CassazionedecretoSezione 5Decisione del 7 ottobre 2021
Cassazione n. 42334/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI BRINDISInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza deliberata in data 02/12/2021, il Giudice di pace di Brindisi ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (imputato del reato di minaccia ai danni di [OSCURATO:PERSONA]) per essersi il resto estinto per remissione di querela, perfezionatasi con la mancata comparizione della persona offesa citata con gli avvertimenti di rito. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza della legge. L'art. 152 cod. pen., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, consente al giudice di valutare il comportamento concludente della persona offesa alla stregua di una remissione extraprocessuale tacita, ma tale comportamento non è collegato alla mera mancata comparizione del querelante, bensì alla combinazione di tale condotta omissiva con il previo formale avvertimento del significato che ad essa sarebbe attribuito, laddove nel caso di specie, il Giudice di pace si è limitato a evidenziare nella motivazione la cronologia degli eventi, omettendo di dar conto delle ragioni per cui poteva essere intesa come querela la mancata comparizione della persona offesa, a fronte del fatto che la stessa era rappresentata in giudizio da un proprio difensore che, in nome e per conto della stessa, aveva insistito per la prosecuzione del giudizio. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Come chiarito dalle Sezioni unite, integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale (nella specie, così come nel caso in esame, davanti al Giudice di pace) del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela (Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 267239). Nel caso di specie, il verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - notificato il 19/10/2021 - conteneva l'espresso avviso che l'assenza ingiustificata della persona offesa sarebbe stata considerata volontà tacita di remissione di querela. La mancata presenza della persona offesa all'udienza di rinvio ha dunque integrato i requisiti della fattispecie estintiva così come delineati da Sez. U, Pastore. Il ricorso sostiene che la persona offesa, per il tramite del proprio difensore, avrebbe insistito per la prosecuzione del giudizio, ma la deduzione - peraltro del tutto generica non essendo accompagnata neppure dall'indicazione dell'udienze in cui questa manifestazione di volontà si sarebbe manifestata - è smentita dall'esame del verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (in cui il Giudice di pace stabilì di notificare alla persona offesa con gli avvisi indicati da Sez. U, Pastore) e del verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (in cui fu deliberata la sentenza impugnata), udienze, entrambe, in cui, come risulta dall'esame effettuato dal Collegio, non risulta la presenza della persona offesa, né quella del suo difensore. P.Q.M. Dichiara inammissibil