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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43714/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 21/09/202.1, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di SAVONA, in data 10/09/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 646 CP.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della messa alla prova, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

Il ricorso è inammissibile.

Quanto al primo motivo, la Corte non ha formulato alcuna prognosi favorevole in ragione della gravità del fatto, giudizio di merito impeditivo della messa alla prova (art. 464 quater comma 3 cpp) Le circostanze attenuanti generiche non sono state riconosciute tenuto conto della cospicua entità dei danni e della intensità del dolo, circostanze che senza vizi logici hanno condotto la Corte a non ritenere di concedere il beneficio della sospensione condizionale ,stante la prognosi sfavorevole di recidiva.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 21/09/202.1, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di SAVONA, in data 10/09/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 646 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della messa alla prova, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte non ha formulato alcuna prognosi favorevole in ragione della gravità del fatto, giudizio di merito impeditivo della messa alla prova (art. 464 quater comma 3 cpp) Le circostanze attenuanti generiche non sono state riconosciute tenuto conto della cospicua entità dei danni e della intensità del dolo, circostanze che senza vizi logici hanno condotto la Corte a non ritenere di concedere il beneficio della sospensione condizionale ,stante la prognosi sfavorevole di recidiva. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così
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