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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 maggio 1978

Cassazione n. 38733/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 novembre 2024, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa in data 30 ottobre 2023 dal GIP del Tribunale di Napoli, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000.

L'imputazione concerneva l'emissione, quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA], di tre fatture per operazioni oggettivamente inesistenti nell'anno 2019, per un imponibile complessivo di C 117.361,95 ed IVA pari ad C 25.819,63, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

La Corte territoriale, nel rigettare i motivi di gravame, ha ritenuto infondata la richiesta di assoluzione, confermando la valutazione del primo giudice circa la natura di "soggetto cartolare" della [OSCURATO:PERSONA].

Tale conclusione si basava su una serie di elementi convergenti: la società non aveva mai effettuato denunce di inizio attività; non aveva presentato bilanci né dichiarazioni fiscali; era priva di una sede operativa, di dipendenti, di utenze e di beni strumentali.

La valutazione congiunta di tali circostanze è stata ritenuta idonea a dimostrare, con ragionevole certezza, l'assenza di una reale capacità organizzativa e imprenditoriale, e dunque l'inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate.

La Corte ha altresì respinto la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., in ragione dell'emissione di tre distinte fatture e della consistenza degli importi evasi, e ha giudicato congrua la pena inflitta.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, denunciando con un unico motivo: "Violazione di legge ex art 606, comma 1 lett. e) in relazione all'art. 8 D. L.vo n. 79/2000.

Motivazione mancante".

La ricorrente lamenta che la Corte d'appello non si sarebbe soffermata sulle doglianze difensive, secondo cui l'istruttoria dibattimentale non avrebbe fornito prova certa della responsabilità penale dell'imputata.

In particolare, si ribadisce che non fu accertata l'esistenza di una sede operativa né la disponibilità di macchinari o dipendenti e che non risulta che l'imputata venne invitata a fornire giustificazioni.

Secondo la difesa, i giudici di secondo grado avrebbero "glissato tutte le argomentazioni difensive", confermando "implicitamente le motivazioni del Giudice di primo grado". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è generico in quanto non si confronta con la motivazione impugnata.

Il ricorso, nella prima parte, reitera le censure, proposte con il gravame, in ordine al mancato accertamento in ordine alla sede della società e all'invito all'imputata a fornire giustificazioni, ignorando, però, la risposta che a quelle doglianze ha dato la Corte territoriale.

La Corte territoriale, infatti, dopo aver qualificato il motivo d'appello che riproduceva le censure in valutazione come "assolutamente generico" e rilevato che il primo giudice aveva fornito una motivazione "stringente, completa e logicamente coerente", ha poi valorizzato, ai fini del giudizio di colpevolezza, una pluralità di elementi fattuali che, valutati congiuntamente, conducevano a ritenere la [OSCURATO:PERSONA] una mera "cartiera" priva di qualsiasi struttura operativa.

Si legge infatti nella sentenza impugnata: "Nello specifico, la [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il commercio all'ingrosso di computer e software, con inizio attività al 15/01/19, non aveva mai effettuato denuncia di attività, non aveva mai presentato i bilanci, né dichiarazioni fiscali, era priva di sede, non aveva dipendenti, non aveva utenze elettriche e idriche intestate, non aveva contratti di locazioni a sé riconducibili, non era titolare di beni.

La valutazione congiunta di queste circostanze induce a ritenere, con ragionevole certezza, che la [OSCURATO:PERSONA] srl non avesse mai operato, non avendone la capacità organizzativa imprenditoriale, e che fosse, in realtà, un "soggetto cartolare", inserito in un meccanismo fraudolento posto in essere al solo scopo di evadere le imposte, donde la palese inesistenza oggettiva delle operazioni oggetto delle tre fatture incriminate...".La motivazione, pertanto, non è né mancante né apparente, ma si fonda su un percorso argomentativo chiaro che individua le fonti di prova e ne trae conclusioni logiche in ordine alla fittizietà della struttura societaria e, di conseguenza, all'inesistenza delle operazioni fatturate.

E' del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito, in conformità alla sentenza di primo grado, una risposta al motivo di gravame, la pedissequa riproduzione di esso come motivo di ricorso per Cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: il motivo, infatti, è inevitabilmente privo dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d) c.p.p., che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta, non potendosi il motivo del ricorso di Cassazione esaurire nella mera riproposizione degli argomenti del gravame senza confrontarsi con la risposta data dalla Corte territoriale, difettando, in questo caso il requisito della specificità, risultando inidoneo ad assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( Sez. 2, n. 25825 del 28/2/2024, Bello, n.m.; Sez. 6, n. 20377 del 11/3/2009, Rv. 243838 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01).

2. Non superano il vaglio di ammissibilità neppure le ulteriori generiche censure proposte con il ricorso.

È inammissibile, infatti, il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'impugnazione, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica. (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruspo, Rv. 259704 - 01).

3. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", condanna la ricorrente al pagamento delle spese del grado del processo nonché al versamento della somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 novembre 2024, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa in data 30 ottobre 2023 dal GIP del Tribunale di Napoli, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000. L'imputazione concerneva l'emissione, quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA], di tre fatture per operazioni oggettivamente inesistenti nell'anno 2019, per un imponibile complessivo di C 117.361,95 ed IVA pari ad C 25.819,63, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. La Corte territoriale, nel rigettare i motivi di gravame, ha ritenuto infondata la richiesta di assoluzione, confermando la valutazione del primo giudice circa la natura di "soggetto cartolare" della [OSCURATO:PERSONA]. Tale conclusione si basava su una serie di elementi convergenti: la società non aveva mai effettuato denunce di inizio attività; non aveva presentato bilanci né dichiarazioni fiscali; era priva di una sede operativa, di dipendenti, di utenze e di beni strumentali. La valutazione congiunta di tali circostanze è stata ritenuta idonea a dimostrare, con ragionevole certezza, l'assenza di una reale capacità organizzativa e imprenditoriale, e dunque l'inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate. La Corte ha altresì respinto la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., in ragione dell'emissione di tre distinte fatture e della consistenza degli importi evasi, e ha giudicato congrua la pena inflitta. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, denunciando con un unico motivo: "Violazione di legge ex art 606, comma 1 lett. e) in relazione all'art. 8 D. L.vo n. 79/2000. Motivazione mancante". La ricorrente lamenta che la Corte d'appello non si sarebbe soffermata sulle doglianze difensive, secondo cui l'istruttoria dibattimentale non avrebbe fornito prova certa della responsabilità penale dell'imputata. In particolare, si ribadisce che non fu accertata l'esistenza di una sede operativa né la disponibilità di macchinari o dipendenti e che non risulta che l'imputata venne invitata a fornire giustificazioni. Secondo la difesa, i giudici di secondo grado avrebbero "glissato tutte le argomentazioni difensive", confermando "implicitamente le motivazioni del Giudice di primo grado". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è generico in quanto non si confronta con la motivazione impugnata. Il ricorso, nella prima parte, reitera le censure, proposte con il gravame, in ordine al mancato accertamento in ordine alla sede della società e all'invito all'imputata a fornire giustificazioni, ignorando, però, la risposta che a quelle doglianze ha dato la Corte territoriale. La Corte territoriale, infatti, dopo aver qualificato il motivo d'appello che riproduceva le censure in valutazione come "assolutamente generico" e rilevato che il primo giudice aveva fornito una motivazione "stringente, completa e logicamente coerente", ha poi valorizzato, ai fini del giudizio di colpevolezza, una pluralità di elementi fattuali che, valutati congiuntamente, conducevano a ritenere la [OSCURATO:PERSONA] una mera "cartiera" priva di qualsiasi struttura operativa. Si legge infatti nella sentenza impugnata: "Nello specifico, la [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il commercio all'ingrosso di computer e software, con inizio attività al 15/01/19, non aveva mai effettuato denuncia di attività, non aveva mai presentato i bilanci, né dichiarazioni fiscali, era priva di sede, non aveva dipendenti, non aveva utenze elettriche e idriche intestate, non aveva contratti di locazioni a sé riconducibili, non era titolare di beni. La valutazione congiunta di queste circostanze induce a ritenere, con ragionevole certezza, che la [OSCURATO:PERSONA] srl non avesse mai operato, non avendone la capacità organizzativa imprenditoriale, e che fosse, in realtà, un "soggetto cartolare", inserito in un meccanismo fraudolento posto in essere al solo scopo di evadere le imposte, donde la palese inesistenza oggettiva delle operazioni oggetto delle tre fatture incriminate...".La motivazione, pertanto, non è né mancante né apparente, ma si fonda su un percorso argomentativo chiaro che individua le fonti di prova e ne trae conclusioni logiche in ordine alla fittizietà della struttura societaria e, di conseguenza, all'inesistenza delle operazioni fatturate. E' del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito, in conformità alla sentenza di primo grado, una risposta al motivo di gravame, la pedissequa riproduzione di esso come motivo di ricorso per Cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: il motivo, infatti, è inevitabilmente privo dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d) c.p.p., che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta, non potendosi il motivo del ricorso di Cassazione esaurire nella mera riproposizione degli argomenti del gravame senza confrontarsi con la risposta data dalla Corte territoriale, difettando, in questo caso il requisito della specificità, risultando inidoneo ad assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( Sez. 2, n. 25825 del 28/2/2024, Bello, n.m.; Sez. 6, n. 20377 del 11/3/2009, Rv. 243838 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). 2. Non superano il vaglio di ammissibilità neppure le ulteriori generiche censure proposte con il ricorso. È inammissibile, infatti, il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'impugnazione, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica. (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruspo, Rv. 259704 - 01). 3. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", condanna la ricorrente al pagamento delle spese del grado del processo nonché al versamento della somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3
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