CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 39070/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; #rip Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, in cui si deducono i seguenti motivi di doglianza: I) Inosservanza degli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; 530, 533 cod. proc. pen.; illogicità della motivazione; II) Inosservanza degli artt. 62-bis e 133 cod. pen.; III) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 133 cod. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dal ricorrente. Ritenuto, quanto al primo motivo che l'impugnazione non contiene alcuna enunciazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto che la sorreggono e che i rilievi proposti sono del tutto generici, tendenti a sollecitare una non consentita rivalutazione del fatto, a fronte di un corretto ed esaustivo apparato argomentativo della sentenza impugnata, in cui i giudici di merito, in maniera logica e coerente, hanno provveduto ad una attenta disamina del caso, offrendo adeguata motivazione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione. Ritenuto, quanto alla invocata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, che i giudici di merito hanno provveduto a rigettare la richiesta sulla base di argomentazioni in fatto del tutto coerenti, rispettose dei principi stabiliti in questa sede in materia. Ritenuto, quanto all'entità della pena irrogata, che la sua determinazione è sorretta da conferente apparato argomentativo. In particolare, quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la ratio dell'istituto non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02: «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente»). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 settembre 2022 Il Consigliere es