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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 08979/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9343/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimato- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1478/2019depositata il 26/11/2019 , R.G.N. 117/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza del 21.1.2020 n. 1478, la Corte d’appello di Catanzaro accoglieva l’appello dell’Inps avverso la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] - titolare di impresa edile - a cartella esattoriale eme ssa a seguito di iscrizione a ruolo di differenze contributive per lavoratori dipendenti, dovute dal Ruffa , per il periodo ottobre 1999 - marzo 2004, oltre interessi e sanzioni civili, a seguito di verbale ispettivo ( del 29.10.2004), con il quale l’Inps, l’Inail e la DPL territorialmente competente avevano contestato la violazione dell’art. 29 del d.l. n. 244/95, per non avere versato la contribuzione secondo i minimi retributivi, previsti dal CCNL edile applicato.

Il tribunale avevaritenuto che l’Inps non avesse assolto l’onere di provare la fondatezza delle pretese contributive, e che Ruffa, con produzione di dichiarazione congiunta Cisl e Rsu del 3.12.04 e dichiarazioni rese da un dipendente e da un sindacalista presentiin azienda, aveva assolto l’onere p robatorio in ordine al l’accordo sindacale a fondamento della disposta riduzione dell’orario di lavoro.

La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, respingeva l’eccezione sollevata da Ruffa, di tardività nella proposizione dell’appello dell’Inps all’ esito della notifica zione del la sentenza di primo grado all’Inps di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., e al medesimo Istituto, “in persona del procuratore costituito”.

Ad avviso della Corte territoriale, la predetta notificazione non era idonea a far decorrere il termine breve - onde la tempestività del gravame dell’Inps - in manca nza del l’indicazione nominativa del procuratore costituito dell’Inps.

Nel merito, poi, la Corte distrettuale ha ritenuto il gravame fondato pernon avere il datore di lavoro allegato e provato la sussistenza di una delle ipotesi derogatorie della regola del minimale contributivo; inoltre, anche a voler ritenere sufficiente la presenza dell’accordo sindacale volto alla riduzione dell’orario di lavoro, e benché non vi fosseprova dell’esistenza di alcun accordo sindacale in tal i termini, la Corte di merito ha ritenuto tale negoziazione avvenuta senza l’intervento della [OSCURATO:PERSONA] e valorizzato la circostanza che della riduzione dell’orario di lavoro non fosse stato preventivamente informato l’Inps , per eventuali e o pportuni controlli.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi; l’Inps ha resistito con controricorso.

Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la parte ricorrente deduce violazione di legge, in particolare degli artt. 325 comma 1, 326 comma 1e 170 comma 1 c.p.c., peravere la Corte di merito erroneamente respinto l’eccezione di tardività del gravame sollevata ai sensi dell’art. 325 c.p.c., per la ritenuta in idone ità al decorso del termine breve per impugnare, di cui all’art. 325 c.p.c. , del la notifica della sentenza al procuratore dell’Inps, presso la sede dell’Ente in cui il predetto difensore aveva eletto domicilio, eseguita senza alcuna indicazione nominativa del procuratore costituito.

Con il secondo motivo di ricorso, la ditta ricorrentededuce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., peravere la Corte di merito erroneamente ritenuto contestato dall’Inps , e quindi bisognevole della relativa prova , la sussistenza di un accordo sindacale di sospensione dell’attività lavorativa, costituente ipotesi derogatoriaalla corresponsione del minimale contributivo, accordo fin dall’origineritenuto sussistente dall’Inps.

Con il terzo motivo la parte ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento all’art. 115 c.p.c., per avere la Corte d’appelloomesso la valutazione delle prove offerte dalle parti e , in particolare, la prova offerta dell’esistenza di un accordo di riduzione dell’orario di lavoro anche con l’intervento della [OSCURATO:PERSONA].

Con il quarto motivo la parte ricorrente deduce violazione di legge, in particolare dell’art. 29 del d.l. n. 244/95, conv. nella legge n. 341/95, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello disapplicato la predetta disposizione nel ritenere sussistente l’obbligo di versamento dei contributi previdenziali sulla base della cd.

“retribuzione virtuale” anche in presenza diuna causa di esclusione prevista dalla legge, quale l’assenza del lavoratore per riduzione dell’attività lavorativa, giustificata dalla riduzione delle commesse e preordinata ad evitare il licenziamento dei lavoratori.

Il primo motivo è infondato.

Secondola giurisprudenza di questa Corte, “a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza” (Cass.,Sez.

Un. n. 20866/2020, cfr. anche Cass. nn. 16590/2017, 9843/2014).

Nella specie, la parte ricorrente ha riportato (ai fini della autosufficienza) il contenuto della relata di notifica della sentenza di primo grado, dalla quale, tuttavia, emerge che manca l’espressa indicazione del nominativo del procuratore costituito dell’Inps, ma reca solo l’insufficiente indicazione “in persona del procuratore costituito” (cfr. p. 7 del ricorso per cassazione), così da non essere idonea, alla stregua dei principi testé esposti, a far decorrere il termine breve dell’impugnazione.

Il secondo motivo è inammissibile perché non si confronta con la statuizione della Corte distrettuale secondo cui, anche a voler ritenere sussistente il predetto accordo sindacale (consistente nella dichiarazione, del segretario [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e d e l rappresentante della Rsu aziendale del 3.12.04, dalla quale non emergeva chiaramente il riferimento alla riduzione oraria ma piuttosto si riferiva alla riorganizzazione dei turni di lavoro delle maestranze), tuttavia non era dato sapere con che termini e modalità tale riduzione fosse avvenuta e dalla dichiarazione congiunta emergeva la concordata riduzione oraria non assistita dall’intervento della Cassa integrazione guadagni e non comunicata preventivamente all’Inps.

Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità: invero, parte ricorrentei ndica (anche se non riporta i l ricorso introduttivo ) dove abbia proposto la doglianza, nel corso del giudizio di primo grado (cfr. p. 10 del ricorso per cassazione), tuttavia non riporta a ltresì dove e quando abbia riproposto la stessa censura in sede di appello, ex art. 346 c.p.c. (in quanto vittorioso in primo grado).

Vi è, inoltre, ulteriore profilo di inammissibilità perché con la censura si contesta l’erronea valutazione del materiale istruttorio , che è questione di competenza esclusiva del giudice del merito, incensurabile nel giudizio di legittimità se non in ristretti limiti, non ricorrenti nella specie (cfr. Cass. n. 5640/2021, in materia previdenziale, in motivazione) Il quarto motivo è infondato.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte,“la regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, se superiore; ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro” (Cass. n. 15120/2019, 4676/2021).

Nella specie, la parte ricorrente non ha né allegato, né provato la sussistenza di un'ipotesi eccettuativa - prevista in via tassativa dall’art. 29 cit . - preventivamente comunicata all’Inps, dell'obbligazione contributiva e va comunque riaffermato che non costituisce ipotesi eccettuativa la concordata riduzione dei turni di lavoro dei lavoratori - per come emerso dagli atti - giustificata dal calo delle commesse.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo Sussistono i presupposti, per il versamento da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.Condanna la società ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite che liquida nell’importo di € 9.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9343/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimato- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1478/2019depositata il 26/11/2019 , R.G.N. 117/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza del 21.1.2020 n. 1478, la Corte d’appello di Catanzaro accoglieva l’appello dell’Inps avverso la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] - titolare di impresa edile - a cartella esattoriale eme ssa a seguito di iscrizione a ruolo di differenze contributive per lavoratori dipendenti, dovute dal Ruffa , per il periodo ottobre 1999 - marzo 2004, oltre interessi e sanzioni civili, a seguito di verbale ispettivo ( del 29.10.2004), con il quale l’Inps, l’Inail e la DPL territorialmente competente avevano contestato la violazione dell’art. 29 del d.l. n. 244/95, per non avere versato la contribuzione secondo i minimi retributivi, previsti dal CCNL edile applicato. Il tribunale avevaritenuto che l’Inps non avesse assolto l’onere di provare la fondatezza delle pretese contributive, e che Ruffa, con produzione di dichiarazione congiunta Cisl e Rsu del 3.12.04 e dichiarazioni rese da un dipendente e da un sindacalista presentiin azienda, aveva assolto l’onere p robatorio in ordine al l’accordo sindacale a fondamento della disposta riduzione dell’orario di lavoro. La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, respingeva l’eccezione sollevata da Ruffa, di tardività nella proposizione dell’appello dell’Inps all’ esito della notifica zione del la sentenza di primo grado all’Inps di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., e al medesimo Istituto, “in persona del procuratore costituito”. Ad avviso della Corte territoriale, la predetta notificazione non era idonea a far decorrere il termine breve - onde la tempestività del gravame dell’Inps - in manca nza del l’indicazione nominativa del procuratore costituito dell’Inps. Nel merito, poi, la Corte distrettuale ha ritenuto il gravame fondato pernon avere il datore di lavoro allegato e provato la sussistenza di una delle ipotesi derogatorie della regola del minimale contributivo; inoltre, anche a voler ritenere sufficiente la presenza dell’accordo sindacale volto alla riduzione dell’orario di lavoro, e benché non vi fosseprova dell’esistenza di alcun accordo sindacale in tal i termini, la Corte di merito ha ritenuto tale negoziazione avvenuta senza l’intervento della [OSCURATO:PERSONA] e valorizzato la circostanza che della riduzione dell’orario di lavoro non fosse stato preventivamente informato l’Inps , per eventuali e o pportuni controlli. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi; l’Inps ha resistito con controricorso. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la parte ricorrente deduce violazione di legge, in particolare degli artt. 325 comma 1, 326 comma 1e 170 comma 1 c.p.c., peravere la Corte di merito erroneamente respinto l’eccezione di tardività del gravame sollevata ai sensi dell’art. 325 c.p.c., per la ritenuta in idone ità al decorso del termine breve per impugnare, di cui all’art. 325 c.p.c. , del la notifica della sentenza al procuratore dell’Inps, presso la sede dell’Ente in cui il predetto difensore aveva eletto domicilio, eseguita senza alcuna indicazione nominativa del procuratore costituito. Con il secondo motivo di ricorso, la ditta ricorrentededuce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., peravere la Corte di merito erroneamente ritenuto contestato dall’Inps , e quindi bisognevole della relativa prova , la sussistenza di un accordo sindacale di sospensione dell’attività lavorativa, costituente ipotesi derogatoriaalla corresponsione del minimale contributivo, accordo fin dall’origineritenuto sussistente dall’Inps. Con il terzo motivo la parte ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento all’art. 115 c.p.c., per avere la Corte d’appelloomesso la valutazione delle prove offerte dalle parti e , in particolare, la prova offerta dell’esistenza di un accordo di riduzione dell’orario di lavoro anche con l’intervento della [OSCURATO:PERSONA]. Con il quarto motivo la parte ricorrente deduce violazione di legge, in particolare dell’art. 29 del d.l. n. 244/95, conv. nella legge n. 341/95, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello disapplicato la predetta disposizione nel ritenere sussistente l’obbligo di versamento dei contributi previdenziali sulla base della cd. “retribuzione virtuale” anche in presenza diuna causa di esclusione prevista dalla legge, quale l’assenza del lavoratore per riduzione dell’attività lavorativa, giustificata dalla riduzione delle commesse e preordinata ad evitare il licenziamento dei lavoratori. Il primo motivo è infondato. Secondola giurisprudenza di questa Corte, “a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza” (Cass.,Sez. Un. n. 20866/2020, cfr. anche Cass. nn. 16590/2017, 9843/2014). Nella specie, la parte ricorrente ha riportato (ai fini della autosufficienza) il contenuto della relata di notifica della sentenza di primo grado, dalla quale, tuttavia, emerge che manca l’espressa indicazione del nominativo del procuratore costituito dell’Inps, ma reca solo l’insufficiente indicazione “in persona del procuratore costituito” (cfr. p. 7 del ricorso per cassazione), così da non essere idonea, alla stregua dei principi testé esposti, a far decorrere il termine breve dell’impugnazione. Il secondo motivo è inammissibile perché non si confronta con la statuizione della Corte distrettuale secondo cui, anche a voler ritenere sussistente il predetto accordo sindacale (consistente nella dichiarazione, del segretario [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e d e l rappresentante della Rsu aziendale del 3.12.04, dalla quale non emergeva chiaramente il riferimento alla riduzione oraria ma piuttosto si riferiva alla riorganizzazione dei turni di lavoro delle maestranze), tuttavia non era dato sapere con che termini e modalità tale riduzione fosse avvenuta e dalla dichiarazione congiunta emergeva la concordata riduzione oraria non assistita dall’intervento della Cassa integrazione guadagni e non comunicata preventivamente all’Inps. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità: invero, parte ricorrentei ndica (anche se non riporta i l ricorso introduttivo ) dove abbia proposto la doglianza, nel corso del giudizio di primo grado (cfr. p. 10 del ricorso per cassazione), tuttavia non riporta a ltresì dove e quando abbia riproposto la stessa censura in sede di appello, ex art. 346 c.p.c. (in quanto vittorioso in primo grado). Vi è, inoltre, ulteriore profilo di inammissibilità perché con la censura si contesta l’erronea valutazione del materiale istruttorio , che è questione di competenza esclusiva del giudice del merito, incensurabile nel giudizio di legittimità se non in ristretti limiti, non ricorrenti nella specie (cfr. Cass. n. 5640/2021, in materia previdenziale, in motivazione) Il quarto motivo è infondato. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte,“la regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, se superiore; ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro” (Cass. n. 15120/2019, 4676/2021). Nella specie, la parte ricorrente non ha né allegato, né provato la sussistenza di un'ipotesi eccettuativa - prevista in via tassativa dall’art. 29 cit . - preventivamente comunicata all’Inps, dell'obbligazione contributiva e va comunque riaffermato che non costituisce ipotesi eccettuativa la concordata riduzione dei turni di lavoro dei lavoratori - per come emerso dagli atti - giustificata dal calo delle commesse. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo Sussistono i presupposti, per il versamento da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.Condanna la società ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite che liquida nell’importo di € 9.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
Sentenza Cassazione n. 08979/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris