Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 02963/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe che li ha riconosciuti colpevoli del reato di cui agli artt. 99 comma 4, 110 56 624, 625 nn. 2) e 7) cod. pen., per avere, in concorso con fra loro, compiuto atti diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di un'autovettura 'parcheggiata sulla pubblica via, forzandone la serratura, non riuscendo nell'intento per cause esterne allo loro volontà.

Formulano due motivi.

Con il primo, da un lato, lamentano il mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 625 bis cod. pen. sulle contestate aggravanti, dall'altro, censurano la motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto, ritenendola illogica e fondata su meri stereotipi.

Con il secondo, lamentano la violazione del disposto dell'art. 62 bis cod. pen. e del vizio di motivazione, per non avere la Corte di appello riconosciuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, senza dare adeguata motivazione.

Il primo motivo è inammissibile.

Entrambi i profili difettano di pertinenza censoria.

Non solo, infatti, la circostanza di cui all'art. 625 bis cod. pen. non è stata riconosciuta, ma i ricorrenti non allegano la sussistenza dei presupposti normativi della diminuente.

Né chiariscono per quali ragioni la motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto sarebbe illogica o connotata da manifesta contraddittorietà.

Il secondo motivo è inammissibile.

Dimenticano, infatti, i ricorrenti che l'art.69, comma 4 cod. pen. stabilisce il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata (cfr. Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522) e che, in ogni caso, il giudizio di equivalenza, anche rispetto alle altre circostanze aggravanti ritenute è stato adeguatamente motivato dalla Corte, che ha fatto ri,corso ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen..

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. , P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della so ma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 6 ottobre 2021 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe che li ha riconosciuti colpevoli del reato di cui agli artt. 99 comma 4, 110 56 624, 625 nn. 2) e 7) cod. pen., per avere, in concorso con fra loro, compiuto atti diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di un'autovettura 'parcheggiata sulla pubblica via, forzandone la serratura, non riuscendo nell'intento per cause esterne allo loro volontà. Formulano due motivi. Con il primo, da un lato, lamentano il mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 625 bis cod. pen. sulle contestate aggravanti, dall'altro, censurano la motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto, ritenendola illogica e fondata su meri stereotipi. Con il secondo, lamentano la violazione del disposto dell'art. 62 bis cod. pen. e del vizio di motivazione, per non avere la Corte di appello riconosciuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, senza dare adeguata motivazione. Il primo motivo è inammissibile. Entrambi i profili difettano di pertinenza censoria. Non solo, infatti, la circostanza di cui all'art. 625 bis cod. pen. non è stata riconosciuta, ma i ricorrenti non allegano la sussistenza dei presupposti normativi della diminuente. Né chiariscono per quali ragioni la motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto sarebbe illogica o connotata da manifesta contraddittorietà. Il secondo motivo è inammissibile. Dimenticano, infatti, i ricorrenti che l'art.69, comma 4 cod. pen. stabilisce il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata (cfr. Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522) e che, in ogni caso, il giudizio di equivalenza, anche rispetto alle altre circostanze aggravanti ritenute è stato adeguatamente motivato dalla Corte, che ha fatto ri,corso ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. , P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della so ma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2021 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 02963/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris