Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 42311/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 11/2/2021 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna del predetto pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Palermo il 18/2/2020 per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto volto a suffragare una alternativa valutazione di merito, inerente alle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, peraltro senza uno specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale si è posto in luce che il ricorrente è gravato non solo dal precedente per il quale gli è stato concesso il perdono giudiziario ma anche da altri due recenti precedenti per fatti analoghi, ciò che assume rilievo assorbente e legittima sia il diniego delle attenuanti generiche sia la determinazione della pena, suffragata anche dalla ritenuta gravità del fatto, a prescindere da ulteriori elementi apoditticamente invocati dalla difesa.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 11/2/2021 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna del predetto pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Palermo il 18/2/2020 per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto volto a suffragare una alternativa valutazione di merito, inerente alle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, peraltro senza uno specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale si è posto in luce che il ricorrente è gravato non solo dal precedente per il quale gli è stato concesso il perdono giudiziario ma anche da altri due recenti precedenti per fatti analoghi, ciò che assume rilievo assorbente e legittima sia il diniego delle attenuanti generiche sia la determinazione della pena, suffragata anche dalla ritenuta gravità del fatto, a prescindere da ulteriori elementi apoditticamente invocati dalla difesa. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42311/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris