CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29691/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 2675/26 Ritenuto che i ricorsi introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che nelle sentenze di primo e secondo grado è stata fornita una motivazione adeguata in merito all'accertamento del fatto basato sulla pretestuosità delle querele e denunce sporte nei confronti della persona ingiustamente accusata di minacce e abusi di ufficio (il giudice dell'esecuzione civile del tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) con argomentazioni che non possono ritenersi contraddittorie né basate su alterazioni delle risultanze probatorie, a fronte di censure assolutamente generiche e reiterative di prospettazioni alternative (in particolare il motivo quarto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]); ritenuto che i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] relativi al decorso del termine di 'prescrizione, alla nullità per la trattazione unitaria delle imputazioni ascritte nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 1, n. 27958 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rv. 262252, in tema di non impugnabilità con ricorso per cassazione) di acquisizione tardiva delle S.I.T. acquisite come corpo di reato dopo la chiusura dell'istruttoria in quanto richiamate espressamente nel capo di imputazione, in punto di sopravvenuta depenalizzazione del reato di abuso di ufficio presupposto della calunnia (cfr. Sez. 6, n. 39981 del 17/05/2018, Rv. 273844), in tema di differenze tra il delitto di calunnia e quello di diffamazione sono manifestamente infondate per le ragioni già esposte nella sentenza impugnata del tutto condivisibili; ritenuto che anche i motivi in punto di mancata applicazione dell'art.131-bis c.p, diniego delle circostanze attenuanti generiche, dedotti da entrambi i ricorrenti e in punto di mancata applicazione delle pene sostitutive dedotto nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per assoluta genericità rispetto alle corrette valutazioni operate nella sentenza impugnata, tenuto conto che la procura speciale rilasciata al difensore di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di appello non include alcun riferimento alla richiesta di pene sostitutive; ritenuto che la memoria difensiva con motivi nuovi prodotta per contestare l'inammissibilità del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità, tenuto conto altresì che l'inammissibilità originaria del ricorso non può essere sanata dai motivi nuovi (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, Rv. 275158); ritenuto che nulla è dovuto in relazione alla memoria difensiva ed allegata nota spese depositata dalla parte civile costituita, tenuto conto della superfluità e genericità dei rilievi dedotti, del tutto ininfluenti nel merito della decisione (vedi Sez. U, Ordinanza n.5466 del 28/01/2004; Rv. 226716 Sez. 6, n.9430 del 20/02/2019, Rv. 275882); 2ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. P.Q.M