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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 10280/2026

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti con la quale gli imputati erano stati condannati, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ciascuno, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 7, comma 1, D.L. del 2019, n. 4, conv. con la legge n. 26 del 2019, perché, in concorso tra loro, quali congiunti conviventi, al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, nelle domande presentate da [OSCURATO:PERSONA], ometteva di indicare nel patrimonio immobiliare beni immobili per un valore di euro 431869,30 per gli anni 2019 2020 e per un valore di euro 406.176,18 per l'anno 2021, e, sottoscrivendo la [OSCURATO:PERSONA], congiunto convivente, le dichiarazioni sostitutive uniche del 2019, 2020 e 2021 ometteva di indicare di avere percepito contributi comunitari erogati dalla Agea negli anni 2017, 2018 e 2019, e così percepivano indebitamente a titolo di reddito di cittadinanza le somme di euro 6.207,86 per il periodo di aprile 2019 - settembre 2020, euro 1.582,95 per il periodo di dicembre 2020- maggio 2021.

2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi per cassazione gli imputati a mezzo del difensore di fiducia, e ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp.att., cod.proc.pen. 2.1.

Con il primo motivo si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 7, D.L. del 2019, e il vizio motivazionale in relazione alla mancata risposta ai motivi di appello con i quali si argomentava l'insussistenza del reato in quanto l'[OSCURATO:PERSONA] non era tenuto ad indicare nelle DSU dal allegare alla domanda la titolarità dei beni immobili poiché tali cespiti erano stati ceduti in comodato d'uso con regolare contratto, alla convivente per l'esercizio di una azienda agricola, come previsto dall'art. 5 del DPCM 159 del 2013. [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, non era tenuta ad indicare nelle DSU i contributi comunitari dell'Agea in quanto non rientranti nei redditi personali.

In secondo luogo, non avrebbe considerato la corte territoriale, come era stato sollevato, l'abrogazione del reato ad opera della Legge di Bilancio del 2023.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod.pen.

La corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto l'esclusione della causa di non punibilità ritenendo il comportamento degli imputati abituale in assenza di precedenti penali.

2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

4. I ricorsi non sono fondati e vanno rigettati.

Il primo motivo di ricorso risulta infondato sotto tutti gli aspetti.

La corte territoriale, dopo avere richiamato la sentenza di primo grado e riepilogato i motivi di appello, ha preso in esame le censure difensive e le ha disattese con motivazione che, seppur succinta, non può dirsi mancante e/o apparente, ed è anche giuridicamente corretta.

Secondo quando accertati nelle conformi sentenze di merito, gli imputati, congiunti conviventi, avevano concorso nell'ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza con distinte condotte di falso e segnatamente nelle domande, poi accolte, presentate da [OSCURATO:PERSONA], questi aveva omesso di dichiarare la reale consistenza del patrimonio immobiliare e la [OSCURATO:PERSONA], nelle allegate DSU alla domanda, di avere percepito contributi comunitari dall'Agea.

Dagli accertamenti era emerso un patrimonio immobiliare dell'[OSCURATO:PERSONA] di molto superiore alla soglia consentita pari a C 30.000,00, mentre quanto alla posizione della [OSCURATO:PERSONA] era emerso che la stessa aveva stipulato un contratto di comodato avente ad oggetto una parte dei beni immobili dell'[OSCURATO:PERSONA] e che aveva percepito dei contributi comunitari che aveva omesso di inserire nella DSU.

La sentenza impugnata, a fronte della pacifica omissione dei dati rilevanti e segnatamente l'omissione della reale consistenza del patrimonio immobiliare dell'[OSCURATO:PERSONA], a nulla rilevando il contratto di comodato (cfr. pag. 5) e l'omissione di avere percepito i contributi, ha confermato il giudizio di penale responsabilità con motivazione che non è manifestamente illogica ed è corretta in diritto.

L"art. 5 del DPCM, nel definire il patrimonio immobiliare, fa chiaro riferimento alla circostanza che i beni immobili siano intestati a persone fisiche non esercenti l'attività di impresa, là dove il riferimento allo svolgimento dell'attività di impresa deve essere inteso nel senso che l'attività di impresa deve essere svolta dal intestatario persona fisica del bene.

Da cui la conclusione che il contratto di comodato di parte dei beni dell'Armenli non vale a sottrarre quei beni dal calcolo del suo patrimonio nel caso in cui, come è quello in oggetto, i beni in comodato siano gestiti nell'ambito di attività di impresa di soggetti diversi dall'intestatario.

La corte territoriale pur in modo succinto, nel ritenere irrilevante il contratto di comodato, ha disatteso la censura che ora viene nuovamente riproposta.

