CassazionedecretoSezione 7Decisione del 28 febbraio 2023
Cassazione n. 40512/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 08/11/2022 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAdato avv/Ko alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché tardivamente proposto. La notifica è stata effettuata a mezzo PEC al difensore d'ufficio in data 2 dicembre 2022 (identificativo notifica n. 22074). Il ricorso in cassazione avverso il decreto penale di condanna è del 28 febbraio 2023. Inoltre, per completezza deve anche rilevarsi che "Il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso il decreto penale di condanna è inammissibile e non può essere convertito nell'opposizione prevista dall'art. 461 cod. proc. pen., non appartenendo l'opposizione al novero dei mezzi di impugnazione in senso tecnico" (Sez. 4, Sentenza n. 45556 del 17/09/2013 Cc. (dep. 12/11/2013 ) Rv. 257578 - 01 Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il