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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32628/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso n. 15180-2023, proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 3, presso lo studio degli avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], i quali la rappresentano e difendono - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 40/01/2023 della Co rte di giustizia tributaria di II gradodella Liguria, depositata il 18.01.2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 settembre 2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Dogane –Dazi – Royalties –Valore di transazione – Inclusione RGN 15180/2023 Consigliere est.

Federici sentito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’estinzione del giudizio Sentiti i difensori delle parti presenti in aula Rilevato che Dalla sentenza impugnata e dal ricorso si evince che la controversia trae origine dalla importazione di merce a partire da ll’anno 201 3 da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].).

A seguito dell’acquisizione di informazioni dall’importatore e delle verifiche eseguite per accertare il pagamento delle royalties relative al contratto di licenza sottoscritto con la licenzianteConverse Inc., l’Agenzia delle dogane contestò che il valore imponibile dichiarato in dogana non comprendesse il corrispettivo del diritto di licenza.

Procedette pertanto alla revisione degli accertamenti, rideterminando la base imponibile su cui calcolare i diritti di confine, notificando vari avvisidi rettifica, nonché atti di irrogazione di sanzioni.

A parte l’impugnazione dei suddetti atti, il 20 marzo 2017 la società richiese all’ufficio il rimborso dei maggiori diritti doganali corrisposti, nella misura di € 565.021,80.

Alla richiesta seguì la notifica da parte dell’ufficio del provvedimento di rigettodel 23 agosto 2017.

Il provvedimento fu impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], che con sentenza n. 370/02/2018accolse le ragioni della società.

La Corte di giustizia tributaria della Liguria, con sentenza n. 40/01/2023, accolse invece l’appello dell’ufficio.

La società ha censurato la decisione, di cui ne ha chiesto la cassazione, con ricorso dinanzi a questa Corte affidato a cinquemotivi, cui ha resistito l’amministrazione doganale con controricorso.

Nella pubblica udienza del 24 settembre 2024 la causa è stata trattata e decisa.

Considerato che Lasocietà ha denunciato: Con il primo motivola violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis, l. n. 241 del 1990, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Erroneamente il giudice regionale avrebbe escluso l’applicabilità della menzionata disciplina, regolativa della partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo, in materia fiscale;RGN 15180/2023 Consigliere est.

Federici con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 bis del DAC, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

La sentenza erroneamente avrebbe ricondotto al procedimento d i forfettizzazione preventiva,disciplinato dall’art. 156-bis del DAC, la richiesta avanzata dalla società e la nota Prot. 5070/RU del 23 gennaio 2014,emessa dall’Agenzia delle Dogane,attribuendo alla citata nota natura vincolante; con il terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del CDC e degli artt. 157, 159 e 160 del DAC, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Il giudice d’appello avrebbe erroneamente escluso l’applicazione dello ius superveniens; con il quarto motivo la violazione degli artt. 1362 – comune intenzioni delle parti – 1363 – interpretazione complessiva delle clausole – 1371 – criterio della minor gravosità – 1372 – efficacia soggettiva del contratto – del c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Erronea sarebbe la pronuncia anche quanto alla applicazione delle regole d’interpretazione del contratto; con il quinto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Il giudice avrebbe errato nel condannare la società alla rifusione delle spese di giudizio.

Preliminarmente questo Collegio rileva che con atto sottoscritto congiuntamente dall’Agenzia delle dogane e dalla società è stata fatta istanza di rinuncia al ricorso.

Le parti processuali hanno pertanto chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, concompensazione delle spese di lite.

Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., con compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio; comp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso n. 15180-2023, proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 3, presso lo studio degli avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], i quali la rappresentano e difendono - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 40/01/2023 della Co rte di giustizia tributaria di II gradodella Liguria, depositata il 18.01.2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 settembre 2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Dogane –Dazi – Royalties –Valore di transazione – Inclusione RGN 15180/2023 Consigliere est. Federici sentito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’estinzione del giudizio Sentiti i difensori delle parti presenti in aula Rilevato che Dalla sentenza impugnata e dal ricorso si evince che la controversia trae origine dalla importazione di merce a partire da ll’anno 201 3 da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].). A seguito dell’acquisizione di informazioni dall’importatore e delle verifiche eseguite per accertare il pagamento delle royalties relative al contratto di licenza sottoscritto con la licenzianteConverse Inc., l’Agenzia delle dogane contestò che il valore imponibile dichiarato in dogana non comprendesse il corrispettivo del diritto di licenza. Procedette pertanto alla revisione degli accertamenti, rideterminando la base imponibile su cui calcolare i diritti di confine, notificando vari avvisidi rettifica, nonché atti di irrogazione di sanzioni. A parte l’impugnazione dei suddetti atti, il 20 marzo 2017 la società richiese all’ufficio il rimborso dei maggiori diritti doganali corrisposti, nella misura di € 565.021,80. Alla richiesta seguì la notifica da parte dell’ufficio del provvedimento di rigettodel 23 agosto 2017. Il provvedimento fu impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], che con sentenza n. 370/02/2018accolse le ragioni della società. La Corte di giustizia tributaria della Liguria, con sentenza n. 40/01/2023, accolse invece l’appello dell’ufficio. La società ha censurato la decisione, di cui ne ha chiesto la cassazione, con ricorso dinanzi a questa Corte affidato a cinquemotivi, cui ha resistito l’amministrazione doganale con controricorso. Nella pubblica udienza del 24 settembre 2024 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che Lasocietà ha denunciato: Con il primo motivola violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis, l. n. 241 del 1990, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Erroneamente il giudice regionale avrebbe escluso l’applicabilità della menzionata disciplina, regolativa della partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo, in materia fiscale;RGN 15180/2023 Consigliere est. Federici con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 bis del DAC, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La sentenza erroneamente avrebbe ricondotto al procedimento d i forfettizzazione preventiva,disciplinato dall’art. 156-bis del DAC, la richiesta avanzata dalla società e la nota Prot. 5070/RU del 23 gennaio 2014,emessa dall’Agenzia delle Dogane,attribuendo alla citata nota natura vincolante; con il terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del CDC e degli artt. 157, 159 e 160 del DAC, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Il giudice d’appello avrebbe erroneamente escluso l’applicazione dello ius superveniens; con il quarto motivo la violazione degli artt. 1362 – comune intenzioni delle parti – 1363 – interpretazione complessiva delle clausole – 1371 – criterio della minor gravosità – 1372 – efficacia soggettiva del contratto – del c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Erronea sarebbe la pronuncia anche quanto alla applicazione delle regole d’interpretazione del contratto; con il quinto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il giudice avrebbe errato nel condannare la società alla rifusione delle spese di giudizio. Preliminarmente questo Collegio rileva che con atto sottoscritto congiuntamente dall’Agenzia delle dogane e dalla società è stata fatta istanza di rinuncia al ricorso. Le parti processuali hanno pertanto chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, concompensazione delle spese di lite. Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., con compensazione delle spese. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio; comp
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