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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33912/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso 26519-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 90, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585 [OSCURATO:PERSONA] 2021 [OSCURATO:PERSONA]-TRMPORE, [OSCURATO:PERSONA], QUESTURA 776 [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di MELFI, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];

54. R.G. 26519/2019 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Pakistan, ricorre per cassazione contro provvedimento del 2 agosto 2019, con il quale il Giudice di pace di Melfi ha convalidato la richiesta del Questore di trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri per il "tempo strettamente necessario".

Gli intimati, il Ministero dell'interno, la Prefettura della provincia di Potenza e la Questura di Potenza, non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia "falsa o erronea applicazione o interpretazione dell'art. 13, comma 7 d.lgs. 286/1998 e dell'art. 24 Costituzione": il ricorrente lamenta che l'udienza sia stata celebrata in assenza di un mediatore di lingua urdu, unica lingua da lui conosciuta.

Il motivo è infondato, in quanto il comma 7 dell'art. 13 d.lgs. 286/1998 prevede che la comunicazione di tutti gli atti concernenti il procedimento di espulsione avvenga in una lingua conosciuta dall'interessato ovvero, dove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

Nel caso in esame, come risulta dal verbale dell'udienza, il giudice ha dichiarato che il ricorrente è di lingua urdu e conosce "abbastanza bene" l'italiano e l'inglese; sempre dal verbale risulta che è stata nominata una mediatrice culturale come interprete in lingua inglese e che il rappresentante della Questura ha dedotto che, "nel foglio notizie" sottoscritto dal ricorrente, il medesimo aveva dichiarato di preferire per le notificazioni la lingua inglese - lingua che, va rilevato, è lingua nazionale, insieme all'urdu, del paese di provenienza del ricorrente - così che non è ravvisabile la violazione di legge denunciata.

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 23 febbraio 2021. b

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 26519-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 90, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585 [OSCURATO:PERSONA] 2021 [OSCURATO:PERSONA]-TRMPORE, [OSCURATO:PERSONA], QUESTURA 776 [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di MELFI, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; 54. R.G. 26519/2019 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Pakistan, ricorre per cassazione contro provvedimento del 2 agosto 2019, con il quale il Giudice di pace di Melfi ha convalidato la richiesta del Questore di trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri per il "tempo strettamente necessario". Gli intimati, il Ministero dell'interno, la Prefettura della provincia di Potenza e la Questura di Potenza, non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia "falsa o erronea applicazione o interpretazione dell'art. 13, comma 7 d.lgs. 286/1998 e dell'art. 24 Costituzione": il ricorrente lamenta che l'udienza sia stata celebrata in assenza di un mediatore di lingua urdu, unica lingua da lui conosciuta. Il motivo è infondato, in quanto il comma 7 dell'art. 13 d.lgs. 286/1998 prevede che la comunicazione di tutti gli atti concernenti il procedimento di espulsione avvenga in una lingua conosciuta dall'interessato ovvero, dove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. Nel caso in esame, come risulta dal verbale dell'udienza, il giudice ha dichiarato che il ricorrente è di lingua urdu e conosce "abbastanza bene" l'italiano e l'inglese; sempre dal verbale risulta che è stata nominata una mediatrice culturale come interprete in lingua inglese e che il rappresentante della Questura ha dedotto che, "nel foglio notizie" sottoscritto dal ricorrente, il medesimo aveva dichiarato di preferire per le notificazioni la lingua inglese - lingua che, va rilevato, è lingua nazionale, insieme all'urdu, del paese di provenienza del ricorrente - così che non è ravvisabile la violazione di legge denunciata. II. Il ricorso va quindi rigettato. Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 23 febbraio 2021. b
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