CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 luglio 2025
Cassazione n. 34561/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
v. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso la sentenza in data 18/2/2026 della Corte di Appello di Bresciavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensidell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinviodella sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 18 febbraio 2026 laCorte di Appello di Brescia, in accoglimento della richiesta concordata dalle parti,in parziale riforma della sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data24 luglio 2025 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della medesimacittà, ha:- riqualificato il fatto di cui al capo 4 della rubrica delle imputazioninell’ipotesi originaria di cui agli artt. 628, commi 1 e 3, cod. pen.;- rideterminato il trattamento sanzionatorio dell’imputato così comeconcordato;- revocato la dichiarazione di abitualità nel reato dell’imputato e laconseguente assegnazione a pena espiata ad una colonia agricola o a una casa dilavoro;- confermato nel resto la sentenza impugnata con la quale era stataaffermata la penale responsabilità dell’imputato in relazione ai seguenti reati:delitto di cui all’art. 641 cod. pen. (capo 1 della rubrica delle imputazioni), delittidi cui agli artt. artt. 61, nn. 1 e 2, 81, comma 2, 581, e 612 comma 2 cod. pen.(capo 2), delitto di cui agli artt. 61 n. 2 e 635 cod. pen. (capo 3), delitti di cuiagli artt. 61 n. 2, 81 comma 2, 339, 582, 583-quinquies, 585, 628, commi 1 e 3cod. pen. (capo 4), delitti di cui agli artt. 61 n. 2, 81 comma 2, 339, 582, 583-quinquies e 585 cod. pen. (capo 5) e delitti di cui agli artt. 61 n. 2, 81, 595comma 1, 612 comma 2 e 604-ter cod. pen. (capo 6).2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensoredell'imputato, deducendo con motivo unico, violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazionedell’articolo 129 cod. proc. pen., poiché, nell’accogliere il concordato propostodalle parti, i giudici di appello non hanno dichiarato il non doversi procedere neiconfronti dell’imputato per i reati di minaccia e percosse di cui al capo 2 dellarubrica delle imputazioni per difetto della condizione di procedibilità.Evidenza al riguardo il ricorrente che nel verbale sottoscritto dalla personaoffesa, se pur denominato “verbale di ricezione querela”, non è contenutaespressa dichiarazione di volontà di punizione del colpevole, volontà che non puòessere desunta dalla mera riserva di costituirsi parte civile nell’istaurandoprocedimento penale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. In via preliminare ed assorbente deve, infatti, evidenziarsi che partericorrente lamenta la mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. dopoavere fatto accesso ad una richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.che è stata accolta nei termini indicati dalle parti.Sebbene risulti, non solo dall’atto di appello ma anche dalla sentenzaimpugnata, che l’imputato aveva richiesto l’emissione di pronuncia di sentenza dinon doversi procedere per carenza della condizione di procedibilità in relazione aireati di minaccia, percosse e di diffamazione di cui rispettivamente ai capi 2 e 6della rubrica delle imputazioni, occorre tuttavia evidenziare che in fase dideterminazione della pena tale motivo di gravame risulta essere statoimplicitamente rinunciato atteso che il trattamento sanzionatorio concordato hariguardato tutti i reati in contestazione.Al riguardo, deve essere ricordato che questa Corte ha già avuto modoreiteratamente di chiarire che «In tema di concordato in appello, è ammissibile ilricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenutodifforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianzerelative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzioneinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quellaprevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv.278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n.30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).Tale orientamento ha, innanzitutto, trovato importante conferma in tempipiù recenti nella pronuncia delle Sezioni Unite “Fazio” di questa Corte (Sez. U, n.19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 284481-01).Infatti, sebbene la predetta sentenza si sia occupata della questione relativaal se, nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello, èproponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione diestinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia ditale sentenza, non sfugge che le Sezioni Unite hanno ben inteso differenziare laquestione della situazione alle stesse proposta rispetto alle altre cause chepossono dar luogo ad una pronuncia ex 129 cod. proc. pen. tra le quali non puòche essere fatta rientrare quella della proposizione di una valida querela(questione tutt’altro che pacifica nel caso in esame laddove ci si trova pursempre in presenza di un atto intestato come “verbale di ricezione di querelaorale” e nel quale la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha testualmente affermato "Miriservo la costituzione di parte civile nell'instaurando procedimento penale", conciò evidentemente manifestando la volontà che si proceda a carico deiresponsabili del reato).Scrivono al riguardo le Sezioni Unite “Fazio” (par. 8) – dopo averepositivamente risolto la questione relativa alla possibilità di far valere ancheall’esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. la prescrizione del reatomaturata in epoca antecedente alla pronuncia della relativa sentenza - «Laconclusione illustrata […] non è in contrasto con la tradizionale e tralatiziaaffermazione della giurisprudenza di legittimità secondo la quale il giudice disecondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivaresul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art.129 c.p.p. […] perché […] una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi diappello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia».In sostanza, se l’imputato ha appellato la sentenza sostenendo l’assenza diuna formale querela che renderebbe improcedibili alcuni dei reati incontestazione (questione controversa nel caso in esame) e successivamente, perottenere il concordato sulla pena, ha sostanzialmente rinunciato a quei motivi,entra in gioco il principio devolutivo nel giudizio di appello con la conseguenzache la rinuncia ha sottratto la valutazione di quel punto alla cognizione dellaCorte territoriale.L’orientamento sopra descritto ha poi trovato conferma in altra recentissimasentenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 2647 del 10/07/2025, dep. 2026, Bira,Rv. 289005-01), che pur occupandosi di una questione diversa, ha poitestualmente affermato (par. 9) (anche richiamando la sentenza “Mariniello”sopra citata) «Risulta pacifico nella giurisprudenza di legittimità l'orientamentosecondo cui con l'impugnazione avverso la sentenza che ratifica il concordatopossono essere fatti valere: 1) i vizi che attengono all'accordo e, in particolare,quelli relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato eal consenso espresso dal procuratore generale sulla richiesta; 2) il contenutodifforme della pronuncia del giudice, rispetto alla richiesta di concordato; 3)l'applicazione di una pena illegale; 4) la prescrizione intervenuta prima dellasentenza che abbia convalidato l'accordo, non rilevata dal giudice di appello,restando precluse le censure relative ai motivi rinunciati o, ancora, alla mancatavalutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.».3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 23/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI