CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03219/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29787-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 1241/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.A.P. ed I.R.P.E.F. relativamente all’anno di imposta 2007, conseguenti a maggiori ricavi imputati al contribuente rispetto a quelli dichiarati; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Cosenza che, con sentenza n. 1140/2015, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1241/2021, depositata il 26/04/2021 dichiarò il gravame inammissibile, per difetto di specificità dei motivi; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA] ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380 - bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevata in via del tutto preliminare la ritualità della notifica del ricorso per cassazione, eseguita dall’ AGENZIA nei confronti del BRUNO presso il domicilio (digitale) eletto in prime cure da quest’ultimo, benché poi il contribuente sia rimasto contumace in grado di appello. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 20.7.2016, n. 14916, Rv. 640602 – 01, hanno affermato che, sebbene in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applichi, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall'art. 330 cod. proc. civ., tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dall'art. 17, comma 2, del d.lgs., n. 546 del 1992, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, cod. proc. civ., ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione; che a tali principi si è uniformata la giurisprudenza successiva, evidenziando che il processo tributario ha un proprio regime di notificazione degli atti, disciplinato dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 546 cit., a tenore dei quali le notificazioni sono eseguite, salva la consegna a mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio e l'indicazione della residenza e del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi di giudizio (cfr., Cass., Sez. 5, 7.12.2016, n. 25117, Rv. 641939-01); che, alla luce di quanto precede, osserva il Collegio come, nella specie, il ricorso per cassazione risulti essere stato notificato tempestivamente alla parte contribuente presso il domicilio eletto in primo grado (ovvero presso il procuratore domiciliatario), con conseguente validità della notifica medesima ed ammissibilità del ricorso (cfr. anche Cass., Sez. 5, 27.4.2021, n. 11031, non massimata); Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “nullità della sentenza per violazione degli artt. 11, co. 6 cost., 36, co. 2, n. 4 e 5, D. Lgs. 546/199 e 132, co. 2, n. 4, c.p.c. – motivazione apparente” (cfr. ricorso, p. 4), per avere la C.T.R. reso una motivazione meramente apparente, pervenendo alla declaratoria di “inammissibilità dell’appello sulla base di considerazioni di carattere meramente astratto e teorico, prive di qualsivoglia effettivo riferimento al contenuto dell’appello dell’Agenzia delle Entrate” (cfr.ivi, p. 5, ult. cpv.); che il motivo è manifestamente infondato; che dalla motivazione della decisione impugnata si coglie chiaramente, infatti, che la C.T.R. ha ritenuto l’appello inammissibile per difetto di specificità dei relativi motivi, siccome non indicati “distintamente” e, cioè, mediante la collazione dell’atto di appello attraverso la predisposizione di parti separate, una dedicata al “fatto” e l’altra dedicata ai “motivi”; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione e falsa applicazione dell’art. 53 D.Lgs. 546/1992” per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto l’appello inammissibile per difetto di specificità dei motivi laddove, al contrario, lo stesso era rispondente al paradigma dell’art. 53 cit.; che il motivo – il quale disvela un error in procedendo , ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. - è manifestamente fondato; che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, come – per quanto in questa sede interessa, l’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez. U, 16.11.2017, n. 27199, Rv. 645991-01); che a quanto precede aggiungasi che, avuto precipuo riguardo al processo tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello, delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cass., Sez. 5, 20.12.2018, n. 32954, Rv. 652142- 01); che, tanto premesso, rileva il Collegio come, dalla lettura dell’atto di appello (riprodotto alle pp. 16-21 dell’odierno ricorso, ai fini della specificità del motivo. Cfr. Cass., Sez. 1, 6.9.2021, n. 24048, Rv. 662388-01 nonché Cass., Sez. L, 4.2.2022, n. 3612, Rv. 663837-01, che si confronta, sotto tale aspetto anche con la sentenza CEDU del 28 ottobre 2021, in causa Succi ed altri c/Italia ), emerge chiaramente l’ammissibilità dello stesso (erroneamente negata dalla C.T.R.), essendo chiare e specifiche le censure svolte dalla AGENZIA avverso ciascuna delle statuizioni assunte dalla C.T.P., né assumendo rilevanza alcuna (in senso ostativo a tale conclusione) la (eventuale) collazione formale dell’atto di gravame senza una partizione di esso in una sezione destinata alla illustrazione del fatto ed in altra destinata alla illustrazione dei motivi, vigendo i principi della libertà delle forme degli atti processuali e del raggiungimento dello scopo ex art. 121 cod. proc. civ.; Ritenuto, in conclusione che, rigettato il primo motivo di ricorso, debba essere invece accolto il secondo, con la conseguente cassazione delladecisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché decida controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte rigetta il primo ed accoglie il secondo motivo di ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa