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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2026

Cassazione n. 25164/2026

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la Corte d'appello di Napoli;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte diappello di Napoli di conferma della sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere del 17 maggio 2023, di condanna della stessa in ordine al reato exarticolo 110, 349 c.p.Il ricorso deduce l'unico motivo di mancanza e contraddittorietà dellamotivazione con riguardo alle dichiarazioni del teste Pampena, escusso l'11gennaio 2023, che non avrebbe riferito di cartelli di sequestro visibili lungo tuttoil perimetro dell’edificio interessato dalla misura reale, con incidenza sullaconsapevolezza degli stessi, nonché il vizio di logicità della stessa motivazione.Il ricorso è inammissibile a fronte di adeguata motivazione che valorizza lapresenza lungo tutta la rete di recinzione elettrosaldata dei sigilli in linea con ilverbale stenografico allegato che, a pagina otto, riporta la dichiarazione del testedi polizia giudiziaria che riferisce che i sigilli erano posti vicino la predetta reteelettrosaldata, uno ogni “tot metri” ed a fronte poi del dato per cui l'accessodell'immobile sarebbe stato proprio operato attraverso varchi nella rete; invero,la sentenza richiama la predetta testimonianza, sottolineando come i sigillifossero visibili lungo il perimetro, e in tale quadro l'utilizzo per l’ingresso abusivonell’area, di varchi nella rete elettrosaldata recante i predetti sigilli, confermavala consapevolezza degli stessi.Il ricorso è pertanto inammissibile con condanna della ricorrente al pagamentodelle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Napoli;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte diappello di Napoli di conferma della sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere del 17 maggio 2023, di condanna della stessa in ordine al reato exarticolo 110, 349 c.p.Il ricorso deduce l'unico motivo di mancanza e contraddittorietà dellamotivazione con riguardo alle dichiarazioni del teste Pampena, escusso l'11gennaio 2023, che non avrebbe riferito di cartelli di sequestro visibili lungo tuttoil perimetro dell’edificio interessato dalla misura reale, con incidenza sullaconsapevolezza degli stessi, nonché il vizio di logicità della stessa motivazione.Il ricorso è inammissibile a fronte di adeguata motivazione che valorizza lapresenza lungo tutta la rete di recinzione elettrosaldata dei sigilli in linea con ilverbale stenografico allegato che, a pagina otto, riporta la dichiarazione del testedi polizia giudiziaria che riferisce che i sigilli erano posti vicino la predetta reteelettrosaldata, uno ogni “tot metri” ed a fronte poi del dato per cui l'accessodell'immobile sarebbe stato proprio operato attraverso varchi nella rete; invero,la sentenza richiama la predetta testimonianza, sottolineando come i sigillifossero visibili lungo il perimetro, e in tale quadro l'utilizzo per l’ingresso abusivonell’area, di varchi nella rete elettrosaldata recante i predetti sigilli, confermavala consapevolezza degli stessi.Il ricorso è pertanto inammissibile con condanna della ricorrente al pagamentodelle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25164/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris