CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2024
Cassazione n. 41039/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 6 maggio 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto la sua richiesta di concessione di una misura alternativa alla detenzione, per l'espiazione di una pena residua di quattro mesi di reclusione per reati commessi nel 2013, stante la pericolosità sociale dimostrata dalla condanna subita per fatti gravissimi commessi nel 2022, per i quali ha riportato la condanna in primo grado ad otto anni di reclusione; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, per avere il Tribunale respinto la richiesta senza compiere un'approfondita osservazione della sua personalità e della sua condotta complessiva, ma basandosi solo su una condanna non ancora definitiva e valutando la sussistenza e la gravità del reato ivi giudicato sostituendosi, di fatto, al giudice della cognizione, e per avere fornito una motivazione solo apparente in ordine alla richiesta subordinata di detenzione domiciliare; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto non indica alcuna palese illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, ma chiede a questa Corte una diversa valutazione circa la sussistenza della pericolosità sociale del ricorrente, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556); ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato perché la valutazione della attuale pericolosità sociale del ricorrente, ostativa alla concessione di qualunque misura alternativa alla detenzione, è motivata in modo logico e non contraddittorio, sulla base della condotta da lui tenuta nel 2022, e quindi in epoca recente, commettendo un reato molto grave per il quale ha già riportato condanna in primo grado, ritenuto dimostrativo di una rilevante inclinazione a delinquere, e tale da rendere impossibile la formulazione di una prognosi favorevole contro il pericolo di recidivanza, necessaria anche per concedere la Piu l detenzione domiciliare, e da imporre di escludere che egli abbia almeno avviato un percorso riabilitativo che lo induca ad astenersi dal commettere nuovi reati; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10