CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07784/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 del TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 giugno 2022 il Tribunale di Monza ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena, già ridotta per la scelta del rito, di otto mesi di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. 2. L'imputato ha proposto, tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per essere stata determinata una pena eccessiva, incongrua ed illegale. 3. Il ricorso è inammissibile perché vertente su motivo non consentito. A norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza». Nel caso di specie, il ricorrente si duole dell'esito del giudizio di bilanciamento tra la recidiva e le circostanze attenuanti generiche, che ha portato il Tribunale a stimare l'equivalenza tra gli elementi di segno opposto ed a fissare la pena in perfetto ossequio alle previsioni edittali. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente applicazione dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (declaratoria de plano). Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos