CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 47035/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 09/11/2021 della Corte di appello di Milano che ha confermato la condanna alla pena di quattro mesi e dieci giorni di reclusione irrogata con sentenza del 26/01/2021 del Tribunale di Pavia, da lui impugnata, per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000 (omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per gli anni 2011 e 2012). 1.1.Con il primo motivo deduce il difetto di instaurazione del contraddittorio. Afferma che il 09/07/2021 era stato notificato al difensore di fiducia il decreto di citazione in appello per l'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA], h. 9,15. Il 05/11/2021 era giunta allo studio del difensore una comunicazione della stessa Corte con cui si affermava che il procedimento sarebbe stato trattato in camera di consiglio in assenza delle parti non avendo (o non avendo tempestivamente) richiesto la discussione orale. Prima di tale comunicazione alle parti non era giunta alcuna comunicazione. Per tale ragione il difensore e l'imputato non hanno potuto partecipare al processo personalmente e svolgere le proprie attività difensive ed, in particolare, di produrre la documentazione attestante il pagamento dei ratei dell'Iva non versata. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000. Ricorda che l'appello riguardava esclusivamente il capo relativo alla concessione della sospensione condizionale della pena che il Tribunale aveva subordinato al pagamento dell'imposta non versata. Lamenta l'erroneità della decisione della Corte di appello che non aveva tenuto conto dei nuovi piani di rientro, dello stato di emergenza nazionale che aveva colpito gran parte delle imprese italiane, che egli non ha crediti da escutere, non può ridurre i costi, tantomeno del personale. 1.3.Con il terzo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. lamentando che la Corte di appello ha confermato la condanna (e dunque la pena) inflitta in primo grado senza tener conto delle circostanze previste dall'art. 133 cod. pen. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.il primo motivo è manifestamente infondato; 3.2.secondo l'insegnamento di questa Corte, in tema di disciplina processuale pandemica da Covid-19, applicabile sino al 31 dicembre 2022, nel giudizio d'appello non è causa di nullità del decreto di citazione l'omesso avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23-bis del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 14728 del 31/03/2022, Perciballi, Rv. 283179 - 01; Sez. 2, n. 45188 del 14/10/2021, Vermiglio, Rv. 282438 - 01); 3.3.correttamente la Corte di appello ha proceduto in assenza delle parti, non avendo il difensore dell'imputato esercitato la facoltà potestativa di cui all'art. 23-bis, comma 4, dl. n. 137, cit., non condizionata da avvisi non dovuti per legge; 3.4.il secondo motivo deduce la violazione della fattispecie incriminatrice sostanziale ma riguarda la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata dal primo Giudice al pagamento del debito tributario entro il termine previsto dal piano di rateizzazione o, comunque, di tre anni dall'irrevocabilità della sentenza; decisione confermata dalla Corte di appello sul rilievo della genericità delle allegazioni che il ricorrente oggi afferma non essere state prese in considerazione; 3.5.con la dedotta violazione di legge viene, di fatto, allegato il vizio di motivazione non specificato, però, in nessuna delle sue tre possibili articolazioni (carenza, contraddittorietà intrinseca o estrinseca, manifesta illogicità), non essendo compito della Corte di cassazione individuare tra le pieghe del libello difensivo quale specifico vizio motivazionale sia stato dedotto; 3.6.né il ricorrente spiega in che modo la Corte territoriale avrebbe fatto malgoverno della norma incriminatrice (che nulla ha a che vedere con le vicende estintive della pena); 3.7.di qui la genericità del motivo; 3.8.il terzo motivo introduce un argomento (il trattamento sanzionatorio) che non costituiva motivo di appello. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Am