Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:1038
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0244_RES
Cause riunite C‑244/24 e C‑290/24 (
i
)
P e a.
contro
[OSCURATO:PERSONA] van Justitie en Veiligheid
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA],
zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] e dal Raad van State ([OSCURATO:PERSONA])]
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2024
«Rinvio pregiudiziale – Politica di asilo – Protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati – Direttiva 2001/55/CE – Articoli 4 e 7 – Invasione dell’Ucraina da parte delle forze armate russe – Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 – Articolo 2, paragrafo 3 – Facoltà di uno Stato membro di applicare la protezione temporanea agli sfollati non contemplati da detta decisione – Momento in cui uno Stato membro che ha concesso la protezione temporanea a tali persone può porre termine alla protezione medesima – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 6 – Decisione di rimpatrio – Momento in cui uno Stato membro può adottare una decisione di rimpatrio – Soggiorno irregolare»
Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati – Direttiva 2001/55 – Facoltà di uno Stato membro di applicare la protezione temporanea alle persone sfollate che non sono destinatarie della protezione temporanea obbligatoria – Persone che sono state sfollate per le stesse ragioni e dal medesimo paese o dalla medesima regione di origine – Nozione – Cittadini di paesi terzi o apolidi in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo in Ucraina valido al 23 febbraio 2022 e che abbiano verosimilmente lasciato tale paese successivamente al 26 novembre 2021 – Inclusione
(Direttiva del Consiglio 2001/55, art. 7; decisione del Consiglio 2022/382, considerando 14 e art. 2, §§ 1 e 3)
(v. punti 96, 98‑101)
Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati – Direttiva 2001/55 – Facoltà di uno Stato membro di applicare la protezione temporanea alle persone sfollate che non sono destinatarie della protezione temporanea obbligatoria – Revoca, da parte dello Stato membro, del beneficio della protezione temporanea facoltativa in data anteriore a quella in cui cessa la protezione temporanea obbligatoria – Ammissibilità – Presupposti – Salvaguardia degli obiettivi e dell’effetto utile della direttiva 2001/55 – Rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione
[Direttiva del Consiglio 2001/55, artt. 2, a), 4, 6, § 1, b), e 7; decisione del Consiglio 2022/382, considerando 14 e art. 2]
(v. punti 109‑115, 122‑129, 131‑135, dispositivo 1)
Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115 – Politica d’asilo – Protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati – Direttiva 2001/55 – Cittadino di un paese terzo che soggiorna regolarmente nel territorio di uno Stato membro in virtù della protezione temporanea facoltativa – Adozione di una decisione di rimpatrio nei confronti di un siffatto cittadino prima della cessazione di tale protezione – Inammissibilità – Protezione che termina in data imminente – Sospensione degli effetti di tale decisione fino a detta data – Irrilevanza
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1860, art. 3, § 1; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, artt. 5 e 6; direttiva del Consiglio 2001/55, artt. 2, lett. g), 7 e 8]
(v. punti 140‑148, 152‑158, dispositivo 2)
[OSCURATO:PERSONA] di due rinvii pregiudiziali da parte di giudici olandesi, la Corte, riunita in Grande Sezione, precisa il momento in cui uno Stato membro può, da un lato, porre fine alla protezione temporanea facoltativa da esso concessa, sulla base della direttiva 2001/55 (
1
) e della decisione di esecuzione 2022/382 (
2
), a talune categorie di sfollati oltre quelle contemplate da tale decisione e, dall’altro, adottare una decisione di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115 (
3
) nei confronti delle persone che non beneficiano più di tale protezione.
P, AI, ZY e BG sono cittadini di paesi terzi in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo in Ucraina valido al 24 febbraio 2022. Dopo l’invasione del territorio ucraino da parte delle forze armate russe, essi sono fuggiti verso i [OSCURATO:PERSONA] dove hanno ottenuto una protezione temporanea, ai sensi della direttiva 2001/55, conformemente alla normativa olandese allora applicabile (
4
). In forza della normativa medesima, la protezione temporanea facoltativa era concessa a tutti i titolari di un permesso di soggiorno ucraino, anche temporaneo, valido al23 febbraio 2022 e che avessero verosimilmente lasciato l’Ucraina successivamente al 26 novembre 2021 (
5
), Inoltre, questa normativa non imponeva di verificare se tali persone fossero in grado di ritornare in condizioni sicure e stabili nel loro paese o nella loro regione di origine.
Con sentenza del 17 gennaio 2024, il Raad van State (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]) ha dichiarato che la protezione temporanea dei cittadini di paesi terzi che si trovavano in una situazione come quella di P, AI, ZY e BG sarebbe terminata ipso jure il 4 marzo 2024, ossia alla data ultima (
6
) alla quale la protezione temporanea sarebbe cessata in assenza di una decisione adottata dal Consiglio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva medesima (
7
). Di conseguenza, con quattro decisioni di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115, adottate il 7 febbraio 2024, il [OSCURATO:PERSONA] di Stato (
8
) ha ordinato a P, AI, ZY e BG di lasciare il territorio dell’Unione entro un termine di quattro settimane a decorrere dal 4 marzo 2024.
P ricorreva dinanzi al rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), contestando la legittimità della decisione che lo aveva colpito.
Con sentenze del 19 marzo 2024 e del 27 marzo 2024, i ricorsi presentati da AI e BG contro le decisioni che li riguardavano venivano accolti in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] di Stato interponeva appello avverso le sentenze di cui trattasi dinanzi al Consiglio di Stato. Poiché il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione che lo riguardava veniva invece respinto in quanto infondato in primo grado con sentenza del 27 marzo 2024, ZY interponeva appello avverso tale sentenza dinanzi allo stesso giudice.
Nell’ambito delle controversie summenzionate, i due giudici del rinvio hanno adito la Corte in via pregiudiziale. Da un lato, nei limiti in cui l’esito di tali controversie implica la determinazione della data in cui termina la protezione temporanea facoltativa, ai sensi della direttiva 2001/55, concessa dalle autorità dei [OSCURATO:PERSONA], tali giudici nutrono dubbi sulla questione se il beneficio di una siffatta protezione possa essere revocato prima della scadenza della protezione temporanea obbligatoria (
9
). Dall’altro lato, essi si interrogano sulla legittimità delle decisioni di rimpatrio emesse nei confronti dei ricorrenti nel procedimento principale dato che tali decisioni sono state adottate in una data in cui essi si trovavano ancora in situazione di soggiorno regolare nel territorio dei [OSCURATO:PERSONA].
Giudizio della Corte
In primo luogo, la Corte esamina se gli articoli 4 e 7 della direttiva 2001/55 ostino a che uno Stato membro che abbia concesso la protezione temporanea a categorie di persone diverse da quelle di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione di esecuzione, revochi a queste categorie di persone il beneficio di detta protezione temporanea facoltativa prima che la protezione temporanea obbligatoria, decisa dal Consiglio in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, giunga a termine.
In via preliminare, essa considera che uno Stato membro che si sia avvalso della facoltà offerta dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2001/55, attua il diritto dell’Unione, ragion per cui non può concedere la protezione temporanea facoltativa a persone che non siano sfollate per gli stessi motivi e dallo stesso paese o regione di origine delle persone beneficiarie della protezione temporanea obbligatoria.
In tale contesto, la Corte constata che detta disposizione nonché l’articolo 2, paragrafo 3, della decisione di esecuzione consentono a uno Stato membro di concedere la protezione temporanea facoltativa a cittadini di paesi terzi o ad apolidi in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo in Ucraina valido al 23 febbraio 2022 e che abbiano verosimilmente lasciato tale paese successivamente al 26 novembre 2021, senza procedere a valutare se siano in grado di ritornare in condizioni sicure e stabili nel loro paese o nella loro regione di origine. In proposito, da un lato, la ragione dell’applicazione della protezione temporanea obbligatoria, individuato dal Consiglio nella stessa decisione di esecuzione, è l’invasione dell’Ucraina da parte delle forze armate russe iniziata il 24 febbraio 2022. Orbene, cittadini di paesi terzi o apolidi che, a causa della durata molto limitata del loro diritto di soggiorno nel territorio dell’Unione, sarebbero stati chiamati a fare ritorno in Ucraina poco tempo dopo l’inizio dell’invasione possono essere assimilati alle persone sfollate a seguito dell’invasione stessa. D’altra parte, sebbene l’articolo 2, paragrafo 3, della decisione di esecuzione contempli espressamente, tra i potenziali beneficiari della protezione temporanea facoltativa, gli apolidi e i cittadini di paesi terzi che soggiornavano legalmente in Ucraina e che non sono in grado di fare ritorno nel loro paese o nella loro regione d’origine in condizioni sicure e stabili, tale categoria è menzionata solo a titolo esemplificativo.
Inoltre, rilevando che la protezione temporanea facoltativa concessa dalle autorità dei [OSCURATO:PERSONA] ai cittadini di paesi terzi come quelli di cui al procedimento principale ha cessato di produrre i suoi effetti prima della scadenza della protezione temporanea obbligatoria, la Corte esamina se gli articoli 4 e 7 della direttiva 2001/55 impongano che il beneficio della protezione temporanea facoltativa perduri per tutto il tempo in cui la protezione temporanea obbligatoria attuata dal Consiglio ai sensi dell’articolo 5 della direttiva medesima continua a produrre i propri effetti o, quanto meno, sino al termine della proroga automatica della durata iniziale di tale protezione temporanea obbligatoria di cui al menzionato articolo 4, paragrafo 1.
A questo proposito, la Corte ha statuito che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2001/55, gli Stati membri possono decidere liberamente di porre fine alla protezione temporanea facoltativa che hanno concesso prima della fine della protezione temporanea obbligatoria fissata a livello dell’Unione (
10
).
In proposito, da un lato, questa disposizione lascia gli Stati membri liberi di fissare la data a decorrere dalla quale intendono concedere il beneficio della protezione temporanea facoltativa, purché tale data sia collocata tra la data di entrata in vigore della protezione temporanea obbligatoria e quella in cui essa cessa di produrre effetti. Dall’altro lato, gli Stati membri mantengono il controllo sulla durata della protezione temporanea facoltativa che intendono concedere, sempreché tale durata sia ricompresa nell’arco temporale di attuazione del meccanismo di protezione temporanea definito a livello dell’Unione. Infatti, considerato che una siffatta protezione temporanea discende non già da un obbligo previsto dal diritto dell’Unione, ma da una decisione autonoma di uno Stato membro di ampliare la cerchia dei beneficiari della protezione stessa, lo Stato membro medesimo deve anche poter revocare tale protezione in autonomia.
Inoltre, una siffatta interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2001/55 è avvalorata sia dall’obiettivo perseguito da tale disposizione, consistente nell’incoraggiare gli Stati membri ad ampliare le categorie di sfollati che possono beneficiare della protezione temporanea, sia dall’obiettivo più generale della direttiva stessa, consistente nell’evitare l’intasamento del sistema di concessione della protezione internazionale. Tuttavia, vietare a uno Stato membro di revocare, per motivi ad esso specifici, il beneficio della protezione temporanea facoltativa prima della fine della protezione temporanea obbligatoria fissata a livello dell’Unione produrrebbe l’effetto di scoraggiare gli Stati membri dall’avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 7 della direttiva 2001/55, vanificando, in tal modo, gli obiettivi perseguiti da tale articolo e dalla direttiva medesimi.
Tuttavia, una siffatta decisione di revoca non può pregiudicare né gli obiettivi né l’effetto utile della direttiva 2001/55 e deve rispettare i principi generali del diritto dell’Unione, in particolare il principio di tutela del legittimo affidamento.
A tal riguardo, per quanto concerne, sotto un primo profilo, la salvaguardia degli obiettivi e dell’effetto utile della direttiva 2001/55, essa è volta, in particolare, a preservare l’effettiva possibilità per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi, che godono di una protezione temporanea, di ottenere la protezione internazionale in esito ad un adeguato esame della loro situazione individuale, garantendo loro al tempo stesso, nell’immediato, una protezione di minore ampiezza. Sarebbe pertanto in contrasto con tale obiettivo e con l’effetto utile della direttiva che l’esame della domanda di protezione internazionale che tali cittadini di paesi terzi e apolidi abbiano eventualmente presentato e che non sia stata ancora decisa non venisse completato dopo la fine della protezione temporanea facoltativa. Inoltre, una volta cessata la protezione temporanea facoltativa, a tali cittadini di paesi terzi e apolidi non può essere impedito di esercitare in modo effettivo il loro diritto di presentare domanda di protezione internazionale, che costituisce una tappa essenziale della procedura di riconoscimento di tale protezione. Pertanto, la mancata risposta del beneficiario della protezione temporanea alla richiesta delle autorità dello Stato membro interessato volta ad accertare se questi volesse che l’esame della propria domanda di protezione internazionale fosse proseguito non può produrre la conseguenza che qualsiasi domanda di protezione internazionale dal medesimo successivamente presentata venga qualificata come domanda reiterata, ai sensi dell’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32 (
11
).
