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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34205/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PARMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria difensiva; Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che tale valutazione è infatti saldamente ancorata al rilievo della distanza temporale e spaziale tra le condotte delittuose in pretesa continuazione e delle eterogenee modalità di consumazione, e quindi di caratteristiche tali da fare premio sulla identità di indole dei reati e da rendere implausibile l'esistenza di un'anticipata e unitaria deliberazione; che, a confutazione, il ricorrente sviluppa assertive argomentazioni prive di reale valenza censoria; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PARMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria difensiva; Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che tale valutazione è infatti saldamente ancorata al rilievo della distanza temporale e spaziale tra le condotte delittuose in pretesa continuazione e delle eterogenee modalità di consumazione, e quindi di caratteristiche tali da fare premio sulla identità di indole dei reati e da rendere implausibile l'esistenza di un'anticipata e unitaria deliberazione; che, a confutazione, il ricorrente sviluppa assertive argomentazioni prive di reale valenza censoria; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 34205/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris