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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1005/2011

ECLI:EU:T:2011:633
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62009TJ0426_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa

[OSCURATO:PERSONA]

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 11 agosto 2009 (procedimento R 1005/2008‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG für Straßenbaustoffe e la Koninklijke BAM Groep NV.

[OSCURATO:PERSONA]

1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co.

KG für Straßenbaustoffe sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Koninklijke BAM Groep NV, ivi comprese, per quanto attiene a quest’ultima, le spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62009TJ0426_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 11 agosto 2009 (procedimento R 1005/2008‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG für Straßenbaustoffe e la Koninklijke BAM Groep NV. [OSCURATO:PERSONA] 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG für Straßenbaustoffe sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Koninklijke BAM Groep NV, ivi comprese, per quanto attiene a quest’ultima, le spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1005/2011 — Fons Iuris — Fons Iuris