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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2025

Cassazione n. 01480/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 marzo 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Marsala del 17 settembre 2024 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due, mesi cinque di reclusione ed euro 210,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 56, 99, comma 4, 624, 625 nn. 2, 7, 7-bis cod. pen. (capo 1); 61 n. 2, 81, comma 1, cod. pen., 4, comma 2,

I. 18 aprile 1975, n. 110 (capo 2).

Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato.

E' ben noto, infatti, che ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla

I. 23 giugno 2017, n. 103, ed applicabile ai procedimenti instaurati a decorrere dal 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

E' stato più volte affermato che il ricorso per cassazione avverso un qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla

I. n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (così, tra le altre, Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01; Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv. 273765-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 marzo 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Marsala del 17 settembre 2024 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due, mesi cinque di reclusione ed euro 210,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 56, 99, comma 4, 624, 625 nn. 2, 7, 7-bis cod. pen. (capo 1); 61 n. 2, 81, comma 1, cod. pen., 4, comma 2, I. 18 aprile 1975, n. 110 (capo 2). Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato. E' ben noto, infatti, che ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, ed applicabile ai procedimenti instaurati a decorrere dal 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. E' stato più volte affermato che il ricorso per cassazione avverso un qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla I. n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (così, tra le altre, Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01; Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv. 273765-01). 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025 Il Consigliere estens
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