Risultati per «"risarcimento del danno"»
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 ottobre 2026

Cassazione n. 26352/2026

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te-controComune di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 828/2024 depositatail 26/11/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2026dalla [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleCarmelo Celentano, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo diricorso, con assorbimento del secondo motivo, e per l’inammissibilità delterzo motivo;Numero registro generale 12607/2025 Numero di raccolta generale 26352/2026Numero sezionale 3627/2026 Data pubblicazione 06/10/2026uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente.1.

Con ricorso depositato presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] diGotto, [OSCURATO:PERSONA] esponeva di essere stato impiegatonell’ambito dei lavori socialmente utili presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] dal 1996 al dicembre 2001 in virtù delle leggi della Regione sicilianan. 67 del 1988 e n. 85 del 1995 fino al dicembre 2001.

Aveva, poi,sottoscritto con il Comune di [OSCURATO:PERSONA] P.G. un primo contratto part-timea tempo determinato per la durata iniziale di dodici mesi, prorogato piùvolte, e con successivo contratto stipulato nel 2006 l’orario di lavoro erastato adeguato a 24 ore settimanali, mentre il termine era stato prorogatoper quattro annualità con scadenza al 31 dicembre 2011.

Deduceva laillegittima apposizione del termine e delle proroghe ai contratti per laviolazione del d.lgs. n. 368 del 2001 e chiedeva dichiararsi la nullità deltermine e la conversione del contratto a termine in contratto a tempoindeterminato, con condanna del datore di lavoro al risarcimento del dannoper l’illegittima successione dei contratti a termine.

Lamentava, inoltre, diaver ricevuto una somma minore rispetto alle ore lavorate.2.

Il giudice di primo grado rigettava le domande e la decisione venivasolo in parte riformata dalla Corte d’appello di Messina che, con sentenzan. 1339 del 2016, riteneva fondate le sole doglianze economiche econdannava il Comune di [OSCURATO:PERSONA] a pagare al lavoratore la somma dieuro 4.266,56, oltre interessi dalla scadenza al soddisfo.3.

A seguito di ricorso per cassazione proposto dal [OSCURATO:PERSONA], questa Corte,con ordinanza n. 9560 del 7 aprile 2023, ha accolto il primo ed il secondomotivo del ricorso principale del lavoratore e dichiarato inammissibile ilricorso incidentale del Comune; ha cassato la sentenza di secondo grado,rinviando alla stessa Corte d’appello di Messina in diversa composizione.4.

Riassunto il giudizio in sede di rinvio da parte del [OSCURATO:PERSONA], la Corted’appello di Messina, con sentenza n. 828 del 2024, pubblicata il 26Numero registro generale 12607/2025 Numero di raccolta generale 26352/2026Numero sezionale 3627/2026 Data pubblicazione 06/10/2026novembre 2024, ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordinealla domanda di risarcimento del danno per l’abusiva reiterazione dicontratti a termine e ha dichiarato inammissibili le ulteriori domande delSavoca, perché non riproposte nell’atto di riassunzione.5.

La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata sulpresupposto che il ricorrente fosse stato ormai stabilizzato presso il Comunee non residuasse più spazio per decidere sulla domanda risarcitoria, attesoche la stabilizzazione aveva avuto effetto sanante dell’abuso perpetrato.6.

Per la cassazione della sentenza, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoaffidato a tre motivi, illustrato da memoria.7.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso,anch’esso seguito da memoria difensiva ex art. 380-bis.1 c.p.c.8.

In esito all’adunanza camerale tenutasi in data 8 aprile 2026, questaCorte, con ordinanza interlocutoria n. 11095 del 25 aprile 2026, ha dispostoil rinvio a nuovo ruolo per la trattazione della causa in pubblica udienza, alfine di approfondire nel contraddittorio delle parti, a seguito della modificadell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, disposta con l’art. 12, comma 1, deld.l. n. 131 del 2024, convertito in legge n. 166 del 2024, sopravvenuta inepoca successiva alla pronuncia rescindente, due distinte questioni,sollevate d’ufficio dal Collegio, e segnatamente:a) stabilire se la novella trovi applicazione ai rapporti pendenti, quale inipotesi quello in esame, e se del caso a quali condizioni;b) stabilire se la novella, omettendo di fare riferimento alla condizionedella mancata stabilizzazione, quale invalsa nel diritto vivente,implicitamente la presupponga, ovvero intenda ormai prescinderne, pergarantire in ogni caso il risarcimento del danno presunto da precarizzazione.9.

Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., nellaquale ha anticipato le conclusioni ribadite oralmente in udienza.Numero registro generale 12607/2025 Numero di raccolta generale 26352/2026Numero sezionale 3627/2026 Data pubblicazione 06/10/202610.

Il ricorrente ha provveduto alla nomina di un secondo difensore eha depositato memoria incentrata sulle questioni indicate nell’ordinanzainterlocutoria.11.

In udienza pubblica, dopo l’intervento del Pubblico Ministero, utsupra, i difensori del ricorrente hanno discusso la causa insistendo perl’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., omessa o insufficientemotivazione per violazione ed errata applicazione dei principi dettati in sededi rinvio dalla Corte di cassazione, nonché per la violazione dell’art. 36 deld.lgs. n.165 del 2001, delle clausole 4 e 5 dell’accordo quadro CES, UNICEe CEEP allegato alla direttiva n.1999/70/CE e dell’art. 12 della legge n. 196del 1997, con riferimento alla ritenuta idoneità della stabilizzazione adassorbire il danno, e per la violazione degli artt. 112, 115 c.p.c. ed erratavalutazione di documenti decisivi ai fini del giudizio e per mancatoriconoscimento dell’indennizzo ex art. 32 della legge n. 183 del 2010.2.

Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 392,394, 84, 112 c.p.c., l’illegittima motivazione per contrasto con l’ordinanzadi rinvio della Corte di cassazione, con riferimento all’obbligo di esame ditutte le domande avanzate nei precedenti gradi di giudizio, la violazione delprincipio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadroCES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva n.1999/70/CE e dell’art. 7 delCCNI [OSCURATO:PERSONA] del 14 settembre 2000, con riferimento al mancatoriconoscimento del diritto al conseguimento delle differenze retributive econtributive rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato di pariinquadramento contrattuale.3.

Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’illegittima motivazione perNumero registro generale 12607/2025 Numero di raccolta generale 26352/2026Numero sezionale 3627/2026 Data pubblicazione 06/10/2026contrasto con l’ordinanza di rinvio dalla Corte di cassazione, nonché per laviolazione dell’art. 36 del d.lgs. n.165 del 2001, delle clausole 4 e 5dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva n.1999/70/CEe dell’art. 12 della legge n. 196 del 1997, con riferimento al mancato esamedella richiesta di risarcimento del danno da ritardo nell’assunzione, daperdita di chances di assunzione mediante concorso, di conseguimento degliscatti di anzianità, progressioni di carriera, di trasformazione del contrattoa tempo parziale a tempo pieno.4.

Come evidenziato nell’ordinanza interlocutoria, il primo motivo ponein discussione l’idoneità dell’intervenuta stabilizzazione a neutralizzare lapretesa al risarcimento del cd.

«danno comunitario» o «danno daprecarizzazione presunto» nei termini invalsi nel diritto vivente a seguito diCass Sez.

U. n. 5072 del 2016 ed alle condizioni formulate nella pronunciarescindente, quali mutuate in particolare dall’orientamentogiurisprudenziale che fa capo a Cass. Sez.

L, 17/07/2020, n. 15353, e cheè stato più volte ribadito (v.

Cass. Sez.

L, 27/05/2021, n. 14815; Cass.Sez.

L, 26/07/2022, n. 23373), secondo cui, nell’ipotesi di illegittimareiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo dellavoratore costituisce (comunque) misura sanzionatoria idonea areintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell’illecito a (mera) condizioneche essa avvenga nei ruoli dell’ente che ha commesso l’abuso e che si pongacon esso in rapporto di diretta derivazione causale.Come pure sottolineato nell’ordinanza interlocutoria, dopo lapubblicazione della pronuncia rescindente, l’art. 12, comma 1, del d.l. 16settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni in legge 14 novembre2024, n. 166, è intervenuto a prevedere che: «[a]ll’articolo 36, comma 5,del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, il terzo, il quarto e il quintoperiodo sono sostituiti dal seguente: Nella specifica ipotesi di dannoconseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapportidi lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore diNumero registro generale 12607/2025 Numero di raccolta generale 26352/2026Numero sezionale 3627/2026 Data pubblicazione 06/10/2026provare il maggior danno, il giudice stabilisce un’indennità nella misuracompresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilitàdell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di finerapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto alnumero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla duratacomplessiva del rapporto».5.

La norma sopravvenuta impone di considerarne l’applicabilità anchenel giudizio di rinvio, in conformità al consolidato indirizzo di questa Corte,secondo cui l’efficacia vincolante della sentenza di cassazione con rinviopresuppone il permanere della disciplina in base alla quale è stato enunciatoil principio di diritto, e pertanto viene meno allorché quella normativa siastata successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di iussuperveniens (v., in particolare, Cass. Sez. 6-L, 04/02/2015, n. 1995, conspecifico riferimento alla determinazione delle conseguenze economichedella nullità del termine apposto ad un contratto di lavoro in base ai criteridi cui alla sopravvenuta legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5,6 e 7; in senso conforme, più in generale, fra altre, Cass. Sez. 5,24/12/2024, n. 34382).Di conseguenza, già il giudice del rinvio avrebbe dovuto interrogarsi,d’ufficio, sull’incidenza e sull’applicabilità dell’intervenuta modifica dell’art.36 del d.lgs. n. 165 del 2001.6.

Va, dunque, esaminata la prima questione sollevata nell’ordinanzainterlocutoria, vale a dire l’applicabilità della nuova disciplina allecontroversie pendenti, in difetto di una specifica disciplina transitoria, adifferenza, ad esempio, della scelta operata dal legislatore proprio conl’introduzione dell’indennità ex art. 32, comma 5, della legge n. 183 del2010, corredata da apposita previsione, che ne sanciva espressamentel’applicazione a tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entratain vigore della legge (art. 32, comma 7, legge n. 183 del 2010).Numero registro generale 12607/2025 Numero di raccolta generale 26352/2026Numero sezionale 3627/2026 Data pubblicazione 06/10/2026Sul punto, il Collegio ritiene di dare continuità all’interpretazione giàadottata da questa Sezione circa l’applicazione dello ius superveniens ancheai giudizi in corso, in assenza di norme transitorie contrarie (Cass. Sez.

L,11/03/2026, n. 5538, Cass. Sez.

L, 17/03/2026, n. 6221, e altre, diconferma delle decisioni con cui la Corte territoriale, quale giudice del rinvio,aveva proceduto alla liquidazione del danno da illegittima reiterazione deltermine in base ai parametri aggiornati, contenuti nella norma nel frattemposopravvenuta).6.1.

Va qui aggiunto che con la modifica in esame il legislatore haprovveduto a normare i criteri di liquidazione esclusivamente nella«specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di unasuccessione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato», in talmodo disciplinando espressamente un ambito che, fino a quel momento,era stato sostanzialmente regolato dalla elaborazione giurisprudenziale sulcd.

“danno comunitario” (su cui ci si soffermerà infra, in relazioneall’ulteriore quesito sollevato con l’ordinanza interlocutoria); pertanto, unavolta intervenuta la novella, in assenza di disposizione transitoria, il regimerisarcitorio legale deve trovare applicazione in tutte le situazioni ancorapendenti, con il limite del giudicato interno.6.2.

Nella specie, la questione della liquidazione del danno è ancora subiudice, come emerge all’evidenza dalla pronuncia rescindente, che avevademandato alla Corte d’appello di Messina anche l’accertamentosull’eventuale efficacia riparatoria della intervenuta stabilizzazione, in basealle specifiche caratteristiche della procedura all’esito della quale eraavvenuta l’immissione in ruolo.7.

Risolta in senso affermativo la questione in ordine all’applicabilità alpresente giudizio della novella, occorre interrogarsi circa l’ulteriore quesitoprospettato nell’ordinanza interlocutoria, i.e. la perdurante possibilità divalorizzare l’intervenuta stabilizzazione in chiave satisfattiva rispettoNumero registro generale 12607/2025 Numero di raccolta generale 26352/2026Numero sezionale 3627/2026 Data pubblicazione 06/10/2026all’abusiva reiterazione del termine, a fronte della espressa previsione dellanorma nel frattempo sopravvenuta.Occorre qui richiamare sinteticamente l’evoluzione giurisprudenziale sulcd.

“danno comunitario”.Il dato di partenza è senz’altro rappresentato dal divieto di conversionedel rapporto a tempo indeterminato, quale postulato che condiziona edorienta in maniera significativamente diversa il lavoro pubblico da quelloprivato e la cui legittimità è stata ripetutamente scrutinata, sia quanto aiparametri costituzionali (Corte cost., 27 marzo 2003, n. 89, conorientamento ribadito in successive pronunce, circa la preminenza dagennaio 2004, n. 34, 10 maggio 2005, n. 190, 12 maggio 2017, n. 110, 19maggio 2017, n. 113, 6 dicembre 2017, n. 251, 2 marzo 2018, n. 40) cheai vincoli derivanti dalla direttiva 1999/70/CE in materia, nel dialogosviluppatosi fra la Corte Suprema nazionale (fra altre, Cass. Sez.

L,24/02/2005, n. 3833; Cass. Sez.

L, 15/06/2010, n. 14350; Cass. Sez.

L,30/12/2021, n. 42004, secondo cui la regola iuris del divieto di conversione,non risiede esclusivamente nel rispetto delle regole del pubblico concorso,ma anche nel principio cardine del buon andamento della P.A. e nelleesigenze di contenimento, controllo e razionalizzazione della spesapubblica) e la Corte di giustizia UE (CGUE, 7 settembre 2006, C-53/04,Marrosu e Sardino e CGUE, 1° ottobre 2010, C-3/10, Affatato, secondo cuila direttiva e l’accordo quadro non ostano ad una normativa interna cheescluda la conversione del rapporto purché le autorità nazionali prevedanomisure adeguate a prevenire gli abusi, vale a dire misure non soloproporzionate bensì sufficientemente effettive e dissuasive per garantire lapiena efficacia delle norme adottate in attuazione dell’accordo quadro).E’ noto che, proprio per effetto delle sollecitazioni provenienti dalla Corteeuropea (CGUE, 12 dicembre 2013, C-50/13, Papalia; CGUE, 26 novembre2014, C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Mascolo e altri), inNumero registro generale 12607/2025 Numero di raccolta generale 26352/2026Numero sezionale 3627/2026 Data pubblicazione 06/10/2026ordine alla necessità per le autorità nazionali di adottare misure non soloproporzionate, ma anche sufficientemente energiche e dissuasive,eventualmente anche sul piano della agevolazione probatoria per ilriconoscimento del risarcimento del danno, questa Corte, con pronunciaresa a Sezioni Unite (Cass. Sez.

U, 15/03/2016, n. 5072), nel confermarela tenuta costituzionale del divieto di conversione ex art. 36 d.lgs. n. 165del 2001 (ribadita pure dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 248 del27 dicembre 2018) ha escluso espressamente che il danno risarcibile ex art.36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, possa consistere nella perdita delposto di lavoro a tempo indeterminato, consistendo piuttosto nella perditadi chance, da far valere secondo la regola generale della responsabilitàcontrattuale posta dall’art. 1223 c.c.

Tuttavia, per l’ipotesi di abusivareiterazione del termine, quale illegittimità direttamente contemplata dallaclausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alladirettiva 1999/70/CE, è stata adottata un’interpretazione adeguatrice dellanorma, individuando, come parametro idoneo a colmare il deficit di tutelastigmatizzato dai giudici europei, la fattispecie omogenea di cui all’art. 32,comma 5, legge n. 183 del 2010, che concerne il risarcimento del danno incaso di illegittima apposizione del termine, quale misura con portatasanzionatoria (e qualificabile come “danno comunitario”) che esonera illavoratore dalla prova del danno subito, determinato tra un minimo ed unmassimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto.Sulla conformità della tutela - siccome delineata dalle Sezioni Unite - aiprincipi di equivalenza ed effettività più volte indicati dalla giurisprudenzaeuropea si è espressa la stessa Corte di giustizia UE, escludendo, in virtùdei richiami ai propri precedenti, che la clausola 5 dell’accordo quadroimponga allo Stato membro di riconoscere ai lavoratori del settore pubblicoun’indennità destinata a compensare la mancata trasformazione, senzapoter comparare, sul piano del principio di equivalenza, le sanzioni previstedal legislatore nazionale a carico del datore privato rispetto a quelle stabiliteNumero registro generale 12607/2025 Numero di raccolta generale 26352/2026Numero sezionale 3627/2026 Data pubblicazione 06/10/2026per il datore pubblico, in quanto « tali misure hanno ad oggetto l’eserciziodei doveri conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione », mentre ilpredetto principio postula che « gli individui che fanno valere i diritti conferitidall’ordinamento giuridico dell’Unione non devono essere svantaggiatirispetto a quelli che fanno valere diritti di natura meramente interna »(CGUE, 7 marzo 2018, C-494/16, [OSCURATO:PERSONA] contro Comune diValderice).La portata del “danno comunitario” è stata, quindi, precisata da questaSezione con successive decisioni, che hanno contribuito a delineare questapeculiare figura risarcitoria di elaborazione prettamente giurisprudenziale.In ordine all’ambito di applicazione, secondo l’indirizzo già aperto dalleSezioni Unite, solo nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a terminetrovano applicazione i principi in tema di “danno comunitario”, mentrel’isolata violazione ricade negli schemi ordinari della responsabilità civile exart. 1223 c.c. (Cass. Sez. 6-L, 20 luglio 2018, n. 19454; in senso conforme,Cass.

Sez.

L, 11 febbraio 2021, n. 3558).

Tuttavia, rientra nella sfera diapplicazione della direttiva anche l’ipotesi dell’unico contratto seguito daproroga, cosicché, ove l’abuso sia riconducibile a tale fattispecie, dovrà darsiluogo al risarcimento secondo le caratteristiche proprie del dannoeurounitario (Cass. Sez.

L, 4 febbraio 2020, n. 2534).I criteri di liquidazione del “danno comunitario” hanno trovato unapeculiare applicazione nel contenzioso relativo al cd.

