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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32851/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 30/11/2021 della Corte di Appello di Firenzei; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La corte di appello di Firenze, con sentenza del 30 novembre 2021, confermava la snetenza del tribunale di Siena, del 4 ottobre 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 2 del Dlgs. 74/2000. é/

2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo quattro motivi di impugnazione.

1. Con il primo motivo deduce vizi di motivazione in ordine all'accertamento inerente la falsità delle fatture.

Si contesta, con riferimento al teste Frascolla, che in ordine alla sua deposizione si sia raggiunta una prova idonea a sostenere l'accusa, in quanto non avrebbe fornito alcun dato certo ma solo riferito del metodo di svolgimento dell'indagine, riferendo altresì che quanto al ritenuto metodo d'azione, per cui l'imputato emetteva assegni senza pagarli, esso non sarebbe stato accertato.

Vi sarebbe quindi un dubbio almeno per i pagamenti eseguiti a favore della società Acquaplus.

Si aggiunge che la corte avrebbe ritenuto la falsità delle fatture rilasciate dalla società Acquaplus, [OSCURATO:SOCIETA]. e Peccerillo sulla base di meri indizi.

E i giudici non avrebbero spiegato le ragioni per cui avrebbero condiviso la tesi accusatoria.

Sarebbero altresì non condivisibili le motivazioni sulla falsità di fatture della ditta [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]; in particolare la corte di appello non avrebbe illustrato la certezza della ritenuta "difformità grafica" o della artigianalità della fattura, non indicando quali fatture sarebbero genuine e quali no.

Limitandosi al riguardo ad aderire alle scelte investigative del teste Frascolla, che avrebbe preso secondo la propria discrezione una fattura per ogni fornitore, ritenendola genuina, confrontandola poi quale "campione" con le altre.

Si contesta inoltre che circostanze indiziarie inerenti il formato font e il layout di fatture confrontate con quelle a "campione" possano fondare con certezza un giudizio di falsità delle medesime.

2. Con il secondo motivo rappresenta vizi di motivazione circa l'accertamento di falsità delle fatture della ditta Agush.

Si contesta la tesi della corte per cui la ditta Agush, in quanto evasore totale.non avrebbe mai fatturato i propri lavori.

Sia perché la circostanza circa il carattere di evasore totale - dipenderebbe solo da una dichiaraizone del Frascolla, priva di riscontri t) documentali, sia perché nell'occasione di interesse il Mesce avrebbe comunque preteso il rilascio di fattura e, tuttavia, essendo la ditta Agush un evasore totale, sarebbe verosimile una tenuta della contabilità non precisa e quindi si spiegherebbe la difformità tra una fattura e un'altra.

Non dipendente quindi da iniziative del Mesce.

La corte poi, nell'analisi della genuinità o meno della fattura avrebbe solo valutato in sintesi la veste grafica, e non avrebbe analizzato la descrizione della prestazione effettuata e indicata in fattura né la somma recata in fattura e la corrispondneza con quanto pagato dal Mesce e incassato dai fornitori.

E nulla si sarebbe detto sulla possibilità, sostenuta dalla difesa, che le fatture considerate, pur nella diversa veste grafica / potessero risultare genuine.

3. Con il terzo motivo deduce i vizi di motivazione sulla inesistenza delle prestazioni indicate in fattura.

Il teste Frascolla avrebbe riferito di non avere mai approfondito il tema della effettiva realizzazione delle prestazioni indicate in fattura.

Con la conseguenza per cui l'imputato non potrebbe ritenersi responsabile oltre ogni ragionevole dubbio.

4. Con il quarto motivo deduce vizi di motivazione in ordine alla testimonianza del teste Garofalo.

La corte non avrebbe spiegato le ragioni del giudizio di irrilevanza del teste Garofalo.

Omettendo così di esaminare la relativa deposizione.

In particolare, la corte / a fronte delle dichiarazioni del Garofalo e pur ritenendo sussistenti i rapporti intercorsi tra l'imputato e i fornitori e pur a fronte del riconoscimento, da parte della Agenzia delle Entrate, come veritiere, delle fatture, avrebbe compiuto un salto logico sostenendo che il Mesce le avrebbe duplicate.