Per quanto riguarda, sotto un secondo profilo, il principio della tutela del legittimo affidamento, i singoli non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle istituzioni dell’Unione. Orbene, nel caso di specie, da un lato, il Consiglio può porre fine in qualsiasi momento alla protezione temporanea obbligatoria (
12
) e, dall’altro, gli Stati membri non possono protrarre la protezione temporanea facoltativa da essi eventualmente istituita oltre la data di cessazione della protezione temporanea obbligatoria (
13
). Ne consegue che le autorità dei [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero potuto fornire ai beneficiari della protezione temporanea facoltativa precise assicurazioni, conformi al diritto dell’Unione, in merito alla durata minima di tale protezione, se non quella che le autorità medesime si sarebbero impegnate a non far cessare la protezione temporanea facoltativa prima della cessazione degli effetti della protezione temporanea obbligatoria. Tuttavia, non risulta che esse abbiano fornito ai cittadini di paesi terzi di cui trattasi nei procedimenti principali un’assicurazione di tal genere, circostanza che spetta, tuttavia, ai giudici del rinvio verificare.
La Corte ne trae la conclusione che gli articoli 4 e 7 della direttiva 2001/55 non ostano a che uno Stato membro che abbia concesso la protezione temporanea a categorie di persone diverse da quelle contemplate dalla decisione di esecuzione revochi a queste categorie di persone il beneficio di detta protezione temporanea facoltativa prima che la protezione temporanea obbligatoria decisa dal Consiglio in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva giunga a termine (
14
).
In secondo luogo, la Corte dichiara che l’articolo 6 della direttiva 2008/115 osta a che un cittadino di un paese terzo, regolarmente soggiornante nel territorio di uno Stato membro per effetto della facoltà da quest’ultimo esercitata di concedergli la protezione temporanea facoltativa, prevista dall’articolo 7 della direttiva 2001/55, sia oggetto di una decisione di rimpatrio prima della fine di tale protezione, anche qualora risulti che la protezione stessa cesserà di produrre effetti ad una data imminente e gli effetti della decisione medesima sono sospesi fino a tale data.
A tal riguardo, sotto un primo profilo, tale direttiva osta a che uno Stato membro adotti una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo che soggiorna regolarmente nel territorio di quest’ultimo, e ciò indipendentemente dalla circostanza che l’autorità nazionale competente specifichi espressamente, in una siffatta decisione, che quest’ultima non produce effetti fintantoché il soggiorno dell’interessato rimane regolare. Infatti, da un lato, qualsiasi decisione di rimpatrio deve essere oggetto, non appena adottata, di una segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen da parte dello Stato membro interessato, al fine di «verificare l’adempimento dell’obbligo di rimpatrio e di essere di ausilio nell’esecuzione delle decisioni di rimpatrio» (
15
), anche quando tale decisione non ha effetto immediato. Orbene, in quest’ultima ipotesi, al momento dell’effettuazione della segnalazione, la persona interessata soggiorna ancora regolarmente nel territorio di tale Stato membro e può disporre del diritto di recarsi in altri Stati membri. D’altro canto, tale decisione di rimpatrio anticipata verrebbe presa senza tenere conto di qualsiasi mutamento di circostanze che possa verificarsi tra l’adozione della decisione stessa e la fine del soggiorno regolare dell’interessato e che possa incidere significativamente sulla valutazione della sua situazione.
Sotto un secondo profilo, finché i cittadini di un paese terzo continuano a beneficiare della protezione temporanea facoltativa, essi soggiornano regolarmente nel territorio dello Stato membro interessato e non possono, quindi, essere oggetto di una decisione di rimpatrio. Infatti, i beneficiari di una siffatta protezione devono godere di tutti i diritti che sono riconosciuti dalla direttiva 2001/55 ai beneficiari della protezione temporanea obbligatoria (
16
). Pertanto, poiché al beneficiario della protezione temporanea obbligatoria deve essere rilasciato dallo Stato membro interessato un titolo di soggiorno che gli consenta di soggiornare nel territorio di tale Stato membro (
17
), un siffatto titolo deve essere concesso anche ai beneficiari della protezione temporanea facoltativa.
Sotto un terzo profilo, sebbene esista il rischio che, alla scadenza della protezione temporanea facoltativa, le autorità nazionali responsabili dell’adozione delle decisioni di rimpatrio si trovino di fronte a un numero considerevole di situazioni individuali che devono essere esaminate simultaneamente, un siffatto rischio non può essere sufficiente, di per sé, a consentire che si deroghi al principio ricordato supra. Inoltre, sebbene l’allontanamento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare debba, in linea di principio, costituire una priorità per gli Stati membri, questi ultimi devono altresì rispettare requisiti sostanziali e procedurali ad essi incombenti in forza del diritto dell’Unione, affinché tali cittadini siano rimpatriati in modo umano e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali nonché della loro dignità. Così, nel caso in cui le autorità di uno Stato membro responsabili dell’adozione delle decisioni di rimpatrio si trovino di fronte a un numero molto elevato di casi individuali da esaminare simultaneamente, a causa della scadenza della protezione temporanea facoltativa, la direttiva 2008/115 osta unicamente a che le autorità medesime rinviino l’adozione delle decisioni di rimpatrio da adottare nei confronti dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi che hanno goduto di una tale protezione oltre un termine ragionevole in considerazione di tale situazione.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
(
1
) Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (
GU 2001, L 212, pag. 12
) L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2001/55 autorizza gli Stati membri a estendere il beneficio della protezione temporanea prevista dalla direttiva stessa a categorie di persone diverse da quelle designate, dal Consiglio, nella sua decisione di cui all’articolo 5 di detta direttiva, e che attua tale protezione, a condizione che tali persone siano state sfollate per le stesse ragioni e dal medesimo paese o dalla medesima regione di origine.
(
2
) Con la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea (
GU 2022, L 71, pag. 1
), il Consiglio ha deciso di attivare il meccanismo di protezione temporanea previsto dalla direttiva 2001/55. Secondo l’articolo 2, paragrafo 3, della decisione di esecuzione, gli Stati membri possono applicare detta decisione anche a persone diverse da quelle previste ai paragrafi 1 e 2, compresi gli apolidi e i cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina, che soggiornavano legalmente in Ucraina e che non potevano ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o nella loro regione di origine.
(
3
) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (
GU 2008, L 348, pag. 98
).
(
4
) L’articolo 3.9a, paragrafo 1, lettera c), del [OSCURATO:PERSONA] 2000 (Regolamento sugli stranieri del 2000), nel testo in vigore tra il 4 marzo 2022 e il 18 luglio 2022.
(
5
) Ossia 90 giorni prima della data di inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte delle forze armate russe.
(
6
) Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/55, secondo il quale «[f]atto salvo l’articolo 6, la durata della protezione temporanea è pari ad un anno. Qualora non cessi in base all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), la protezione può essere prorogata automaticamente di sei mesi in sei mesi per un periodo massimo di un anno».
(
7
) A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/55, «[q]ualora persistano motivi per la concessione della protezione temporanea, il Consiglio può deliberare a maggioranza qualificata, su proposta della [OSCURATO:PERSONA], la quale esamina parimenti qualsiasi richiesta presentata dagli Stati membri affinché sottoponga al Consiglio una proposta di prorogare detta protezione temporanea di un anno».
(
8
) Nel caso di specie, lo [OSCURATO:PERSONA] van Veiligheid en Justitie ([OSCURATO:PERSONA] di Stato alla sicurezza e alla giustizia, [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA] di Stato»).
(
9
) Ossia la protezione derivante da una decisione del Consiglio adottata ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55 e che constata l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati. Una decisione del genere innesca l’attuazione della protezione temporanea in tutti gli Stati membri vincolati dalla direttiva 2001/55 nei confronti dei gruppi specifici di persone indicati nella decisione medesima, a decorrere dalla data fissata da quest’ultima.
(
10
) La Corte precisa che gli Stati membri non sono pertanto obbligati ad allineare la durata di tale protezione temporanea facoltativa alla durata iniziale della protezione temporanea obbligatoria o della sua proroga automatica, previste dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva stessa, o a quella eventualmente risultante dalla sua proroga facoltativa, ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 4 della direttiva medesima.
(
11
) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (
GU 2013, L 180, pag. 60
).
(
12
) V. articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/55.
(
13
) V. articolo 7 della direttiva 2001/55.
(
14
) Tale Stato membro può revocare il beneficio della protezione temporanea da esso concessa a dette categorie di persone ad una data precedente a quella in cui la protezione temporanea decisa dal Consiglio cessa di produrre effetti, a condizione, segnatamente, che lo Stato membro medesimo non pregiudichi né gli obiettivi né l’effetto utile della direttiva 2001/55 e che rispetti i principi generali del diritto dell’Unione.
(
15
) V. articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (
GU 2018, L 312, pag. 1
).
(
16
) V. articolo 7 della direttiva 2001/55.
(
17
) V. articolo 8 della direttiva 2001/55, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera g), della stessa.