CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 15372/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Ancona in data 25 gennaio 2022, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 3 giugno 2019 aveva riconosciuto l'imputato responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 (fatto commesso il 27 luglio 2018 in [OSCURATO:PERSONA] del Tronto) e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 1000,00 di ammenda. 2. Il ricorrente si affida ad un solo motivo, con cui denunzia la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nonché la violazione di legge laddove la sentenza ha rigettato la richiesta di applicazione dell'art. 131 bis c.p. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Ed invero, il diniego è stato motivatamente fondato sul fatto che non possa attribuirsi al fatto quel minimo disvalore penale cui la legge ancora il giudizio di particolare tenuità. Ciò in considerazione della circostanza che l'imputato il quale alla vista della polizia aveva improvvisamente invertito il senso di marcia iniziando a fuggire, aveva provocato un concreto pericolo per la circolazione. E tale giudizio è corroborato dalle condanne successivamente subite per altre condotte realizzate nel 2019 e nel 2020 che non consentono di valutare i fatti per cui è processo di natura episodica. 4.Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] tensor