Cosicchè sarebbe stato necessario allora un accesso sull'immobile della società del Mesce, per accertare il valore dei lavori edilizi realizzati, che invece manca.

Si contesta infine, come l'assunto motivazionale faccia solo perno sulla veste grafica delle fatture, senza neppure citare la norma che imporrebbe l'immutabilità di tale veste grafica.

E la tesi difensiva per cui l'imputato avrebbe pagato in contanti, salvo poi richiedere le fatture ai suoi fornitori, sarebbe valida ma scartata dalla corte di appello senza motivazione.

Così da non giustificare la condanna oltre ogni ragionevole dubbio.

Mancherebbe poi la prova dell'elemento soggettivo a fronte di prestazioni realmente realizzate. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi tre motivi, avendo riguardo al comune tema dell'accertamento fl della falsità delle fatture contestate, appaiono omogenei e meritano una trattazione unitaria.

Le censure sono innanzitutto espressive di un confronto poco puntuale con le argomentazioni dei giudici di appello.

Incorrendo in tal modo in un vizio di carenza di specificità, alla luce del principio per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Infatti, difformemente da quanto sostenuto dalla difesa, il costrutto motivazionale non poggia esclusivamente sulla analisi della veste grafica delle fatture, bensì si articola su una complessiva valutazione di dati processuali.

In particolare, posto che si tratta di un caso di cd.

"doppia conforme", i giudici del merito hanno evidenziato che, innanzitutto, la tesi della falsità delle fatture poggia sulle stesse dichiarazioni di taluni dei soggetti apparentemente emittenti, coniugandosi a tale dato altre considerazioni, invero ragionevoli, che valorizzano non solo - come tende invece a prospettare il ricorrente - la veste grafica delle fatture, non corrispondente con quelle ritenute e riconosciute come originali, ma anche l'inverosimiglianza dei contenuti delle fatture stesse alla luce della tipologia dell'ente emittente; cui si accompagna, altresì, la ragionata confutazione delle tesi alternative proposte, che appaiono alquanto "remote" e quindi inidonee a fondare la ritenuta violazione, in sostanza, del principio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio".

Posto che, come noto, la regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio» impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (cfr. in motivazione Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017 Rv. 270299 - 01 Albano; Sez. 1, n. 1792 del 03/03/2010, Giampà; Sez. 1, n. 23813 del 08/05/009, Manickam).

E al riguardo, benchè del tutto preetermesse nella critica riportata in ricorso, le argomentazioni dei giudici, confutanti le ricostruzioni difensive, paiono assolutamente coerenti e tali da relegare le prospettazioni difensive sul punto sul piano della mera assertività oltre che , illogicità.

Tra queste riva quella per cui l'imputato avrebbe prima pagato in contanti e poi ottenuto fatture, siccome essa si scontra con l'obiezione per cui le fatture avrebbero dovuto essere effettivamente emesse dalla ditte ( e non disconosciute in gran parte) ed avere anche la medesima veste grafica, né si spiegherebbe, in tal caso, l'affermazione dell'imputato di avere pagato invece talune fatture in assegni, piuttosto che in contanti.

L'altra prospettazione, - che invero mina di per sé la sua intrinseca fondatezza, ove si osservi che viene posta dall'imputato con ricostruzione ulteriore, e dunque perplessa, rispetto alla prima -, secondo la quale ì'imputato avrebbe pagato ma non ottenuto fatture, cade davanti al logico rilievo della inverosimiglianza di più pagamenti, per somme elevate, operati prima di ottenere fattura.

2. Infine, è manifestamente infondato il quarto motivo, atteso che nel quadro delle complessive considerazioni sopra sintetizzate, i giudici hanno fornito una motivazione che appare coerente anche con la testimonianza del Garofalo - circa lavori effettivamente svolti presso la A.S.

Arredosalotto del Mesce -, nella misura in cui hanno riconosciuto che vi sono state talune prestazioni effettivamente svolte in favore della A.S. [OSCURATO:PERSONA], con correlative genuine fatture, ma nel contempo, in linea con il generale quadro sopra accusatorio delineato, hanno congruamente condiviso la coerente spiegazione di cui alla prima sentenza, in ordine alla intervenuta duplicazione, da parte dell'imputato dell'unica fattura emessa dai fornitori interessati, in rapporti con la società del ricorrente.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 30/11/2021 della Corte di Appello di Firenzei; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La corte di appello di Firenze, con sentenza del 30 novembre 2021, confermava la snetenza del tribunale di Siena, del 4 ottobre 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 2 del Dlgs. 74/2000. é/ 2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo quattro motivi di impugnazione. 1. Con il primo motivo deduce vizi di motivazione in ordine all'accertamento inerente la falsità delle fatture. Si contesta, con riferimento al teste Frascolla, che in ordine alla sua deposizione si sia raggiunta una prova idonea a sostenere l'accusa, in quanto non avrebbe fornito alcun dato certo ma solo riferito del metodo di svolgimento dell'indagine, riferendo altresì che quanto al ritenuto metodo d'azione, per cui l'imputato emetteva assegni senza pagarli, esso non sarebbe stato accertato. Vi sarebbe quindi un dubbio almeno per i pagamenti eseguiti a favore della società Acquaplus. Si aggiunge che la corte avrebbe ritenuto la falsità delle fatture rilasciate dalla società Acquaplus, [OSCURATO:SOCIETA]. e Peccerillo sulla base di meri indizi. E i giudici non avrebbero spiegato le ragioni per cui avrebbero condiviso la tesi accusatoria. Sarebbero altresì non condivisibili le motivazioni sulla falsità di fatture della ditta [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]; in particolare la corte di appello non avrebbe illustrato la certezza della ritenuta "difformità grafica" o della artigianalità della fattura, non indicando quali fatture sarebbero genuine e quali no. Limitandosi al riguardo ad aderire alle scelte investigative del teste Frascolla, che avrebbe preso secondo la propria discrezione una fattura per ogni fornitore, ritenendola genuina, confrontandola poi quale "campione" con le altre. Si contesta inoltre che circostanze indiziarie inerenti il formato font e il layout di fatture confrontate con quelle a "campione" possano fondare con certezza un giudizio di falsità delle medesime. 2. Con il secondo motivo rappresenta vizi di motivazione circa l'accertamento di falsità delle fatture della ditta Agush. Si contesta la tesi della corte per cui la ditta Agush, in quanto evasore totale.non avrebbe mai fatturato i propri lavori. Sia perché la circostanza circa il carattere di evasore totale - dipenderebbe solo da una dichiaraizone del Frascolla, priva di riscontri t) documentali, sia perché nell'occasione di interesse il Mesce avrebbe comunque preteso il rilascio di fattura e, tuttavia, essendo la ditta Agush un evasore totale, sarebbe verosimile una tenuta della contabilità non precisa e quindi si spiegherebbe la difformità tra una fattura e un'altra. Non dipendente quindi da iniziative del Mesce. La corte poi, nell'analisi della genuinità o meno della fattura avrebbe solo valutato in sintesi la veste grafica, e non avrebbe analizzato la descrizione della prestazione effettuata e indicata in fattura né la somma recata in fattura e la corrispondneza con quanto pagato dal Mesce e incassato dai fornitori. E nulla si sarebbe detto sulla possibilità, sostenuta dalla difesa, che le fatture considerate, pur nella diversa veste grafica / potessero risultare genuine. 3. Con il terzo motivo deduce i vizi di motivazione sulla inesistenza delle prestazioni indicate in fattura. Il teste Frascolla avrebbe riferito di non avere mai approfondito il tema della effettiva realizzazione delle prestazioni indicate in fattura. Con la conseguenza per cui l'imputato non potrebbe ritenersi responsabile oltre ogni ragionevole dubbio. 4. Con il quarto motivo deduce vizi di motivazione in ordine alla testimonianza del teste Garofalo. La corte non avrebbe spiegato le ragioni del giudizio di irrilevanza del teste Garofalo. Omettendo così di esaminare la relativa deposizione. In particolare, la corte / a fronte delle dichiarazioni del Garofalo e pur ritenendo sussistenti i rapporti intercorsi tra l'imputato e i fornitori e pur a fronte del riconoscimento, da parte della Agenzia delle Entrate, come veritiere, delle fatture, avrebbe compiuto un salto logico sostenendo che il Mesce le avrebbe duplicate. Cosicchè sarebbe stato necessario allora un accesso sull'immobile della società del Mesce, per accertare il valore dei lavori edilizi realizzati, che invece manca. Si contesta infine, come l'assunto motivazionale faccia solo perno sulla veste grafica delle fatture, senza neppure citare la norma che imporrebbe l'immutabilità di tale veste grafica. E la tesi difensiva per cui l'imputato avrebbe pagato in contanti, salvo poi richiedere le fatture ai suoi fornitori, sarebbe valida ma scartata dalla corte di appello senza motivazione. Così da non giustificare la condanna oltre ogni ragionevole dubbio. Mancherebbe poi la prova dell'elemento soggettivo a fronte di prestazioni realmente realizzate. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi tre motivi, avendo riguardo al comune tema dell'accertamento fl della falsità delle fatture contestate, appaiono omogenei e meritano una trattazione unitaria. Le censure sono innanzitutto espressive di un confronto poco puntuale con le argomentazioni dei giudici di appello. Incorrendo in tal modo in un vizio di carenza di specificità, alla luce del principio per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Infatti, difformemente da quanto sostenuto dalla difesa, il costrutto motivazionale non poggia esclusivamente sulla analisi della veste grafica delle fatture, bensì si articola su una complessiva valutazione di dati processuali. In particolare, posto che si tratta di un caso di cd. "doppia conforme", i giudici del merito hanno evidenziato che, innanzitutto, la tesi della falsità delle fatture poggia sulle stesse dichiarazioni di taluni dei soggetti apparentemente emittenti, coniugandosi a tale dato altre considerazioni, invero ragionevoli, che valorizzano non solo - come tende invece a prospettare il ricorrente - la veste grafica delle fatture, non corrispondente con quelle ritenute e riconosciute come originali, ma anche l'inverosimiglianza dei contenuti delle fatture stesse alla luce della tipologia dell'ente emittente; cui si accompagna, altresì, la ragionata confutazione delle tesi alternative proposte, che appaiono alquanto "remote" e quindi inidonee a fondare la ritenuta violazione, in sostanza, del principio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio". Posto che, come noto, la regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio» impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (cfr. in motivazione Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017 Rv. 270299 - 01 Albano; Sez. 1, n. 1792 del 03/03/2010, Giampà; Sez. 1, n. 23813 del 08/05/009, Manickam). E al riguardo, benchè del tutto preetermesse nella critica riportata in ricorso, le argomentazioni dei giudici, confutanti le ricostruzioni difensive, paiono assolutamente coerenti e tali da relegare le prospettazioni difensive sul punto sul piano della mera assertività oltre che , illogicità. Tra queste riva quella per cui l'imputato avrebbe prima pagato in contanti e poi ottenuto fatture, siccome essa si scontra con l'obiezione per cui le fatture avrebbero dovuto essere effettivamente emesse dalla ditte ( e non disconosciute in gran parte) ed avere anche la medesima veste grafica, né si spiegherebbe, in tal caso, l'affermazione dell'imputato di avere pagato invece talune fatture in assegni, piuttosto che in contanti. L'altra prospettazione, - che invero mina di per sé la sua intrinseca fondatezza, ove si osservi che viene posta dall'imputato con ricostruzione ulteriore, e dunque perplessa, rispetto alla prima -, secondo la quale ì'imputato avrebbe pagato ma non ottenuto fatture, cade davanti al logico rilievo della inverosimiglianza di più pagamenti, per somme elevate, operati prima di ottenere fattura. 2. Infine, è manifestamente infondato il quarto motivo, atteso che nel quadro delle complessive considerazioni sopra sintetizzate, i giudici hanno fornito una motivazione che appare coerente anche con la testimonianza del Garofalo - circa lavori effettivamente svolti presso la A.S. Arredosalotto del Mesce -, nella misura in cui hanno riconosciuto che vi sono state talune prestazioni effettivamente svolte in favore della A.S. [OSCURATO:PERSONA], con correlative genuine fatture, ma nel contempo, in linea con il generale quadro sopra accusatorio delineato, hanno congruamente condiviso la coerente spiegazione di cui alla prima sentenza, in ordine alla intervenuta duplicazione, da parte dell'imputato dell'unica fattura emessa dai fornitori interessati, in rapporti con la società del ricorrente. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
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