Allo stesso modo, la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta ad indicare nelle DSU di avere ricevuto contributi economici (contributi Agea) trattandosi di contributi che la medesima quale persona fisica aveva ottenuto.

Né la ricorrente allega circostanze di segno diverso di tal chè il motivo è anche generico.

La tesi dell'abrogazione del reato a far data dal 1 gennaio 2024 è manifestamente infondato alla luce dell'orientamento orami consolidato di questa corte di legittimità.

La questione è stata affrontata da questa Corte di legittimità con recenti pronunce (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Picciano, Rv. 285964 - 01; Sez. 3 n. 37836 del 18/04/2023 e Sez. 3, n.49047 del 2023, non massimate) ove si ripercorre le tappe della riforma volta, in un primo tempo, ad un ridimensionamento dell'istituto del reddito di cittadinanza e alla conseguente eliminazione, in un arco temporale più ampio, della disciplina di cui al d.l. n. 4 del 2019 e successive modificazioni, che hanno affermato che la formale abrogazione dell'indicata norma incriminatrice, disposta dall'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, a far data dall'i gennaio 2024, non integra un'ipotesi di "abolitio criminis", di cui all'art. 2, comma secondo, cod. pen., ma dà luogo a un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, inquadrabile nel disposto di cui all'art. 2, comma terzo, cod. pen., avuto riguardo alla corrispondente incriminazione introdotta dall'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, del tutto sovrapponibile e riferita al reddito di inclusione in sostituzione di quello di cittadinanza (vedi anche Sez. 3, n. 39155 del 24/09/2024, Manco, Rv. 286951 - 01).

5. Il secondo motivo è parimenti infondato.

La Corte territoriale ha correttamente escluso l'applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., dando rilievo alle modalità della condotta, rilevando la reiterazione del reato avendo presentati gli imputati ben due domane per ottenere il reddito di cittadinanza e l'ammontare del danno non di particolare tenuità, tenuto conto dell'ammontare indebitamente percepito (euro 6.207,86 per il periodo di aprile 2019 - settembre 2020, euro 1.582,95 per il periodo di dicembre 2020- maggio 2021) tale per cui l'offesa poteva dirsi di minima entità.

Contrariamente all'assunto difensivo, la corte territoriale non ha negato la speciale causa di non punibilità in ragione dell'abitualità delle condotte, avendo valutato, la corte territoriale ai fini del diniego, gli elementi di cui all'art. 133 comma 1 cod.pen. come sopra evidenziato.

6. I ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 13/01/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti con la quale gli imputati erano stati condannati, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ciascuno, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 7, comma 1, D.L. del 2019, n. 4, conv. con la legge n. 26 del 2019, perché, in concorso tra loro, quali congiunti conviventi, al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, nelle domande presentate da [OSCURATO:PERSONA], ometteva di indicare nel patrimonio immobiliare beni immobili per un valore di euro 431869,30 per gli anni 2019 2020 e per un valore di euro 406.176,18 per l'anno 2021, e, sottoscrivendo la [OSCURATO:PERSONA], congiunto convivente, le dichiarazioni sostitutive uniche del 2019, 2020 e 2021 ometteva di indicare di avere percepito contributi comunitari erogati dalla Agea negli anni 2017, 2018 e 2019, e così percepivano indebitamente a titolo di reddito di cittadinanza le somme di euro 6.207,86 per il periodo di aprile 2019 - settembre 2020, euro 1.582,95 per il periodo di dicembre 2020- maggio 2021. 2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi per cassazione gli imputati a mezzo del difensore di fiducia, e ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp.att., cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 7, D.L. del 2019, e il vizio motivazionale in relazione alla mancata risposta ai motivi di appello con i quali si argomentava l'insussistenza del reato in quanto l'[OSCURATO:PERSONA] non era tenuto ad indicare nelle DSU dal allegare alla domanda la titolarità dei beni immobili poiché tali cespiti erano stati ceduti in comodato d'uso con regolare contratto, alla convivente per l'esercizio di una azienda agricola, come previsto dall'art. 5 del DPCM 159 del 2013. [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, non era tenuta ad indicare nelle DSU i contributi comunitari dell'Agea in quanto non rientranti nei redditi personali. In secondo luogo, non avrebbe considerato la corte territoriale, come era stato sollevato, l'abrogazione del reato ad opera della Legge di Bilancio del 2023. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod.pen. La corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto l'esclusione della causa di non punibilità ritenendo il comportamento degli imputati abituale in assenza di precedenti penali. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 4. I ricorsi non sono fondati e vanno rigettati. Il primo motivo di ricorso risulta infondato sotto tutti gli aspetti. La corte territoriale, dopo avere richiamato la sentenza di primo grado e riepilogato i motivi di appello, ha preso in esame le censure difensive e le ha disattese con motivazione che, seppur succinta, non può dirsi mancante e/o apparente, ed è anche giuridicamente corretta. Secondo quando accertati nelle conformi sentenze di merito, gli imputati, congiunti conviventi, avevano concorso nell'ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza con distinte condotte di falso e segnatamente nelle domande, poi accolte, presentate da [OSCURATO:PERSONA], questi aveva omesso di dichiarare la reale consistenza del patrimonio immobiliare e la [OSCURATO:PERSONA], nelle allegate DSU alla domanda, di avere percepito contributi comunitari dall'Agea. Dagli accertamenti era emerso un patrimonio immobiliare dell'[OSCURATO:PERSONA] di molto superiore alla soglia consentita pari a C 30.000,00, mentre quanto alla posizione della [OSCURATO:PERSONA] era emerso che la stessa aveva stipulato un contratto di comodato avente ad oggetto una parte dei beni immobili dell'[OSCURATO:PERSONA] e che aveva percepito dei contributi comunitari che aveva omesso di inserire nella DSU. La sentenza impugnata, a fronte della pacifica omissione dei dati rilevanti e segnatamente l'omissione della reale consistenza del patrimonio immobiliare dell'[OSCURATO:PERSONA], a nulla rilevando il contratto di comodato (cfr. pag. 5) e l'omissione di avere percepito i contributi, ha confermato il giudizio di penale responsabilità con motivazione che non è manifestamente illogica ed è corretta in diritto. L"art. 5 del DPCM, nel definire il patrimonio immobiliare, fa chiaro riferimento alla circostanza che i beni immobili siano intestati a persone fisiche non esercenti l'attività di impresa, là dove il riferimento allo svolgimento dell'attività di impresa deve essere inteso nel senso che l'attività di impresa deve essere svolta dal intestatario persona fisica del bene. Da cui la conclusione che il contratto di comodato di parte dei beni dell'Armenli non vale a sottrarre quei beni dal calcolo del suo patrimonio nel caso in cui, come è quello in oggetto, i beni in comodato siano gestiti nell'ambito di attività di impresa di soggetti diversi dall'intestatario. La corte territoriale pur in modo succinto, nel ritenere irrilevante il contratto di comodato, ha disatteso la censura che ora viene nuovamente riproposta. Allo stesso modo, la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta ad indicare nelle DSU di avere ricevuto contributi economici (contributi Agea) trattandosi di contributi che la medesima quale persona fisica aveva ottenuto. Né la ricorrente allega circostanze di segno diverso di tal chè il motivo è anche generico. La tesi dell'abrogazione del reato a far data dal 1 gennaio 2024 è manifestamente infondato alla luce dell'orientamento orami consolidato di questa corte di legittimità. La questione è stata affrontata da questa Corte di legittimità con recenti pronunce (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Picciano, Rv. 285964 - 01; Sez. 3 n. 37836 del 18/04/2023 e Sez. 3, n.49047 del 2023, non massimate) ove si ripercorre le tappe della riforma volta, in un primo tempo, ad un ridimensionamento dell'istituto del reddito di cittadinanza e alla conseguente eliminazione, in un arco temporale più ampio, della disciplina di cui al d.l. n. 4 del 2019 e successive modificazioni, che hanno affermato che la formale abrogazione dell'indicata norma incriminatrice, disposta dall'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, a far data dall'i gennaio 2024, non integra un'ipotesi di "abolitio criminis", di cui all'art. 2, comma secondo, cod. pen., ma dà luogo a un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, inquadrabile nel disposto di cui all'art. 2, comma terzo, cod. pen., avuto riguardo alla corrispondente incriminazione introdotta dall'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, del tutto sovrapponibile e riferita al reddito di inclusione in sostituzione di quello di cittadinanza (vedi anche Sez. 3, n. 39155 del 24/09/2024, Manco, Rv. 286951 - 01). 5. Il secondo motivo è parimenti infondato. La Corte territoriale ha correttamente escluso l'applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., dando rilievo alle modalità della condotta, rilevando la reiterazione del reato avendo presentati gli imputati ben due domane per ottenere il reddito di cittadinanza e l'ammontare del danno non di particolare tenuità, tenuto conto dell'ammontare indebitamente percepito (euro 6.207,86 per il periodo di aprile 2019 - settembre 2020, euro 1.582,95 per il periodo di dicembre 2020- maggio 2021) tale per cui l'offesa poteva dirsi di minima entità. Contrariamente all'assunto difensivo, la corte territoriale non ha negato la speciale causa di non punibilità in ragione dell'abitualità delle condotte, avendo valutato, la corte territoriale ai fini del diniego, gli elementi di cui all'art. 133 comma 1 cod.pen. come sopra evidenziato. 6. I ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 13/01/2026
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