“precariato scolastico”,nel cui ambito, muovendosi nel solco tracciato dalla Corte costituzionale(Corte cost. 20 luglio 2016, n. 187), questa Corte ha ritenuto misura idoneaa sanzionare debitamente l’abuso la stabilizzazione prevista nella legge n.107 del 2015 per il personale docente nonché l’immissione in ruolo acquisitada docenti e personale ATA attraverso l’operare dei pregressi strumentiselettivi-concorsuali, salva la prova del danno ulteriore (per tutte, Cass.Sez.

L, 07/11/2016, n. 22552; conforme, fra molte, Cass. Sez.

L, 12febbraio 2020, n. 3472).

Tale interpretazione è stata positivamente vagliataNumero registro generale 12607/2025 Numero di raccolta generale 26352/2026Numero sezionale 3627/2026 Data pubblicazione 06/10/2026anche dalla Corte europea, che ha, tuttavia, posto l’accento sullecaratteristiche dell’accesso in ruolo, che, fra l’altro, non deve essere néincerto, né imprevedibile, né aleatorio (CGUE, 8 maggio 2019, C-494/17,Rossato contro [OSCURATO:PERSONA] di Musica F.A.

Bonporti).In tale ottica, la portata del principio della valenza satisfattiva dellastabilizzazione, esteso anche al di fuori del settore scolastico (fra altre,Cass.

Sez.

L, 3 luglio 2017, n. 16336), è stata progressivamente affinata,precisando, in particolare, che la successiva immissione in ruolo è misurasanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell’abusosolo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto dicausa-effetto, il che si verifica quando l’assunzione a tempo indeterminatoavvenga o in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione delpersonale precario vittima dell’abuso o attraverso percorsi espressamenteriservati a detto personale e non già perché semplicemente agevolatadall’esperienza maturata nelle precedenti assunzioni a termine (Cass. Sez.L, 17 luglio 2020, n. 15353; conforme, Cass. Sez.

L, 27 maggio 2021, n.14815).

Nella stessa linea, è stata ritenuta non idonea a reintegrare leconseguenze pregiudizievoli dell’illecito — e, pertanto, non esclude il dirittodel lavoratore al risarcimento del danno — la successiva offerta diimmissione in ruolo del lavoratore, che intervenga solo dopo che questi èstato assunto a tempo indeterminato da altra pubblica amministrazione esenza alcuna connessione con la successione dei contratti a termine (Cass.Sez.

L, 3 ottobre 2023, n. 27882).8.

In tale quadro, e, più specificamente, a seguito della procedurad’infrazione n. 2014/4231, con la quale la Commissione europea ha ritenutoche la normativa nazionale non previene né sanziona in misura sufficientel’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato conparticolare riferimento a diverse categorie di lavoratori del settore pubblico(tra cui insegnanti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario dellascuola pubblica, operatori sanitari, lavoratori del settore dell’alta formazioneNumero registro generale 12607/2025 Numero di raccolta generale 26352/2026Numero sezionale 3627/2026 Data pubblicazione 06/10/2026artistica, musicale e coreutica e del settore operistico, personale degliistituti pubblici di ricerca, lavoratori forestali e volontari dei vigili del fuoconazionali, anche perché alcuni di questi lavoratori avrebbero pure condizionidiscriminatorie rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, in contrastocon il diritto dell’Unione), è intervenuto il legislatore con la novella in esame.Così ricostruita la genesi della norma, si deve concludere che la nuovaformulazione dell’art. 36 d.lgs. 165 del 2001 è chiaramente indirizzata adassicurare la conformità del diritto interno a quello unionale, che, se nonimpone la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, esigecomunque l’adozione di misure adeguate, effettive e sufficientementedissuasive.

Infatti, l’attuale versione dell’art. 36, comma 5, mantieneimmutata l’opzione di fondo incentrata sulla tutela risarcitoria dellavoratore, ma, rispetto alla specifica ipotesi di danno conseguente all’abusonell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempodeterminato, quale fattispecie rientrante nell’ambito di applicazione delladirettiva, provvede a fornire direttamente i parametri per la liquidazionedell’indennità, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggiordanno.9.

In questo senso, l’intervento del legislatore si pone sulla linea apertadalle Sezioni Unite di questa Corte in ordine alla elaborazione del “dannocomunitario”, configurando una specifica ipotesi di risarcimento.

Pertanto,sia l’ambito di applicazione, ristretto alle ipotesi di abuso del termine chericadono nella sfera di applicazione della direttiva comunitaria, sial’agevolazione probatoria per il lavoratore, a cui sarà corrispostaun’indennità variabile da un minimo ad un massimo, ricalcano lecaratteristiche del danno comunitario, anche per la possibilità per illavoratore di provare il danno ulteriore, sotto il profilo della perdita dichance.Di conseguenza, fuoriesce dall’ambito di applicazione della nuova normail primo e unico contratto a termine illegittimo, mentre vi rientra, inNumero registro generale 12607/2025 Numero di raccolta generale 26352/2026Numero sezionale 3627/2026 Data pubblicazione 06/10/2026coerenza con la finalità di repressione dell’abusiva successione di contratti,la proroga.È stata, invece, modificata l’entità del range entro cui liquidarel’indennità, praticamente raddoppiata, ed il trattamento economico cuiparametrare la liquidazione, già riferito all’ultima retribuzione globale difatto, in base all’art. 32 della legge n. 183 del 2010, ed ora rapportatoall’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di finerapporto, secondo la formula già adottata nell’art. 2 d.lgs. 4 marzo 2015,n. 23 e ripresa nell’art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, modificato dald.lgs. n. 75 del 2017, in ordine alle conseguenze del licenziamentoillegittimo nel lavoro pubblico.L’ulteriore modifica di rilievo attiene ai criteri da utilizzare per laliquidazione dell’indennità all’interno del limite minimo e massimo,espressamente riferiti alla gravità della violazione anche in rapporto alnumero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla duratacomplessiva del rapporto (anche sul punto, in linea con l’interpretazioneespressa da questa Corte: fra altre, Cass. Sez.

L, 12/04/2017, n. 9402),invece che ai criteri indicati nell’art. 8 della legge n. 604 del 1966, siccomerichiamati dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010.10.

Così ricostruita la genesi, identificata la ratio ed approfondito ilprecipuo contenuto della novella in esame, ritiene il Collegio che lariformulazione dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, operata con ild.l. n. 131 del 2024, cit., valga ad assicurare in tutti i casi di dannoconseguente all’abusivo ricorso al termine un’adeguata misura risarcitoria,nei termini espressamente ivi disciplinati.Depone in questo senso, in primo luogo, il tenore letterale della norma,che si esprime in termini prescrittivi («il giudice stabilisce un’indennità»),senza formulare riserve che lascino margini per escludere la liquidazione neicasi di intervenuta stabilizzazione.Numero registro generale 12607/2025 Numero di raccolta generale 26352/2026Numero sezionale 3627/2026 Data pubblicazione 06/10/2026Nello stesso senso milita il significativo silenzio serbato sul punto dallegislatore, che, ben consapevole dell’elaborazione giurisprudenziale inmateria, tanto da averla sostanzialmente codificata, financo nellaindicazione dei criteri per la liquidazione del danno, non ha ritenuto di faralcun riferimento all’eventuale incidenza della sopravvenuta immissione inruolo, neppure nei lavoratori preparatori.Occorre, dunque, concludere che l’intervento normativo, volto acorrispondere alle sollecitazioni provenienti dalla Commissione europea edalla CGUE, abbia inteso garantire la conformità dell’ordinamento interno aquello unionale attraverso la predisposizione di una apposita misurarisarcitoria, ritenuta proporzionata ed effettiva per sanzionare il ricorsoabusivo a plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, a prescinderedalla possibilità per l’interessato di accedere alla cd. stabilizzazione.

E’dunque venuta meno la ragione stessa dell’interpretazione “adeguatrice”che ha dato origine al “danno comunitario” siccome inizialmente configuratodalle Sezioni Unite e successivamente elaborato da questa Sezione, dalmomento che alla “regola pretoria” in base alla quale si è sinora stimata laconformità dell’ordinamento interno è subentrata la specifica disposizionenormativa che rappresenta, ormai, il nuovo parametro di riferimento delladisciplina.11.

Né potrebbe superarsi tale conclusione sul rilievo che lastabilizzazione valga ad escludere la stessa configurabilità del danno, cosìprecludendo l’applicazione della nuova disposizione, che troverebbe spaziosolo nei residui casi in cui non risulti sanato il danno da abusiva reiterazione.Va, infatti, precisato che l’orientamento giurisprudenziale sull’efficaciasatisfattiva della stabilizzazione si fonda sostanzialmente sull’assunto che latrasformazione, se automatica e finalizzata a superare il precariato, puòessere assimilata alla conversione e ricondotta ad una delle misure previstedalla clausola 5 dell’accordo quadro, senza necessità di ricorrereNumero registro generale 12607/2025 Numero di raccolta generale 26352/2026Numero sezionale 3627/2026 Data pubblicazione 06/10/2026all’interpretazione adeguatrice sull’agevolazione probatoria per riconoscereil danno da abusiva reiterazione.In proposito, vanno sinteticamente richiamate le considerazioni espostein alcuni specifici precedenti (Cass. Sez. 6-L, 07/11/2022, n. 32715; Cass.Sez.

L, 04/08/2022, n. 24286), secondo cui il principio di diritto enunciatodalle Sezioni Unite nella sentenza n. 5072 del 2016 è applicabile nei solicasi in cui venga in rilievo la violazione del diritto dell’Unione el’agevolazione probatoria per il riconoscimento del risarcimento sianecessaria per adeguare l’ordinamento interno a quello eurounitario, sicchéallorquando si sia in presenza di una misura equivalente alla conversione,di per sé sufficiente ad assicurare il rispetto della clausola 5 dell’accordoquadro, torna ad espandersi la regola generale, immanente nel nostroordinamento, in base alla quale il danno deve essere allegato e provato dachi assume di averlo subito.

Proprio in quest’ottica tale orientamento hatrovato conferma nella giurisprudenza della Corte di giustizia UE (C–494/2017, Rossato, 39, cit.), la quale ha evidenziato che «come emergedalla clausola 5, punto 2, dell’accordo quadro, gli Stati membri hanno lafacoltà, nell’ambito delle misure volte a prevenire il ricorso abusivo a unasuccessione di contratti di lavoro a tempo determinato, di trasformare irapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempoindeterminato, dato che la stabilità dell’impiego derivante da questi ultimicostituisce l’elemento portante della tutela dei lavoratori», senza lanecessità di prevedere un cumulo di misure (p. 41) ovvero il risarcimentointegrale del danno subito o, ancora, il versamento di danni punitivi (p. 42).In base a tale fondamento, nei richiamati precedenti è stato chiarito che lastabilizzazione non può essere ritenuta misura equivalente al risarcimentodel danno (tanto che le stesse Sezioni Unite del 2016 hanno espressamenteaffermato che il danno non coincide con la perdita del posto di lavoro) peressere piuttosto misura equivalente alla conversione del rapporto,Numero registro generale 12607/2025 Numero di raccolta generale 26352/2026Numero sezionale 3627/2026 Data pubblicazione 06/10/2026sufficiente ad assicurare il rispetto della clausola 5 dell’accordo quadro,esimendo il giudice nazionale dal ricorso alla interpretazione adeguatrice.Pertanto, anche sotto questo profilo, l’intervenuta modifica dell’art. 36vale a disciplinare direttamente la fattispecie, subentrando alla elaborazionegiurisprudenziale con la previsione della misura risarcitoria, cui l’eventualeintervenuta stabilizzazione si affianca senza sostituirla.

Il potenziale cumulodi misure non è imposto, come ribadito dalla Corte di giustizia UE, maneppure, ovviamente, precluso (tanto che è di norma previsto per i rapportidi lavoro privato), e depone, semmai, nel senso della volontà del legislatoredi rendere più incisivo ed effettivo il divieto di reiterazione abusiva, in lineacon la ratio e la genesi della novella in esame.12.

Sotto questo profilo, l’eventuale stabilizzazione può essere presa inconsiderazione nella liquidazione dell’indennità fra il minimo ed il massimo,unitamente ai criteri normativamente previsti, ove effettivamente laconversione possa ritenersi misura direttamente ricollegata all’abuso, neitermini già precisati da questa Corte con l’orientamento cui, solo a questilimitati fini, può continuare ad essere dato seguito.13.

Per quanto sinora osservato, va accolto il primo motivo, nei terminidianzi chiariti, dovendosi affermare, in relazione alle questioni sollevate conl’ordinanza interlocutoria, i seguenti principi di diritto:a) l’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, siccome modificatodall’art. 12 del d.l. n. 131 del 2024, conv. con modif. dalla legge n. 166 del2024, si applica, quale ius superveniens, alle controversie pendenti edanche nel giudizio di rinvio, ancorché la relativa disciplina sia destinata adincidere sul principio di diritto pronunciato nella decisione rescindente, salvoil giudicato interno;b) a seguito della modifica dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del2001, disposta con l’art. 12 del d.l. n. 131 del 2024, conv. con modif. dallalegge n. 166 del 2024, nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abusonell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempoNumero registro generale 12607/2025 Numero di raccolta generale 26352/2026Numero sezionale 3627/2026 Data pubblicazione 06/10/2026determinato, l’eventuale misura della conversione del rapporto a tempoindeterminato si affianca ma non sostituisce la misura risarcitoria, daliquidare in base alle previsioni contenute nella nuova disposizione, tenutoconto, ove del caso, dell’eventuale sopravvenuta stabilizzazione, sedirettamente ricollegata all’abuso.14.

Rimangono a questo punto assorbite, in punto di riconoscimento deldiritto al risarcimento, come sopra precisato, le ulteriori argomentazionisvolte in ordine alle caratteristiche dell’immissione in ruolo, che, potranno,ove del caso, essere tenute in considerazione dal giudice del rinvio in sededi liquidazione del danno.15.

Inoltre, l’accoglimento, per quanto di ragione, del primo motivo,determina anche l’assorbimento del terzo motivo, relativo al riconoscimentodel maggior danno, rivendicato dal lavoratore in termini di perdita chance ealtro, quale posta ricompresa nella liquidazione del danno ai sensi e per glieffetti di cui all’art. 36 novellato, come sopra ampiamente osservato, e cheandrà esaminata dal giudice del rinvio.16.

Rimane, invece, da esaminare il secondo motivo, non assorbito inquanto relativo alla rivendicazione delle differenze retributive in base allaclausola 4, sul principio di non discriminazione, e non già inerente allaclausola 5, sulla prevenzione degli abusi, dell’accordo quadro allegato alladirettiva.17.

Il ricorrente assume che il giudice del rinvio fosse tenuto adesaminare e pronunciarsi su tutte le domande avanzate nei gradi di merito,ancorché le specifiche conclusioni non fossero state espressamenteriportate o richiamate nell’atto di riassunzione, citando alcuni precedenti diquesta Corte.In particolare, si invoca il principio espresso da Cass. Sez. 2,03/05/2024, n. 12065, secondo cui, nel giudizio di rinvio prosecutorio, lariassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nellamedesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere laNumero registro generale 12607/2025 Numero di raccolta generale 26352/2026Numero sezionale 3627/2026 Data pubblicazione 06/10/2026controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasidi merito, sicché, fatta salva l’ipotesi di un eventuale giudicato interno, egliè chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi sututte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescinderedalla loro formale ed espressa riproposizione.Il rilievo difensivo si fonda, in buona sostanza, sulla considerazione percui, se addirittura la contumacia obbliga il giudice del rinvio a pronunciarsisulle richieste già formulate, a maggior ragione l’eventuale mancatariproposizione non può esimere lo stesso giudicante dal prendere inconsiderazione tutte le domande avanzate in precedenza.18.

La censura, nei termini formulati, non può trovare accoglimento.19.

Senza necessità di pronunciarsi sullo specifico contrasto sotteso alprecedente citato dalla difesa del ricorrente, ci si limita qui ad evidenziarecome, in quella stessa sentenza, si faccia salvo il caso in cui, nel giudizio dirinvio, la modifica in senso riduttivo delle conclusioni in sede di rinvio, inmaniera tale da evidenziare l’incompatibilità con alcune di quelle ab origineavanzate, rende inammissibile l’esame d’ufficio di tali questioni, in quantoormai espunte dal dibattito processuale.

Questa impostazione sottendeevidentemente che vi sia stata una costituzione e siano state prese delleconclusioni incompatibili con quelle prese in passato, così deducendo unarinuncia implicita dal tipo di richieste espressamente formulate.20.

A tale ipotesi occorre ricondurre il caso in esame, nel quale, percome emerge dalla sentenza impugnata, con il ricorso in riassunzione èstata chiesta unicamente la condanna del Comune convenuto alrisarcimento del danno ex art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 nella misuramassima consentita dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010, mentre leulteriori domande sono state riproposte solo con le note conclusive.Pertanto, non ricorre un caso in cui, semplicemente, le conclusioni non staterichiamate ovvero riportate, bensì un’espressa limitazione delle originariedomande al solo riconoscimento del danno da illegittima apposizione delNumero registro generale 12607/2025 Numero di raccolta generale 26352/2026Numero sezionale 3627/2026 Data pubblicazione 06/10/2026termine, dovendosi così dedurre la volontà di restringere a tale aspettol’ambito della cognizione del giudice del rinvio.Tale conclusione risulta avvalorata dalla diretta disamina dell’atto diriassunzione - che la Corte può consultare in relazione allo specifico vizio dinatura processuale dedotto - e nel quale viene dibattuta unicamente laquestione relativa al risarcimento del danno comunitario ed alla valenza,satisfattiva o meno, della intervenuta stabilizzazione.

E tale limitazionerisulta ancor più significativa, nel senso di implicita rinuncia alle ulterioridomande (rientrante nei poteri conferiti al difensore già in sede di procuraspeciale rilasciata per il precedente giudizio in cassazione, depositata aglinella quale, come pure sottolineato dalla sentenza impugnata, sievidenziava espressamente che le questioni non esaminate perché ritenuteassorbite avrebbero dovuto essere riproposte nel giudizio di rinvio.Ne consegue che, correttamente, la domanda di riconoscimento delledifferenze retributive non è stata esaminata, a nulla rilevando la suariproposizione solo nelle note conclusive, attesa, fra l’altro, la specialità delrito lavoristico, e tenuto anche conto del rinvio operato dall’art. 394, primocomma, c.p.c., alle disposizioni sul giudizio di appello, e, quindi, all’art. 346c.p.c.21.

In sintesi, va accolto il primo motivo di ricorso nei sensi di cui inmotivazione, assorbito il terzo e disatteso il secondo, e cassata diconseguenza la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello diCatania, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione, assorbito il terzo e disatteso il secondo, cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello diNumero registro generale 12607/2025 Numero di raccolta generale 26352/2026Numero sezionale 3627/2026 Data pubblicazione 06/10/2026Catania, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 22/09/2026.La Consigliere est.

