Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 marzo 2022

Cassazione n. 14224/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8991-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’INTERNO, ope legis rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12; -resistenti - avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2023 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato in fatto e ritenuto in diritto 1.Il sig. [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione il provvedimento del giudice di pace di Roma che decidendo in sede di rinvio - dopo l'annullamento di sposto con ordinanza di questa Corte numero 9444/2021 di accoglimento del ricorso proposto avverso il rigetto l'opposizione all'espulsione proposta dall'odierno ricorrente per essere lo stesso entrato in Italia all'età di anni 16 e non potendo in ragione della medesima essere respinto ne espulso - ha accolto nel merito l’opposizione all’espulsione.

2. La cassazione ordinanza di accoglimento è chiesta sulla base di due motivi che attengono alla pronuncia sulle spese della fase di legittimità, in quanto mancante senza alcuna motivazione sul punto, sia con riguardo alla ritenuta implicita compensazione delle spese di lite, attesa la mancanza di pronuncia sulla questione.

3. Le intimate amministrazioni si sono costituite tardivamente ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale del ricorso ex art. 370, comma 1, cod. proc. civ. .

4. Il ricorso deve essere accolto.

5. Il mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice che, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., avrebbe dovuto provvedervi con la sentenza od altro provvedimento a contenuto decisorio emesso a definizione dello stesso, integra un vizio di omessa pronuncia, riparabile soltanto con l'impugnazione (Cass. 9785/2022; Cass. 4012/2013).

6. Nella specie, il giudice di pace avrebbe dovuto provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, come disposto da Cass.9444/2021, e di quelle del giudizio di rinvio.

7. La mancanza di pronuncia comporta, oltre all’accoglimento del ricorso, la cassazione sul punto dell’ordinanza impugnata ed il rinvio al giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato, affinché provveda anche sulle spese del presente procedimento di legittimità.

PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia al giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso a Roma, nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8991-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’INTERNO, ope legis rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12; -resistenti - avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2023 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato in fatto e ritenuto in diritto 1.Il sig. [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione il provvedimento del giudice di pace di Roma che decidendo in sede di rinvio - dopo l'annullamento di sposto con ordinanza di questa Corte numero 9444/2021 di accoglimento del ricorso proposto avverso il rigetto l'opposizione all'espulsione proposta dall'odierno ricorrente per essere lo stesso entrato in Italia all'età di anni 16 e non potendo in ragione della medesima essere respinto ne espulso - ha accolto nel merito l’opposizione all’espulsione. 2. La cassazione ordinanza di accoglimento è chiesta sulla base di due motivi che attengono alla pronuncia sulle spese della fase di legittimità, in quanto mancante senza alcuna motivazione sul punto, sia con riguardo alla ritenuta implicita compensazione delle spese di lite, attesa la mancanza di pronuncia sulla questione. 3. Le intimate amministrazioni si sono costituite tardivamente ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale del ricorso ex art. 370, comma 1, cod. proc. civ. . 4. Il ricorso deve essere accolto. 5. Il mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice che, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., avrebbe dovuto provvedervi con la sentenza od altro provvedimento a contenuto decisorio emesso a definizione dello stesso, integra un vizio di omessa pronuncia, riparabile soltanto con l'impugnazione (Cass. 9785/2022; Cass. 4012/2013). 6. Nella specie, il giudice di pace avrebbe dovuto provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, come disposto da Cass.9444/2021, e di quelle del giudizio di rinvio. 7. La mancanza di pronuncia comporta, oltre all’accoglimento del ricorso, la cassazione sul punto dell’ordinanza impugnata ed il rinvio al giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato, affinché provveda anche sulle spese del presente procedimento di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia al giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma, nella camera di
Sentenza Cassazione n. 14224/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris