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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 16409/2026

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one, giusta procura in calce alricorso, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lostudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio digitale ex lege;- ricorrenti -nei confronti diINTESA [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante l’[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del Procuratore Speciale pro tempore eCASSA [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. inliquidazione coatta amministrativa, in persona del Liquidatore protempore, entrambe rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n.

R.G. 16148/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres.

L. A. ScaranoEst.

I. Ambrosigiuste procure speciali in calce al controricorso, con domicilio digitaleex lege;- controricorrenti –avverso la sentenza della Corte d’appello di L’[OSCURATO:PERSONA] n.383/2024pubblicata in data 21 marzo 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2026dalla Consigliera dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.

Con atto di citazione del dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eCassa di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione coattaamministrativa, citarono in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale di Pescara per sentire: 1) accertare e dichiarare,ai sensi e per gli effetti dell’art. 2901 c.c., l’inefficacia nei loro confrontidell’atto di attribuzione di [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA],di cui al decreto di omologa di separazione personale in data 18dicembre 2014 del Tribunale di Pescara, avente ad oggetto: - pienaproprietà sull’appartamento ubicato in Chieti alla via Pescara n.° 520,riportato al [OSCURATO:PERSONA] del detto Comune al fg. 28 part. 795subalterno 7; - piena proprietà pari a ½ sulle unità immobiliari site inSerramonacesca (PE) facenti parte del [OSCURATO:PERSONA] AlpinaPalazzina D, riportate al [OSCURATO:PERSONA] di detto Comune al fg. 23,part. 25 subalterni 12, 67 e 5; 2) pronunciare ogni conseguentestatuizione utile; 3) in via subordinata, condannare i convenuti, insolido tra loro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2043 c.c., alrisarcimento del danno derivato alle attrici per la impossibilità disoddisfare il proprio credito sui predetti immobili, da quantificare inmisura pari al loro valore di mercato; 4) in ogni caso, con vittoria dispese e competenze del giudizio.Numero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n.

R.G. 16148/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres.

L. A. ScaranoEst.

I. AmbrosiSi costituirono sia il convenuto [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA],eccependo in rito la nullità della citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c.,chiedendo sospendersi il giudizio in attesa della definizione di quello,ancora pendente, avente ad oggetto l’asserito credito posto a basedell’azione revocatoria, sollevando eccezione di prescrizione dell’azioneproposta e del diritto sotteso e deducendo, infine, l’infondatezza delladomanda nel merito.Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 481/2022, rigettòl’eccezione pregiudiziale di nullità dell’atto di citazione; accolse, invece,l’eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione attiva in capo allaCassa di Risparmio di Chieti in L.C.A. nonché la domanda spiegata daquest’ultima; rigettò l’eccezione preliminare di sospensione del giudizioex art. 295 c.p.c. nonché quella di intervenuta prescrizione; dichiaròinefficace ai sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. l’atto di attribuzione di beni immobilicontenuto nell'accordo di separazione consensuale intercorso tra iconvenuti e omologato dal Tribunale di Pescara con decreto n.555/2015 (proc. n. r g. 5375/2014) e trascritto sia presso l'Agenziadelle Entrate di Chieti in data 21.4.2015 sia in quella di Pescara in data23.3.2015, relativo ai beni immobili ivi descritti; rigettò, inoltre, ladomanda di dichiarazione di inefficacia dell’atto di costituzione delvincolo di destinazione, di cui al medesimo decreto di omologa;condannò i convenuti in solido tra loro al rimborso, in favore dell’attriceUBI [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese processuali con compensazione nellamisura di un terzo, come liquidati in dispositivo; ordinò, infine, alConservatore dei registri Immobiliari di Pescara di procedere, ai sensidell’art. 2655, comma 1, c.c. all’annotazione della sentenza,esonerandolo da ogni responsabilità.Numero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n.

R.G. 16148/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres.

L. A. ScaranoEst.

I. Ambrosi2.

Avverso la decisione di prime cure, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,che aveva incorporato [OSCURATO:SOCIETA]., e Cassa di Risparmio dellaProvincia di Chieti in L.C.A. hanno proposto gravame, chiedendo: 1) ladeclaratoria dell'inefficacia nei confronti di entrambe le appellanti e perentrambe le ragioni di credito indicate, degli atti di attribuzione a MariaAceto, di cui al decreto di omologa di separazione personale de quo;2) in via subordinata, la condanna dei convenuti in solido tra loro, aisensi e per gli effetti dell'art. 2043 cc., al risarcimento del dannoderivato alle appellanti dalla impossibilità di soddisfare il proprio creditosugli indicati immobili, da quantificare in misura pari al valore dimercato di essi; 3) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze deldoppio grado di giudizio.Si sono costituiti, con atti distinti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a loro volta, appelli incidentali.La Corte d’Appello di L’[OSCURATO:PERSONA], con la sentenza qui impugnata, haaccolto l’appello principale ed in parziale riforma dell’impugnatasentenza, ha dichiarato inefficaci, ai sensi e per gli effetti degli artt.2901 e 2902 c.c., nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(incorporante Unione si [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) in relazione adentrambe le ragioni creditorie dedotte in giudizio (credito avente adoggetto il rimborso della somma di euro 54.000,00 e credito risarcitoriodell’importo di euro 36.786.689,77), nonché nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. in L.C.A. in relazione al solocredito risarcitorio di euro 36.786.689,77, i seguenti atti: a) l’atto diseparazione consensuale intercorso tra i convenuti in data 18 dicembre2014 e omologato dal Tribunale di Pescara con decreto n. 555/2015;b) l’atto di costituzione del vincolo di destinazione, di cui al medesimodecreto di omologa, sui beni di cui al precedente punto a) “all’utilizzoNumero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n.

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L. A. ScaranoEst.

I. Ambrosied all’impiego degli stessi mediante cessione in locazione finalizzata alprocacciamento di risorse economiche da destinare ai figli MartinoAlessandro e [OSCURATO:PERSONA], nonché al soddisfacimento delle loroesigenze di studio e di vita fino al completamento del corso di laureauniversitario, e comunque fino a quando non avranno trovato unaoccupazione che assicuri loro autonome risorse sufficienti per vivere”;ha ordinato al Conservatore dei [OSCURATO:PERSONA] di Pescara diprocedere, ai sensi dell'art. 2655, comma 1, c.c., l'annotazione dellasentenza, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo; ha rigettatol’appello incidentale proposto dagli appellati e li ha condannati in solidoal pagamento, in favore delle appellanti, delle spese del doppio grado,come liquidate in dispositivo.3.

Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sorretto da dieci motivi; haresistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., incorporante UnioneDi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e Cassa di Risparmio della Provincia di Chietis.p.a. in liquidazione coatta amministrativa.La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..Parte ricorrente e parte controricorrente hanno depositatorispettiva memoria.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo i ricorrenti denunziano la “Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2901, comma 1, c.c. e dell’art. 2901, comma3, c.c., in relazione al principio giurisprudenziale per cui gli attidispositivi compiuti in sede di separazione sono soggetti ad azionerevocatoria, ma l’accordo separativo costituisce esso stesso partedell’operazione revocabile; violazione e/o falsa applicazione dell’art.2697 c.c. [art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.]”; in particolare, osservanoNumero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n.

R.G. 16148/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres.

L. A. ScaranoEst.

I. Ambrosiche a mente di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimitàquando il trasferimento immobiliare avviene in sede di separazionepersonale dei coniugi, le condizioni soggettive indicate nell’art. 2901c.c. devono ricorrere anche in relazione all’accordo separativo - checostituisce, appunto, “parte dell’operazione revocabile”-, nel senso chela stessa separazione personale dei coniugi deve risultare preordinataalla lesione delle pretese creditorie.

Richiamano in proposito quantoaffermato dalla pronuncia di primo grado, «non è stato provato che lacomune volontà delle parti di separarsi fosse stata preordinata allalesione delle pretese creditorie di lì a poco sorte» (v. sentenza Trib.Pescara n. 481/2022, pag. 14).

A sua volta, la sentenza impugnata,utilizza la seguente espressione in proposito, riferendosi alla«rappresentata grave crisi coniugale in corso sin dal gennaio 2014»(pag. 19 della sentenza impugnata).

Concludono, pertanto, nel ritenereche se l’accordo separativo è “parte dell’operazione revocabile” e se,rispetto ad esso, non ricorrono, nella specie, le condizioni soggettiverichieste dall’art. 2901 c.c. (consilium fraudis, per il debitore;partecipatio fraudis, per il terzo acquirente), la conseguenza non puòessere altro che quella di rigetto della domanda di revoca.1.1.

Il primo motivo di ricorso non è fondato.Corretto è il ragionamento compiuto dalla Corte d’appello diL’[OSCURATO:PERSONA], la quale in ordine alla sussistenza dei presupposti soggettividell’actio pauliana ha correttamente esaminato e valutato l'interaoperazione economico-giuridica in tutti i suoi aspetti secondo quantoindicato da questa Corte (Cass. Sez. 3, 12/07/2023 n. 19899).Difatti, la Corte abruzzese, condividendo quanto già ritenuto dalGiudice di prime cure e cioè che, «al di là della rappresentata gravecrisi coniugale in corso sin dal gennaio 2014 (epoca precedenteall’avvio del procedimento sanzionatorio a carico del marito), ilNumero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n.

R.G. 16148/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres.

L. A. ScaranoEst.

I. Ambrosinotevole clamore mediatico che la vicenda relativa alcommissariamento della [OSCURATO:SOCIETA] per gravi irregolarità emerse aseguito di ispezioni di Bankitalia avesse certamente posto la sig.raAceto nella condizione di conoscere le conseguenze che una talesituazione avrebbe avuto sul patrimonio del marito e, si specifica inquesta sede, di partecipare con consapevolezza al compimento deglicreditori» (pag. 19 della sentenza impugnata) e aggiungendo inproposito che la «dolosa preordinazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] e lapartecipazione alla stessa da parte della Aceto» erano rese ancora piùevidenti dall’avvenuta previsione, sempre in sede di accordi diseparazione di un «“vincolo sugli immobili descritti ai precedenti puntiB1 e B2 di destinazione all’utilizzo e all’impiego degli stessi mediantecessione in locazione finalizzata al procacciamento di risorseeconomiche da destinare al mantenimento dei figli [OSCURATO:PERSONA](nato nel 1986) e [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1988), nonché alsoddisfacimento delle loro esigenze di studio e di vita fino alcompletamento del corso di laurea universitario, e comunque fino aquando non avranno trovato un’occupazione che assicuri loroautonome risorse sufficienti per vivere”» (pag. 19 della sentenzaimpugnata).2.

Con il secondo motivo di ricorso, denunciano la “Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2901, comma 1, nn. 1) e 2), c.p.c., inrelazione al principio giurisprudenziale secondo cui, quando l’attodispositivo è anteriore al sorgere del credito ed è stato compiuto a titolooneroso, la domanda di revoca può essere accolta solo quando lacondotta del debitore e del terzo acquirente integri gli estremi del dolospecifico [art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.].”; in particolare, assumonoche, contrariamente a quanto affermato nella pronuncia impugnata edNumero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n.

R.G. 16148/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres.

L. A. ScaranoEst.

I. Ambrosiin linea con il disposto letterale dell’art. 2901, comma 1, nn. 1 e 2, c.c.,l’orientamento del tutto prevalente della giurisprudenza di legittimitàritiene che, quando l’atto dispositivo è anteriore al sorgere del creditoed è a titolo oneroso, l’elemento soggettivo richiesto in capo al debitoree al terzo si identifichi con il dolo specifico, e non con il dolo generico(previsto soltanto per gli atti posteriori al sorgere del credito)(richiamano, tra le tante, Cass., 7/06/2023 n. 16092); non basta cioèla previsione del pregiudizio da parte del debitore e la consapevolezzadel pregiudizio in capo al terzo (dolo generico), ma «è richiesta, qualecondizione per l’esercizio dell’azione medesima, oltre all’eventusdamni, la dolosa preordinazione dell’atto da parte del debitore al finedi compromettere il soddisfacimento del credito e, in caso di atto atitolo oneroso, la partecipazione del terzo a tale pregiudizievoleprogramma» (così, Cass. 29/05/2013, n. 13446; richiamano ancheCass. 9/05/2008, n. 11577 e Cass. 21/09/2001 n. 11916); in altritermini, si richiede che l’autore dell’atto alla data della stipulazione siaconsapevole del sorgere della futura obbligazione e che lo stessosoggetto abbia compiuto l’atto dispositivo appunto in funzione delsorgere dell’obbligazione, per porsi in una situazione di totale o parzialeimpossidenza (Cass. 15/11/2016 n. 23205); a tale atteggiamentosoggettivo del debitore deve corrispondere la partecipatio fraudis delterzo acquirente, cioè «la conoscenza da parte del terzo dello specificocredito per cui è proposta l’azione» (richiamano, Corte d’appello di Barin. 3448/2023).Contestano che in capo a [OSCURATO:PERSONA] sia stata provata lasussistenza della partecipatio fraudis in quanto l’unico elementopresuntivo utilizzato dai giudici (ovvero il mero “clamore mediatico”seguito al commissariamento della [OSCURATO:SOCIETA]) potrebbe, al più, fornirela prova della conoscenza, da parte della stessa, del possibileNumero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n.

R.G. 16148/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres.

L. A. ScaranoEst.

I. Ambrosipregiudizio per eventuali (ignoti) futuri creditori, ma certamente nonpuò fornire la prova della conoscenza, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dellospecifico credito per cui è stata proposta l’azione e della suapartecipazione al(l’ipotetico) disegno fraudolento del marito di nuocerealle Banche (future creditrici).Sostengono i ricorrenti che [OSCURATO:PERSONA] per essere partecipe deldisegno avrebbe dovuto avere consapevolezza e contezza anche diulteriori elementi: - del significato di un commissariamento, - dellapossibile apertura di un procedimento sanzionatorio a carico degliamministratori, - del possibile esito di tale procedimento e, quindi, -della eventuale irrogazione di sanzioni, - della sussistenza ex legedell’obbligazione solidale della Banca al pagamento e delle decisioni diquesta; -della responsabilità degli amministratori e di eventuali danniarrecati alla banca che avrebbero potuto giustificare l’esercizio di taleazione; pertanto, il consilium fraudis avrebbe dovuto essere escluso,sulla base della rappresentata grave crisi coniugale in corso dal gennaio2014.Sostengono che [OSCURATO:PERSONA] abbia proceduto allespecifico obbligo di legge ed in funzione compensativo-solutoria, comepure i giudici hanno considerato e che la successione temporale deglieventi, evidenziata nella sentenza impugnata, non possa certamentefondare la prova presuntiva dell’intenzione di nuocere alle Banche2.1.

Il motivo è non fondato.[OSCURATO:PERSONA] di questa Corte hanno di recenteenunciato in tema di azione revocatoria, quando l’atto di disposizioneè anteriore al sorgere del credito, a integrare la “dolosa preordinazione”richiesta dall’art 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la meraNumero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n.

R.G. 16148/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres.

L. A. ScaranoEst.

I. Ambrosiconsapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l’atto arrecaalle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l’attosia posto in essere dal debitore in funzione del sorgeredell’obbligazione, al fine di impedire o rendere più difficile l’azioneesecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito,del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico) e che, trattandosi di atto atitolo oneroso, il terzo sia a conoscenza dell’intento specificatamenteperseguito dal debitore rispetto al debito futuro (Cass. Sez.

U27/01/2025 n.1898).Ebbene, la Corte d’appello ha correttamente applicato proprio iricordati principi e, contrariamente a quanto prospettato dai ricorrenti,non ha affermato che l'elemento psicologico richiesto in capo al terzoper l'accoglimento della domanda fosse quello del semplice dologenerico, evincendo piuttosto la dolosa partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] dispositivo posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] da plurimielementi presuntivi, già valorizzati dal Tribunale, e costituiti: - dallaconoscenza in capo a [OSCURATO:PERSONA] delle risultanze delle indagini ispettivedella Banca d’Italia (avvenute negli anni 2009, 2010, 2012 e 2014),dal commissariamento della banca reso noto nel settembre 2014 edalla consapevolezza delle conseguenze derivanti a suo carico inrelazione allo svolgimento del ruolo di componente del consiglio diamministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] dal 2009 al 2014; - dal deposito delricorso per la separazione consensuale a distanza di brevissimo lassotemporale (circa un mese) dal commissariamento della Banca; - dallaparticolare conformazione degli accordi di separazione cheprevedevano, quale modalità di pagamento dell’assegno dimantenimento, l’intera dismissione del patrimonio del [OSCURATO:PERSONA], conl’apposizione di un vincolo di destinazione al fine di rendere ancora piùNumero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n.

R.G. 16148/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres.

L. A. ScaranoEst.

I. Ambrosidifficile il soddisfacimento da parte dei creditori; - dalla evidenteconsapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA], a fronte del notevole clamoremediatico seguito al commissariamento della banca a seguito delleindagini ispettive di Banca d’Italia; - dalla conoscenza del ruolo a lungosvolto dal marito ai vertici della [OSCURATO:SOCIETA] e degli effetti che quellasituazione avrebbe comportato di lì a poco sul patrimonio del predetto,consapevolezza non esclusa dal fatto che, secondo quanto sostenutodagli odierni ricorrenti, gli stessi non si frequentassero e fosseroseparati di fatto dal gennaio 2014.In definitiva, la Corte ha ritenuto dimostrata sia la consapevolevolontà del [OSCURATO:PERSONA] di stipulare l’atto al fine di pregiudicare le ragionicreditorie future sia quella della Aceto, risultante dalla ricezione inunica soluzione di tutti i cespiti di proprietà del marito, con apposizionedi uno specifico vincolo di destinazione, prefigurandosi il sorgere difuture obbligazioni del marito, aderendo volontariamente al progetto diMartino di porsi in situazione di totale impossidenza.3.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la “Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione alprincipio secondo cui il ragionamento presuntivo operato dal giudicedel merito è censurabile, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.,per violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. quando il giudicedel merito fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità oprecisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto dellaconseguenza ignota [art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.].”; in particolare,ritengono che anche a voler ammettere “ma non si vede come” chel’art. 2901, comma 1, c.c. richieda il mero dolo generico pure in casodi atti anteriori al sorgere del credito compiuti a titolo oneroso, ilragionamento presuntivo, in forza del quale la Corte aquilana è giuntaall’accertamento dell’esistenza dell’elemento soggettivo in capo alNumero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n.

R.G. 16148/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres.

L. A. ScaranoEst.

I. AmbrosiMartino e alla Aceto, si porrebbe in contrasto con quanto dispostodall’art. 2729 c.c..In particolare, quanto a [OSCURATO:PERSONA]: - «il notevole clamoremediatico che la vicenda relativa al commissariamento della Carichietiper gravi irregolarità emerse a seguito di ispezioni di Bankitalia»sarebbe elemento privo del requisito della “precisione”, risultando deltutto indeterminato (non bastando ad individuarlo nella realtà storicail mero riferimento ad un generico “clamore mediatico”); - il fattostesso sarebbe privo anche del requisito della “gravità”, riferito al gradodi probabilità della sussistenza del fatto ignoto (consapevolezza delpregiudizio arrecato ai creditori, anzi, per quanto esposto nel secondomotivo di ricorso, partecipazione al disegno criminoso di nuocere alcredito futuro delle Banche attrici) desumibile da quello noto (clamoremediatico relativo alla vicenda riguardante il commissariamento diCarichieti); - per essere partecipe del disegno fraudolento, [OSCURATO:PERSONA] dovuto avere consapevolezza e contezza anche di ulteriorielementi ed in particolare: del significato di un commissariamento,della possibile apertura di un procedimento sanzionatorio a carico degliamministratori, del possibile esito di tale procedimento e quindi dellaeventuale irrogazione di sanzioni, della previsione di cui all’art. 2393,comma 6, c.p.c. circa la responsabilità degli amministratori edell’esistenza di eventuali danni arrecati alla banca che avrebberopotuto giustificare l’esercizio di tale azione; difetterebbe infine anche ilrequisito della “concordanza” in quanto, di regola, il fatto ignoto vadesunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamenteconvergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, mentre, nellaspecie, la sentenza impugnata fonda il suo ragionamento presuntivoessenzialmente sul “clamore mediatico”.

In verità, a conferma delladolosa preordinazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] e della partecipazione allaNumero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n.

R.G. 16148/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres.

L. A. ScaranoEst.

I. Ambrosistessa da parte di [OSCURATO:PERSONA], la Corte aquilana richiama anche lacostituzione, in sede di separazione, del vincolo di destinazione degliimmobili al mantenimento dei figli Alessando e Paolo, ma non spiega,tuttavia, perché la costituzione del vincolo sarebbe convergente nelladimostrazione dell’esistenza del consilium fraudis del debitore e dellapartecipatio fraudis della terza acquirente, senza tenere conto che lacostituzione del vincolo di destinazione trova la sua spiegazione nellanecessità che gli immobili venissero messi a regime per ilmantenimento dei figli degli odierni ricorrenti (non ancoraeconomicamente autosufficienti), il che esclude che da tale fatto possaevincersi, con un alto grado di probabilità, la partecipatio fraudis incapo a [OSCURATO:PERSONA].Quanto a [OSCURATO:PERSONA], il ragionamento presuntivo dellaCorte aquilana violerebbe l’art. 2729 c.c. con riferimento in particolareal requisito della concordanza; in particolare, i ricorrenti contestanoche la Corte aquilana, senza procedere ad una previa analisi di tutti glielementi indiziari emersi, onde scartare quelli irrilevanti, abbiautilizzato soltanto quelli inerenti «lo stretto avvicendamento temporaletra la data del commissariamento della Banca e la stipula degli accordidella separazione consensuale » (così, la sentenza impugnata, pag. 18s.) e non abbia spiegato perché ha ritenuto di non utilizzare gli ulteriorielementi emersi, precisando se erano o meno rilevanti.3.1. il motivo è inammissibile.Esso investe profili meramente fattuali correttamente esaminatidalla corte di appello.Va precisato che il preteso vizio di violazione del ragionamentopresuntivo può essere denunciato con il ricorso per cassazione quandoil giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo sia siabasato su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero abbiaNumero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n.

R.G. 16148/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres.

L. A. ScaranoEst.

I. Ambrosifondato la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisioneo concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenzaignota e non anche quando la critica si concreti nella diversaricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione diuna inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dalgiudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione deiparadigmi della norma (Cass. Sez. 2, 21/03/2022 n. 9054; in sensoconforme di recente, Cass. Sez. 2, 22/09/2025 n. 25889).I ricorrenti, al riguardo, lungi dal porre il preteso vizio diviolazione del ragionamento presuntivo, ripropongono questioni giàritenute infondate da entrambi i giudici di merito e tendono a richiederesurrettiziamente un accertamento di merito precluso a questa Corte, afronte di un adeguato accertamento compiuto nel merito.Gli odierni ricorrenti, dunque, nel lamentare “la mancata analisidi tutti gli elementi indiziari emersi nel corso del giudizio, onde scartarequelli irrilevanti” (pag. 16 e 17 in ricorso) continuano a dolersidell'omessa considerazione di elementi presuntivi (neppurespecificatamente individuati) e a formulare critiche al giudizio di fattoposto a fondamento della sentenza di merito, pretendendo una diversaricostruzione del fatto secondo una prospettazione, loro più gradita.4.

Con il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano la“Violazione dell’art. 115, comma 2, c.p.c., in relazione al principiogiurisprudenziale secondo cui è “notorio” il fatto acquisito alleconoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparireincontestabile [art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.].”; in particolare,lamentano che il “clamore mediatico” è stato assunto a fondamentodella decisione come integrante un fatto notorio; difatti, la Corted’appello avrebbe considerato come tale – la notizia della vicendaNumero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n.

R.G. 16148/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres.

L. A. ScaranoEst.

I. AmbrosiCarichieti – proveniente dai media locali - che non poteva esserericondotta alla nozione di fatto notorio.4.1.

Il motivo è inammissibile.Soccorre a tale fine il principio più volte espresso da questa Cortesecondo cui la violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile come viziodi legittimità solo quando il giudice ometta di valutare le risultanzeprocessuali decisive dedotte dalla parte, oppure ponga alla base delladecisione fatti erroneamente ritenuti notori o derivanti dalla suascienza personale.

In mancanza di tali condizioni, la censura per cattivoesercizio del prudente apprezzamento della prova è ammissibile solo aisensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 3, 12/10/2017n. 23940; Cass. Sez. 3, 11/02/2021 n. 3572).A tanto deve aggiungersi che, in tema di ricorso per cassazione,per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che ilgiudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione dellanorma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdottedalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e lapossibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversadoglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaaltre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.(Cass. Sez.

U., 30/09/2020, n. 20867).Va infine osservato, come correttamente chiosa partecontroricorrente (pag. 15 in controricorso), che il fatto storico delcommissariamento di [OSCURATO:SOCIETA] è stato considerato come fatto notorioin conseguenza del suo non contestato clamore mediatico e che talefatto, però, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non harappresentato l’unico elemento fattuale posto a fondamento dellaNumero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n.

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L. A. ScaranoEst.

I. Ambrosidecisione bensì uno degli elementi indiziari utilizzati dalla Corted'appello in aggiunta al rapporto di coniugio ed ai restanti, per fondareil proprio giudizio circa la ricorrenza dell'elemento soggettivo in capo alterzo beneficiario degli atti di disposizione.5.

Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano: “A) Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2901, comma 1, c.c., in relazione all’art.2901, comma 5, c.c., all’art. 2652, n. 5), c.c. e all’art. 34 c.p.c., sottoil profilo delle condizioni che devono sussistere affinché la domanda direvoca possa avere quale presupposto un credito litigioso [art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.].

B) Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti [art. 360,comma 1, n. 5), c.p.c.].”; i ricorrenti osservano che il principiointerpretativo adottato dalla sentenza impugnata, secondo cui il giudiceadito con l’azione revocatoria non è tenuto a compiere alcunaccertamento sul credito litigioso e può limitarsi ad un esame primafacie della sua eventuale pretestuosità, appare in palese violazionedell’art. 2901, comma 1, c.c. e del reale significato dell’interpretazioneofferta, a tale riguardo, dalla stessa giurisprudenza di legittimità purerichiamata dalla sentenza impugnata; sostengono che detto principiosia stato travisato o comunque non ben compreso dalla Corte aquilana;difatti – non è sufficiente che il giudice della revocatoria verifichisommariamente che il titolo del credito non sia all’evidenza infondato- dovendosi, sulla base del materiale probatorio acquisito, accertareche la pretesa sia «probabile nella sua esistenza», anche se non ènecessario acquisire «compiuta prova della fondatezza del creditovantato».

Sotto altro profilo, evidenziano che come rilevato dalTribunale di Pescara, la sentenza del Tribunale fallimentare di Chieti n.27/2016 esclude proprio quel depauperamento patrimonialericonducibile alle condotte degli ex amministratori sul quale – a dettaNumero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n.

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L. A. ScaranoEst.

I. Ambrosidella stessa Corte d’appello – è basato il credito risarcitorio allegatodalle Banche.5.1.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.I ricorrenti invero si diffondono in una critica degli elementi daiquali la corte d'appello ha tratto la valutazione di "non pretestuosità"della pretesa creditoria, sollecitando un’inammissibile rivalutazione deifatti di causa.Va ulteriormente osservato che la corte di merito, lungidall’averne omesso l’esame ha espressamente affermato: «Né, asostenere una valutazione di pretestuosità delle pretese risarcitorieazionate nel separato giudizio pendente dinanzi al Tribunale di L'[OSCURATO:PERSONA]– Sezione Specializzata in materia di Imprese, può valere il riferimentooperato dal primo giudice alla sentenza del Tribunale di Chieti n.27/2016 (che ha negato l'insolvenza della banca in risoluzione)dovendo rilevarsi che il credito risarcitorio delle appellanti è basato suigravissimi atti di mala gestio che avevano depauperato il patrimoniodell'azienda bancaria, determinandone il commissariamento» (pag. 16della sentenza impugnata).6.

Con il sesto motivo i ricorrenti denunziano la “Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 1304, comma 1, c.c. [art. 360, comma 1, n.3) c.p.c.]; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti [art. 360, comma 1, n. 5),c.p.c.].”; evidenziano, nello specifico, che il giudice di primo gradoescluse la probabile esistenza del credito risarcitorio anche inconsiderazione della remissione del debito e dell’accordo transattivoraggiunto tra uno dei condebitori in solido, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (exPresidente del Consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA].) e laBanca medesima.

Al contrario, la Corte aquilana – che ha riformato,sul punto, la decisione di primo grado – ha ritenuto come quantoNumero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n.

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L. A. ScaranoEst.

I. Ambrosiriportato nel verbale assembleare andasse «qualificato alla stregua diun patto de non petendo e non (…) come remissione, sicché esso deveessere inteso quale rinunzia esclusiva all’esperimento di ogni possibileazione nei confronti del solo avv. [OSCURATO:PERSONA] senza pertanto poterconsentire l’applicazione dell’art. 1301 cod. civ.», mentre nulla avrebbedetto in ordine all’applicabilità dell’art. 1304, comma 1, c.c. eall’eventuale contenuto transattivo dell’accordo al fine di verificare glieffetti della transazione “fatta dal creditore con uno dei debitori insolido” se gli altri “non dichiarano di volerne profittare”.6.1.

Il motivo è inammissibile.I ricorrenti solo formalmente, denunciano la violazione delleregole di interpretazione dei contratti (art. 1362 e segg. c.c.)limitandosi sostanzialmente a contrapporre una propria diversainterpretazione rispetto a quella correttamente e adeguatamentemotivata dalla Corte d’appello e omettendo di considerare che, tantol’accertamento dei fatti, quanto la valutazione ad esso funzionale dellerisultanze istruttorie e della loro inferenza probatoria, è attivitàriservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazionedelle prove in base al libero apprezzamento, ma anche la scelta,insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee adimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (tra tante, Cass.16/04/2024 n. 10161; Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014,n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).7.

Con il settimo motivo i ricorrenti denunziano la “Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2901 c.c.; violazione dell’art. 81 c.p.c., inrelazione alla regola generale per cui la legittimazione ad agire spettaal titolare (affermato) del diritto [art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.; art.360, comma 1, n. 4), c.p.c.]”; in particolare, i ricorrenti premettonoche: - nell’atto di citazione le banche attrici affermarono che conNumero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n.

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L. A. ScaranoEst.

I. Ambrosiprovvedimento 22.11.2015, con cui la Banca d’Italia aprì la proceduradi liquidazione coatta amministrativa, fu disposta la cessione di tutti idiritti, le attività e le passività (escluse soltanto alcune di esse)costituenti l’Azienda bancaria Cassa di Risparmio della provincia diChieti S.p.a. in favore del c.d.

“ente ponte”, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., poi denominata [OSCURATO:PERSONA] S.p.a, successivamenteincorporata da Unione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; - la cessionericomprese: «gli eventuali diritti risarcitori che dovessero essereazionati dalla banca cedente nei confronti degli ex esponenti aziendalie di ogni altro soggetto responsabile dei danni patrimoniali alla stessaarrecati.

La cessione comprende altresì gli eventuali diritti di regressoderivanti dal pagamento da parte della società cedente, quale obbligatain solido, delle sanzioni irrogate dalle competenti autorità di vigilanzanei confronti degli ex esponenti aziendali».

Evidenziano, al riguardo,che: - il Tribunale rilevò come l’atto di cessione, comprendendoentrambi i diritti di credito invocati dalle attrici (il diritto di credito inregresso per la somma di euro 54.000,00 e il diritto di creditorisarcitorio, per la somma poi precisata in euro 36.786.689,77), avevadeterminato il difetto di legittimazione della stessa Cassa di Risparmio,statuendo che unica legittimata all’esercizio dell’azione revocatoriafosse Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; - la Corte d’appello, invece, conla sentenza impugnata, ha riformato la decisione di prime cure,riconoscendo la legittimazione della Cassa di Risparmio della [OSCURATO:PERSONA] in L.C.A. sull’assunto che, nel giudizio revocatorio, era statainvocata l’esistenza del credito risarcitorio, per il quale pendeva ungiudizio davanti al Tribunale L’[OSCURATO:PERSONA] Sezione delle Imprese e chesoltanto «in detta sede che dovrà essere stabilito a quale (l’uno, l’altroo entrambi) dei soggetti che hanno azionato la pretesa risarcitoria neiNumero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n.

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L. A. ScaranoEst.

I. Ambrosiconfronti del [OSCURATO:PERSONA] va riconosciuta la titolarità del diritto alrisarcimento» (pagg. 12-13 della sentenza impugnata).Sostengono, quindi, che nel caso di specie, a seguito dellarichiamata cessione, la Cassa di Risparmio in L.C.A., al momentodell’introduzione del presente giudizio, aveva già perduto la titolaritàdel diritto di credito, come da lei stessa dichiarato nell’atto di citazione,e ritengono che la Corte d’appello avrebbe confuso la questione dellalegittimazione ad agire nel giudizio risarcitorio, sulla quale devepronunciarsi il giudice di quel giudizio, dalla questione relativa allalegittimazione ad agire nel giudizio revocatorio, sulla quale devepronunciarsi il giudice del presente giudizio, tenendo conto che lalegittimazione spetta – secondo i richiamati principi – al titolare(affermato) dei (pretesi) crediti e che, nell’atto di citazione, la Cassa diRisparmio in L.C.A. afferma di aver ceduto il credito e, quindi, di nonessere più titolare del credito fatto valere quale presupposto dell’azioneproposta.7.1.

Il motivo è inammissibile.L'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmenteintrodotta in giudizio -risolvendosi nella violazione della corrispondenzatra il chiesto e il pronunciato- integra, in senso proprio, un difetto dicongiuntamente al vizio di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c.nè col vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., in quanto siffatteultime censure presuppongono, piuttosto, che il giudice del meritoabbia preso in esame la questione, di diritto o di fatto, oggetto didoglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovverosenza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione alriguardo resa.Numero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n.

R.G. 16148/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres.

L. A. ScaranoEst.

I. AmbrosiEbbene, nella specie, la corte d’appello ha preso in esamecorrettamente la questione, dando conto che fosse «utile ricordare cherisulta documentata in giudizio la pendenza dinanzi al Tribunale diL’[OSCURATO:PERSONA], Sezione Specializzata in Materia di Imprese di L’[OSCURATO:PERSONA], di ungiudizio di responsabilità promosso anche da Cassa di Risparmio per laProvincia di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione coattaamministrativa nei confronti (tra gli altri) del sig. [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 12della sentenza impugnata) e concludendo, in proposito, che «Neconsegue che non è questa la sede per esaminare profili relativi allatitolarità all’uno o all’altro soggetto (entrambi attori nel separatogiudizio pendente dinanzi al Tribunale di L’[OSCURATO:PERSONA] Sezione SpecializzataImprese) del credito risarcitorio a tutela del quale si è agito con l’azionedi cui all’art. 2901 c.c., tanto più che l’eventuale diniego nella separatasede del riconoscimento della titolarità del diritto risarcitorio in capo alsoggetto di cui si contesta in questa sede la legittimazione attiva avràl’effetto di paralizzare nei confronti di quel soggetto, rendendolatamquam non esset, la pronuncia di inefficacia (peraltro relativa)dell’atto ritenuto pregiudizievole per il soddisfacimento di quelcredito»(pag. 13 della sentenza impugnata).8.

Con l’ottavo motivo i ricorrenti denunziano la “Violazionedell’art. 112 c.p.c., in relazione alla pronuncia su domande nuoveproposte nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. [art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c.].”; nello specifico, censurano il capo dellasentenza che ha riconosciuto l’ammissibilità della domanda diinefficacia, altresì, del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c.apposto su alcuni dei beni oggetto dell'accordo di separazione erigettato l'eccezione di prescrizione, sebbene nell’atto di citazione, il“vincolo” de quo non risultasse neanche menzionato e fosse statoevocato nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. conNumero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n.

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I. Ambrosiconseguente corretta, declaratoria di inammissibilità della domandapronunciata da parte del Tribunale.9.

Con il nono motivo i ricorrenti denunziano la “Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2903 c.c. [art. 360, comma1, n. 3), c.p.c.]”e lamentano che il rigetto dell’eccezione di prescrizione sarebbe basatadalla Corte d’appello su di una vera e propria finzione ovvero nell’averritenuto insita nella formulazione generica contenuta nell’atto dicitazione la domanda di revoca del vincolo, in tal modo violando ildettato dell’art. 2903 c.c. (secondo cui l’azione revocatoria si prescrivein cinque anni dalla data dell’atto impugnato), violando quello dell’art.2943 c.c. (secondo cui la prescrizione si interrompe in conseguenza diun atto che costituisce esercizio del diritto e tale non può essere unviolando il dettato dell’art. 164, comma 4, c.p.c. (che – nel caso in cuila domanda è priva di petitum – prevede che gli effetti sostanziali dellastessa possano prodursi soltanto al momento della rinnovazione delladomanda o della sua integrazione).9.1.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminatistante l’evidente nesso di connessione, sono infondati.Giova ripercorrere quanto argomentato dalla corte d'appello inproposito, la quale ha ritenuto che la domanda poteva ritenersiintrodotta già con l'atto di citazione potendo «ritenersi compresa inquella volta ad ottenere "ogni altra statuizione utile perchè le istantipossano azionare i propri diritti sui beni immobili oggetto del giudizio”,spiegata unitamente alla domanda di revocatoria dell'atto ditrasferimento di beni immobili controverso, aggiungendo che «Lebanche attrici, dopo avere evidenziato la natura lesiva dei diritti dicredito posseduta dall'intero assetto di interessi realizzato con gliaccordi di separazione consensuale, avevano chiesto di pronunciareNumero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n.

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I. Ambrosiogni conseguente statuizione utile perchè le istanti potessero azionarei propri diritti sui beni immobili oggetto del giudizio, sicchè la domandanon poteva che estendersi a tutte le disposizioni oggetto dell'accordo equindi al vincolo anch'esso concepito in pregiudizio dei creditori,stabilito sugli immobili per l'utilizzo e impiego alla locazione edestinazione del ricavato ai figli, domanda quest'ultima che, lungi dacostituire domanda nuova rispetto a quella articolata nell'attointroduttivo, ne costituisce evidente estrinsecazione» (pag. 20 dellasentenza impugnata).La Corte d’appello, pertanto, si è correttamente attenuta aquanto spiegato da questa Corte che, più volte, ha affermato come laprecisazione della domanda effettuata con la memoria ex art.183 c.p.c.è comunque ammissibile, poiché la modificazione della domandaammessa può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettividella stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda cosìmodificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedottain giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissionedelle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento deitempi processuali (Cass. Sez.

U, 15/06/2015 n. 12310).

Questoprincipio è stato riaffermato successivamente (Cass. Sez.

U,13/09/2018 n. 22404) con l’ulteriore precisazione che, oltre allavalutazione relativa all'invarianza degli elementi oggettivi (petitum ecausa petendi) della domanda modificata rispetto a quella iniziale, vadaverificato che entrambe tali domande ineriscano alla medesima vicendasostanziale sottoposta all'esame del giudice e rispetto alla quale ladomanda modificata sia più confacente all'interesse della parte (cfr. inproposito, più di recente, Cass. Sez. 3, 2/11/2023 n. 30455).Numero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n.

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L. A. ScaranoEst.

I. AmbrosiQuanto all'eccezione di prescrizione, è sufficiente notare che essaè stata sollevata dagli odierni ricorrenti con la memoria depositata nelsecondo dei termini intermedi di cui all'art. 183 cpc.10.

Con il decimo motivo i ricorrenti denunziano la “Violazionee/o falsa applicazione degli artt. 92 c.p.c. e 5 d.m. 10 marzo 2014, n.55 [art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.].”; osservano che l’art. 5, comma1°, d.m. n. 77/2014 individua una serie di criteri distinti e specifici perla determinazione del valore della controversia (distinguendo inparticolare tra azioni surrogatorie e revocatorie, giudizi di divisione edi pagamento somme o liquidazione dei danni) e detta una normagenerale e di chiusura – finalizzata a scongiurare aporie di sistema edesiti abnormi che potrebbero derivare dalla stretta applicazione deicriteri predetti – secondo cui: “In ogni caso si ha riguardo al valoreeffettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguitidalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presuntoa norma del codice civile o della legislazione speciale”.10.1 Il motivo non è fondato.Questa Corte ha già avuto modo di affermare che ai fini dellaliquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizirelativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sullabase non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale siagisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti alcreditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione delcarattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degliesecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore (Cass. 13.2.2020 n.3697).La regola vale anche nel caso in cui il credito sia ancora in corsodi accertamento: in tal caso, troveranno applicazione i principi sopraNumero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n.

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L. A. ScaranoEst.

I. Ambrosiricordati ed in particolare quello della valutazione in termini di nonmanifesta infondatezza della pretesa (cfr. sub primi due motivi).Peraltro, la somma oggetto della domanda risarcitoria, se pure elevatain termini assoluti, non lo è, se commisurata al notevolissimo dannoprocurato dal dissesto dell'azienda bancaria delle dimensioni dell’alloraCarichieti s.p.a. e descritto nell'atto di citazione introduttivo di quelgiudizio.11.

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue ilrigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivoin favore di ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al solidale pagamentodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro30.200,00 (di cui euro 30.000,00 per onorari), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore di ciascuna parte controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto(Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile, il 20 marzo 2026IL PRESIDENTELuigi Alessandro SCARANO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
one, giusta procura in calce alricorso, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lostudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio digitale ex lege;- ricorrenti -nei confronti diINTESA [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante l’[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del Procuratore Speciale pro tempore eCASSA [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. inliquidazione coatta amministrativa, in persona del Liquidatore protempore, entrambe rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n. R.G. 16148/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosigiuste procure speciali in calce al controricorso, con domicilio digitaleex lege;- controricorrenti –avverso la sentenza della Corte d’appello di L’[OSCURATO:PERSONA] n.383/2024pubblicata in data 21 marzo 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2026dalla Consigliera dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. Con atto di citazione del dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eCassa di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione coattaamministrativa, citarono in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale di Pescara per sentire: 1) accertare e dichiarare,ai sensi e per gli effetti dell’art. 2901 c.c., l’inefficacia nei loro confrontidell’atto di attribuzione di [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA],di cui al decreto di omologa di separazione personale in data 18dicembre 2014 del Tribunale di Pescara, avente ad oggetto: - pienaproprietà sull’appartamento ubicato in Chieti alla via Pescara n.° 520,riportato al [OSCURATO:PERSONA] del detto Comune al fg. 28 part. 795subalterno 7; - piena proprietà pari a ½ sulle unità immobiliari site inSerramonacesca (PE) facenti parte del [OSCURATO:PERSONA] AlpinaPalazzina D, riportate al [OSCURATO:PERSONA] di detto Comune al fg. 23,part. 25 subalterni 12, 67 e 5; 2) pronunciare ogni conseguentestatuizione utile; 3) in via subordinata, condannare i convenuti, insolido tra loro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2043 c.c., alrisarcimento del danno derivato alle attrici per la impossibilità disoddisfare il proprio credito sui predetti immobili, da quantificare inmisura pari al loro valore di mercato; 4) in ogni caso, con vittoria dispese e competenze del giudizio.Numero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n. R.G. 16148/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. AmbrosiSi costituirono sia il convenuto [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA],eccependo in rito la nullità della citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c.,chiedendo sospendersi il giudizio in attesa della definizione di quello,ancora pendente, avente ad oggetto l’asserito credito posto a basedell’azione revocatoria, sollevando eccezione di prescrizione dell’azioneproposta e del diritto sotteso e deducendo, infine, l’infondatezza delladomanda nel merito.Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 481/2022, rigettòl’eccezione pregiudiziale di nullità dell’atto di citazione; accolse, invece,l’eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione attiva in capo allaCassa di Risparmio di Chieti in L.C.A. nonché la domanda spiegata daquest’ultima; rigettò l’eccezione preliminare di sospensione del giudizioex art. 295 c.p.c. nonché quella di intervenuta prescrizione; dichiaròinefficace ai sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. l’atto di attribuzione di beni immobilicontenuto nell'accordo di separazione consensuale intercorso tra iconvenuti e omologato dal Tribunale di Pescara con decreto n.555/2015 (proc. n. r g. 5375/2014) e trascritto sia presso l'Agenziadelle Entrate di Chieti in data 21.4.2015 sia in quella di Pescara in data23.3.2015, relativo ai beni immobili ivi descritti; rigettò, inoltre, ladomanda di dichiarazione di inefficacia dell’atto di costituzione delvincolo di destinazione, di cui al medesimo decreto di omologa;condannò i convenuti in solido tra loro al rimborso, in favore dell’attriceUBI [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese processuali con compensazione nellamisura di un terzo, come liquidati in dispositivo; ordinò, infine, alConservatore dei registri Immobiliari di Pescara di procedere, ai sensidell’art. 2655, comma 1, c.c. all’annotazione della sentenza,esonerandolo da ogni responsabilità.Numero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n. R.G. 16148/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosi2. Avverso la decisione di prime cure, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,che aveva incorporato [OSCURATO:SOCIETA]., e Cassa di Risparmio dellaProvincia di Chieti in L.C.A. hanno proposto gravame, chiedendo: 1) ladeclaratoria dell'inefficacia nei confronti di entrambe le appellanti e perentrambe le ragioni di credito indicate, degli atti di attribuzione a MariaAceto, di cui al decreto di omologa di separazione personale de quo;2) in via subordinata, la condanna dei convenuti in solido tra loro, aisensi e per gli effetti dell'art. 2043 cc., al risarcimento del dannoderivato alle appellanti dalla impossibilità di soddisfare il proprio creditosugli indicati immobili, da quantificare in misura pari al valore dimercato di essi; 3) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze deldoppio grado di giudizio.Si sono costituiti, con atti distinti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a loro volta, appelli incidentali.La Corte d’Appello di L’[OSCURATO:PERSONA], con la sentenza qui impugnata, haaccolto l’appello principale ed in parziale riforma dell’impugnatasentenza, ha dichiarato inefficaci, ai sensi e per gli effetti degli artt.2901 e 2902 c.c., nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(incorporante Unione si [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) in relazione adentrambe le ragioni creditorie dedotte in giudizio (credito avente adoggetto il rimborso della somma di euro 54.000,00 e credito risarcitoriodell’importo di euro 36.786.689,77), nonché nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. in L.C.A. in relazione al solocredito risarcitorio di euro 36.786.689,77, i seguenti atti: a) l’atto diseparazione consensuale intercorso tra i convenuti in data 18 dicembre2014 e omologato dal Tribunale di Pescara con decreto n. 555/2015;b) l’atto di costituzione del vincolo di destinazione, di cui al medesimodecreto di omologa, sui beni di cui al precedente punto a) “all’utilizzoNumero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n. R.G. 16148/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosied all’impiego degli stessi mediante cessione in locazione finalizzata alprocacciamento di risorse economiche da destinare ai figli MartinoAlessandro e [OSCURATO:PERSONA], nonché al soddisfacimento delle loroesigenze di studio e di vita fino al completamento del corso di laureauniversitario, e comunque fino a quando non avranno trovato unaoccupazione che assicuri loro autonome risorse sufficienti per vivere”;ha ordinato al Conservatore dei [OSCURATO:PERSONA] di Pescara diprocedere, ai sensi dell'art. 2655, comma 1, c.c., l'annotazione dellasentenza, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo; ha rigettatol’appello incidentale proposto dagli appellati e li ha condannati in solidoal pagamento, in favore delle appellanti, delle spese del doppio grado,come liquidate in dispositivo.3. Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sorretto da dieci motivi; haresistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., incorporante UnioneDi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e Cassa di Risparmio della Provincia di Chietis.p.a. in liquidazione coatta amministrativa.La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..Parte ricorrente e parte controricorrente hanno depositatorispettiva memoria.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano la “Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2901, comma 1, c.c. e dell’art. 2901, comma3, c.c., in relazione al principio giurisprudenziale per cui gli attidispositivi compiuti in sede di separazione sono soggetti ad azionerevocatoria, ma l’accordo separativo costituisce esso stesso partedell’operazione revocabile; violazione e/o falsa applicazione dell’art.2697 c.c. [art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.]”; in particolare, osservanoNumero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n. R.G. 16148/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosiche a mente di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimitàquando il trasferimento immobiliare avviene in sede di separazionepersonale dei coniugi, le condizioni soggettive indicate nell’art. 2901c.c. devono ricorrere anche in relazione all’accordo separativo - checostituisce, appunto, “parte dell’operazione revocabile”-, nel senso chela stessa separazione personale dei coniugi deve risultare preordinataalla lesione delle pretese creditorie. Richiamano in proposito quantoaffermato dalla pronuncia di primo grado, «non è stato provato che lacomune volontà delle parti di separarsi fosse stata preordinata allalesione delle pretese creditorie di lì a poco sorte» (v. sentenza Trib.Pescara n. 481/2022, pag. 14). A sua volta, la sentenza impugnata,utilizza la seguente espressione in proposito, riferendosi alla«rappresentata grave crisi coniugale in corso sin dal gennaio 2014»(pag. 19 della sentenza impugnata). Concludono, pertanto, nel ritenereche se l’accordo separativo è “parte dell’operazione revocabile” e se,rispetto ad esso, non ricorrono, nella specie, le condizioni soggettiverichieste dall’art. 2901 c.c. (consilium fraudis, per il debitore;partecipatio fraudis, per il terzo acquirente), la conseguenza non puòessere altro che quella di rigetto della domanda di revoca.1.1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.Corretto è il ragionamento compiuto dalla Corte d’appello diL’[OSCURATO:PERSONA], la quale in ordine alla sussistenza dei presupposti soggettividell’actio pauliana ha correttamente esaminato e valutato l'interaoperazione economico-giuridica in tutti i suoi aspetti secondo quantoindicato da questa Corte (Cass. Sez. 3, 12/07/2023 n. 19899).Difatti, la Corte abruzzese, condividendo quanto già ritenuto dalGiudice di prime cure e cioè che, «al di là della rappresentata gravecrisi coniugale in corso sin dal gennaio 2014 (epoca precedenteall’avvio del procedimento sanzionatorio a carico del marito), ilNumero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n. R.G. 16148/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosinotevole clamore mediatico che la vicenda relativa alcommissariamento della [OSCURATO:SOCIETA] per gravi irregolarità emerse aseguito di ispezioni di Bankitalia avesse certamente posto la sig.raAceto nella condizione di conoscere le conseguenze che una talesituazione avrebbe avuto sul patrimonio del marito e, si specifica inquesta sede, di partecipare con consapevolezza al compimento deglicreditori» (pag. 19 della sentenza impugnata) e aggiungendo inproposito che la «dolosa preordinazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] e lapartecipazione alla stessa da parte della Aceto» erano rese ancora piùevidenti dall’avvenuta previsione, sempre in sede di accordi diseparazione di un «“vincolo sugli immobili descritti ai precedenti puntiB1 e B2 di destinazione all’utilizzo e all’impiego degli stessi mediantecessione in locazione finalizzata al procacciamento di risorseeconomiche da destinare al mantenimento dei figli [OSCURATO:PERSONA](nato nel 1986) e [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1988), nonché alsoddisfacimento delle loro esigenze di studio e di vita fino alcompletamento del corso di laurea universitario, e comunque fino aquando non avranno trovato un’occupazione che assicuri loroautonome risorse sufficienti per vivere”» (pag. 19 della sentenzaimpugnata).2. Con il secondo motivo di ricorso, denunciano la “Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2901, comma 1, nn. 1) e 2), c.p.c., inrelazione al principio giurisprudenziale secondo cui, quando l’attodispositivo è anteriore al sorgere del credito ed è stato compiuto a titolooneroso, la domanda di revoca può essere accolta solo quando lacondotta del debitore e del terzo acquirente integri gli estremi del dolospecifico [art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.].”; in particolare, assumonoche, contrariamente a quanto affermato nella pronuncia impugnata edNumero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n. R.G. 16148/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosiin linea con il disposto letterale dell’art. 2901, comma 1, nn. 1 e 2, c.c.,l’orientamento del tutto prevalente della giurisprudenza di legittimitàritiene che, quando l’atto dispositivo è anteriore al sorgere del creditoed è a titolo oneroso, l’elemento soggettivo richiesto in capo al debitoree al terzo si identifichi con il dolo specifico, e non con il dolo generico(previsto soltanto per gli atti posteriori al sorgere del credito)(richiamano, tra le tante, Cass., 7/06/2023 n. 16092); non basta cioèla previsione del pregiudizio da parte del debitore e la consapevolezzadel pregiudizio in capo al terzo (dolo generico), ma «è richiesta, qualecondizione per l’esercizio dell’azione medesima, oltre all’eventusdamni, la dolosa preordinazione dell’atto da parte del debitore al finedi compromettere il soddisfacimento del credito e, in caso di atto atitolo oneroso, la partecipazione del terzo a tale pregiudizievoleprogramma» (così, Cass. 29/05/2013, n. 13446; richiamano ancheCass. 9/05/2008, n. 11577 e Cass. 21/09/2001 n. 11916); in altritermini, si richiede che l’autore dell’atto alla data della stipulazione siaconsapevole del sorgere della futura obbligazione e che lo stessosoggetto abbia compiuto l’atto dispositivo appunto in funzione delsorgere dell’obbligazione, per porsi in una situazione di totale o parzialeimpossidenza (Cass. 15/11/2016 n. 23205); a tale atteggiamentosoggettivo del debitore deve corrispondere la partecipatio fraudis delterzo acquirente, cioè «la conoscenza da parte del terzo dello specificocredito per cui è proposta l’azione» (richiamano, Corte d’appello di Barin. 3448/2023).Contestano che in capo a [OSCURATO:PERSONA] sia stata provata lasussistenza della partecipatio fraudis in quanto l’unico elementopresuntivo utilizzato dai giudici (ovvero il mero “clamore mediatico”seguito al commissariamento della [OSCURATO:SOCIETA]) potrebbe, al più, fornirela prova della conoscenza, da parte della stessa, del possibileNumero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n. R.G. 16148/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosipregiudizio per eventuali (ignoti) futuri creditori, ma certamente nonpuò fornire la prova della conoscenza, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dellospecifico credito per cui è stata proposta l’azione e della suapartecipazione al(l’ipotetico) disegno fraudolento del marito di nuocerealle Banche (future creditrici).Sostengono i ricorrenti che [OSCURATO:PERSONA] per essere partecipe deldisegno avrebbe dovuto avere consapevolezza e contezza anche diulteriori elementi: - del significato di un commissariamento, - dellapossibile apertura di un procedimento sanzionatorio a carico degliamministratori, - del possibile esito di tale procedimento e, quindi, -della eventuale irrogazione di sanzioni, - della sussistenza ex legedell’obbligazione solidale della Banca al pagamento e delle decisioni diquesta; -della responsabilità degli amministratori e di eventuali danniarrecati alla banca che avrebbero potuto giustificare l’esercizio di taleazione; pertanto, il consilium fraudis avrebbe dovuto essere escluso,sulla base della rappresentata grave crisi coniugale in corso dal gennaio2014.Sostengono che [OSCURATO:PERSONA] abbia proceduto allespecifico obbligo di legge ed in funzione compensativo-solutoria, comepure i giudici hanno considerato e che la successione temporale deglieventi, evidenziata nella sentenza impugnata, non possa certamentefondare la prova presuntiva dell’intenzione di nuocere alle Banche2.1. Il motivo è non fondato.[OSCURATO:PERSONA] di questa Corte hanno di recenteenunciato in tema di azione revocatoria, quando l’atto di disposizioneè anteriore al sorgere del credito, a integrare la “dolosa preordinazione”richiesta dall’art 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la meraNumero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n. R.G. 16148/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosiconsapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l’atto arrecaalle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l’attosia posto in essere dal debitore in funzione del sorgeredell’obbligazione, al fine di impedire o rendere più difficile l’azioneesecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito,del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico) e che, trattandosi di atto atitolo oneroso, il terzo sia a conoscenza dell’intento specificatamenteperseguito dal debitore rispetto al debito futuro (Cass. Sez. U27/01/2025 n.1898).Ebbene, la Corte d’appello ha correttamente applicato proprio iricordati principi e, contrariamente a quanto prospettato dai ricorrenti,non ha affermato che l'elemento psicologico richiesto in capo al terzoper l'accoglimento della domanda fosse quello del semplice dologenerico, evincendo piuttosto la dolosa partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] dispositivo posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] da plurimielementi presuntivi, già valorizzati dal Tribunale, e costituiti: - dallaconoscenza in capo a [OSCURATO:PERSONA] delle risultanze delle indagini ispettivedella Banca d’Italia (avvenute negli anni 2009, 2010, 2012 e 2014),dal commissariamento della banca reso noto nel settembre 2014 edalla consapevolezza delle conseguenze derivanti a suo carico inrelazione allo svolgimento del ruolo di componente del consiglio diamministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] dal 2009 al 2014; - dal deposito delricorso per la separazione consensuale a distanza di brevissimo lassotemporale (circa un mese) dal commissariamento della Banca; - dallaparticolare conformazione degli accordi di separazione cheprevedevano, quale modalità di pagamento dell’assegno dimantenimento, l’intera dismissione del patrimonio del [OSCURATO:PERSONA], conl’apposizione di un vincolo di destinazione al fine di rendere ancora piùNumero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n. R.G. 16148/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosidifficile il soddisfacimento da parte dei creditori; - dalla evidenteconsapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA], a fronte del notevole clamoremediatico seguito al commissariamento della banca a seguito delleindagini ispettive di Banca d’Italia; - dalla conoscenza del ruolo a lungosvolto dal marito ai vertici della [OSCURATO:SOCIETA] e degli effetti che quellasituazione avrebbe comportato di lì a poco sul patrimonio del predetto,consapevolezza non esclusa dal fatto che, secondo quanto sostenutodagli odierni ricorrenti, gli stessi non si frequentassero e fosseroseparati di fatto dal gennaio 2014.In definitiva, la Corte ha ritenuto dimostrata sia la consapevolevolontà del [OSCURATO:PERSONA] di stipulare l’atto al fine di pregiudicare le ragionicreditorie future sia quella della Aceto, risultante dalla ricezione inunica soluzione di tutti i cespiti di proprietà del marito, con apposizionedi uno specifico vincolo di destinazione, prefigurandosi il sorgere difuture obbligazioni del marito, aderendo volontariamente al progetto diMartino di porsi in situazione di totale impossidenza.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la “Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione alprincipio secondo cui il ragionamento presuntivo operato dal giudicedel merito è censurabile, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.,per violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. quando il giudicedel merito fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità oprecisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto dellaconseguenza ignota [art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.].”; in particolare,ritengono che anche a voler ammettere “ma non si vede come” chel’art. 2901, comma 1, c.c. richieda il mero dolo generico pure in casodi atti anteriori al sorgere del credito compiuti a titolo oneroso, ilragionamento presuntivo, in forza del quale la Corte aquilana è giuntaall’accertamento dell’esistenza dell’elemento soggettivo in capo alNumero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n. R.G. 16148/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. AmbrosiMartino e alla Aceto, si porrebbe in contrasto con quanto dispostodall’art. 2729 c.c..In particolare, quanto a [OSCURATO:PERSONA]: - «il notevole clamoremediatico che la vicenda relativa al commissariamento della Carichietiper gravi irregolarità emerse a seguito di ispezioni di Bankitalia»sarebbe elemento privo del requisito della “precisione”, risultando deltutto indeterminato (non bastando ad individuarlo nella realtà storicail mero riferimento ad un generico “clamore mediatico”); - il fattostesso sarebbe privo anche del requisito della “gravità”, riferito al gradodi probabilità della sussistenza del fatto ignoto (consapevolezza delpregiudizio arrecato ai creditori, anzi, per quanto esposto nel secondomotivo di ricorso, partecipazione al disegno criminoso di nuocere alcredito futuro delle Banche attrici) desumibile da quello noto (clamoremediatico relativo alla vicenda riguardante il commissariamento diCarichieti); - per essere partecipe del disegno fraudolento, [OSCURATO:PERSONA] dovuto avere consapevolezza e contezza anche di ulteriorielementi ed in particolare: del significato di un commissariamento,della possibile apertura di un procedimento sanzionatorio a carico degliamministratori, del possibile esito di tale procedimento e quindi dellaeventuale irrogazione di sanzioni, della previsione di cui all’art. 2393,comma 6, c.p.c. circa la responsabilità degli amministratori edell’esistenza di eventuali danni arrecati alla banca che avrebberopotuto giustificare l’esercizio di tale azione; difetterebbe infine anche ilrequisito della “concordanza” in quanto, di regola, il fatto ignoto vadesunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamenteconvergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, mentre, nellaspecie, la sentenza impugnata fonda il suo ragionamento presuntivoessenzialmente sul “clamore mediatico”. In verità, a conferma delladolosa preordinazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] e della partecipazione allaNumero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n. R.G. 16148/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosistessa da parte di [OSCURATO:PERSONA], la Corte aquilana richiama anche lacostituzione, in sede di separazione, del vincolo di destinazione degliimmobili al mantenimento dei figli Alessando e Paolo, ma non spiega,tuttavia, perché la costituzione del vincolo sarebbe convergente nelladimostrazione dell’esistenza del consilium fraudis del debitore e dellapartecipatio fraudis della terza acquirente, senza tenere conto che lacostituzione del vincolo di destinazione trova la sua spiegazione nellanecessità che gli immobili venissero messi a regime per ilmantenimento dei figli degli odierni ricorrenti (non ancoraeconomicamente autosufficienti), il che esclude che da tale fatto possaevincersi, con un alto grado di probabilità, la partecipatio fraudis incapo a [OSCURATO:PERSONA].Quanto a [OSCURATO:PERSONA], il ragionamento presuntivo dellaCorte aquilana violerebbe l’art. 2729 c.c. con riferimento in particolareal requisito della concordanza; in particolare, i ricorrenti contestanoche la Corte aquilana, senza procedere ad una previa analisi di tutti glielementi indiziari emersi, onde scartare quelli irrilevanti, abbiautilizzato soltanto quelli inerenti «lo stretto avvicendamento temporaletra la data del commissariamento della Banca e la stipula degli accordidella separazione consensuale » (così, la sentenza impugnata, pag. 18s.) e non abbia spiegato perché ha ritenuto di non utilizzare gli ulteriorielementi emersi, precisando se erano o meno rilevanti.3.1. il motivo è inammissibile.Esso investe profili meramente fattuali correttamente esaminatidalla corte di appello.Va precisato che il preteso vizio di violazione del ragionamentopresuntivo può essere denunciato con il ricorso per cassazione quandoil giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo sia siabasato su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero abbiaNumero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n. R.G. 16148/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosifondato la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisioneo concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenzaignota e non anche quando la critica si concreti nella diversaricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione diuna inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dalgiudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione deiparadigmi della norma (Cass. Sez. 2, 21/03/2022 n. 9054; in sensoconforme di recente, Cass. Sez. 2, 22/09/2025 n. 25889).I ricorrenti, al riguardo, lungi dal porre il preteso vizio diviolazione del ragionamento presuntivo, ripropongono questioni giàritenute infondate da entrambi i giudici di merito e tendono a richiederesurrettiziamente un accertamento di merito precluso a questa Corte, afronte di un adeguato accertamento compiuto nel merito.Gli odierni ricorrenti, dunque, nel lamentare “la mancata analisidi tutti gli elementi indiziari emersi nel corso del giudizio, onde scartarequelli irrilevanti” (pag. 16 e 17 in ricorso) continuano a dolersidell'omessa considerazione di elementi presuntivi (neppurespecificatamente individuati) e a formulare critiche al giudizio di fattoposto a fondamento della sentenza di merito, pretendendo una diversaricostruzione del fatto secondo una prospettazione, loro più gradita.4. Con il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano la“Violazione dell’art. 115, comma 2, c.p.c., in relazione al principiogiurisprudenziale secondo cui è “notorio” il fatto acquisito alleconoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparireincontestabile [art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.].”; in particolare,lamentano che il “clamore mediatico” è stato assunto a fondamentodella decisione come integrante un fatto notorio; difatti, la Corted’appello avrebbe considerato come tale – la notizia della vicendaNumero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n. R.G. 16148/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. AmbrosiCarichieti – proveniente dai media locali - che non poteva esserericondotta alla nozione di fatto notorio.4.1. Il motivo è inammissibile.Soccorre a tale fine il principio più volte espresso da questa Cortesecondo cui la violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile come viziodi legittimità solo quando il giudice ometta di valutare le risultanzeprocessuali decisive dedotte dalla parte, oppure ponga alla base delladecisione fatti erroneamente ritenuti notori o derivanti dalla suascienza personale. In mancanza di tali condizioni, la censura per cattivoesercizio del prudente apprezzamento della prova è ammissibile solo aisensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 3, 12/10/2017n. 23940; Cass. Sez. 3, 11/02/2021 n. 3572).A tanto deve aggiungersi che, in tema di ricorso per cassazione,per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che ilgiudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione dellanorma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdottedalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e lapossibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversadoglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaaltre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.(Cass. Sez. U., 30/09/2020, n. 20867).Va infine osservato, come correttamente chiosa partecontroricorrente (pag. 15 in controricorso), che il fatto storico delcommissariamento di [OSCURATO:SOCIETA] è stato considerato come fatto notorioin conseguenza del suo non contestato clamore mediatico e che talefatto, però, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non harappresentato l’unico elemento fattuale posto a fondamento dellaNumero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n. R.G. 16148/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosidecisione bensì uno degli elementi indiziari utilizzati dalla Corted'appello in aggiunta al rapporto di coniugio ed ai restanti, per fondareil proprio giudizio circa la ricorrenza dell'elemento soggettivo in capo alterzo beneficiario degli atti di disposizione.5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano: “A) Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2901, comma 1, c.c., in relazione all’art.2901, comma 5, c.c., all’art. 2652, n. 5), c.c. e all’art. 34 c.p.c., sottoil profilo delle condizioni che devono sussistere affinché la domanda direvoca possa avere quale presupposto un credito litigioso [art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.]. B) Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti [art. 360,comma 1, n. 5), c.p.c.].”; i ricorrenti osservano che il principiointerpretativo adottato dalla sentenza impugnata, secondo cui il giudiceadito con l’azione revocatoria non è tenuto a compiere alcunaccertamento sul credito litigioso e può limitarsi ad un esame primafacie della sua eventuale pretestuosità, appare in palese violazionedell’art. 2901, comma 1, c.c. e del reale significato dell’interpretazioneofferta, a tale riguardo, dalla stessa giurisprudenza di legittimità purerichiamata dalla sentenza impugnata; sostengono che detto principiosia stato travisato o comunque non ben compreso dalla Corte aquilana;difatti – non è sufficiente che il giudice della revocatoria verifichisommariamente che il titolo del credito non sia all’evidenza infondato- dovendosi, sulla base del materiale probatorio acquisito, accertareche la pretesa sia «probabile nella sua esistenza», anche se non ènecessario acquisire «compiuta prova della fondatezza del creditovantato». Sotto altro profilo, evidenziano che come rilevato dalTribunale di Pescara, la sentenza del Tribunale fallimentare di Chieti n.27/2016 esclude proprio quel depauperamento patrimonialericonducibile alle condotte degli ex amministratori sul quale – a dettaNumero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n. R.G. 16148/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosidella stessa Corte d’appello – è basato il credito risarcitorio allegatodalle Banche.5.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.I ricorrenti invero si diffondono in una critica degli elementi daiquali la corte d'appello ha tratto la valutazione di "non pretestuosità"della pretesa creditoria, sollecitando un’inammissibile rivalutazione deifatti di causa.Va ulteriormente osservato che la corte di merito, lungidall’averne omesso l’esame ha espressamente affermato: «Né, asostenere una valutazione di pretestuosità delle pretese risarcitorieazionate nel separato giudizio pendente dinanzi al Tribunale di L'[OSCURATO:PERSONA]– Sezione Specializzata in materia di Imprese, può valere il riferimentooperato dal primo giudice alla sentenza del Tribunale di Chieti n.27/2016 (che ha negato l'insolvenza della banca in risoluzione)dovendo rilevarsi che il credito risarcitorio delle appellanti è basato suigravissimi atti di mala gestio che avevano depauperato il patrimoniodell'azienda bancaria, determinandone il commissariamento» (pag. 16della sentenza impugnata).6. Con il sesto motivo i ricorrenti denunziano la “Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 1304, comma 1, c.c. [art. 360, comma 1, n.3) c.p.c.]; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti [art. 360, comma 1, n. 5),c.p.c.].”; evidenziano, nello specifico, che il giudice di primo gradoescluse la probabile esistenza del credito risarcitorio anche inconsiderazione della remissione del debito e dell’accordo transattivoraggiunto tra uno dei condebitori in solido, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (exPresidente del Consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA].) e laBanca medesima. Al contrario, la Corte aquilana – che ha riformato,sul punto, la decisione di primo grado – ha ritenuto come quantoNumero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n. R.G. 16148/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosiriportato nel verbale assembleare andasse «qualificato alla stregua diun patto de non petendo e non (…) come remissione, sicché esso deveessere inteso quale rinunzia esclusiva all’esperimento di ogni possibileazione nei confronti del solo avv. [OSCURATO:PERSONA] senza pertanto poterconsentire l’applicazione dell’art. 1301 cod. civ.», mentre nulla avrebbedetto in ordine all’applicabilità dell’art. 1304, comma 1, c.c. eall’eventuale contenuto transattivo dell’accordo al fine di verificare glieffetti della transazione “fatta dal creditore con uno dei debitori insolido” se gli altri “non dichiarano di volerne profittare”.6.1. Il motivo è inammissibile.I ricorrenti solo formalmente, denunciano la violazione delleregole di interpretazione dei contratti (art. 1362 e segg. c.c.)limitandosi sostanzialmente a contrapporre una propria diversainterpretazione rispetto a quella correttamente e adeguatamentemotivata dalla Corte d’appello e omettendo di considerare che, tantol’accertamento dei fatti, quanto la valutazione ad esso funzionale dellerisultanze istruttorie e della loro inferenza probatoria, è attivitàriservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazionedelle prove in base al libero apprezzamento, ma anche la scelta,insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee adimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (tra tante, Cass.16/04/2024 n. 10161; Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014,n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).7. Con il settimo motivo i ricorrenti denunziano la “Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2901 c.c.; violazione dell’art. 81 c.p.c., inrelazione alla regola generale per cui la legittimazione ad agire spettaal titolare (affermato) del diritto [art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.; art.360, comma 1, n. 4), c.p.c.]”; in particolare, i ricorrenti premettonoche: - nell’atto di citazione le banche attrici affermarono che conNumero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n. R.G. 16148/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosiprovvedimento 22.11.2015, con cui la Banca d’Italia aprì la proceduradi liquidazione coatta amministrativa, fu disposta la cessione di tutti idiritti, le attività e le passività (escluse soltanto alcune di esse)costituenti l’Azienda bancaria Cassa di Risparmio della provincia diChieti S.p.a. in favore del c.d. “ente ponte”, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., poi denominata [OSCURATO:PERSONA] S.p.a, successivamenteincorporata da Unione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; - la cessionericomprese: «gli eventuali diritti risarcitori che dovessero essereazionati dalla banca cedente nei confronti degli ex esponenti aziendalie di ogni altro soggetto responsabile dei danni patrimoniali alla stessaarrecati. La cessione comprende altresì gli eventuali diritti di regressoderivanti dal pagamento da parte della società cedente, quale obbligatain solido, delle sanzioni irrogate dalle competenti autorità di vigilanzanei confronti degli ex esponenti aziendali». Evidenziano, al riguardo,che: - il Tribunale rilevò come l’atto di cessione, comprendendoentrambi i diritti di credito invocati dalle attrici (il diritto di credito inregresso per la somma di euro 54.000,00 e il diritto di creditorisarcitorio, per la somma poi precisata in euro 36.786.689,77), avevadeterminato il difetto di legittimazione della stessa Cassa di Risparmio,statuendo che unica legittimata all’esercizio dell’azione revocatoriafosse Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; - la Corte d’appello, invece, conla sentenza impugnata, ha riformato la decisione di prime cure,riconoscendo la legittimazione della Cassa di Risparmio della [OSCURATO:PERSONA] in L.C.A. sull’assunto che, nel giudizio revocatorio, era statainvocata l’esistenza del credito risarcitorio, per il quale pendeva ungiudizio davanti al Tribunale L’[OSCURATO:PERSONA] Sezione delle Imprese e chesoltanto «in detta sede che dovrà essere stabilito a quale (l’uno, l’altroo entrambi) dei soggetti che hanno azionato la pretesa risarcitoria neiNumero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n. R.G. 16148/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosiconfronti del [OSCURATO:PERSONA] va riconosciuta la titolarità del diritto alrisarcimento» (pagg. 12-13 della sentenza impugnata).Sostengono, quindi, che nel caso di specie, a seguito dellarichiamata cessione, la Cassa di Risparmio in L.C.A., al momentodell’introduzione del presente giudizio, aveva già perduto la titolaritàdel diritto di credito, come da lei stessa dichiarato nell’atto di citazione,e ritengono che la Corte d’appello avrebbe confuso la questione dellalegittimazione ad agire nel giudizio risarcitorio, sulla quale devepronunciarsi il giudice di quel giudizio, dalla questione relativa allalegittimazione ad agire nel giudizio revocatorio, sulla quale devepronunciarsi il giudice del presente giudizio, tenendo conto che lalegittimazione spetta – secondo i richiamati principi – al titolare(affermato) dei (pretesi) crediti e che, nell’atto di citazione, la Cassa diRisparmio in L.C.A. afferma di aver ceduto il credito e, quindi, di nonessere più titolare del credito fatto valere quale presupposto dell’azioneproposta.7.1. Il motivo è inammissibile.L'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmenteintrodotta in giudizio -risolvendosi nella violazione della corrispondenzatra il chiesto e il pronunciato- integra, in senso proprio, un difetto dicongiuntamente al vizio di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c.nè col vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., in quanto siffatteultime censure presuppongono, piuttosto, che il giudice del meritoabbia preso in esame la questione, di diritto o di fatto, oggetto didoglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovverosenza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione alriguardo resa.Numero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n. R.G. 16148/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. AmbrosiEbbene, nella specie, la corte d’appello ha preso in esamecorrettamente la questione, dando conto che fosse «utile ricordare cherisulta documentata in giudizio la pendenza dinanzi al Tribunale diL’[OSCURATO:PERSONA], Sezione Specializzata in Materia di Imprese di L’[OSCURATO:PERSONA], di ungiudizio di responsabilità promosso anche da Cassa di Risparmio per laProvincia di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione coattaamministrativa nei confronti (tra gli altri) del sig. [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 12della sentenza impugnata) e concludendo, in proposito, che «Neconsegue che non è questa la sede per esaminare profili relativi allatitolarità all’uno o all’altro soggetto (entrambi attori nel separatogiudizio pendente dinanzi al Tribunale di L’[OSCURATO:PERSONA] Sezione SpecializzataImprese) del credito risarcitorio a tutela del quale si è agito con l’azionedi cui all’art. 2901 c.c., tanto più che l’eventuale diniego nella separatasede del riconoscimento della titolarità del diritto risarcitorio in capo alsoggetto di cui si contesta in questa sede la legittimazione attiva avràl’effetto di paralizzare nei confronti di quel soggetto, rendendolatamquam non esset, la pronuncia di inefficacia (peraltro relativa)dell’atto ritenuto pregiudizievole per il soddisfacimento di quelcredito»(pag. 13 della sentenza impugnata).8. Con l’ottavo motivo i ricorrenti denunziano la “Violazionedell’art. 112 c.p.c., in relazione alla pronuncia su domande nuoveproposte nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. [art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c.].”; nello specifico, censurano il capo dellasentenza che ha riconosciuto l’ammissibilità della domanda diinefficacia, altresì, del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c.apposto su alcuni dei beni oggetto dell'accordo di separazione erigettato l'eccezione di prescrizione, sebbene nell’atto di citazione, il“vincolo” de quo non risultasse neanche menzionato e fosse statoevocato nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. conNumero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n. R.G. 16148/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosiconseguente corretta, declaratoria di inammissibilità della domandapronunciata da parte del Tribunale.9. Con il nono motivo i ricorrenti denunziano la “Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2903 c.c. [art. 360, comma1, n. 3), c.p.c.]”e lamentano che il rigetto dell’eccezione di prescrizione sarebbe basatadalla Corte d’appello su di una vera e propria finzione ovvero nell’averritenuto insita nella formulazione generica contenuta nell’atto dicitazione la domanda di revoca del vincolo, in tal modo violando ildettato dell’art. 2903 c.c. (secondo cui l’azione revocatoria si prescrivein cinque anni dalla data dell’atto impugnato), violando quello dell’art.2943 c.c. (secondo cui la prescrizione si interrompe in conseguenza diun atto che costituisce esercizio del diritto e tale non può essere unviolando il dettato dell’art. 164, comma 4, c.p.c. (che – nel caso in cuila domanda è priva di petitum – prevede che gli effetti sostanziali dellastessa possano prodursi soltanto al momento della rinnovazione delladomanda o della sua integrazione).9.1. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminatistante l’evidente nesso di connessione, sono infondati.Giova ripercorrere quanto argomentato dalla corte d'appello inproposito, la quale ha ritenuto che la domanda poteva ritenersiintrodotta già con l'atto di citazione potendo «ritenersi compresa inquella volta ad ottenere "ogni altra statuizione utile perchè le istantipossano azionare i propri diritti sui beni immobili oggetto del giudizio”,spiegata unitamente alla domanda di revocatoria dell'atto ditrasferimento di beni immobili controverso, aggiungendo che «Lebanche attrici, dopo avere evidenziato la natura lesiva dei diritti dicredito posseduta dall'intero assetto di interessi realizzato con gliaccordi di separazione consensuale, avevano chiesto di pronunciareNumero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n. R.G. 16148/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosiogni conseguente statuizione utile perchè le istanti potessero azionarei propri diritti sui beni immobili oggetto del giudizio, sicchè la domandanon poteva che estendersi a tutte le disposizioni oggetto dell'accordo equindi al vincolo anch'esso concepito in pregiudizio dei creditori,stabilito sugli immobili per l'utilizzo e impiego alla locazione edestinazione del ricavato ai figli, domanda quest'ultima che, lungi dacostituire domanda nuova rispetto a quella articolata nell'attointroduttivo, ne costituisce evidente estrinsecazione» (pag. 20 dellasentenza impugnata).La Corte d’appello, pertanto, si è correttamente attenuta aquanto spiegato da questa Corte che, più volte, ha affermato come laprecisazione della domanda effettuata con la memoria ex art.183 c.p.c.è comunque ammissibile, poiché la modificazione della domandaammessa può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettividella stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda cosìmodificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedottain giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissionedelle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento deitempi processuali (Cass. Sez. U, 15/06/2015 n. 12310). Questoprincipio è stato riaffermato successivamente (Cass. Sez. U,13/09/2018 n. 22404) con l’ulteriore precisazione che, oltre allavalutazione relativa all'invarianza degli elementi oggettivi (petitum ecausa petendi) della domanda modificata rispetto a quella iniziale, vadaverificato che entrambe tali domande ineriscano alla medesima vicendasostanziale sottoposta all'esame del giudice e rispetto alla quale ladomanda modificata sia più confacente all'interesse della parte (cfr. inproposito, più di recente, Cass. Sez. 3, 2/11/2023 n. 30455).Numero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n. R.G. 16148/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. AmbrosiQuanto all'eccezione di prescrizione, è sufficiente notare che essaè stata sollevata dagli odierni ricorrenti con la memoria depositata nelsecondo dei termini intermedi di cui all'art. 183 cpc.10. Con il decimo motivo i ricorrenti denunziano la “Violazionee/o falsa applicazione degli artt. 92 c.p.c. e 5 d.m. 10 marzo 2014, n.55 [art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.].”; osservano che l’art. 5, comma1°, d.m. n. 77/2014 individua una serie di criteri distinti e specifici perla determinazione del valore della controversia (distinguendo inparticolare tra azioni surrogatorie e revocatorie, giudizi di divisione edi pagamento somme o liquidazione dei danni) e detta una normagenerale e di chiusura – finalizzata a scongiurare aporie di sistema edesiti abnormi che potrebbero derivare dalla stretta applicazione deicriteri predetti – secondo cui: “In ogni caso si ha riguardo al valoreeffettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguitidalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presuntoa norma del codice civile o della legislazione speciale”.10.1 Il motivo non è fondato.Questa Corte ha già avuto modo di affermare che ai fini dellaliquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizirelativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sullabase non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale siagisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti alcreditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione delcarattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degliesecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore (Cass. 13.2.2020 n.3697).La regola vale anche nel caso in cui il credito sia ancora in corsodi accertamento: in tal caso, troveranno applicazione i principi sopraNumero registro generale 16148/2024Numero sezionale 1103/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16409/2026n. R.G. 16148/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosiricordati ed in particolare quello della valutazione in termini di nonmanifesta infondatezza della pretesa (cfr. sub primi due motivi).Peraltro, la somma oggetto della domanda risarcitoria, se pure elevatain termini assoluti, non lo è, se commisurata al notevolissimo dannoprocurato dal dissesto dell'azienda bancaria delle dimensioni dell’alloraCarichieti s.p.a. e descritto nell'atto di citazione introduttivo di quelgiudizio.11. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue ilrigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivoin favore di ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamentodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro30.200,00 (di cui euro 30.000,00 per onorari), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore di ciascuna parte controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto(Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile, il 20 marzo 2026IL PRESIDENTELuigi Alessandro SCARANO
Decreto Cassazione n. 16409/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris