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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2024

Cassazione n. 40813/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

4. (Maresca) Rilevato che i motivi dedotti con il ricorso appaiono in parte manifestamente infondati, a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte di merito circa l'inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. (pag. 11 sent.) e in parte geneticamente improponibili (assenza di capacità drogante della sostanza, uso personale, negazione di attenuanti e benefici) poiché non previamente dedotti con l'appello.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 settembre 2024 Il consiglie e estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] anzo F [OSCURATO:PERSONA] '1C, LLERIA V.2024 fl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4. (Maresca) Rilevato che i motivi dedotti con il ricorso appaiono in parte manifestamente infondati, a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte di merito circa l'inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. (pag. 11 sent.) e in parte geneticamente improponibili (assenza di capacità drogante della sostanza, uso personale, negazione di attenuanti e benefici) poiché non previamente dedotti con l'appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2024 Il consiglie e estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] anzo F [OSCURATO:PERSONA] '1C, LLERIA V.2024 fl
Sentenza Cassazione n. 40813/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris