confronta b con la motivazione della sentenza impugnata, che ha riconosciuto, non certo incongruamente, che la condotta di illecita pressione psicologica posta in essere dall'imputato ha cagionato un paterna d'animo nelle vittime, risarcibile quale danno morale derivante da reato.

Manifestamente infondata è, da ultimo, la seconda censura.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione per discostarsi, in tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo di motivazione mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento (ex plurimis: Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, B., Rv. 274229 — 01).

La Corte di appello di Campobasso ha fatto buon governo di tale consolidato principio, determinando l'ammontare del risarcimento del danno morale liquidato in favore di ciascuna parte civile in ragione della «condizione socio economica delle vittime, soggetti tutti disoccupati alla ricerca di prima occupazione, situazione sulla quale l'imputato ha inteso lucrare» (pag. 4 della sentenza impugnata).

10. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

L'imputato deve, altresì, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che si liquidano per [OSCURATO:PERSONA] in euro 3.500 oltre accessori di legge e per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in euro 4.500 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 12 maggio 2022 della Corte di appello di Campobasso; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso dell'imputato e la sua condanna alla rifusione delle spese del grado; lette le conclusioni degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, nell'interesse dell'imputato, hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Campobasso per rispondere dei delitti di cui agli artt. 81, secondo comma, 56, 317 cod. pen. (capo a), di cui agli artt. 319 quater, primo comma, cod. pen. (capo b), di cui agli artt. 56, 317 cod. pen. (capo c), di cui agli artt. 56, 317 cod. pen. (capo d), di cui agli artt. 56 e 319 -quater, comma primo, cod. pen. (capo e), commessi in Campobasso dal 21 al 29 agosto 2015: Secondo l'ipotesi di accusa, il Colucci, quale Presidente dell'associazione Centro di Carità "[OSCURATO:PERSONA]" Onlus, accreditata presso la Regione Molise e prescelta per la realizzazione del progetto di servizio civile "[OSCURATO:PERSONA]", rivestendo la qualità di pubblico ufficiale preposto a selezionare i quattro volontari da impiegare in tale progetto, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, avrebbe posto in essere atti diretti in modo non equivoco a costringere i candidati [OSCURATO:PERSONA] (capo a), [OSCURATO:PERSONA] (capo c), [OSCURATO:PERSONA] (capo d), [OSCURATO:PERSONA] (capo e) a elargirgli indebitamente la somma di euro 500,00, asserendo falsamente che tale importo sarebbe servito a rimborsare all'associazione il costo - invero inesistente - di corsi di formazione propedeutici allo svolgimento dell'attività di servizio civile; i reati, peraltro, non sarebbero stati consumati esclusivamente in ragione del fermo diniego opposto delle persone offese, che, pur consapevoli di perdere un'opportunità di lavoro e di formazione, non avrebbero ceduto all'illecita richiesta. All'imputato è, inoltre, contestato di aver indotto [OSCURATO:PERSONA] (capo b), nell'ambito della stessa procedura, a consegnargli la somma di 200,00 euro e farsi promettere la consegna di ulteriori 300,00 euro al momento della corresponsione del primo accredito da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assicurando che, in virtù di tale esborso, non solo avrebbe sanato l'irregolarità relativa alla domanda di partecipazione presentata dallo stesso, senza allegare una copia del documento di identità, ma anche che lo avrebbe collocato in posizione utile in graduatoria. 2. Il Tribunale di Campobasso, con sentenza emessa in data 10 marzo 2021 all'esito del giudizio dibattimentale, ha dichiarato l'imputato colpevole dei reati ascrittigli, previa riqualificazione di quelli contestati ai capi a), c), e d) ai sensi degli artt. 56 e 319 quater cod. pen. e, concesse le attenuanti generiche, nonché quella della particolare tenuità del fatto di cui al primo comma dell'art 323-bis cod. pen., ritenuta la continuazione tra i reati contestati, lo ha condannato alla pena di tre anni di reclusione, al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.Il Tribunale ha, dunque, ritenuto l'imputato responsabile di tutti i delitti al medesimo ascritti, qualificando gli stessi quali condotte di induzione indebita (consumata quanto al capo b) e tentata in tutti i residui casi), in quanto l'imputato non aveva posto in essere alcuna forma di violenza o di minaccia nei confronti dei candidati, lasciando scegliere agli stessi se aderire o meno alla sua richiesta e conseguire il vantaggio legato all'utile inserimento nella graduatoria tra i vincitori della gara. 3. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza di primo grado, impugnata dall'imputato appellante, che ha condannato al pagamento delle spese processuali del grado e alla refusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili. 4. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Colucci, hanno presentato ricorso avverso tale sentenza e ne hanno chiesto l'annullamento, deducendo nove motivi di ricorso e, segnatamente: 1) la violazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., dell'art. 521 cod. proc. pen. per mancata correlazione tra imputazione contestata e sentenza, in quanto l'imputato sarebbe stato ritenuto dalla Corte di appello quale incaricato di pubblico servizio, ancorché gli fosse stata originariamente contestata la qualità di pubblico ufficiale; 2) la violazione o l'erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'insussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio dell'imputato; 3) la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativamente ai punti impugnati con il primo e il secondo motivo di ricorso. Con tali motivi i difensori deducono che la Corte di appello avrebbe attribuito la qualità di incaricato di pubblico servizio all'imputato sul presupposto che il medesimo abbia esercitato in concreto il potere di selezionare, tramite apposita procedura, i quattro volontari da impiegare nel servizio civile nazionale, ma dall'istruttoria dibattimentale sarebbe emerso che il Colucci non sarebbe stato un membro della commissione esaminatrice, come riferito in dibattimento dal teste Caruso, e, dunque, non avrebbe esercitato alcun potere selettivo. La mera presidenza della Onlus non costituirebbe, inoltre, circostanza idonea ad integrare la qualifica pubblicistica ritenuta in sentenza; 4) la violazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., dell'art. 319 -quater cod. pen., in relazione agli elementi richiesti per la configurabilità del delitto di induzione indebita, sia nella forma tentata che in quella consumata, e il travisamento della prova sul punto; 5) l'erronea applicazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dell'art. 533 cod. proc. pen. e della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; 6) la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativamente ai punti impugnati con il quarto e quinto motivo. Con tali motivi i difensori congiuntamente deducono che difetterebbe il dolo dell'imputato, in quanto l'attività di formazione dei candidati, condizione necessaria per effettuare il servizio civile, non sarebbe stata prestata dall'associazione "[OSCURATO:PERSONA]", ma da un ente di prima categoria, l'ANPEAS, in virtù di una convenzione stipulata tra questi due enti, e l'importo della formazione sarebbe stato di 300,00 euro per ciascun candidato. La Corte di appello avrebbe, dunque, travisato la prova, accordando prevalenza alle F.A.Q. («[OSCURATO:PERSONA]») ministeriali versate in atti, che accreditavano una formazione puramente gratuita per i candidati. Le F.A.Q. non avrebbero, tuttavia, valore di fonte del diritto e, dunque, non sarebbero vincolanti. Ad avviso dei difensori, sarebbe, inoltre, evidente la mancanza di dolo da parte dell'imputato che, se avesse agito a scopo di lucro, chiaramente non avrebbe garantito neppure il rilascio di regolare ricevuta (circostanza, peraltro, confermata da tutti i testi escussi). La somma richiesta, del resto, sarebbe stata destinata unicamente a sostenere l'attività di formazione globalmente intesa per poter effettuare il servizio civile e, dunque, sarebbe stata comprensiva anche della spesa per il trasporto dei candidati all'ente di formazione. La somma richiesta di 500,00 euro, dunque, non avrebbe costituito la condizione per essere selezionati, ma avrebbe rappresentato il costo oggettivo della formazione obbligatoria per poter effettuare il servizio civile. Nel caso di specie, peraltro, le persone offese non avrebbero subito alcuna attività induttiva o persuasiva. 7) l'erronea applicazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., degli artt. 538, 539 e 541 cod. proc. pen., con riferimento alla condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore delle persone offese costituitesi parte civile, non essendo le stesse legittimate a formulate pretese risarcitorie; 8) l'erronea applicazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., degli artt. 538, 539 e 541 cod. proc. pen., in relazione alla determinazione delle somme liquidata a titolo di risarcimento del danno;9) la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativamente ai punti censurati nel settimo e ottavo motivo di ricorso. Con tali motivi i difensori censurano l'illegittimità delle statuizioni risarcitorie adottate dalla Corte di appello, in quanto nel reato di induzione indebita, il soggetto indotto, che promette o dà l'utilità al pubblico ufficiale, non è legittimato a richiedere il risarcimento del danno, in quanto compartecipe dell'illecito. Nel tentativo di induzione indebita, inoltre, non sarebbe ravvisabile la configurabilità di un danno risarcibile del privato per effetto della lesione della propria libertà di autodeterminazione, in quanto il soggetto indotto non subisce una minaccia, ma solo la prospettazione di un vantaggio indebito proveniente dal pubblico ufficiale. La Corte di appello, peraltro, avrebbe liquidato il danno subito dalle parti civili costituite, determinandolo in un risarcimento di duemila euro per ciascuna delle stesse, senza, tuttavia, procedere ad alcun accertamento in concreto, in violazione del disposo dell'art. 539 cod. proc. pen., e in assenza di specifica motivazione. 5. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con memoria depositata in data 26 novembre 2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte e nota spese nell'interesse delle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con requisitoria e conclusioni scritte depositate in data 30 novembre 2022, il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Con memoria depositata in data 30 novembre 2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte e nota spese nell'interesse della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di dichiararsi inammissibile il ricorso dell'imputato e la sua condanna alla rifusione delle spese del grado. Con memoria depositata in data 7 dicembre 2022 gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. Con il primo motivo i difensori deducono la violazione, ai sensi dell'ad. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., dell'ad. 521 cod. proc. pen. per mancata correlazione tra imputazione contestata e sentenza, in quanto l'imputato, nella sentenza impugnata, sarebbe stato ritenuto quale incaricato di pubblico servizio, ancorché gli fosse stata originariamente contestata la qualità di pubblico ufficiale. 3. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto si è in presenza della mera attribuzione di una diversa definizione giuridica della qualifica soggettiva dell'imputato, senza alcun mutamento del fatto e della fattispecie di reato contestati e, dunque, senza alcuna violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza. 3.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, al fine di accertare la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, peraltro, rileva non la diversità strutturale tra le fattispecie di reato, ma il pregiudizio effettivo per il diritto di difesa in ragione della prevedibilità o meno del mutamento della qualificazione operato. In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, dunque, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01; conf. ex plurimis: Sez. 5, n. 37461 del 22/09/2021, Ciotoracu, Rv. 281930 - 01). Le Sezioni unite di questa Corte hanno, inoltre, affermato che l'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'ad. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'ad. 111, secondo comma, Cost., e dell'ad. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 - 01). 3.2. La giurisprudenza della Corte di Europea dei diritti dell'uomo ha, peraltro, escluso la violazione dei parametri convenzionali in tutti i casi in cui la prospettiva della nuova definizione giuridica fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato, censurando, in concreto, le ipotesi in cui la riqualificazione dell'addebito avesse assunto le caratteristiche di atto a sorpresa (v. fra le tante, sentenze 1 marzo 2001, Dallos c. Ungheria; 3 luglio 2006, Vesque c. Francia; 7 gennaio 2010, Penev c. Bulgaria; 12 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA] c. Romania; 3 maggio 2011, Giosakis c. Grecia; 15 gennaio 2015, Mihei c. Slovenia, nella quale ultima si è in particolare rilevato come l'imputato fosse pienamente a conoscenza degli elementi fattuali posti alla base della contestazione originaria, dai quali era possibile desumere l'oggetto della contestazione così come modificata nel corso del dibattimento). 3.3. In attuazione di tali consolidati principi, deve, dunque, rilevarsi che non integra una violazione del principio di correlazione sancito dall'art. 521, comma 1, cod. proc. pen. la sentenza di condanna per il reato di induzione indebita che modifichi la qualifica contestata all'imputato da pubblico ufficiale in quella di incaricato di pubblico servizio, in quanto la stessa non muta il fatto contestato e, comunque, le interrelazioni esistenti tra le due qualifiche soggettive rendono il passaggio dall'una all'altra un'evenienza del tutto prevedibile per l'imputato. 4. Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione o l'erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'insussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativamente a tale punto. 5. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, in ragione della loro stretta connessione, sono inammissibili e, comunque, manifestamente infondati. 5.1. La documentazione e gli stralci delle deposizioni proposti dalla difesa per dimostrare che il Colucci non avrebbe svolto alcun ruolo nel procedimento di selezione dei candidati si risolvono, infatti, in una inammissibile sollecitazione alla Corte di legittimità a procedere ad un esame diretto di elementi probatori al fine di procedere ad una rinnovata valutazione di merito.Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 5.2. Inammissibile è, inoltre, la censura volta a escludere la qualifica di incaricato di pubblico servizio dell'imputato, in quanto proposta invero solo genericamente e apoditticamente nell'atto di appello. 5.3. La Corte di appello, a pag. 3 della sentenza impugnata, ha, peraltro, rilevato non certo incongruamente che l'associazione Centro di Carità "[OSCURATO:PERSONA]" Onlus era una struttura accreditata con la Regione, che esercitava, in favore dei residenti sul territorio regionale, funzioni pubblicistiche di assistenza, a fronte di situazioni individuali e collettive di bisogno e di indigenza. Nella sentenza di primo grado si precisa, inoltre, che il progetto di servizio civile "[OSCURATO:PERSONA]", volto al sostegno delle fasce economicamente più disagiate della popolazione, era integralmente finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. La Corte di appello ha poi accertato non illogicamente, sulla base delle risultanze probatorie evidenziate nella sentenza di primo grado, che l'imputato era dotato del potere di selezionare, a mezzo di una vera e propria procedura concorsuale, i quattro volontari del servizio civile nazionale finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Tribunale di Campobasso ha, peraltro, rilevato che le prove raccolte nel giudizio dibattimentale avevano dimostrato che la graduatoria era stata formata non già in ragione del merito dei candidati e sulla base di procedure trasparenti ed oggettive, bensì esclusivamente in base alla disponibilità a corrispondere al Colucci il contributo da questi richiesto. 6. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., dell'art. 319 -quater cod. pen., in relazione all'insussistenza del delitto di induzione indebita, sia nella forma tentata che in quella consumata, e il travisamento della prova sul punto. Con il quinto motivo il ricorrente censura l'erronea applicazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dell'art. 533 cod. proc. pen. della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.Con il sesto motivo il ricorrente deduce la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativamente a tali punti. 7. Tali motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, in ragione della loro stretta connessione, sono inammissibili. 7.1. La documentazione e gli stralci delle deposizioni addotti dalla difesa per dimostrare che l'insussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati si risolvono, infatti, in una inammissibile proposizione in sede di legittimità di una versione alternativa di merito. 7.2. La gratuità della formazione prevista nel bando è, peraltro, stata accertata dalle sentenze di merito sulla base della testimonianza degli agenti di polizia che avevano istruito il procedimento e acquisito gli atti della procedura e non già desunta solo dalle F.A.Q., peraltro pur sempre rilevanti, pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il ricorrente, peraltro, non ha indicato la fonte giuridica dell'obbligo del candidato di contribuire alle spese di trasporto necessarie per il proprio processo di formazione e la Corte di appello ha congruamente rilevato che nessuno dei candidati che ha provveduto a versare somme di danaro in favore dell'imputato ha ricevuto, per tale dazione, una ricevuta fiscale. Il Tribunale di Campobasso (alle pag. 1 e 2 della sentenza di primo grado) ha, inoltre, rilevato che i candidati erano stati contattati dal Colucci dopo aver presentato le proprie domande di partecipazione al concorso e che l'imputato aveva rappresentato che la mancata corresponsione della somma richiesta per finanziare la loro formazione avrebbe comportato automaticamente l'esclusione della possibilità di essere selezionati per lo svolgimento del servizio civile. [OSCURATO:PERSONA] stesso aveva, peraltro, affermato che se i candidati non avessero versato la somma, avrebbe scelto altri aspiranti (pag. 4 della sentenza di primo grado). La sentenza di primo grado ha, dunque, non illogicamente rilevato che la graduatoria dei soggetti selezionati fu formata in base alla disponibilità a corrispondere al Colucci il contributo richiesto. La Corte di appello ha anche congruamente rilevato che ai vertici della graduatoria finale furono inseriti i soli candidati che avevano aderito alla richiesta indebita di danaro. I vizi della motivazione denunciati dal ricorrente sono, dunque, insussistenti. 8. Con il settimo motivo il ricorrente censura l'erronea applicazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., degli artt. 538, 539 e 541 cod.proc. pen. con riferimento alla condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore delle persone offese costituitesi parte civile, non essendo le stesse legittimate a formulare pretese risarcitorie. Con l'ottavo motivo il ricorrente si duole dell'erronea applicazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., degli artt. 538, 539 e 541 cod. proc. pen. in relazione alla determinazione delle somme liquidata a titolo di risarcimento del danno. Con il nono motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativamente a tali punti. 9. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, in ragione della loro connessione, sono manifestamente infondati. 9.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità, non sussiste la legittimazione a richiedere il risarcimento del danno derivante da condotta induttiva del soggetto che con la sua condotta ha concorso alla realizzazione del risultato illecito che l'ordinamento intende scongiurare (Sez. 6, n. 31890 del 29 ottobre 2020, Lombardi, non massimata). La fattispecie di induzione indebita, infatti, contempla la corresponsabilità, sia pur sanzionata con pena inferiore, di chi dà o promette il denaro o l'utilità in conseguenza dell'attività induttiva del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che abusi della sua qualità o dei suoi poteri. Secondo le Sezioni unite di questa Corte, il reato di induzione indebita rientra tra quelli plurisoggettivi a concorso necessario, pur non potendo escludersi la configurabilità del tentativo (sul punto: Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470-01). Il soggetto che promette o eroga il denaro o l'utilità concorre, dunque, al perfezionamento della fattispecie di reato e tale concorso si esprime nel momento della promessa o della dazione, quand'anche seguita alla promessa, momento che segna la consumazione del reato. Nel caso di specie, tuttavia, per quanto accertato dalle sentenze di merito, il reato si è fermato allo stadio del tentativo posto in essere dal solo pubblico agente; i candidati, infatti, pur avendo subito la condotta induttiva dell'imputato, hanno resistito alle sue pressioni e hanno denunciato la condotta illecita, non consentendo la consumazione del reato. Nel tentativo di induzione posto in essere dal solo soggetto pubblico può, pertanto, ritenersi sussistente la legittimazione del privato a richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale da reato, quando lo stesso, resistendo alle pressioni del pubblico agente, non ha promesso o dato alcuna utilità allo stesso; in tal caso, infatti, il privato non ha concorso nel reato, che si arresta allo stadio del tentativo, ed è solo stato vittima della condotta induttiva del pubblico agente. D'altra parte, il tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenzia dall'istigazione alla corruzione attiva di cui all'art. 322, commi terzo e quarto, cod. pen., perché mentre quest'ultima fattispecie si inserisce sempre nell'ottica di instaurare un rapporto paritetico tra i soggetti coinvolti, diretto al mercimonio dei pubblici poteri, la prima presuppone che il funzionario pubblico, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, ponga potenzialmente il suo interlocutore in uno stato di soggezione, avanzando una richiesta perentoria, ripetuta, più insistente e con più elevato grado di pressione psicologica rispetto alla mera sollecitazione, che si concretizza nella proposta di un semplice scambio di favori (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258475-01). 9.2. Sono, inoltre, inammissibili le censure di carenza della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla configurabilità di un danno subito dalle parti civili costituite e alla liquidazione del risarcimento dello stesso nella misura di duemila euro in favore di ciascuna di ciascuna parte civile costituita. La prima censura è, infatti, aspecifica, in quanto non si confronta b con la motivazione della sentenza impugnata, che ha riconosciuto, non certo incongruamente, che la condotta di illecita pressione psicologica posta in essere dall'imputato ha cagionato un paterna d'animo nelle vittime, risarcibile quale danno morale derivante da reato. Manifestamente infondata è, da ultimo, la seconda censura. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione per discostarsi, in tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo di motivazione mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento (ex plurimis: Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, B., Rv. 274229 — 01). La Corte di appello di Campobasso ha fatto buon governo di tale consolidato principio, determinando l'ammontare del risarcimento del danno morale liquidato in favore di ciascuna parte civile in ragione della «condizione socio economica delle vittime, soggetti tutti disoccupati alla ricerca di prima occupazione, situazione sulla quale l'imputato ha inteso lucrare» (pag. 4 della sentenza impugnata). 10. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. L'imputato deve, altresì, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che si liquidano per [OSCURATO:PERSONA] in euro 3.500 oltre accessori di legge e per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in euro 4.500 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 12481/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris