CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024
Cassazione n. 46440/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04V2PC8) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 1/ RG 19647 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché contenenti mere formule di stile prive di qualsiasi confronto con gli elementi di prova su cui la sentenza impugnata ha fondato la responsabilità del ricorrente, consistita in una pericolosa fuga in auto davanti all'alt degli operanti, adottando argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (pagg. 2 e 3). Ritenuto che la Corte di merito ha dato puntuale conto del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche alle pagine 3 e 4, valorizzando soprattutto la negativa personalità dell'imputato, rispetto alle quali non è stato addotto alcun elemento favorevole; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 La Consigliera tensora [OSCURATO:PERSONA]