CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2025
Cassazione n. 19729/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di due anni di reclusione e di 6.666,00 euro di multa, sostituita con il lavoro di pubblica utilità, articolando un motivo unico di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Considerato che il precisato motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato analiticamente perché deve escludersi la lieve entità del fatto, sottolineando il dato quantitativo della sostanza rinvenuta in possesso dell'odierno ricorrente pari a grammi 47,10 di hashish rinvenuti sulla sua persona e suddivisi in involucri di peso differente nonché a grammi 54,50 sequestrati presso l'abitazione, con possibilità di ricavarne complessivamente 1.389 dosi medie singole, nonché un bilancino di precisione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.