CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22726/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14669/2020 del ruolo generale, proposto DA P ASQUAL A NDREA (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 79T01 A471 Q), nato ad Asolo il 1° dicembre 1979 e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TV), alla Via J. [OSCURATO:PERSONA], n. 9, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina rilasciate a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69B58 A703 Q) del Foro di Vicenza, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via F. Corridoni, n. 23, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - RICORRENTE – CONTRO l’ A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. REGISTRO – AGEVOLAZIONE 1^ CASA – [OSCURATO:PERSONA] - - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 1296/4/2019 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata in data 10 dicembre 2019, non notificata; U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del 22 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA] : 1. con gli avvisi di liquidazione nn. 2013/1T/006077000 e 2013/1T/006114000 l'Agenzia delle Entrate revocava l'agevolazione fiscale, ai fini dell’imposta di registro, rispettivamente per l'acquisto della prima casa ed il relativo mutuo richiesti ed ottenuti da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al rogito registrato il 30 ottobre 2013 avente ad oggetto il trasferimento del diritto di proprietà di un fabbricato destinato ad abitazione unifamiliare; 2. con l’impugnata sentenza la Commissione regionale del Veneto, accoglieva parzialmente l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza n. 809/1/2017 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, negandola debenza delle sanzioni, ma ritenendo non dovuta l’agevolazione sia sull’acquisto del bene, che sul correlato mutuo, considerando - per quanto ora occupa in relazione ai motivi di impugnazione -che: -«in merito alla motivazione degli avvisi di liquidazione, l'allegata perizia evidenziava tutti i criteri utilizzati da cui discendono le conseguenze del calcolo delle imposte fini del Registro oltre alla parte finanziaria scaturente del mutuo e la registrazione dello stesso» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione), affermando l'ammissibilità della motivazione per relationem; -non era condivisibile la tesi dell'applicazione retroattiva dello ius superveniensdi cui all’art. 33 d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, poiché la norma non aveva previsto detta efficacia, innovando invece il sistema dell'individuazione dei beni di lusso, operando quindi per gli acquisti successivi al 1° gennaio 2014, laddove per quelli in precedenza stipulati - come nel caso di specie - la fattispecie dell'agevolazione ai fini dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa restava disciplinata dal DM previgente del 1969; - andava condiviso il calcolo delle superfici utili eseguito dal consulente tecnico di ufficio, come ribadito in primo grado, pari a 306,829 mq, al netto della soffitta, e quindi superiore al limite di mq 240 previsto dal citato d.m.; 3. con ricorso notificato il 28 maggio/1° giugno 2020 [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso la citata pronuncia sulla base di quattro motivi di impugnazione; 4. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato il 7 luglio 2020; 5. con nota depositata il 15 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate ha dato conto che l’avviso di liquidazione n. 2013/1T/006114000 (relativo al mutuo) è stato oggetto di regolare definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, mentre in relazione all’avviso di liquidazione n. 2013/1T/006077000 la relativa domanda è stata respinta, inoltrando per tale via istanza di trattazione limitatamente a tale ultimo avviso; 6. con nota depositata il 16 marzo 2023 anche [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato istanza di trattazione in ordine al predetto avviso, rappresentando che la prima domanda di definizione agevolata era stata rigettata per l’erronea indicazione del valore della lite e quindi della somma versata, ma di aver versato in data 20 febbraio 2023 la somma ulteriore di 800,80 € corredata da nota con cui si dava atto dell’integrazione (quietanzata) del pagamento alla quale seguiva comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate circa il fatto che essa era stata protocollata in data7 marzo 2023 al n. 49135 dalla Direzione provinciale di Vicenza, senza tuttavia ricevere alcun’altra comunicazione; 7. successivamente, in data 12 giugno 2023 la difesa di [OSCURATO:PERSONA], ribadendo di aver eseguito il pagamento integrativo e di non aver ricevuto alcun riscontro dall’Ufficio, ha insistito in via principale per l’estinzione del giudizio per «l’intervenuta adesione del ricorrente alla definizione agevolata della posizione (avvisi di liquidazione numero 20131T006077000 e numero 20131T006114000) oggetto di lite»; 8. ancora, con istanza del 20 giugno 2023 il difensore del ricorrente ha chiesto di avvalersi della definizione agevolata di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, chiedendo la sospensione del presente procedimento. [OSCURATO:PERSONA] : 1. ai sensi del comma 1 a mente del comma 194 del comma 195 4. a mente del comma 194 P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo onde verificare l’esi