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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 31837/2026

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[OSCURATO:PERSONA] CATANIAin cui è parte civile [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]isti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, con cui è stata richiestal’inammissibilità del ricorso e la liquidazione delle spese processuali per il grado,richiesta accompagnata da allegazione della nota spese;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l'impugnato provvedimento, la Corte di Appello di Catania, in accoglimentodell'appello proposto dal pubblico ministero e di quello della parte civile [OSCURATO:PERSONA],ha riformato la sentenza di proscioglimento dal reato di appropriazione indebitapronunciata dal Tribunale di Ragusa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], procedendoalla condanna degli stessi alla pena di tre mesi di reclusione oltre alla pena pecuniarianonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, a favore della partecivile.

Anche gli imputati avevano presentato appello subordinato in caso diaccoglimento di quello della parte pubblica, chiedendo l’assoluzione per insussistenzadel fatto.

All’udienza di discussione, [OSCURATO:PERSONA] aveva tuttavia rinunciato all’appello,con conseguente dichiarazione di inammissibilità dello stesso.2.

Avverso la condanna ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA] deducendoi seguenti motivi:- violazione di legge (art. 606, lett. c, cod. proc. pen.) per inosservanza dell'art.593 cod. proc. pen. per inammissibilità dell'appello del pubblico ministero, sia sotto ilprofilo della proposizione di un’impugnazione avverso sentenza di proscioglimento nonappellabile dal pubblico ministero, sia in relazione al contenuto integralmente perrelationem dell'appello della parte pubblica, che si è limitata a copiare e incollare nelproprio atto la sollecitazione all'impugnazione formulata dalla parte civile;- violazione di legge (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.) per errata applicazionedell'art. 120 cod. pen. in relazione all'art. 646 cod. pen.;- vizio di motivazione (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.) per travisamento dellaprova.3.

Con memoria inviata per mail la [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] LuisaMiranda ha chiesto l’inammissibilità del ricorso, avendo il ricorrente in precedenzarinunciato all’appello.

Analoga richiesta di inammissibilità, per infondatezza dei motividi impugnazione, con istanza di liquidazione delle ulteriori spese, è stata formulata dallaparte civile costituita.4.

Il ricorso è inammissibile poiché i motivi addotti sono manifestamente infondatio generici.4.1 In relazione alla lamentata inappellabilità della decisione di primo grado daparte del Pubblico Ministero, occorre innanzi tutto osservare che la sentenza impugnataè stata pronunciata il 1 giugno 2022, e l’appello presentato il 13 giugno 2022.

Aconfutazione della tesi difensiva, può essere allora richiamato il principio affermatorecentemente (Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025, P., Rv. 287528 – 01) secondo cui intema di impugnazioni, le sentenze di proscioglimento emesse prima del 25 agosto 2024,data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, possono essere appellatedal pubblico ministero anche nel caso in cui riguardino i reati indicati dall'art. 550, commi1 e 2, cod. proc. pen., non applicandosi la preclusione prevista dall'art. 593, comma 2,cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p), legge citata, posto che,in assenza di disciplina transitoria, il principio del tempus regit actum comportal'operatività del regime impugnatorio previsto all'atto della pronunzia della sentenza,essendo quello il momento in cui sorge il diritto all'impugnazione.Quanto all’ulteriore profilo di critica del motivo, si evidenzia come costituisca iusreceptum che sia ammissibile l'appello del pubblico ministero, ove – come nel caso inesame - siano trascritte, testualmente e per esteso, le censure proposte dalle parti civilinella richiesta di impugnazione ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen., essendo irrilevante,ai fini del requisito di specificità dei motivi, la fonte dello scritto (Sez. 3, n. 15205 del15/11/2019, Capuano, Rv. 278915 – 01; Sez. 6, n. 48468 del 14/11/2023, P., Rv.285453 – 01).Il primo motivo è, pertanto, manifestamente infondato.4.2 Il secondo ed il terzo motivo, che riguardano la titolarità del potere di querela,e che per tale ragione possono essere trattati unitariamente, sono generici, in quantoaspecifici.La difesa dell’imputato, infatti, ribadisce l’erroneità della decisione sull’assuntotemporale per cui al momento della appropriazione del materiale e degli attrezzi daparte degli imputati, la titolarità aziendale dello stabilimento balneare ove i lavori eranodestinati ad essere eseguiti fosse oramai già in capo a [OSCURATO:PERSONA], e nonpiù al querelante [OSCURATO:PERSONA], con conseguente invalidità della querela.

A confermaretale assunto – si sostiene nel terzo motivo – vi sarebbero anche le ammissioni dellaparte civile, di essere stato all’epoca un dipendente della titolare della azienda Titanic.La tesi difensiva, tuttavia, non considera e non si confronta con l’ulterioreargomento posto dalla Corte d’appello a fondamento della propria decisione di‘ribaltamento’, in base al quale (cfr. pg. 6 della sentenza), per costante orientamento digiurisprudenza, il diritto di querela per l’appropriazione indebita spetta anche alsoggetto, diverso dal proprietario, che, detenendo legittimamente ed autonomamentela cosa, ne abbia fatto consegna a colui che se ne sia appropriato illegittimamente.Non confrontandosi con tale argomento, autonomo e sufficiente a reggere ladecisione, la difesa incorre in genericità, per la mancanza di correlazione tra le ragioniargomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione,dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censuratosenza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (tra le tante, da ultimo, Sez. 4, n.19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01).

In definitiva, deve dichiararsiinammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla criticadi una sola delle diverse rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ovequeste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018,[OSCURATO:PERSONA]. 272448 - 01).Nel caso specifico, la difesa, impegnata a dimostrare l’anteriorità dell’iniziodell’attività presso lo stabilimento balneare rispetto alla consegna (e la conseguenteasportazione) dei materiali, non ha offerto alcuna replica alla tesi sostenuta in sentenza,incorrendo nel vizio sopra indicato.5.

Per le ragioni che precedono il ricorso è inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spesedel procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causadi inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma dieuro tremila, così equitativamente fissata.Va rigettata, infine, la richiesta di liquidazione delle spese processuali sostenute nelgrado dalla parte civile, in mancanza di effettiva esplicazione di un'attività diretta acontrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi di naturarisarcitoria (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, non mass. sul punto; Sez. 4,n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923-01); la difesa, con la nota scritta menzionatain precedenza, non ha sviluppato alcuna argomentazione e si è limitata a precisare leconclusioni, insistendo per la conferma della sentenza impugnata.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civileCosì deciso, il 24 giugno 2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] CATANIAin cui è parte civile [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]isti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, con cui è stata richiestal’inammissibilità del ricorso e la liquidazione delle spese processuali per il grado,richiesta accompagnata da allegazione della nota spese;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte di Appello di Catania, in accoglimentodell'appello proposto dal pubblico ministero e di quello della parte civile [OSCURATO:PERSONA],ha riformato la sentenza di proscioglimento dal reato di appropriazione indebitapronunciata dal Tribunale di Ragusa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], procedendoalla condanna degli stessi alla pena di tre mesi di reclusione oltre alla pena pecuniarianonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, a favore della partecivile. Anche gli imputati avevano presentato appello subordinato in caso diaccoglimento di quello della parte pubblica, chiedendo l’assoluzione per insussistenzadel fatto. All’udienza di discussione, [OSCURATO:PERSONA] aveva tuttavia rinunciato all’appello,con conseguente dichiarazione di inammissibilità dello stesso.2. Avverso la condanna ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA] deducendoi seguenti motivi:- violazione di legge (art. 606, lett. c, cod. proc. pen.) per inosservanza dell'art.593 cod. proc. pen. per inammissibilità dell'appello del pubblico ministero, sia sotto ilprofilo della proposizione di un’impugnazione avverso sentenza di proscioglimento nonappellabile dal pubblico ministero, sia in relazione al contenuto integralmente perrelationem dell'appello della parte pubblica, che si è limitata a copiare e incollare nelproprio atto la sollecitazione all'impugnazione formulata dalla parte civile;- violazione di legge (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.) per errata applicazionedell'art. 120 cod. pen. in relazione all'art. 646 cod. pen.;- vizio di motivazione (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.) per travisamento dellaprova.3. Con memoria inviata per mail la [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] LuisaMiranda ha chiesto l’inammissibilità del ricorso, avendo il ricorrente in precedenzarinunciato all’appello. Analoga richiesta di inammissibilità, per infondatezza dei motividi impugnazione, con istanza di liquidazione delle ulteriori spese, è stata formulata dallaparte civile costituita.4. Il ricorso è inammissibile poiché i motivi addotti sono manifestamente infondatio generici.4.1 In relazione alla lamentata inappellabilità della decisione di primo grado daparte del Pubblico Ministero, occorre innanzi tutto osservare che la sentenza impugnataè stata pronunciata il 1 giugno 2022, e l’appello presentato il 13 giugno 2022. Aconfutazione della tesi difensiva, può essere allora richiamato il principio affermatorecentemente (Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025, P., Rv. 287528 – 01) secondo cui intema di impugnazioni, le sentenze di proscioglimento emesse prima del 25 agosto 2024,data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, possono essere appellatedal pubblico ministero anche nel caso in cui riguardino i reati indicati dall'art. 550, commi1 e 2, cod. proc. pen., non applicandosi la preclusione prevista dall'art. 593, comma 2,cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p), legge citata, posto che,in assenza di disciplina transitoria, il principio del tempus regit actum comportal'operatività del regime impugnatorio previsto all'atto della pronunzia della sentenza,essendo quello il momento in cui sorge il diritto all'impugnazione.Quanto all’ulteriore profilo di critica del motivo, si evidenzia come costituisca iusreceptum che sia ammissibile l'appello del pubblico ministero, ove – come nel caso inesame - siano trascritte, testualmente e per esteso, le censure proposte dalle parti civilinella richiesta di impugnazione ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen., essendo irrilevante,ai fini del requisito di specificità dei motivi, la fonte dello scritto (Sez. 3, n. 15205 del15/11/2019, Capuano, Rv. 278915 – 01; Sez. 6, n. 48468 del 14/11/2023, P., Rv.285453 – 01).Il primo motivo è, pertanto, manifestamente infondato.4.2 Il secondo ed il terzo motivo, che riguardano la titolarità del potere di querela,e che per tale ragione possono essere trattati unitariamente, sono generici, in quantoaspecifici.La difesa dell’imputato, infatti, ribadisce l’erroneità della decisione sull’assuntotemporale per cui al momento della appropriazione del materiale e degli attrezzi daparte degli imputati, la titolarità aziendale dello stabilimento balneare ove i lavori eranodestinati ad essere eseguiti fosse oramai già in capo a [OSCURATO:PERSONA], e nonpiù al querelante [OSCURATO:PERSONA], con conseguente invalidità della querela. A confermaretale assunto – si sostiene nel terzo motivo – vi sarebbero anche le ammissioni dellaparte civile, di essere stato all’epoca un dipendente della titolare della azienda Titanic.La tesi difensiva, tuttavia, non considera e non si confronta con l’ulterioreargomento posto dalla Corte d’appello a fondamento della propria decisione di‘ribaltamento’, in base al quale (cfr. pg. 6 della sentenza), per costante orientamento digiurisprudenza, il diritto di querela per l’appropriazione indebita spetta anche alsoggetto, diverso dal proprietario, che, detenendo legittimamente ed autonomamentela cosa, ne abbia fatto consegna a colui che se ne sia appropriato illegittimamente.Non confrontandosi con tale argomento, autonomo e sufficiente a reggere ladecisione, la difesa incorre in genericità, per la mancanza di correlazione tra le ragioniargomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione,dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censuratosenza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (tra le tante, da ultimo, Sez. 4, n.19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01). In definitiva, deve dichiararsiinammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla criticadi una sola delle diverse rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ovequeste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018,[OSCURATO:PERSONA]. 272448 - 01).Nel caso specifico, la difesa, impegnata a dimostrare l’anteriorità dell’iniziodell’attività presso lo stabilimento balneare rispetto alla consegna (e la conseguenteasportazione) dei materiali, non ha offerto alcuna replica alla tesi sostenuta in sentenza,incorrendo nel vizio sopra indicato.5. Per le ragioni che precedono il ricorso è inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spesedel procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causadi inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma dieuro tremila, così equitativamente fissata.Va rigettata, infine, la richiesta di liquidazione delle spese processuali sostenute nelgrado dalla parte civile, in mancanza di effettiva esplicazione di un'attività diretta acontrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi di naturarisarcitoria (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, non mass. sul punto; Sez. 4,n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923-01); la difesa, con la nota scritta menzionatain precedenza, non ha sviluppato alcuna argomentazione e si è limitata a precisare leconclusioni, insistendo per la conferma della sentenza impugnata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civileCosì deciso, il 24 giugno 2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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