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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 marzo 2026

Cassazione n. 17609/2026

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1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza in data 09/03/2026 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 09/03/2026, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione ai reati di associazione per delinquere (capo 1) e rapina pluriaggravata (capo 3), applicava su richiesta delle parti a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] le seguenti rispettive pene: al [OSCURATO:PERSONA], anni cinque, mesi due di reclusione ed euro 3.000 di multa e al [OSCURATO:PERSONA], anni sei, mesi quattro di reclusioneed euro 3.500 di multa.

Avanti al giudice di appello le parti, come si evince dal verbale d'udienza, non hanno formulato alcuna deduzione o riserva in ordine ai motivi di gravame diversi dal trattamento sanzionatorio che, conseguentemente, devono ritenersi rinunciati.

2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori, hanno presentato ricorso per cassazione.

3. [OSCURATO:PERSONA].

Censura, con unico motivo, violazione di legge in relazione all'erronea qualificazione giuridica della condotta concorsuale.

4. [OSCURATO:PERSONA].

Censura, anch'egli con unico motivo, la mancata esclusione della recidiva, il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'erroneo giudizio di bilanciamento tra circostanze.

5. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.

5.1. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché la doglianza con la quale si intende censurare la qualificazione giuridica del fatto è improponibile in sede di legittimità, in quanto - come da consolidato insegnamento giurisprudenziale - l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, qui non ricorrente (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196- 01; in motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo)

5.2. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è parimenti inammissibile in quanto, la medesima giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito che: - in tema di concordato in appello, il motivo concernente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e/o di altra circostanza attenuante deve ritenersi implicitamente rinunciato ove tali attenuanti non siano state menzionate e non abbiano inciso in alcun modo sul calcolo della pena come indicato al giudice dalle parti (Sez. 5, n. 8611 del 10/12/2025, dep. 2026, Amato, Rv. 289691-03); - la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, comprende anche il motivo concernente la 2sussistenza delle circostanze aggravanti del reato, in quanto relativo a un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Cella, Rv. 282413-01).

6. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dai ricorsi, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza in data 09/03/2026 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 09/03/2026, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione ai reati di associazione per delinquere (capo 1) e rapina pluriaggravata (capo 3), applicava su richiesta delle parti a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] le seguenti rispettive pene: al [OSCURATO:PERSONA], anni cinque, mesi due di reclusione ed euro 3.000 di multa e al [OSCURATO:PERSONA], anni sei, mesi quattro di reclusioneed euro 3.500 di multa. Avanti al giudice di appello le parti, come si evince dal verbale d'udienza, non hanno formulato alcuna deduzione o riserva in ordine ai motivi di gravame diversi dal trattamento sanzionatorio che, conseguentemente, devono ritenersi rinunciati. 2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori, hanno presentato ricorso per cassazione. 3. [OSCURATO:PERSONA]. Censura, con unico motivo, violazione di legge in relazione all'erronea qualificazione giuridica della condotta concorsuale. 4. [OSCURATO:PERSONA]. Censura, anch'egli con unico motivo, la mancata esclusione della recidiva, il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'erroneo giudizio di bilanciamento tra circostanze. 5. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 5.1. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché la doglianza con la quale si intende censurare la qualificazione giuridica del fatto è improponibile in sede di legittimità, in quanto - come da consolidato insegnamento giurisprudenziale - l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, qui non ricorrente (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196- 01; in motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo) 5.2. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è parimenti inammissibile in quanto, la medesima giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito che: - in tema di concordato in appello, il motivo concernente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e/o di altra circostanza attenuante deve ritenersi implicitamente rinunciato ove tali attenuanti non siano state menzionate e non abbiano inciso in alcun modo sul calcolo della pena come indicato al giudice dalle parti (Sez. 5, n. 8611 del 10/12/2025, dep. 2026, Amato, Rv. 289691-03); - la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, comprende anche il motivo concernente la 2sussistenza delle circostanze aggravanti del reato, in quanto relativo a un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Cella, Rv. 282413-01). 6. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dai ricorsi, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
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