La PresidenteIleana [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te-controComune di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 828/2024 depositatail 26/11/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2026dalla [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleCarmelo Celentano, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo diricorso, con assorbimento del secondo motivo, e per l’inammissibilità delterzo motivo;Numero registro generale 12607/2025 Numero di raccolta generale 26352/2026Numero sezionale 3627/2026 Data pubblicazione 06/10/2026uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente.1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] diGotto, [OSCURATO:PERSONA] esponeva di essere stato impiegatonell’ambito dei lavori socialmente utili presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] dal 1996 al dicembre 2001 in virtù delle leggi della Regione sicilianan. 67 del 1988 e n. 85 del 1995 fino al dicembre 2001. Aveva, poi,sottoscritto con il Comune di [OSCURATO:PERSONA] P.G. un primo contratto part-timea tempo determinato per la durata iniziale di dodici mesi, prorogato piùvolte, e con successivo contratto stipulato nel 2006 l’orario di lavoro erastato adeguato a 24 ore settimanali, mentre il termine era stato prorogatoper quattro annualità con scadenza al 31 dicembre 2011. Deduceva laillegittima apposizione del termine e delle proroghe ai contratti per laviolazione del d.lgs. n. 368 del 2001 e chiedeva dichiararsi la nullità deltermine e la conversione del contratto a termine in contratto a tempoindeterminato, con condanna del datore di lavoro al risarcimento del dannoper l’illegittima successione dei contratti a termine. Lamentava, inoltre, diaver ricevuto una somma minore rispetto alle ore lavorate.2. Il giudice di primo grado rigettava le domande e la decisione venivasolo in parte riformata dalla Corte d’appello di Messina che, con sentenzan. 1339 del 2016, riteneva fondate le sole doglianze economiche econdannava il Comune di [OSCURATO:PERSONA] a pagare al lavoratore la somma dieuro 4.266,56, oltre interessi dalla scadenza al soddisfo.3. A seguito di ricorso per cassazione proposto dal [OSCURATO:PERSONA], questa Corte,con ordinanza n. 9560 del 7 aprile 2023, ha accolto il primo ed il secondomotivo del ricorso principale del lavoratore e dichiarato inammissibile ilricorso incidentale del Comune; ha cassato la sentenza di secondo grado,rinviando alla stessa Corte d’appello di Messina in diversa composizione.4. Riassunto il giudizio in sede di rinvio da parte del [OSCURATO:PERSONA], la Corted’appello di Messina, con sentenza n. 828 del 2024, pubblicata il 26Numero registro generale 12607/2025 Numero di raccolta generale 26352/2026Numero sezionale 3627/2026 Data pubblicazione 06/10/2026novembre 2024, ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordinealla domanda di risarcimento del danno per l’abusiva reiterazione dicontratti a termine e ha dichiarato inammissibili le ulteriori domande delSavoca, perché non riproposte nell’atto di riassunzione.5. La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata sulpresupposto che il ricorrente fosse stato ormai stabilizzato presso il Comunee non residuasse più spazio per decidere sulla domanda risarcitoria, attesoche la stabilizzazione aveva avuto effetto sanante dell’abuso perpetrato.6. Per la cassazione della sentenza, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoaffidato a tre motivi, illustrato da memoria.7. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso,anch’esso seguito da memoria difensiva ex art. 380-bis.1 c.p.c.8. In esito all’adunanza camerale tenutasi in data 8 aprile 2026, questaCorte, con ordinanza interlocutoria n. 11095 del 25 aprile 2026, ha dispostoil rinvio a nuovo ruolo per la trattazione della causa in pubblica udienza, alfine di approfondire nel contraddittorio delle parti, a seguito della modificadell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, disposta con l’art. 12, comma 1, deld.l. n. 131 del 2024, convertito in legge n. 166 del 2024, sopravvenuta inepoca successiva alla pronuncia rescindente, due distinte questioni,sollevate d’ufficio dal Collegio, e segnatamente:a) stabilire se la novella trovi applicazione ai rapporti pendenti, quale inipotesi quello in esame, e se del caso a quali condizioni;b) stabilire se la novella, omettendo di fare riferimento alla condizionedella mancata stabilizzazione, quale invalsa nel diritto vivente,implicitamente la presupponga, ovvero intenda ormai prescinderne, pergarantire in ogni caso il risarcimento del danno presunto da precarizzazione.9. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., nellaquale ha anticipato le conclusioni ribadite oralmente in udienza.Numero registro generale 12607/2025 Numero di raccolta generale 26352/2026Numero sezionale 3627/2026 Data pubblicazione 06/10/202610. Il ricorrente ha provveduto alla nomina di un secondo difensore eha depositato memoria incentrata sulle questioni indicate nell’ordinanzainterlocutoria.11. In udienza pubblica, dopo l’intervento del Pubblico Ministero, utsupra, i difensori del ricorrente hanno discusso la causa insistendo perl’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., omessa o insufficientemotivazione per violazione ed errata applicazione dei principi dettati in sededi rinvio dalla Corte di cassazione, nonché per la violazione dell’art. 36 deld.lgs. n.165 del 2001, delle clausole 4 e 5 dell’accordo quadro CES, UNICEe CEEP allegato alla direttiva n.1999/70/CE e dell’art. 12 della legge n. 196del 1997, con riferimento alla ritenuta idoneità della stabilizzazione adassorbire il danno, e per la violazione degli artt. 112, 115 c.p.c. ed erratavalutazione di documenti decisivi ai fini del giudizio e per mancatoriconoscimento dell’indennizzo ex art. 32 della legge n. 183 del 2010.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 392,394, 84, 112 c.p.c., l’illegittima motivazione per contrasto con l’ordinanzadi rinvio della Corte di cassazione, con riferimento all’obbligo di esame ditutte le domande avanzate nei precedenti gradi di giudizio, la violazione delprincipio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadroCES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva n.1999/70/CE e dell’art. 7 delCCNI [OSCURATO:PERSONA] del 14 settembre 2000, con riferimento al mancatoriconoscimento del diritto al conseguimento delle differenze retributive econtributive rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato di pariinquadramento contrattuale.3. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’illegittima motivazione perNumero registro generale 12607/2025 Numero di raccolta generale 26352/2026Numero sezionale 3627/2026 Data pubblicazione 06/10/2026contrasto con l’ordinanza di rinvio dalla Corte di cassazione, nonché per laviolazione dell’art. 36 del d.lgs. n.165 del 2001, delle clausole 4 e 5dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva n.1999/70/CEe dell’art. 12 della legge n. 196 del 1997, con riferimento al mancato esamedella richiesta di risarcimento del danno da ritardo nell’assunzione, daperdita di chances di assunzione mediante concorso, di conseguimento degliscatti di anzianità, progressioni di carriera, di trasformazione del contrattoa tempo parziale a tempo pieno.4. Come evidenziato nell’ordinanza interlocutoria, il primo motivo ponein discussione l’idoneità dell’intervenuta stabilizzazione a neutralizzare lapretesa al risarcimento del cd. «danno comunitario» o «danno daprecarizzazione presunto» nei termini invalsi nel diritto vivente a seguito diCass Sez. U. n. 5072 del 2016 ed alle condizioni formulate nella pronunciarescindente, quali mutuate in particolare dall’orientamentogiurisprudenziale che fa capo a Cass. Sez. L, 17/07/2020, n. 15353, e cheè stato più volte ribadito (v. Cass. Sez. L, 27/05/2021, n. 14815; Cass.Sez. L, 26/07/2022, n. 23373), secondo cui, nell’ipotesi di illegittimareiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo dellavoratore costituisce (comunque) misura sanzionatoria idonea areintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell’illecito a (mera) condizioneche essa avvenga nei ruoli dell’ente che ha commesso l’abuso e che si pongacon esso in rapporto di diretta derivazione causale.Come pure sottolineato nell’ordinanza interlocutoria, dopo lapubblicazione della pronuncia rescindente, l’art. 12, comma 1, del d.l. 16settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni in legge 14 novembre2024, n. 166, è intervenuto a prevedere che: «[a]ll’articolo 36, comma 5,del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, il terzo, il quarto e il quintoperiodo sono sostituiti dal seguente: Nella specifica ipotesi di dannoconseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapportidi lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore diNumero registro generale 12607/2025 Numero di raccolta generale 26352/2026Numero sezionale 3627/2026 Data pubblicazione 06/10/2026provare il maggior danno, il giudice stabilisce un’indennità nella misuracompresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilitàdell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di finerapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto alnumero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla duratacomplessiva del rapporto».5. La norma sopravvenuta impone di considerarne l’applicabilità anchenel giudizio di rinvio, in conformità al consolidato indirizzo di questa Corte,secondo cui l’efficacia vincolante della sentenza di cassazione con rinviopresuppone il permanere della disciplina in base alla quale è stato enunciatoil principio di diritto, e pertanto viene meno allorché quella normativa siastata successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di iussuperveniens (v., in particolare, Cass. Sez. 6-L, 04/02/2015, n. 1995, conspecifico riferimento alla determinazione delle conseguenze economichedella nullità del termine apposto ad un contratto di lavoro in base ai criteridi cui alla sopravvenuta legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5,6 e 7; in senso conforme, più in generale, fra altre, Cass. Sez. 5,24/12/2024, n. 34382).Di conseguenza, già il giudice del rinvio avrebbe dovuto interrogarsi,d’ufficio, sull’incidenza e sull’applicabilità dell’intervenuta modifica dell’art.36 del d.lgs. n. 165 del 2001.6. Va, dunque, esaminata la prima questione sollevata nell’ordinanzainterlocutoria, vale a dire l’applicabilità della nuova disciplina allecontroversie pendenti, in difetto di una specifica disciplina transitoria, adifferenza, ad esempio, della scelta operata dal legislatore proprio conl’introduzione dell’indennità ex art. 32, comma 5, della legge n. 183 del2010, corredata da apposita previsione, che ne sanciva espressamentel’applicazione a tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entratain vigore della legge (art. 32, comma 7, legge n. 183 del 2010).Numero registro generale 12607/2025 Numero di raccolta generale 26352/2026Numero sezionale 3627/2026 Data pubblicazione 06/10/2026Sul punto, il Collegio ritiene di dare continuità all’interpretazione giàadottata da questa Sezione circa l’applicazione dello ius superveniens ancheai giudizi in corso, in assenza di norme transitorie contrarie (Cass. Sez. L,11/03/2026, n. 5538, Cass. Sez. L, 17/03/2026, n. 6221, e altre, diconferma delle decisioni con cui la Corte territoriale, quale giudice del rinvio,aveva proceduto alla liquidazione del danno da illegittima reiterazione deltermine in base ai parametri aggiornati, contenuti nella norma nel frattemposopravvenuta).6.1. Va qui aggiunto che con la modifica in esame il legislatore haprovveduto a normare i criteri di liquidazione esclusivamente nella«specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di unasuccessione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato», in talmodo disciplinando espressamente un ambito che, fino a quel momento,era stato sostanzialmente regolato dalla elaborazione giurisprudenziale sulcd. “danno comunitario” (su cui ci si soffermerà infra, in relazioneall’ulteriore quesito sollevato con l’ordinanza interlocutoria); pertanto, unavolta intervenuta la novella, in assenza di disposizione transitoria, il regimerisarcitorio legale deve trovare applicazione in tutte le situazioni ancorapendenti, con il limite del giudicato interno.6.2. Nella specie, la questione della liquidazione del danno è ancora subiudice, come emerge all’evidenza dalla pronuncia rescindente, che avevademandato alla Corte d’appello di Messina anche l’accertamentosull’eventuale efficacia riparatoria della intervenuta stabilizzazione, in basealle specifiche caratteristiche della procedura all’esito della quale eraavvenuta l’immissione in ruolo.7. Risolta in senso affermativo la questione in ordine all’applicabilità alpresente giudizio della novella, occorre interrogarsi circa l’ulteriore quesitoprospettato nell’ordinanza interlocutoria, i.e. la perdurante possibilità divalorizzare l’intervenuta stabilizzazione in chiave satisfattiva rispettoNumero registro generale 12607/2025 Numero di raccolta generale 26352/2026Numero sezionale 3627/2026 Data pubblicazione 06/10/2026all’abusiva reiterazione del termine, a fronte della espressa previsione dellanorma nel frattempo sopravvenuta.Occorre qui richiamare sinteticamente l’evoluzione giurisprudenziale sulcd. “danno comunitario”.Il dato di partenza è senz’altro rappresentato dal divieto di conversionedel rapporto a tempo indeterminato, quale postulato che condiziona edorienta in maniera significativamente diversa il lavoro pubblico da quelloprivato e la cui legittimità è stata ripetutamente scrutinata, sia quanto aiparametri costituzionali (Corte cost., 27 marzo 2003, n. 89, conorientamento ribadito in successive pronunce, circa la preminenza dagennaio 2004, n. 34, 10 maggio 2005, n. 190, 12 maggio 2017, n. 110, 19maggio 2017, n. 113, 6 dicembre 2017, n. 251, 2 marzo 2018, n. 40) cheai vincoli derivanti dalla direttiva 1999/70/CE in materia, nel dialogosviluppatosi fra la Corte Suprema nazionale (fra altre, Cass. Sez. L,24/02/2005, n. 3833; Cass. Sez. L, 15/06/2010, n. 14350; Cass. Sez. L,30/12/2021, n. 42004, secondo cui la regola iuris del divieto di conversione,non risiede esclusivamente nel rispetto delle regole del pubblico concorso,ma anche nel principio cardine del buon andamento della P.A. e nelleesigenze di contenimento, controllo e razionalizzazione della spesapubblica) e la Corte di giustizia UE (CGUE, 7 settembre 2006, C-53/04,Marrosu e Sardino e CGUE, 1° ottobre 2010, C-3/10, Affatato, secondo cuila direttiva e l’accordo quadro non ostano ad una normativa interna cheescluda la conversione del rapporto purché le autorità nazionali prevedanomisure adeguate a prevenire gli abusi, vale a dire misure non soloproporzionate bensì sufficientemente effettive e dissuasive per garantire lapiena efficacia delle norme adottate in attuazione dell’accordo quadro).E’ noto che, proprio per effetto delle sollecitazioni provenienti dalla Corteeuropea (CGUE, 12 dicembre 2013, C-50/13, Papalia; CGUE, 26 novembre2014, C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Mascolo e altri), inNumero registro generale 12607/2025 Numero di raccolta generale 26352/2026Numero sezionale 3627/2026 Data pubblicazione 06/10/2026ordine alla necessità per le autorità nazionali di adottare misure non soloproporzionate, ma anche sufficientemente energiche e dissuasive,eventualmente anche sul piano della agevolazione probatoria per ilriconoscimento del risarcimento del danno, questa Corte, con pronunciaresa a Sezioni Unite (Cass. Sez. U, 15/03/2016, n. 5072), nel confermarela tenuta costituzionale del divieto di conversione ex art. 36 d.lgs. n. 165del 2001 (ribadita pure dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 248 del27 dicembre 2018) ha escluso espressamente che il danno risarcibile ex art.36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, possa consistere nella perdita delposto di lavoro a tempo indeterminato, consistendo piuttosto nella perditadi chance, da far valere secondo la regola generale della responsabilitàcontrattuale posta dall’art. 1223 c.c. Tuttavia, per l’ipotesi di abusivareiterazione del termine, quale illegittimità direttamente contemplata dallaclausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alladirettiva 1999/70/CE, è stata adottata un’interpretazione adeguatrice dellanorma, individuando, come parametro idoneo a colmare il deficit di tutelastigmatizzato dai giudici europei, la fattispecie omogenea di cui all’art. 32,comma 5, legge n. 183 del 2010, che concerne il risarcimento del danno incaso di illegittima apposizione del termine, quale misura con portatasanzionatoria (e qualificabile come “danno comunitario”) che esonera illavoratore dalla prova del danno subito, determinato tra un minimo ed unmassimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto.Sulla conformità della tutela - siccome delineata dalle Sezioni Unite - aiprincipi di equivalenza ed effettività più volte indicati dalla giurisprudenzaeuropea si è espressa la stessa Corte di giustizia UE, escludendo, in virtùdei richiami ai propri precedenti, che la clausola 5 dell’accordo quadroimponga allo Stato membro di riconoscere ai lavoratori del settore pubblicoun’indennità destinata a compensare la mancata trasformazione, senzapoter comparare, sul piano del principio di equivalenza, le sanzioni previstedal legislatore nazionale a carico del datore privato rispetto a quelle stabiliteNumero registro generale 12607/2025 Numero di raccolta generale 26352/2026Numero sezionale 3627/2026 Data pubblicazione 06/10/2026per il datore pubblico, in quanto « tali misure hanno ad oggetto l’eserciziodei doveri conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione », mentre ilpredetto principio postula che « gli individui che fanno valere i diritti conferitidall’ordinamento giuridico dell’Unione non devono essere svantaggiatirispetto a quelli che fanno valere diritti di natura meramente interna »(CGUE, 7 marzo 2018, C-494/16, [OSCURATO:PERSONA] contro Comune diValderice).La portata del “danno comunitario” è stata, quindi, precisata da questaSezione con successive decisioni, che hanno contribuito a delineare questapeculiare figura risarcitoria di elaborazione prettamente giurisprudenziale.In ordine all’ambito di applicazione, secondo l’indirizzo già aperto dalleSezioni Unite, solo nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a terminetrovano applicazione i principi in tema di “danno comunitario”, mentrel’isolata violazione ricade negli schemi ordinari della responsabilità civile exart. 1223 c.c. (Cass. Sez. 6-L, 20 luglio 2018, n. 19454; in senso conforme,Cass. Sez. L, 11 febbraio 2021, n. 3558). Tuttavia, rientra nella sfera diapplicazione della direttiva anche l’ipotesi dell’unico contratto seguito daproroga, cosicché, ove l’abuso sia riconducibile a tale fattispecie, dovrà darsiluogo al risarcimento secondo le caratteristiche proprie del dannoeurounitario (Cass. Sez. L, 4 febbraio 2020, n. 2534).I criteri di liquidazione del “danno comunitario” hanno trovato unapeculiare applicazione nel contenzioso relativo al cd. “precariato scolastico”,nel cui ambito, muovendosi nel solco tracciato dalla Corte costituzionale(Corte cost. 20 luglio 2016, n. 187), questa Corte ha ritenuto misura idoneaa sanzionare debitamente l’abuso la stabilizzazione prevista nella legge n.107 del 2015 per il personale docente nonché l’immissione in ruolo acquisitada docenti e personale ATA attraverso l’operare dei pregressi strumentiselettivi-concorsuali, salva la prova del danno ulteriore (per tutte, Cass.Sez. L, 07/11/2016, n. 22552; conforme, fra molte, Cass. Sez. L, 12febbraio 2020, n. 3472). Tale interpretazione è stata positivamente vagliataNumero registro generale 12607/2025 Numero di raccolta generale 26352/2026Numero sezionale 3627/2026 Data pubblicazione 06/10/2026anche dalla Corte europea, che ha, tuttavia, posto l’accento sullecaratteristiche dell’accesso in ruolo, che, fra l’altro, non deve essere néincerto, né imprevedibile, né aleatorio (CGUE, 8 maggio 2019, C-494/17,Rossato contro [OSCURATO:PERSONA] di Musica F.A. Bonporti).In tale ottica, la portata del principio della valenza satisfattiva dellastabilizzazione, esteso anche al di fuori del settore scolastico (fra altre,Cass. Sez. L, 3 luglio 2017, n. 16336), è stata progressivamente affinata,precisando, in particolare, che la successiva immissione in ruolo è misurasanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell’abusosolo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto dicausa-effetto, il che si verifica quando l’assunzione a tempo indeterminatoavvenga o in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione delpersonale precario vittima dell’abuso o attraverso percorsi espressamenteriservati a detto personale e non già perché semplicemente agevolatadall’esperienza maturata nelle precedenti assunzioni a termine (Cass. Sez.L, 17 luglio 2020, n. 15353; conforme, Cass. Sez. L, 27 maggio 2021, n.14815). Nella stessa linea, è stata ritenuta non idonea a reintegrare leconseguenze pregiudizievoli dell’illecito — e, pertanto, non esclude il dirittodel lavoratore al risarcimento del danno — la successiva offerta diimmissione in ruolo del lavoratore, che intervenga solo dopo che questi èstato assunto a tempo indeterminato da altra pubblica amministrazione esenza alcuna connessione con la successione dei contratti a termine (Cass.Sez. L, 3 ottobre 2023, n. 27882).8. In tale quadro, e, più specificamente, a seguito della procedurad’infrazione n. 2014/4231, con la quale la Commissione europea ha ritenutoche la normativa nazionale non previene né sanziona in misura sufficientel’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato conparticolare riferimento a diverse categorie di lavoratori del settore pubblico(tra cui insegnanti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario dellascuola pubblica, operatori sanitari, lavoratori del settore dell’alta formazioneNumero registro generale 12607/2025 Numero di raccolta generale 26352/2026Numero sezionale 3627/2026 Data pubblicazione 06/10/2026artistica, musicale e coreutica e del settore operistico, personale degliistituti pubblici di ricerca, lavoratori forestali e volontari dei vigili del fuoconazionali, anche perché alcuni di questi lavoratori avrebbero pure condizionidiscriminatorie rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, in contrastocon il diritto dell’Unione), è intervenuto il legislatore con la novella in esame.Così ricostruita la genesi della norma, si deve concludere che la nuovaformulazione dell’art. 36 d.lgs. 165 del 2001 è chiaramente indirizzata adassicurare la conformità del diritto interno a quello unionale, che, se nonimpone la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, esigecomunque l’adozione di misure adeguate, effettive e sufficientementedissuasive. Infatti, l’attuale versione dell’art. 36, comma 5, mantieneimmutata l’opzione di fondo incentrata sulla tutela risarcitoria dellavoratore, ma, rispetto alla specifica ipotesi di danno conseguente all’abusonell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempodeterminato, quale fattispecie rientrante nell’ambito di applicazione delladirettiva, provvede a fornire direttamente i parametri per la liquidazionedell’indennità, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggiordanno.9. In questo senso, l’intervento del legislatore si pone sulla linea apertadalle Sezioni Unite di questa Corte in ordine alla elaborazione del “dannocomunitario”, configurando una specifica ipotesi di risarcimento. Pertanto,sia l’ambito di applicazione, ristretto alle ipotesi di abuso del termine chericadono nella sfera di applicazione della direttiva comunitaria, sial’agevolazione probatoria per il lavoratore, a cui sarà corrispostaun’indennità variabile da un minimo ad un massimo, ricalcano lecaratteristiche del danno comunitario, anche per la possibilità per illavoratore di provare il danno ulteriore, sotto il profilo della perdita dichance.Di conseguenza, fuoriesce dall’ambito di applicazione della nuova normail primo e unico contratto a termine illegittimo, mentre vi rientra, inNumero registro generale 12607/2025 Numero di raccolta generale 26352/2026Numero sezionale 3627/2026 Data pubblicazione 06/10/2026coerenza con la finalità di repressione dell’abusiva successione di contratti,la proroga.È stata, invece, modificata l’entità del range entro cui liquidarel’indennità, praticamente raddoppiata, ed il trattamento economico cuiparametrare la liquidazione, già riferito all’ultima retribuzione globale difatto, in base all’art. 32 della legge n. 183 del 2010, ed ora rapportatoall’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di finerapporto, secondo la formula già adottata nell’art. 2 d.lgs. 4 marzo 2015,n. 23 e ripresa nell’art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, modificato dald.lgs. n. 75 del 2017, in ordine alle conseguenze del licenziamentoillegittimo nel lavoro pubblico.L’ulteriore modifica di rilievo attiene ai criteri da utilizzare per laliquidazione dell’indennità all’interno del limite minimo e massimo,espressamente riferiti alla gravità della violazione anche in rapporto alnumero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla duratacomplessiva del rapporto (anche sul punto, in linea con l’interpretazioneespressa da questa Corte: fra altre, Cass. Sez. L, 12/04/2017, n. 9402),invece che ai criteri indicati nell’art. 8 della legge n. 604 del 1966, siccomerichiamati dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010.10. Così ricostruita la genesi, identificata la ratio ed approfondito ilprecipuo contenuto della novella in esame, ritiene il Collegio che lariformulazione dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, operata con ild.l. n. 131 del 2024, cit., valga ad assicurare in tutti i casi di dannoconseguente all’abusivo ricorso al termine un’adeguata misura risarcitoria,nei termini espressamente ivi disciplinati.Depone in questo senso, in primo luogo, il tenore letterale della norma,che si esprime in termini prescrittivi («il giudice stabilisce un’indennità»),senza formulare riserve che lascino margini per escludere la liquidazione neicasi di intervenuta stabilizzazione.Numero registro generale 12607/2025 Numero di raccolta generale 26352/2026Numero sezionale 3627/2026 Data pubblicazione 06/10/2026Nello stesso senso milita il significativo silenzio serbato sul punto dallegislatore, che, ben consapevole dell’elaborazione giurisprudenziale inmateria, tanto da averla sostanzialmente codificata, financo nellaindicazione dei criteri per la liquidazione del danno, non ha ritenuto di faralcun riferimento all’eventuale incidenza della sopravvenuta immissione inruolo, neppure nei lavoratori preparatori.Occorre, dunque, concludere che l’intervento normativo, volto acorrispondere alle sollecitazioni provenienti dalla Commissione europea edalla CGUE, abbia inteso garantire la conformità dell’ordinamento interno aquello unionale attraverso la predisposizione di una apposita misurarisarcitoria, ritenuta proporzionata ed effettiva per sanzionare il ricorsoabusivo a plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, a prescinderedalla possibilità per l’interessato di accedere alla cd. stabilizzazione. E’dunque venuta meno la ragione stessa dell’interpretazione “adeguatrice”che ha dato origine al “danno comunitario” siccome inizialmente configuratodalle Sezioni Unite e successivamente elaborato da questa Sezione, dalmomento che alla “regola pretoria” in base alla quale si è sinora stimata laconformità dell’ordinamento interno è subentrata la specifica disposizionenormativa che rappresenta, ormai, il nuovo parametro di riferimento delladisciplina.11. Né potrebbe superarsi tale conclusione sul rilievo che lastabilizzazione valga ad escludere la stessa configurabilità del danno, cosìprecludendo l’applicazione della nuova disposizione, che troverebbe spaziosolo nei residui casi in cui non risulti sanato il danno da abusiva reiterazione.Va, infatti, precisato che l’orientamento giurisprudenziale sull’efficaciasatisfattiva della stabilizzazione si fonda sostanzialmente sull’assunto che latrasformazione, se automatica e finalizzata a superare il precariato, puòessere assimilata alla conversione e ricondotta ad una delle misure previstedalla clausola 5 dell’accordo quadro, senza necessità di ricorrereNumero registro generale 12607/2025 Numero di raccolta generale 26352/2026Numero sezionale 3627/2026 Data pubblicazione 06/10/2026all’interpretazione adeguatrice sull’agevolazione probatoria per riconoscereil danno da abusiva reiterazione.In proposito, vanno sinteticamente richiamate le considerazioni espostein alcuni specifici precedenti (Cass. Sez. 6-L, 07/11/2022, n. 32715; Cass.Sez. L, 04/08/2022, n. 24286), secondo cui il principio di diritto enunciatodalle Sezioni Unite nella sentenza n. 5072 del 2016 è applicabile nei solicasi in cui venga in rilievo la violazione del diritto dell’Unione el’agevolazione probatoria per il riconoscimento del risarcimento sianecessaria per adeguare l’ordinamento interno a quello eurounitario, sicchéallorquando si sia in presenza di una misura equivalente alla conversione,di per sé sufficiente ad assicurare il rispetto della clausola 5 dell’accordoquadro, torna ad espandersi la regola generale, immanente nel nostroordinamento, in base alla quale il danno deve essere allegato e provato dachi assume di averlo subito. Proprio in quest’ottica tale orientamento hatrovato conferma nella giurisprudenza della Corte di giustizia UE (C–494/2017, Rossato, 39, cit.), la quale ha evidenziato che «come emergedalla clausola 5, punto 2, dell’accordo quadro, gli Stati membri hanno lafacoltà, nell’ambito delle misure volte a prevenire il ricorso abusivo a unasuccessione di contratti di lavoro a tempo determinato, di trasformare irapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempoindeterminato, dato che la stabilità dell’impiego derivante da questi ultimicostituisce l’elemento portante della tutela dei lavoratori», senza lanecessità di prevedere un cumulo di misure (p. 41) ovvero il risarcimentointegrale del danno subito o, ancora, il versamento di danni punitivi (p. 42).In base a tale fondamento, nei richiamati precedenti è stato chiarito che lastabilizzazione non può essere ritenuta misura equivalente al risarcimentodel danno (tanto che le stesse Sezioni Unite del 2016 hanno espressamenteaffermato che il danno non coincide con la perdita del posto di lavoro) peressere piuttosto misura equivalente alla conversione del rapporto,Numero registro generale 12607/2025 Numero di raccolta generale 26352/2026Numero sezionale 3627/2026 Data pubblicazione 06/10/2026sufficiente ad assicurare il rispetto della clausola 5 dell’accordo quadro,esimendo il giudice nazionale dal ricorso alla interpretazione adeguatrice.Pertanto, anche sotto questo profilo, l’intervenuta modifica dell’art. 36vale a disciplinare direttamente la fattispecie, subentrando alla elaborazionegiurisprudenziale con la previsione della misura risarcitoria, cui l’eventualeintervenuta stabilizzazione si affianca senza sostituirla. Il potenziale cumulodi misure non è imposto, come ribadito dalla Corte di giustizia UE, maneppure, ovviamente, precluso (tanto che è di norma previsto per i rapportidi lavoro privato), e depone, semmai, nel senso della volontà del legislatoredi rendere più incisivo ed effettivo il divieto di reiterazione abusiva, in lineacon la ratio e la genesi della novella in esame.12. Sotto questo profilo, l’eventuale stabilizzazione può essere presa inconsiderazione nella liquidazione dell’indennità fra il minimo ed il massimo,unitamente ai criteri normativamente previsti, ove effettivamente laconversione possa ritenersi misura direttamente ricollegata all’abuso, neitermini già precisati da questa Corte con l’orientamento cui, solo a questilimitati fini, può continuare ad essere dato seguito.13. Per quanto sinora osservato, va accolto il primo motivo, nei terminidianzi chiariti, dovendosi affermare, in relazione alle questioni sollevate conl’ordinanza interlocutoria, i seguenti principi di diritto:a) l’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, siccome modificatodall’art. 12 del d.l. n. 131 del 2024, conv. con modif. dalla legge n. 166 del2024, si applica, quale ius superveniens, alle controversie pendenti edanche nel giudizio di rinvio, ancorché la relativa disciplina sia destinata adincidere sul principio di diritto pronunciato nella decisione rescindente, salvoil giudicato interno;b) a seguito della modifica dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del2001, disposta con l’art. 12 del d.l. n. 131 del 2024, conv. con modif. dallalegge n. 166 del 2024, nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abusonell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempoNumero registro generale 12607/2025 Numero di raccolta generale 26352/2026Numero sezionale 3627/2026 Data pubblicazione 06/10/2026determinato, l’eventuale misura della conversione del rapporto a tempoindeterminato si affianca ma non sostituisce la misura risarcitoria, daliquidare in base alle previsioni contenute nella nuova disposizione, tenutoconto, ove del caso, dell’eventuale sopravvenuta stabilizzazione, sedirettamente ricollegata all’abuso.14. Rimangono a questo punto assorbite, in punto di riconoscimento deldiritto al risarcimento, come sopra precisato, le ulteriori argomentazionisvolte in ordine alle caratteristiche dell’immissione in ruolo, che, potranno,ove del caso, essere tenute in considerazione dal giudice del rinvio in sededi liquidazione del danno.15. Inoltre, l’accoglimento, per quanto di ragione, del primo motivo,determina anche l’assorbimento del terzo motivo, relativo al riconoscimentodel maggior danno, rivendicato dal lavoratore in termini di perdita chance ealtro, quale posta ricompresa nella liquidazione del danno ai sensi e per glieffetti di cui all’art. 36 novellato, come sopra ampiamente osservato, e cheandrà esaminata dal giudice del rinvio.16. Rimane, invece, da esaminare il secondo motivo, non assorbito inquanto relativo alla rivendicazione delle differenze retributive in base allaclausola 4, sul principio di non discriminazione, e non già inerente allaclausola 5, sulla prevenzione degli abusi, dell’accordo quadro allegato alladirettiva.17. Il ricorrente assume che il giudice del rinvio fosse tenuto adesaminare e pronunciarsi su tutte le domande avanzate nei gradi di merito,ancorché le specifiche conclusioni non fossero state espressamenteriportate o richiamate nell’atto di riassunzione, citando alcuni precedenti diquesta Corte.In particolare, si invoca il principio espresso da Cass. Sez. 2,03/05/2024, n. 12065, secondo cui, nel giudizio di rinvio prosecutorio, lariassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nellamedesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere laNumero registro generale 12607/2025 Numero di raccolta generale 26352/2026Numero sezionale 3627/2026 Data pubblicazione 06/10/2026controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasidi merito, sicché, fatta salva l’ipotesi di un eventuale giudicato interno, egliè chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi sututte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescinderedalla loro formale ed espressa riproposizione.Il rilievo difensivo si fonda, in buona sostanza, sulla considerazione percui, se addirittura la contumacia obbliga il giudice del rinvio a pronunciarsisulle richieste già formulate, a maggior ragione l’eventuale mancatariproposizione non può esimere lo stesso giudicante dal prendere inconsiderazione tutte le domande avanzate in precedenza.18. La censura, nei termini formulati, non può trovare accoglimento.19. Senza necessità di pronunciarsi sullo specifico contrasto sotteso alprecedente citato dalla difesa del ricorrente, ci si limita qui ad evidenziarecome, in quella stessa sentenza, si faccia salvo il caso in cui, nel giudizio dirinvio, la modifica in senso riduttivo delle conclusioni in sede di rinvio, inmaniera tale da evidenziare l’incompatibilità con alcune di quelle ab origineavanzate, rende inammissibile l’esame d’ufficio di tali questioni, in quantoormai espunte dal dibattito processuale. Questa impostazione sottendeevidentemente che vi sia stata una costituzione e siano state prese delleconclusioni incompatibili con quelle prese in passato, così deducendo unarinuncia implicita dal tipo di richieste espressamente formulate.20. A tale ipotesi occorre ricondurre il caso in esame, nel quale, percome emerge dalla sentenza impugnata, con il ricorso in riassunzione èstata chiesta unicamente la condanna del Comune convenuto alrisarcimento del danno ex art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 nella misuramassima consentita dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010, mentre leulteriori domande sono state riproposte solo con le note conclusive.Pertanto, non ricorre un caso in cui, semplicemente, le conclusioni non staterichiamate ovvero riportate, bensì un’espressa limitazione delle originariedomande al solo riconoscimento del danno da illegittima apposizione delNumero registro generale 12607/2025 Numero di raccolta generale 26352/2026Numero sezionale 3627/2026 Data pubblicazione 06/10/2026termine, dovendosi così dedurre la volontà di restringere a tale aspettol’ambito della cognizione del giudice del rinvio.Tale conclusione risulta avvalorata dalla diretta disamina dell’atto diriassunzione - che la Corte può consultare in relazione allo specifico vizio dinatura processuale dedotto - e nel quale viene dibattuta unicamente laquestione relativa al risarcimento del danno comunitario ed alla valenza,satisfattiva o meno, della intervenuta stabilizzazione. E tale limitazionerisulta ancor più significativa, nel senso di implicita rinuncia alle ulterioridomande (rientrante nei poteri conferiti al difensore già in sede di procuraspeciale rilasciata per il precedente giudizio in cassazione, depositata aglinella quale, come pure sottolineato dalla sentenza impugnata, sievidenziava espressamente che le questioni non esaminate perché ritenuteassorbite avrebbero dovuto essere riproposte nel giudizio di rinvio.Ne consegue che, correttamente, la domanda di riconoscimento delledifferenze retributive non è stata esaminata, a nulla rilevando la suariproposizione solo nelle note conclusive, attesa, fra l’altro, la specialità delrito lavoristico, e tenuto anche conto del rinvio operato dall’art. 394, primocomma, c.p.c., alle disposizioni sul giudizio di appello, e, quindi, all’art. 346c.p.c.21. In sintesi, va accolto il primo motivo di ricorso nei sensi di cui inmotivazione, assorbito il terzo e disatteso il secondo, e cassata diconseguenza la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello diCatania, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione, assorbito il terzo e disatteso il secondo, cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello diNumero registro generale 12607/2025 Numero di raccolta generale 26352/2026Numero sezionale 3627/2026 Data pubblicazione 06/10/2026Catania, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 22/09/2026.La Consigliere est. La PresidenteIleana [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26352/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris