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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 26821/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 32938-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N. 32938/2018 Cron.

Rep.

Ud. 27/06/2023 [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 771/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/09/2018 R.G.N. 89/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Bologna, in riforma del la sentenza di primo grado, ha rigettato l’opposizione avverso l’avviso di addebito per contributi omessi in danno di undici lavoratori addetti allo sportello , le cui prestazioni erano state fittiziamente formalizzate con contratti di “ collaborazione a prog ramma o fase di esso” stipulati da [OSCURATO:SOCIETA]., società concessionaria delle scommesse ippiche, convertitiin contratto a progetto all’entrata in vigore della legge n.92/2012;

2. la cassazion e della sentenza è domandata dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso, affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato con memoria;

3. l'INPS, anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., non ha svolto attività difensiva; [OSCURATO:PERSONA]

4. i l prim o motivo, con il quale la parte ricorrente si duole dell’erronea disciplina applicata dalla Corte di merito alle prestazioni lavorative per cui è causa, vigente ratione temporis – reclamando la corretta applicazione dell’art.63 d.lgs. n.276 del 2003 nel testo previgente alla riforma introdotta con legge n.92 del 2012 –non coglie nel segno perché la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del dettato normativo antecedente alla citata riforma del 2012;

5. la Corte territ oriale, con apprezzamento in fatto insindacabile in questa sede, ha escluso la specificità dei progetti perché meramente descrittivi, in modo anche generico, delle mansioni affidate agli sportellisti e integranti la precipua attività d’impresa in cui si sostanzia l'oggetto sociale - la raccolta delle scommesse - ha accertato che le mansioni alle quali erano assegnati gli addetti al progetto esaurivano, in sostanza, l'attività aziendale sicché, come emerso dal compendio probatorio , non solo non vi era uno specifico progetto mai collaboratori sostanzialmente eseguivano il servizio offerto dalla società concessionaria delle scommesse ippiche e di altri eventi sportivi di SNAI;

6. ebbene, così cristallizzato in fatto l’accertamento, la Corte di merito nella regola di giudizio applicata ha fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di omissione contributiva in riferimento a contratti a progetto non riconducibili a progetti specifici ( v., fra tante, Cass.n. 2854 del 2020ed ivi ulteriori precedenti; v. anche Cass. n. 4182 del 2021);

7. va, dunque, ribadito c he i n tema di lavoro a progetto, l'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 (ratione temporis applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui all'art. 1, comma 23, lett. f) della L. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso (si rinvia ai precedenti richiamati da Cass. n.2854 del 2020 cit.);

8. si è precisato che: a) il primo comma dell'art.69, introduce una vera e propria disposizione sanzionatoria per il caso di mancata riconducibilità del rapporto coordinato e continuativo ad uno specifico progetto o programma, disponendo tout court che il rapporto «è considerato» di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'origine, espressione tipica dei casi di c.d.

«conversione» del rapporto ope legis (quali ad es. le fattispecie interpositorie o di illegittima apposizione del termine finale di durata al contratto di lavoro); b) una diversa interpretazione, volta a ritenere ammissibile la prova diretta a dimostrare l'insussistenza della subordinazione «presunta» finirebbe per legittimare la perpetuazione delle collaborazioni coordinate e continuative anche in assenza di uno specifico progetto e programma, ogni qualvolta il committente riuscisse a dimostrare il carattere autonomo del rapporto contrattuale, che è proprio l'effetto che il legislatore del 2003 intendeva scongiurare; c) la descritta opzione interpretativa spiega anche la differenza tra la previsione del comma 1 di cui all'art.69 rispetto al meccanismo sancito dal comma 2 di detta disposizione: benché, invero, entrambe siano sanzionate con l'applicazione della disciplina propria dei rapporti di lavoro subordinato, si tratta di fattispecie strutturalmente differenti, giacché nella prima rileva il dato formale della mancanza di uno specifico progetto a fronte di una prestazione lavorativa che, in punto di fatto, rientra nello schema generale del lavoro autonomo, laddove nella seconda rilevano le modalità di tipo subordinato con cui, nonostante l'esistenza di uno specifico progetto, è stata di fatto resa la prestazione lavorativa (vedi in tal senso, in motivazione Cass. n.9471 del 2016);

9. si è anche già affermato che l’interpretazione della norma alla quale viene data continuità non induce dubbi di legittimità costituzionale, con riguardo sia agli artt. 3 e 38 Cost. che con riguardo agli artt. 101 e 104 Cost. in quanto la Corte costituzionale, con la sentenza n.399 del 5 dicembre 2008, pervenendo alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.86 d.lgs. n.276/2003, ha rimarcato come la novità introdotta dagli artt. 61 e seguenti del d.lgs. cit. risieda proprio nel divieto di instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, pur avendo ad oggetto genuine prestazioni di lavoro autonomo, non siano riconducibili ad un progetto, divieto che risulta giustificato dalla contrarietà di detti rapporti alla norma imperativa che prescrive l'obbligo di utilizzare il nuovo tipo legale di contratto (ex art.1418 c.c.)(Cass. n. 2854 del 2020 cit.);

10. la conversione del contratto di lavoro autonomo continuativo, instaurato senza progetto, in rapporto di lavoro subordinato è, pertanto, la conseguenza della valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, attraverso la previsione dell'art. 69, comma 1°, d.lgs. n. 386/2003;

11. la tecnica usata è quella della nullità del contratto, che sia stato in concreto posto in essere senza progetto (o senza un progetto specifico), accompagnata dalla sua cd. conversione o trasformazione ope legis mediante la sostituzione di diritto delle clausole invalide con la disciplina inderogabile del rapporto, né si giustificano dubbi di legittimità costituzionale con riguardo alla regola dell'indisponibilità del tipo contrattuale (secondo i principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 115 del 1994 e 121 del 1993) posto che la Corte costituzionale ha stabilito il principio secondo cui «spetta al legislatore stabilire la qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro, pur non essendo allo stesso consentito negare la qualifica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura»;

12. la definizione legale del contratto a progetto, fornita dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61 (abrogato dal d.lgs. n. 81 del 2015, art. 52), prevede, per la configurazione della fattispecie, oltre alla presenza di tutti i caratteri della già nota figura delle collaborazioni continuative e coordinate, anche la riconducibilità dell'attività "a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell’attività lavorativa";

13. la norma in esame non richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa, tuttavia è necessaria la riconducibilità dell'attività "a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell’attivitàlavorativa";

14. il risultato diventa così un fattore chiave che giustifica l'autonomia gestionale del progetto o del programma di lavoro, sia nei tempi sia nelle modalità di realizzazione, e ciò perchè l'interesse del creditore è relativo al perfezionamento del risultato convenuto che, pur non necessariamente identificandosiin uno specifico opus, deve in ogni caso assumere una sua precisa connotazione, differenziandosi dalla mera disponibilità, da parte del committente, di una prestazione di lavoro eterodiretta, tipica del rapporto di lavoro subordinato;

15. conseguentemente, al committente viene richiesto di esplicitare ex ante, in forma scritta (su cui cfr. Cass.n. 7716 del 2016), l'obiettivo che il contratto si prefigge di raggiungere ed il risultato della prestazione richiesta al collaboratore, che deve essere necessariamente rivolta a quell'obiettivo;

16. non viene, invece, richiesto che il progetto abbia ad oggetto un'attività altamente specialistica o di particolare contenuto professionale, e tanto meno che sia unica e irripetibile;

17. in questa chiave interpretativa, il requis ito della specificità deve riguardare tanto il progetto quanto il programma (o la fase di lavoro), non ravvisandosi differenze concettuali tra i due termini;

18. la riprova che per il legislatore "programma" e "progetto" siano sostanzialmente sinonimi si rinviene nel successivo art. 62, che nel disciplinare la forma ed il contenuto del contratto dispone alla lett. b) che il contratto debba contenere la "indicazione del progetto o programma di lavoro, o fase di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto", così ponendo sullo stesso piano, indifferentemente, programmi e progetti i quali devono essere entrambi caratterizzati dalla esatta individuazione della prestazione richiesta al lavoratore e dalla relativa indicazione nell'atto scritto;

19. la "specificità del progetto, programma o fase" diviene dunque l'elemento caratterizzante un legittimo rapporto di lavoro a progetto;

20. nel caso di specie, come in limine premesso, il suddetto requisito della specificità non è stato previsto nei contratti in relazione ad un progetto o programma, bensì con riferimento ad attività certamente prive di specificità, trattandosi diattività di accettazione delle scommesse, sia ippiche sia sportive, e inserimento nel sistema informatico SNAI; pagamento della scommessa vinta, quando previsto; assistenza informativa alla clientela comprendente informazioni agli eventi su cui poter effettuare giocate, tempi e modi delle giocate, combinazioni di possibili giocate;

21. si trattava, dunque, di attività coincidente con la normale attività d’impresa, rivolta a soddisfare esigenze ordinarie e continuative dell’attività commerciale svolta dalla società, normale e routinaria;

22. l’alveo interpretativo così descritto, negli snodi essenziali appena illustrati, fra i quali la conversione legale del tipo contrattuale, comporta il rigetto dei motivi che involgono doglianze avverso l’automatica considerazione dei rapporti di collaborazione come rapporti di lavoro subordinato (secondo motivo)e la violazione dell’art. 2094 c.c (quarto motivo);

23. quanto alla dedotta violazione dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c. (terzo motivo), trattasi di censura mal posta perché l’esito del gravame , co me ampiamente detto nei paragrafi che precedono, non è affatto dipeso dal malgoverno delle regole di distribuzione dell’onere probatorio e dalle conseguenze del mancato assolvimento, questione che può porsi soltanto ove il giudice del merito, in applicazione della regola di giudizio basata sull’onere della prova, abbia individuato erroneamente la parte onerata della prova (v., per tutte, Cass.n.2966/2021);

24. in definitiva, il ricorso va rigettato;

25. non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 32938-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N. 32938/2018 Cron. Rep. Ud. 27/06/2023 [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 771/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/09/2018 R.G.N. 89/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Bologna, in riforma del la sentenza di primo grado, ha rigettato l’opposizione avverso l’avviso di addebito per contributi omessi in danno di undici lavoratori addetti allo sportello , le cui prestazioni erano state fittiziamente formalizzate con contratti di “ collaborazione a prog ramma o fase di esso” stipulati da [OSCURATO:SOCIETA]., società concessionaria delle scommesse ippiche, convertitiin contratto a progetto all’entrata in vigore della legge n.92/2012; 2. la cassazion e della sentenza è domandata dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso, affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato con memoria; 3. l'INPS, anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., non ha svolto attività difensiva; [OSCURATO:PERSONA] 4. i l prim o motivo, con il quale la parte ricorrente si duole dell’erronea disciplina applicata dalla Corte di merito alle prestazioni lavorative per cui è causa, vigente ratione temporis – reclamando la corretta applicazione dell’art.63 d.lgs. n.276 del 2003 nel testo previgente alla riforma introdotta con legge n.92 del 2012 –non coglie nel segno perché la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del dettato normativo antecedente alla citata riforma del 2012; 5. la Corte territ oriale, con apprezzamento in fatto insindacabile in questa sede, ha escluso la specificità dei progetti perché meramente descrittivi, in modo anche generico, delle mansioni affidate agli sportellisti e integranti la precipua attività d’impresa in cui si sostanzia l'oggetto sociale - la raccolta delle scommesse - ha accertato che le mansioni alle quali erano assegnati gli addetti al progetto esaurivano, in sostanza, l'attività aziendale sicché, come emerso dal compendio probatorio , non solo non vi era uno specifico progetto mai collaboratori sostanzialmente eseguivano il servizio offerto dalla società concessionaria delle scommesse ippiche e di altri eventi sportivi di SNAI; 6. ebbene, così cristallizzato in fatto l’accertamento, la Corte di merito nella regola di giudizio applicata ha fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di omissione contributiva in riferimento a contratti a progetto non riconducibili a progetti specifici ( v., fra tante, Cass.n. 2854 del 2020ed ivi ulteriori precedenti; v. anche Cass. n. 4182 del 2021); 7. va, dunque, ribadito c he i n tema di lavoro a progetto, l'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 (ratione temporis applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui all'art. 1, comma 23, lett. f) della L. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso (si rinvia ai precedenti richiamati da Cass. n.2854 del 2020 cit.); 8. si è precisato che: a) il primo comma dell'art.69, introduce una vera e propria disposizione sanzionatoria per il caso di mancata riconducibilità del rapporto coordinato e continuativo ad uno specifico progetto o programma, disponendo tout court che il rapporto «è considerato» di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'origine, espressione tipica dei casi di c.d. «conversione» del rapporto ope legis (quali ad es. le fattispecie interpositorie o di illegittima apposizione del termine finale di durata al contratto di lavoro); b) una diversa interpretazione, volta a ritenere ammissibile la prova diretta a dimostrare l'insussistenza della subordinazione «presunta» finirebbe per legittimare la perpetuazione delle collaborazioni coordinate e continuative anche in assenza di uno specifico progetto e programma, ogni qualvolta il committente riuscisse a dimostrare il carattere autonomo del rapporto contrattuale, che è proprio l'effetto che il legislatore del 2003 intendeva scongiurare; c) la descritta opzione interpretativa spiega anche la differenza tra la previsione del comma 1 di cui all'art.69 rispetto al meccanismo sancito dal comma 2 di detta disposizione: benché, invero, entrambe siano sanzionate con l'applicazione della disciplina propria dei rapporti di lavoro subordinato, si tratta di fattispecie strutturalmente differenti, giacché nella prima rileva il dato formale della mancanza di uno specifico progetto a fronte di una prestazione lavorativa che, in punto di fatto, rientra nello schema generale del lavoro autonomo, laddove nella seconda rilevano le modalità di tipo subordinato con cui, nonostante l'esistenza di uno specifico progetto, è stata di fatto resa la prestazione lavorativa (vedi in tal senso, in motivazione Cass. n.9471 del 2016); 9. si è anche già affermato che l’interpretazione della norma alla quale viene data continuità non induce dubbi di legittimità costituzionale, con riguardo sia agli artt. 3 e 38 Cost. che con riguardo agli artt. 101 e 104 Cost. in quanto la Corte costituzionale, con la sentenza n.399 del 5 dicembre 2008, pervenendo alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.86 d.lgs. n.276/2003, ha rimarcato come la novità introdotta dagli artt. 61 e seguenti del d.lgs. cit. risieda proprio nel divieto di instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, pur avendo ad oggetto genuine prestazioni di lavoro autonomo, non siano riconducibili ad un progetto, divieto che risulta giustificato dalla contrarietà di detti rapporti alla norma imperativa che prescrive l'obbligo di utilizzare il nuovo tipo legale di contratto (ex art.1418 c.c.)