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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28254/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;udite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l’accoglimento del ricorso,[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza resa in data 10.11.2025, il Giudice di pace di ReggioCalabria ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 3.500 euro diammenda per il reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998, accertato il13.6.2022.La sentenza ha rilevato che l’imputato, a seguito dell’emersione del lavoroirregolare, ha ricevuto il rigetto della richiesta di rinnovo del permesso disoggiorno e si è consapevolmente trattenuto in Italia illegalmente eingiustificatamente.2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore diAbdelkahim [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi.Il ricorso premette in fatto che l’imputato, in prossimità della scadenza delpermesso di soggiorno, ha presentato istanza di rinnovo alla Questura di ReggioCalabria e che, a seguito del diniego, ha promosso la procedura di emersione dallavoro irregolare ai sensi dell'art. 103, comma 1, D.L. n. 34 del 2020 allosportello unico per l'immigrazione della Prefettura.

Alla data del 13.6.2022,coincidente con il tempus commissi delicti, la procedura risultava ancorapendente, tanto è vero che il decreto è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] solo il[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Avverso il rigetto, il ricorrente ha proposto ricorso al TAR dellaCalabria, definito con sentenza negativa a sua volta impugnata dinanzi alConsiglio di Stato.2.1 Con il primo motivo, deduce erronea applicazione dell'art. 10-bis d.lgs.n. 286 del 1998.La sentenza ha ravvisato la sussistenza del reato benché alla datacontestata il ricorrente fosse titolare di una posizione amministrativa sub iudice,in quanto beneficiario degli effetti sospensivi derivanti dalla presentazione delladomanda di emersione.

È principio consolidato che l'art. 103 D.L. n. 34 del 2020,di natura eccezionale e temporanea, comporta la non configurabilità dello statodi irregolarità fino alla definizione della procedura amministrativa, inibendol'irrogazione di sanzioni penali fondate sull'assenza del permesso di soggiorno.2.2 Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione, lamentando che ilGiudice di pace abbia completamente omesso di valutare la domanda di rinnovodel permesso di soggiorno, la procedura di emersione del lavoro regolare, lapendenza del contenzioso amministrativo dinanzi al Tar e al Consiglio di Stato, lacircostanza che il provvedimento negativo è stato notificato successivamente alladata del fatto contestato.2.3 Con il terzo motivo, deduce violazione di legge in relazione all'art. 103D.L. n. 34 del 2020.La sentenza disattende la ratio dell'art. 103 D.L. n. 34 del 2020, che è quelladi consentire la regolarizzazione della posizione di stranieri presenti sul territoriodello Stato e al contempo di sospendere qualsiasi conseguenza collegataall'assenza del permesso di soggiorno durante la pendenza della procedura.2.4 Con il quarto motivo, deduce erronea valutazione dell'elementosoggettivo del reato.Tutte le circostanze evidenziate nel ricorso escludono che l'imputato avessela volontà di trattenersi illegalmente nel territorio dello Stato in pendenza dellaprocedura di emersione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.1.

Sia il capo di imputazione riportato nell’intestazione della sentenzaimpugnata, sia il contenuto della decisione, sono alquanto approssimativi e nonconsentono di ricostruire precisamente il fatto per il quale è stato condannato ilricorrente.La stringata motivazione del provvedimento opera un riferimento al fattoche l’imputato aveva presentato dichiarazione di emersione di lavoro irregolare eche aveva “ricevuto il rigetto della richiesta per precedenti penali il 14.02.2022”,laddove la data del commesso reato riportata nell’imputazione è però quella del13.6.2022.Sulla base di tali elementi, il Giudice di pace ha ritenuto “acclarato che eglifosse consapevole di essersi trattenuto illegalmente e ingiustificatamente inItalia, risultando con ciò provata la sua responsabilità per il reato ascrittogli”.Tuttavia, la sentenza non si confronta pienamente con il dato storico cheessa stessa riporta, ovvero che per [OSCURATO:PERSONA] fosse stata presentata ladichiarazione di emersione dal lavoro irregolare prevista dall’art. 103 D.L. n. 34del 2000.2.

Il comma 1 dell’art. 103 D.L. n. 34 del 2020 prevede che “Al fine di […]favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani ocittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavorostranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentareistanza […] per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare,tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri”.E il comma 11 della stessa disposizione di legge stabilisce che “Dalla data dientrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti dicui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi neiconfronti del datore di lavoro e del lavoratore: […] b) per l'ingresso e il soggiornoillegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni”.Alla luce dell'intera disciplina dettata dall'art. 103 D.L. n. 34 del 2020,pertanto, possono beneficiare della sanatoria tutti i cittadini stranieri che sianostati sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici prima dell'8 marzo 2020, senza cheabbiano abbandonato il territorio nazionale da tale data, ovvero che abbianosoggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, senza che se ne sianoallontanati dalla medesima data (Sez. 1, n. 34172 del 17/5/2023, [OSCURATO:PERSONA], nonmass.; Sez. 1, n. 12956 del 17/2/2023, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 1, n.5358 del 6/10/2022, dep. 2023, Kukja, non mass.).Di conseguenza, è stato affermato che la presentazione della dichiarazionedi emersione di lavoro irregolare, ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del d.l. n.34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, non consente l'espulsioneamministrativa dello straniero, per effetto dell'art. 103, comma 17, dello stessod.l., fino alla conclusione della procedura anche giurisdizionale perl'impugnazione del provvedimento amministrativo reiettivo, salvo l'accertamentodella sua pericolosità per la sicurezza dello Stato o la ricorrenza delle condizionidescritte al comma 10 della stessa disposizione, con la conseguenza che,ricollegandosi il divieto di emissione del decreto di espulsione - salvo i casidescritti al comma 10 - alla sola pendenza dei procedimenti di cui ai suddetticommi 1 e 2 per l'emersione del lavoro irregolare, questi ultimi non possonoritenersi conclusi nella pendenza di un ricorso giurisdizionale avverso ilprovvedimento amministrativo di rigetto (Cass. civ. Sez. 1, 12/3/2025, n. 6606,Rv. 674282 - 01).3.

In tale prospettiva, il ricorrente afferma che contro il provvedimento dirigetto dell’istanza era stato proposto ricorso in sede amministrativa prima al Tare poi al Consiglio di Stato.Sotto questo profilo, la sentenza si limita invece a riportare la sinteticainformazione secondo cui l’istanza di cui all’art. 103 D.L. n. 34 del 2020 era statarigettata il 14/2/2022, senza occuparsi in alcun modo non solo della indicazionedell’autorità che l’aveva rigettata, ma nemmeno del prosieguo o meno delprocedimento amministrativo per effetto della eventuale proposizione di ricorsogiurisdizionale avverso il provvedimento negativo.

Né – prima ancora – spiegaperché, essendo intervenuto il rigetto in data 14.2.2022, la data del commessoreato (integrato dal mero soggiorno in Italia dello straniero che vi abbia fattoingresso regolare a partire dal momento in cui si trovi in una situazione disuccessiva irregolarità) sia stata individuata in quella di non poco successiva del13.6.2022.Ciò vuol dire che la pronuncia di condanna manca dell’accertamento circa ilvenir meno della preclusione costituita dalla pendenza del procedimento diregolarizzazione del lavoro, la cui sussistenza avrebbe imposto la sospensionedel procedimento penale.Ne consegue, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata,con rinvio al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] in diversa persona fisica per unnuovo esame alla luce dei principi sopra indicati.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace diReggio [OSCURATO:PERSONA].Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;udite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l’accoglimento del ricorso,[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 10.11.2025, il Giudice di pace di ReggioCalabria ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 3.500 euro diammenda per il reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998, accertato il13.6.2022.La sentenza ha rilevato che l’imputato, a seguito dell’emersione del lavoroirregolare, ha ricevuto il rigetto della richiesta di rinnovo del permesso disoggiorno e si è consapevolmente trattenuto in Italia illegalmente eingiustificatamente.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore diAbdelkahim [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi.Il ricorso premette in fatto che l’imputato, in prossimità della scadenza delpermesso di soggiorno, ha presentato istanza di rinnovo alla Questura di ReggioCalabria e che, a seguito del diniego, ha promosso la procedura di emersione dallavoro irregolare ai sensi dell'art. 103, comma 1, D.L. n. 34 del 2020 allosportello unico per l'immigrazione della Prefettura. Alla data del 13.6.2022,coincidente con il tempus commissi delicti, la procedura risultava ancorapendente, tanto è vero che il decreto è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] solo il[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Avverso il rigetto, il ricorrente ha proposto ricorso al TAR dellaCalabria, definito con sentenza negativa a sua volta impugnata dinanzi alConsiglio di Stato.2.1 Con il primo motivo, deduce erronea applicazione dell'art. 10-bis d.lgs.n. 286 del 1998.La sentenza ha ravvisato la sussistenza del reato benché alla datacontestata il ricorrente fosse titolare di una posizione amministrativa sub iudice,in quanto beneficiario degli effetti sospensivi derivanti dalla presentazione delladomanda di emersione. È principio consolidato che l'art. 103 D.L. n. 34 del 2020,di natura eccezionale e temporanea, comporta la non configurabilità dello statodi irregolarità fino alla definizione della procedura amministrativa, inibendol'irrogazione di sanzioni penali fondate sull'assenza del permesso di soggiorno.2.2 Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione, lamentando che ilGiudice di pace abbia completamente omesso di valutare la domanda di rinnovodel permesso di soggiorno, la procedura di emersione del lavoro regolare, lapendenza del contenzioso amministrativo dinanzi al Tar e al Consiglio di Stato, lacircostanza che il provvedimento negativo è stato notificato successivamente alladata del fatto contestato.2.3 Con il terzo motivo, deduce violazione di legge in relazione all'art. 103D.L. n. 34 del 2020.La sentenza disattende la ratio dell'art. 103 D.L. n. 34 del 2020, che è quelladi consentire la regolarizzazione della posizione di stranieri presenti sul territoriodello Stato e al contempo di sospendere qualsiasi conseguenza collegataall'assenza del permesso di soggiorno durante la pendenza della procedura.2.4 Con il quarto motivo, deduce erronea valutazione dell'elementosoggettivo del reato.Tutte le circostanze evidenziate nel ricorso escludono che l'imputato avessela volontà di trattenersi illegalmente nel territorio dello Stato in pendenza dellaprocedura di emersione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.1. Sia il capo di imputazione riportato nell’intestazione della sentenzaimpugnata, sia il contenuto della decisione, sono alquanto approssimativi e nonconsentono di ricostruire precisamente il fatto per il quale è stato condannato ilricorrente.La stringata motivazione del provvedimento opera un riferimento al fattoche l’imputato aveva presentato dichiarazione di emersione di lavoro irregolare eche aveva “ricevuto il rigetto della richiesta per precedenti penali il 14.02.2022”,laddove la data del commesso reato riportata nell’imputazione è però quella del13.6.2022.Sulla base di tali elementi, il Giudice di pace ha ritenuto “acclarato che eglifosse consapevole di essersi trattenuto illegalmente e ingiustificatamente inItalia, risultando con ciò provata la sua responsabilità per il reato ascrittogli”.Tuttavia, la sentenza non si confronta pienamente con il dato storico cheessa stessa riporta, ovvero che per [OSCURATO:PERSONA] fosse stata presentata ladichiarazione di emersione dal lavoro irregolare prevista dall’art. 103 D.L. n. 34del 2000.2. Il comma 1 dell’art. 103 D.L. n. 34 del 2020 prevede che “Al fine di […]favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani ocittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavorostranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentareistanza […] per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare,tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri”.E il comma 11 della stessa disposizione di legge stabilisce che “Dalla data dientrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti dicui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi neiconfronti del datore di lavoro e del lavoratore: […] b) per l'ingresso e il soggiornoillegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni”.Alla luce dell'intera disciplina dettata dall'art. 103 D.L. n. 34 del 2020,pertanto, possono beneficiare della sanatoria tutti i cittadini stranieri che sianostati sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici prima dell'8 marzo 2020, senza cheabbiano abbandonato il territorio nazionale da tale data, ovvero che abbianosoggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, senza che se ne sianoallontanati dalla medesima data (Sez. 1, n. 34172 del 17/5/2023, [OSCURATO:PERSONA], nonmass.; Sez. 1, n. 12956 del 17/2/2023, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 1, n.5358 del 6/10/2022, dep. 2023, Kukja, non mass.).Di conseguenza, è stato affermato che la presentazione della dichiarazionedi emersione di lavoro irregolare, ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del d.l. n.34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, non consente l'espulsioneamministrativa dello straniero, per effetto dell'art. 103, comma 17, dello stessod.l., fino alla conclusione della procedura anche giurisdizionale perl'impugnazione del provvedimento amministrativo reiettivo, salvo l'accertamentodella sua pericolosità per la sicurezza dello Stato o la ricorrenza delle condizionidescritte al comma 10 della stessa disposizione, con la conseguenza che,ricollegandosi il divieto di emissione del decreto di espulsione - salvo i casidescritti al comma 10 - alla sola pendenza dei procedimenti di cui ai suddetticommi 1 e 2 per l'emersione del lavoro irregolare, questi ultimi non possonoritenersi conclusi nella pendenza di un ricorso giurisdizionale avverso ilprovvedimento amministrativo di rigetto (Cass. civ. Sez. 1, 12/3/2025, n. 6606,Rv. 674282 - 01).3. In tale prospettiva, il ricorrente afferma che contro il provvedimento dirigetto dell’istanza era stato proposto ricorso in sede amministrativa prima al Tare poi al Consiglio di Stato.Sotto questo profilo, la sentenza si limita invece a riportare la sinteticainformazione secondo cui l’istanza di cui all’art. 103 D.L. n. 34 del 2020 era statarigettata il 14/2/2022, senza occuparsi in alcun modo non solo della indicazionedell’autorità che l’aveva rigettata, ma nemmeno del prosieguo o meno delprocedimento amministrativo per effetto della eventuale proposizione di ricorsogiurisdizionale avverso il provvedimento negativo. Né – prima ancora – spiegaperché, essendo intervenuto il rigetto in data 14.2.2022, la data del commessoreato (integrato dal mero soggiorno in Italia dello straniero che vi abbia fattoingresso regolare a partire dal momento in cui si trovi in una situazione disuccessiva irregolarità) sia stata individuata in quella di non poco successiva del13.6.2022.Ciò vuol dire che la pronuncia di condanna manca dell’accertamento circa ilvenir meno della preclusione costituita dalla pendenza del procedimento diregolarizzazione del lavoro, la cui sussistenza avrebbe imposto la sospensionedel procedimento penale.Ne consegue, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata,con rinvio al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] in diversa persona fisica per unnuovo esame alla luce dei principi sopra indicati. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace diReggio [OSCURATO:PERSONA].Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
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