CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 45730/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 10 maggio 1976; avverso la sentenza del 16 dicembre 2021, della Corte d'appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni depositate il 27 ottobre 2022 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catania, confermando la condanna pronunciata in primo grado a carico di [OSCURATO:PERSONA], lo ha ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato, perché si sarebbe impossessato di quattro catalizzatori, asportandoli da altrettante autovetture parcheggiate lungo la pubblica via. 2. Il ricorrente articola un unico motivo di ricorso con il quale deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata che, secondo la difesa, non avrebbe dato conto del rigetto dei motivi di appello. 3. Il ricorso è inammissibile [OSCURATO:PERSONA], per come si è detto, risponde del reato di furto pluriaggravato per essersi impossessato dei catalizzatori montati su quattro autovetture parcheggiate lungo la pubblica via. Cosicché sono state ritenute sussistenti tanto l'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede, quanto quella della violenza sulle cose. La corte territoriale, nella sentenza impugnata, ha dato atto dei motivi di appello formulati dall'imputato quanto: a) alla sussistenza dell'aggravante dell'uso della violenza; b) all'omesso riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno (art. 62 n. 4 cod. pen.); c) all'eccessività della pena irrogata in primo grado. A fronte di tali censure, la corte territoriale ha ritenuto che: a) la rimozione dei catalizzatori avesse necessariamente provocato il danneggiamento dell'autovettura o comunque il mutamento della destinazione (proprio in ragione della sottrazione di un componente dell'autovettura); b) il costo per il ripristino dell'autovettura danneggiata non potesse ritenersi irrisorio; c) la spiccata inclinazione a delinquere evincibile dalle modalità esecutive della condotta e dal corredo penale dell'imputato rendesse la pena congrua e non suscettibile di riduzione. Rispetto a tali argomentazioni, logiche e coerenti con i dati processuali (ed in quanto tali insindacabili in sede di legittimità), le censure sollevate si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Ed in quanto tali, non evidenziando profilo di manifesta illogicità o contraddittorietà, sono inammissibili. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mmende.Z ccui "L-C Così deciso il 9 novembre 2022 —_1-1 Il Consigliere