CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 2023
Cassazione n. 09693/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23702/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'ORO, N . 202, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentat a e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat e in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], N. 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentate e difes e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente - Ric. 2018n. 23702sez. S2 - ud. 1 0/0 3 /202 3 avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI n. 132/2018 depositata il 19/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio dinanzi il Tribunale di Oristano,[OSCURATO:PERSONA] per accertare il loro acquisto per intervenuta usucapione della servitù di passaggio dell’unica strada che consentiva l’accesso al terreno sito in agro di Nuraxinieddu, località Ungroni distintoal catasto terreni del Comune di Oristano sezione A, foglio n . 8, mappale 3 e in via subordinata la costituzione di una servitù di passaggio in favore del loro fondo e a carico del fondo della convenuta previa determinazione dell’indennità ex articolo 1053 c.c. e per condannare quest’ultimaa risarcire tutti i danni subiti. 2. Il Tribunale di Oristano accertava e dichiarava l’intervenuto acquisto a titolo di usucapione del possesso ultraventennale della servitù di passaggio pedonale e veicolare sullo s tradello che attraversail fondo sopraindicato di proprietà della convenuta [OSCURATO:PERSONA] a favore del fondo di proprietà degli attori. Rigettava la domanda di risarcimento del danno e condannava la convenuta alle spese processuali. 3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 4. La C orte d’ A ppello di Cagliari rigettava l’appello e confermava la sentenza del Tribunale di Oristano. In particolare, la C orte d’ A ppello evidenziava che la relazione tecnica di parte prodotta dagli appellanti non era ammissibile ex Ric. 2018n. 23702sez. S2 - ud. 1 0/0 3 /202 3 articolo 345 c.p.c.,peraltro la stessa appellante aveva riconosciuto l’esistenza della strada,prima costituita da uno stradello dissestato e poi da una strada bianca e, dunque , la presenza di opere visibili destinate all’esercizio della servitù. L’esercizio pubblico e non clandestino del possesso della servitù da parte delle controparti doveva confermarsi non potendosi dedurre alcunché in senso contrario dal fatto che il transito veicolare eradifficile fino al 1992 cioè prima dei miglioramenti che avevano reso la stradapraticabile. Gli elementi emersi dalla deposizione dei testi consentivano di ritenere dimostrato l’esercizio da parte delle attrici,e prima ancora del loro padre,di un potere di fatto da qualificarsi come possesso . Dunque, ai sensidell’art. 1158 c.c. s ussistevano tutti i presupposti del possesso utile per usucapire e l’eccezione circa la mancanza di prova della successione tra [OSCURATO:PERSONA] e le attrici era , da un lato, del tutto nuova e quindi inammissibile e , dall’altro , provata dalla assunzione in giudizio della qualità di erede che coincideva con l’accettazione tacita dell’eredità. Quanto alle spese erano state correttamente regolate dal Tribunale in applicazione del principio della soccombenza. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza. 6. Rita e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituite con controricorso. 7. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hannoinsistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2018n. 23702sez. S2 - ud. 1 0/0 3 /202 3 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazionee falsa applicazione dell’articolo 1061 c.c. per insussistenza del requisito dell’apparenza. Nel giudizio di merito sarebbe emerso chiaramente che la strada sulla quale le attrici pretendono di acquistare la servitù di passaggio è quella utilizzata dalla ricorrente per l’accesso all’azienda agricola di sua proprietà. Nel ricorso si richiama la giurisprudenza della cassazione circa la necessità, ai fini dell’usucapione della servitù di passaggio,della presenza di segni visibili di opere permanenti e alla luce del tale giurisprudenza si ritiene erronea la sentenza. Le a ttrici non hanno fornito prova della sussistenza per oltre vent’anni di segni visibil i e permanenti di opere destinate all’esercizio della servitù di passaggio. Peraltro, la modifica della strada incideva sul presunto possesso delle attrici al contrario di quanto affermato dalla Corte d’Appello. Il tracciato era mutato per le mutate esigenze del proprietario che aveva rifatto completamentela strada rendendola praticabile anche con i veicoli cosa fino allora non possibile e munendola di cancello d’ingresso con lucchetti con conseguente interruzione del corso dell’usucapione. 1.1Il primo motivo di ricorso è in ammissibile . [OSCURATO:PERSONA]Appello così motiv a sul requisito dell’apparenza : la stessaContini riconosce l'esistenza della strada prima costituita da uno stradello dissestato e poi da una strada bianca che insiste sul proprio terreno e dunque la presenza di opere visibili destinate all'esercizio dellaservitù. La strada in precedenza uno stradello era poi era stata allargat a a seguito di lavori di miglioramento. [OSCURATO:PERSONA]. 2018n. 23702sez. S2 - ud. 1 0/0 3 /202 3 Tribunale peraltro aveva già accertato l'esistenza da più di vent'anni di una strada che dalla strada pubblica consentiva di raggiungere ilfondo di proprietà delle attrici come confermato dalle risultanze istruttorie e dai testi escussi che avevano dichiarato che le attrici avevano transitato sulla strada inizialmente rappresentata da uno stradello e poi da un percorso più agevole per raggiungere il fondo di loro proprietà. Peraltro , era emerso che il fondo era intercluso e non aveva accessi sulla pubblica via. La motivazione della Corte d'Appello, dunque, è conforme all’indirizzo consolidato di questa Corte secondo cui: Ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza, richiesto dall'articolo 1061 cod. civ. per l'acquisto delle servitù prediali per usucapione, non occorre necessariamente, in materia di servitù di passaggio, un "opus manu factum" (ossia un tracciato dovuto all'opera dell'uomo), essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione -visibile, non equivoca e permanente - di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente. (Sez. 2, Sentenza n. 12362 del 27/05/2009, Rv. 608548 -01). Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, il quid pluris richiesto rispetto alla mera esistenza di un tracciato è che questo sia realizzato o destinato a dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso serventein modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile anche in funzione dell'univocità della funzione oggettiva della strada rispetto all'uso della servitù stessa. Ric. 2018n. 23702sez. S2 - ud. 1 0/0 3 /202 3 La censura, pertanto, si risolve in un’inammissibile richiesta di rivalutazione in fatto della vicenda rispetto all’accertamento compiuto dalla Corte d'Appello e,prima ancora, dal Tribunale. Infine, deve osservarsi chei lavori di allargamento della strada non possono costituire un valido m otivo di inter r uzione del possesso della servitù posto che non realizzano un’ apprezzabile variazione delle modalità possessorie e,dunque, non costituiscono unacausa di interruzione de l corso dell'usucapione ch e dà luogo a una nuova decorrenza del relativo termine. La censura sul punto, peraltro , è del tutto generica . Infatti, perché si abbia interruzione del possesso utile ad usucapire una servitù di passaggio è necessario che vi sia stata una perdita del possesso per oltre un anno, nel senso che in tale periodo il possessore venga posto nell'obiettiva impossibilità di continuare ad esercitare il possesso, sia per fatto del terzo che per eventi naturali. (Sez. 2, Sentenza n. 3452 del 08/06/1984, Rv. 435473 –01, Conf 1025/76, mass n 379683). 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti omesso esame della sentenza del T ribunale di Oristano numero 721 del 2016 resa tra le parti e passata in giudicato. Violazione falsa applicazione degli articoli 2909 c.c. e 324 c.p.c. essendoci una sentenza contraria avente tra le parti efficacia di giudicato. La ricorrente invoca l’autorità del giudicato di altra sentenza emessa all’esito della fase di merito di un giudizio introdotto dalle controparti ex articolo 703 c.p.c. nell’ambito delle quale avevano chiesto al Tribunale, allegando il possesso quarantennale del Ric. 2018n. 23702sez. S2 - ud. 1 0/0 3 /202 3 medesimo passaggio vantato sino all’anno 2008, di ess ere reintegrati nel possesso della servitù del quale sarebbero state spogliate per effetto della apposizione di un cancello. Nella fase sommaria si era accertato che le ricorrenti non avevano provato di possedere il passaggio nell’anno precedente essendoci una recinzione risalente al 1992 che ne impediva l’esercizio. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. La censura di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Oristano non è ammessa in un caso come quello in esame in cui la sentenza della Corte d’Appello è del tutto conforme a quella di primogrado (c.d. “doppia conforme”). Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione,per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(Cass. 5528/2014), adempimento nella specie non svolto. Va invero ripetuto che ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (id est, ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012). Anche la censura di violazione e falsa applicazione degli articoli 2909 c.c. e 324 c.p.c.è inammissibile per una pluralità di ragioni. Ric. 2018n. 23702sez. S2 - ud. 1 0/0 3 /202 3 In primo luogo, il ricorrente riporta un passo del provvedimento cautelare del giudizio possessorio svoltosi dinanzi al Tribunale di Oristano e non della sentenza definitiva di cui invoca l’autorità del giudicato. Infatti, l’affermazione secondo la quale nel 1992 era stato apposta una recinzione con la sistemazione di un rudimentale cancello in rete metallica fissata al suolo con dei paletti e assicurato con una catena con lucchetto e che dunque il presunto spoglio non sarebbe riconducibile al 2008 si riscontra solo nell’ordinanza cautelare non suscettibile di passare in giudicato. Inoltre, la sentenza del Tribunale di Oristano è del 2016 quindi anteriore alla conclusione del giudizio di appello nel quale non risulta mai dedotta. Nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di meritoe nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata. In ogni caso la censura è inammissibile anche ai sensi dell’art.380 bis c.p.c. come interpretato da questa Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 7155 del 2017. Infatti, come evidenziato dal la parte cont roricorrente: « Il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio, avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto del diritto di proprietà o di un altro diritto reale per usucapione, in quanto il possesso utile ad usucapire ha requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori, ove l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso ed offre tutela ad una mera situazione di fatto che ha i caratteri esteriori dei diritti sopra menzionati» ( ex plurimis Sez. 2, Ord. n. 27513 del 2020 , Sez. 2 , Sent. Ric. 2018n. 23702sez. S2 - ud. 1 0/0 3 /202 3 n.2300 del 2016; Sez. 2 , Sent . n. 21233 del 2009 , S ez. 2 , Sent. n.10590del 2019; Cass. Civ., Sez. 2, Sent, n. 21233 del 2009). 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1146, comma 1, c.c.e dell'articolo 116 c.p. c . Il giudice d'appello elenca una serie di documenti in atti tra i quali la denuncia di successione e intestazione catastale in realtà non prodotti. L'unico atto prodotto dalle attrici è un atto di divisione. Le resistenti affermano di essere proprietariedel terreno in forze di tale atto di divisione ereditaria del 20 gennaio 1982 e dunque non avrebbero provato la loro qualità di eredi e non sarebbero succedute nel possesso. Le controricorrenti non avrebbero fornito prova alcuna di essere eredi universali di [OSCURATO:PERSONA] ne avrebbero provato la mancanzadi testamenti o fornito la prova di aver accettato l'eredità neanche mediante la dichiarazione di successione. Le resistenti con l'atto di divisione ereditaria sono succedute a titolo particolare e dunque si tratta di accessione del possesso ex articolo 1146, secondo comma , c.c. . I n base a lla norma da ultimo citata è necessario che il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene.I negozi traslativi della proprietà non possono avere ad oggetto il trasferimento del solo possesso,dunque, bisogna fornire la prova in concreto della emissione di fatto nel possesso del bene da parte del precedente possessore. 3.1 Il terzo motivo è inammissibile. Ric. 2018n. 23702sez. S2 - ud. 1 0/0 3 /202 3 La Corte d'Appello ha evidenziato che l’eccezione della mancanza di prova della qualità di eredi è eccezione del tutto nuova non risultando effettuata nel giudizio di primo grado ( pag . 6 sentenza impugnata). In proposit o deve richiamarsi il seguente principio di diritto: «L'onere di provare la qualità di erede, gravante sul soggetto che agisce in giudizio in tale qualità, viene meno quando la controparte abbia tardivamente sollevato eccezioni in proposito (nella specie con la comparsa conclusionale di primo grado), dopo avere accettato il contraddittorio senza alcuna contestazione al riguardo» (Sez. 2, Sentenza n. 25341 del 15/12/2010, Rv. 615203 -01). La sentenza impugna è conforme al citato principio di diritto e la ri corrente non coglie tale autonoma ratio decidendi e di conseguenza omette di censurarla o dedurre alcunchéin proposito. Peraltro, non può sottacersi che anche l a semplice instaurazione del giudizio costituisce già accettazione tacita dell’eredità del padre delle sorelle Faedda e che la sentenza fa riferimento anche alla denuncia di successione eall’atto di divisione e sul punto fa stato,salvo eventuale giudizio di revocazione . La censura di violazione dell’art.116 c.p.c. è inammissibile potendosi proporre solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato- in assenza di diversa indicazion e normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo Ric. 2018n. 23702sez. S2 - ud. 1 0/0 3 /202 3 il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. (Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -02). Anche la questione della accessione a titolo particolare nel possesso invece che della successione da parte delle controricorrenti è del tutto nuova e quindi inammissibile anche perché proposta in via del tutto generica e sul presupposto della mancanza di prova della qualità di eredidelle sorelle Faedda. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e c ondanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 4000,più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente Ric. 2018n. 23702sez. S2 - ud. 1 0/0