(Cass. n. 2854 del 2020 cit.); 10. la conversione del contratto di lavoro autonomo continuativo, instaurato senza progetto, in rapporto di lavoro subordinato è, pertanto, la conseguenza della valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, attraverso la previsione dell'art. 69, comma 1°, d.lgs. n. 386/2003; 11. la tecnica usata è quella della nullità del contratto, che sia stato in concreto posto in essere senza progetto (o senza un progetto specifico), accompagnata dalla sua cd. conversione o trasformazione ope legis mediante la sostituzione di diritto delle clausole invalide con la disciplina inderogabile del rapporto, né si giustificano dubbi di legittimità costituzionale con riguardo alla regola dell'indisponibilità del tipo contrattuale (secondo i principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 115 del 1994 e 121 del 1993) posto che la Corte costituzionale ha stabilito il principio secondo cui «spetta al legislatore stabilire la qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro, pur non essendo allo stesso consentito negare la qualifica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura»; 12. la definizione legale del contratto a progetto, fornita dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61 (abrogato dal d.lgs. n. 81 del 2015, art. 52), prevede, per la configurazione della fattispecie, oltre alla presenza di tutti i caratteri della già nota figura delle collaborazioni continuative e coordinate, anche la riconducibilità dell'attività "a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell’attività lavorativa"; 13. la norma in esame non richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa, tuttavia è necessaria la riconducibilità dell'attività "a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell’attivitàlavorativa"; 14. il risultato diventa così un fattore chiave che giustifica l'autonomia gestionale del progetto o del programma di lavoro, sia nei tempi sia nelle modalità di realizzazione, e ciò perchè l'interesse del creditore è relativo al perfezionamento del risultato convenuto che, pur non necessariamente identificandosiin uno specifico opus, deve in ogni caso assumere una sua precisa connotazione, differenziandosi dalla mera disponibilità, da parte del committente, di una prestazione di lavoro eterodiretta, tipica del rapporto di lavoro subordinato; 15. conseguentemente, al committente viene richiesto di esplicitare ex ante, in forma scritta (su cui cfr. Cass.n. 7716 del 2016), l'obiettivo che il contratto si prefigge di raggiungere ed il risultato della prestazione richiesta al collaboratore, che deve essere necessariamente rivolta a quell'obiettivo; 16. non viene, invece, richiesto che il progetto abbia ad oggetto un'attività altamente specialistica o di particolare contenuto professionale, e tanto meno che sia unica e irripetibile; 17. in questa chiave interpretativa, il requis ito della specificità deve riguardare tanto il progetto quanto il programma (o la fase di lavoro), non ravvisandosi differenze concettuali tra i due termini; 18. la riprova che per il legislatore "programma" e "progetto" siano sostanzialmente sinonimi si rinviene nel successivo art. 62, che nel disciplinare la forma ed il contenuto del contratto dispone alla lett. b) che il contratto debba contenere la "indicazione del progetto o programma di lavoro, o fase di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto", così ponendo sullo stesso piano, indifferentemente, programmi e progetti i quali devono essere entrambi caratterizzati dalla esatta individuazione della prestazione richiesta al lavoratore e dalla relativa indicazione nell'atto scritto; 19. la "specificità del progetto, programma o fase" diviene dunque l'elemento caratterizzante un legittimo rapporto di lavoro a progetto; 20. nel caso di specie, come in limine premesso, il suddetto requisito della specificità non è stato previsto nei contratti in relazione ad un progetto o programma, bensì con riferimento ad attività certamente prive di specificità, trattandosi diattività di accettazione delle scommesse, sia ippiche sia sportive, e inserimento nel sistema informatico SNAI; pagamento della scommessa vinta, quando previsto; assistenza informativa alla clientela comprendente informazioni agli eventi su cui poter effettuare giocate, tempi e modi delle giocate, combinazioni di possibili giocate; 21. si trattava, dunque, di attività coincidente con la normale attività d’impresa, rivolta a soddisfare esigenze ordinarie e continuative dell’attività commerciale svolta dalla società, normale e routinaria; 22. l’alveo interpretativo così descritto, negli snodi essenziali appena illustrati, fra i quali la conversione legale del tipo contrattuale, comporta il rigetto dei motivi che involgono doglianze avverso l’automatica considerazione dei rapporti di collaborazione come rapporti di lavoro subordinato (secondo motivo)e la violazione dell’art. 2094 c.c (quarto motivo); 23. quanto alla dedotta violazione dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c. (terzo motivo), trattasi di censura mal posta perché l’esito del gravame , co me ampiamente detto nei paragrafi che precedono, non è affatto dipeso dal malgoverno delle regole di distribuzione dell’onere probatorio e dalle conseguenze del mancato assolvimento, questione che può porsi soltanto ove il giudice del merito, in applicazione della regola di giudizio basata sull’onere della prova, abbia individuato erroneamente la parte onerata della prova (v., per tutte, Cass.n.2966/2021); 24. in definitiva, il ricorso va rigettato; 25. non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.
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