Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1005/2011
ECLI:EU:T:2011:633
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62009TJ0426_IT
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA]
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 11 agosto 2009 (procedimento R 1005/2008‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG für Straßenbaustoffe e la Koninklijke BAM Groep NV.
[OSCURATO:PERSONA]
1) Il ricorso è respinto.
2) [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG für Straßenbaustoffe sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Koninklijke BAM Groep NV, ivi comprese, per quanto attiene a quest’ultima, le spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.