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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 17 maggio 2021

Cassazione n. 22107/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FRANCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Udito in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con sentenza deliberata il 21/09/2016, il Tribunale di Genova, per quanto è qui di interesse, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (giudicato separatamente) e con altra persona non identificata, di furto pluriaggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA] di vari oggetti (pistole, un orologio, banconote di interesse numismatico, collezione di banconote e monete in oro di varia nazionalità e altro) e, in concorso con Melis, di detenzione e porto delle armi sottratte; l'imputato veniva condannato alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.500 di multa e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Investita dall'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Genova, con sentenza deliberata il 12/03/2019, ha dichiarato assorbito il reato di detenzione di armi in quello di porto di armi, ha rideterminato in anni 5 di reclusione ed euro 1.400 di multa la pena irrogata, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine alla valutazione degli indizi.

Quanto alla conoscenza tra imputato e persona offesa, Orrù era entrato una sola volta nell'ufficio di Falangola, sicché non poteva conoscere l'esistenza e il contenuto degli armadi blindati, tanto più che il rapporto con lo stesso Falangola era superficiale e il tipo di furto commesso esclude che gli autori possano essersi affidati al caso.

L'atto di appello aveva censurato l'assenza di elementi dai quali desumere la frequentazione da parte di Orrù dell'abitazione di Melis, ma la Corte di appello ha ritenuto non influente tale elemento.

Quanto alle risultanze di cui ai tabulati, come dedotto nell'atto di appello, già la sentenza di primo grado aveva errato nell'indicare la chiamata alla moglie come effettuata da Orrù, mentre invece è accaduto il contrario, il che avvalora la tesi che l'imputato si sia allontanato da casa della madre proprio perché sollecitato in tal senso dalla moglie.

La Corte di appello non ha risposto al rilievo dell'atto di appello in merito al mancato rinvenimento di oggetti rubati nella disponibilità di Orrù e di successivi contatti con Melis o con altri soggetti coinvolti nella vicenda.

3. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte dispose il rinvio a nuovo ruolo del processo in attesa della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea in merito al rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale di Rieti con ordinanza del 04/05/2021 in tema di utilizzabilità dei tabulati telefonici.

Il Tribunale di Rieti ha poi ritirato la domanda, tanto che, con ordinanza del 9 novembre 2021 in causa C-334/21, la Corte di giustizia ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita accoglimento.

In premessa, mette conto segnalare che il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare alla trattazione orale con comunicazione in data 08/03/2022, dichiarazione priva di effetti in quanto successiva al termine attribuito alle parti (compreso il P.G.) per rassegnare conclusioni scritte.

2. In limine, mette conto richiamare, in sintesi, il percorso argomentativo delle sentenze di merito, conformi in punto di ricostruzione del fatto.

L'antefatto della vicenda è rappresentato dal rinvenimento a bordo dell'auto in cui si trovava [OSCURATO:PERSONA] e altri di numerosi strumenti atti allo scasso; la polizia giudiziaria procedette alla perquisizione della sua abitazione, ove fu rinvenuta, tra l'altro, una delle pistole sottratte a Falangola.

I giudici di merito hanno valorizzato la conoscenza di Falangola e Orrù (che in precedenza, per ragioni di lavoro si era recato nell'ufficio della persona offesa, poco lontano dal teatro del furto); l'analisi del traffico telefonico di Orrù, legato a Melis (nipote dell'odierno ricorrente), dalla quale era emerso che la notte del furto Orrù ricevette una telefonata da Melis della durata di appena 7 secondi alle ore 00,30; una dalla moglie di 4 secondi alle 4,00; un'ulteriore telefonata da Melis della durata di 10 secondi alle ore 4,28.

In occasione delle prime due telefonate, l'utenza di Orrù aveva agganciato la cella di [OSCURATO:PERSONA], collocandosi così sul luogo del furto, cella agganciata anche da Melis in occasione di entrambe le telefonate a Orrù; nella terza telefonata, mentre, come si è detto, l'utenza di Melis agganciava la cella di [OSCURATO:PERSONA], quella di Orrù si era allontanata da tale zona.

La prima telefonata tra Orrù e Melis coincideva con l'orario di inizio del furto, posto che le riprese di videosorveglianza registrarono, per la prima volta, la presenza di una persona sul tetto del magazzino svaligiato alle ore 00,31.

La sentenza di primo grado evidenzia che, interrogato, Orrù ha dichiarato di non ricordare con precisione per quale motivo si trovasse lì a quell'ora, avanzando poi l'ipotesi che fosse dalla madre - abitante in una via non distante da [OSCURATO:PERSONA] - dalla quale, talora, si fermava per la notte.

La Corte distrettuale rileva che la tesi difensiva non spiega le ragioni delle due telefonate con Melis (la prima in concomitanza con l'inizio del furto e con i due protagonisti delle breve comunicazioni che si trovavano in un'area coperta dalla medesima cella), che, invece, sono, nella ricostruzione dei giudici di merito, perfettamente in linea con la partecipazione di Orrù al furto: sottolinea al riguardo la sentenza impugnata che tali telefonate dimostrano prima il necessario coordinamento tra i complici e, successivamente, la comunicazione della conclusione dell'azione furtiva.

Quanto alla spiegazione prospettata da Orrù, la Corte di appello rileva che la stessa è stata meramente ipotizzata e, comunque, non offre alcuna indicazione sulle ragioni dell'allontanamento dalla casa della madre a notte inoltrata.

La convergenza degli elementi sinteticamente richiamati, in uno con l'insussistenza di valide spiegazioni alternative, conducono il giudice di appello a confermare il giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato.3.

Sempre in premessa, è necessario esaminare la questione dell'utilizzabilità dei tabulati, in relazione alla quale, come si è visto, il processo era stato rinviato.

3.1. I temi collegati all'acquisizione dei tabulati telefonici hanno conosciuto significative innovazioni, seguite, principalmente, alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea (Grande Sezione, 2 marzo 2021 in causa C-746/18) che ha stabilito che l'art. 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, «deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale consenta l'accesso di autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all'ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull'ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise conclusioni sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, e ciò indipendentemente dalla durata del periodo per il quale l'accesso ai dati suddetti viene richiesto, nonché dalla quantità o dalla natura dei dati disponibili per tale periodo» e, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, «deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale renda il pubblico ministero, il cui compito è di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l'azione penale in un successivo procedimento, competente ad autorizzare l'accesso di un'autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione ai fini di un'istruttoria penale».

Di significativo rilievo è l'indicazione offerta dalla Grande Sezione (§ 43) ai legislatori nazionali al fine di uniformare il diritto interno al diritto dell'Unione Europea: «Per quanto riguarda più in particolare il principio di effettività, occorre ricordare che le norme nazionali relative all'ammissibilità e all'utilizzazione delle informazioni e degli elementi di prova hanno come obiettivo, in virtù delle scelte operate dal diritto nazionale, di evitare che informazioni ed elementi di prova ottenuti in modo illegittimo arrechino indebitamente pregiudizio a una persona sospettata di avere commesso dei reati.

Orbene, tale obiettivo può, a seconda del diritto nazionale, essere raggiunto non solo mediante un divieto di utilizzare informazioni ed elementi di prova siffatti, ma anche mediante norme e prassi nazionali che disciplinino la valutazione e la ponderazione delle informazioni e degli elementi di prova, o addirittura tenendo conto del loro carattere illegittimo in sede di determinazione della pena».

Il legislatore interno, dunque, non è tenuto a prevedere sempre e comunque l'inutilizzabilità dei dati acquisiti illegittimamente, ma può stabilire che la loro utilizzazione sia regolata da «norme e prassi nazionali che disciplinino la valutazione e la ponderazione delle informazioni e degli elementi di prova».

La pronuncia della Grande Sezione della Corte di giustizia ha fatto sorgere dubbi sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea della disciplina dettata, in tema di acquisizione dei cc.dd. dati esteriori delle comunicazioni telefoniche, dall'art. 132 del d.

Igs. 30 giugno 2003, n. 196.

Al riguardo, come si è detto, il Tribunale di Rieti, con ordinanza del 04/05/2021, aveva proposto domanda di pronuncia pregiudiziale, domanda poi ritirata con lettera del 05/10/2021, tanto che, con ordinanza del 9 novembre 2021 in causa C-334/21, la Corte di giustizia ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

3.2. Nel frattempo, infatti, è intervenuto il legislatore statale, che, con decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2021, n. 178, ha, in primo luogo, modificato l'art. 132 del d.

Igs. n. 196 del 2006, stabilendo, in sintesi, che l'acquisizione dei dati di traffico "esterno" richiede l'autorizzazione del giudice (sicché non è più sufficiente il provvedimento acquisitivo del pubblico ministero, che oggi può intervenire solo in via d'urgenza, salvo convalida del giudice), autorizzazione che può disposta quando l'acquisizione è rilevante per l'accertamento di reati per i quali è comminata la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore, nel massimo, a tre anni ovvero di gravi reati di minaccia o molestie.

In sede di conversione è stata poi introdotta una disciplina transitoria, confluita nel nuovo comma 1-bis dell'art. 1 del decreto-legge n. 132 del 2021: in forza di tale disciplina, «i dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi».

Il riferimento normativo alla valutazione dei dati relativi al traffico telefonico «unitamente ad altri elementi di prova» rende la normativa dettata dal legislatore del 2021 del tutto in linea con le indicazioni offerte, come si è visto, dal § 43 della sentenza della Grande Sezione del 2 marzo 2021, lì dove stabilisce la legittimità di «norme e prassi nazionali che disciplinino la valutazione e la ponderazione delle informazioni e degli elementi di prova».

D'altra parte, la necessità, stabilita dalla disciplina transitoria, di valutare i dati del traffico telefonico acquisiti prima della novella «unitamente ad altri elementi di prova» chiama in causa l'analoga formula che, in tema di chiamata di correo, è utilizzata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., sicché, anche ai fini della disciplina transitoria in esame, può affermarsi che tali elementi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, «possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma» (Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145).

3.3. La nozione di «dati relativi al traffico telefonico» richiamata dall'art. 132, d.

Igs. n. 196 del 2003 e dal comma 1-bis del decreto-legge n. 132 del 2021, recante la disciplina transitoria esaminata, deve intendersi comprensiva sia dei dati "esteriori" concernenti la comunicazione, sia dei dati relativi all'ubicazione delle utenze tra le quali è intervenuta la comunicazione stessa.

Se è vero che l'art. 121 d.

Igs. n. 196 del 2003 distingue tra «dati relativi al traffico» (lett. h, ossia «qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione») e «dati relativi all'ubicazione» (lett. i, ossia «ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico»), la disciplina relativa a questi ultimi dettata dall'art. 126 d.

Igs. n. 196 del 2003 ha ad oggetto, espressamente, solo «i dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico»: previsione, questa ora citata, dalla quale si evince che la nozione di «dati relativi al traffico telefonico» va intesa nel senso ampio indicato, comprensivo anche dei dati relativi all'ubicazione delle utenze tra le quali è intercorsa la comunicazione; invece, per i dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico (e, dunque, non correlati a una comunicazione) viene in rilievo la disciplina di cui all'art. 126 cit.

Del resto, l'interpretazione proposta è in linea con l'impostazione accreditata sia dalla giurisprudenza costituzionale, sia da quella di legittimità.

Con la fondamentale sentenza n. 81 del 1993, il giudice delle leggi affermò che «l'art. 15 della Costituzione, in mancanza delle garanzie ivi previste, preclude la divulgazione o, comunque, la conoscibilità da parte di terzi delle informazioni e delle notizie idonee a identificare i dati esteriori della conversazione telefonica (autori della comunicazione, tempo e luogo della stessa), dal momento che, facendone oggetto di uno specifico diritto costituzionale alla tutela della sfera privata attinente alla libertà e alla segretezza della comunicazione, ne affida la diffusione, in via di principio, all'esclusiva disponibilità dei soggetti interessati»; pertanto, «una volta che una persona abbia prescelto l'uso del mezzo telefonico, vale a dire l'utilizzazione di uno strumento che tecnicamente assicura una segretezza più estesa di quella riferibile ad altri mezzi di comunicazione (postali, telegrafici, etc.), ad essa, in forza dell'art. 15 della Costituzione, va riconosciuto il diritto di mantenere segreti tanto i dati che possano portare all'identificazione dei soggetti della conversazione, quanto quelli relativi al tempo e al luogo dell'intercorsa comunicazione».

La disciplina dei dati relativi all'ubicazione delle utenze tra le quali è intervenuta la comunicazione è, dunque, "attratta" in quella della comunicazione stessa, ossia nella tutela accordata dall'art. 15 Cost. alla segretezza della comunicazione.

Le indicazioni offerte dalla Corte costituzionale confermano la ricostruzione sopra proposta del quadro normativo delineato dal d.

Igs. n. 196 del 2003: quando il dato relativo all'ubicazione è una componente dei dati relativi al traffico telefonico (nel senso che viene acquisito da strumenti in grado di registrarli entrambi, come i tabulati telefonici, ad esempio), la relativa disciplina è assoggettata alla garanzia appresentata dall'art. 15 Cost., mentre, quando quel dato è indipendente dall'acquisizione di dati relativi a una comunicazione (perché acquisito attraverso strumenti che non "rilevano" i dati relativi a comunicazioni), tale garanzia non è operativa e la relativa disciplina rinviene i propri referenti normativi (non già negli artt. 123 e 132 d.lgs. 196 del 2003, il primo espressamente richiamato dal secondo, ma) nell'art. 126 del d.

Igs. n. 196 cit. e, sul piano costituzionale, nella tutela offerta dall'art. 16 Cost., che non include la segretezza dell'esercizio della libertà.

Nella medesima prospettiva, Sez.

U, n. 16 del 21/06/2000, Tannmaro, Rv. 216247 affermò il principio di diritto in forza del quale per l'acquisizione dei dati esterni relativi al traffico telefonico - concernenti gli autori, il tempo, il luogo, il volume e la durata della comunicazione, fatta esclusione del contenuto di questa - archiviati dall'ente gestore del servizio di telefonia, è sufficiente, in considerazione della limitata invasività dell'atto, e sulla base dello schema delineato nell'art. 256 cod. proc. pen., eterointegrato dall'art. 15, comma secondo, Cost., il decreto del pubblico ministero con il quale si dia conto delle ragioni che fanno prevalere sul diritto alla privacy l'interesse pubblico di perseguire i reati; rilevò inoltre Sez.

U, Tammaro che, anche se manca la previsione di un immediato controllo giurisdizionale di detto decreto motivato, tuttavia il recupero di tale controllo, che attiene a un mezzo di ricerca della prova, avviene attraverso la rilevabilità, anche di ufficio, dell'eventuale relativa inutilizzabilità, in ogni stato e grado del procedimento, così nelle indagini preliminari nel contesto incidentale relativo all'applicazione di una misura cautelare, come nell'udienza preliminare, ovvero nel dibattimento o nel giudizio di impugnazione.

3.4. La violazione della disciplina relativa all'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico dà luogo all'inutilizzabilità dei dati stessi.

All'univoca indicazione offerta da Sez.

U, Tammaro, si aggiunge, fugando ogni possibile dubbio sul punto, l'esplicita previsione di cui al comma 3 -quater dell'art. 132 d.

Igs. n. 196 del 2003, che espressamente commina l'inutilizzabilità dei dati acquisiti in violazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 3 -bis dell'art. 132 cit.

Il riferimento alla sanzione dell'inutilizzabilità suggerisce di ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui tale sanzione è posta a garanzia della difesa, sicché colpisce le prove acquisite in violazione di legge e in danno dell'imputato, ossia le prove a carico: ha affermato infatti la giurisprudenza di questa Corte che la sanzione della inutilizzabilità di cui all'art. 191 cod. proc. pen. è posta a garanzia delle posizioni difensive e colpisce le prove a carico illegittimamente acquisite contro divieti di legge, sicché tale inutilizzabilità non può essere ritenuta al fine di ignorare un elemento di giudizio favorevole alla difesa che, invece, deve essere considerato e discusso secondo i canoni logico-razionali propri del processo (Sez. 2, n. 17694 del 17/01/2018, Zavanese, Rv. 272894; conf.

Sez. 3, n. 19496 del 24/09/2015, dep. 2016, Carambia, Rv. 266792; Sez. 5, n. 32465 del 25/06/2001, Graziano, Rv. 219705; Sez. 1, n. 11027 del 26/11/1996, Usai, Rv. 207332).

4. Tutto ciò premesso, rileva la Corte che le doglianze articolate dal ricorrente sono manifestamente incapaci di infirmare la tenuta logico- argomentativa della motivazione della sentenza impugnata.

Lungi dal limitarsi a recepire i singoli dati indiziari, la Corte di appello li ha esaminati prima singolarmente e poi congiuntamente anche alla luce della spiegazione alternativa (non allegata, bensì solo) ipotizzata dall'imputato, in linea con il metodo logico-valutativo delineato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, per cui, in un primo momento, il giudice è chiamato alla valutazione di ciascun indizio singolarmente «onde saggiare la valenza qualitativa individuale», per poi passare all'«esanne globale e unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio (notoriamente) si somma e, di più, si integra con gli altri, talché il limite della valenza di ognuno risulta superato e l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, sicché l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto» (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230).

Nell'apprezzamento dei singoli dati indiziari, la Corte di appello ha escluso l'attribuibilità di significativa valenza conoscitiva ai dati rappresentati dai contatti pregressi tra Orrù e Falangola, «essendo pacifico il concorso di più persone nel furto, che non richiedeva la perfetta conoscenza dei luoghi da parte dell'imputato», e dalle frequentazioni o meno della casa del nipote Melis, trattandosi di circostanza ininfluente.

Rilievi, questi, che privano all'evidenza di qualsiasi attitudine critica le doglianze articolate in ordine a tali elementi dal ricorso.

Quanto alle risultanze afferenti al traffico telefonico, il ricorso lamenta l'errore dei giudici di merito nell'indicare la chiamata alla moglie come effettuata da Orrù e non viceversa; al riguardo, anche a prescindere dal rilievo che, in sede di analitica ricostruzione del compendio indiziario la sentenza impugnata fa riferimento alla telefonata della moglie ricevuta dall'imputato alle 4,00 di notte (in linea con la ricostruzione offerta dalla sentenza di primo grado a pag. 7), dirimente è la considerazione che, nell'economia del ragionamento del giudice di appello, vengono valorizzati i caratteri della telefonata (l'orario, la durata di soli 4 secondi) e la mancanza di qualsiasi spiegazione sulle ragioni del presunto allontanamento dalla casa materna in piena notte, allontanamento che il ricorso mette in correlazione con la telefonata della moglie, il che, tuttavia, non supera, all'evidenza, la conclusione della sentenza impugnata lì dove rimarca l'insussistenza di valide spiegazioni alternative.

Nei termini indicati, l'apparato giustificativo esibito dalla Corte distrettuale vede completata e rafforzata la valenza conoscitiva degli indizi valorizzati con la considerazione dell'assoluta implausibilità della tesi esplicativa antagonista, neppure dedotta dall'imputato, ma solo ipotizzata in termini, peraltro, del tutto frammentari e carenti sul piano della consequenzialità.

Privi di consistenza risultano le ulteriori deduzioni circa il mancato rinvenimento di oggetti rubati nella disponibilità di Orrù e la mancanza di contatti successivi con Melis o con altri soggetti coinvolti, deduzioni che, al più, danno corpo a questioni di merito, sollecitando una rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di legittimità, della valutazione del materiale indiziario che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati valorizzati e immune da vizi logici.

5. Attenendo a un profilo di possibile inutilizzabilità, rilevabile d'ufficio, deve infine essere esaminata la questione, appunto dell'utilizzabilità dei tabulati, questione da affrontare alla luce della richiamata disciplina transitoria.Ora, rileva la Corte che - del tutto scontata la riconducibilità dei reati per i quali è intervenuta condanna nei gradi di merito tra quelli indicati dal comma 1- bis dell'art. 1 del decreto-legge n. 132 del 2021 - i giudici di merito hanno valutato i dati relativi al traffico telefonico (anche con riferimento all'ubicazione delle utenze entrate in contatto, in linea con la disciplina così come ricostruita supra al § 3.3.) «unitamente ad altri elementi di prova», da intendersi nei termini sopra chiariti e da individuare dalle dichiarazioni rese da Orrù in sede di interrogatorio (che, come si evince dalla conforme sentenza di prima grado, ha riferito di non ricordare con precisione per quale motivo si trovasse lì a quell'ora, ipotizzando che si trovasse dalla madre, in casa della quale ogni tanto si fermava per la notte).

Tali dichiarazioni, nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, sono senz'altro idonee a «corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma» (Sez.

U, n. 20804 del 2012, dep. 2013, Aquilina, cit.), sotto un duplice profilo.

In primo luogo, le dichiarazioni dell'imputato confermano i dati tratti tabulati e, dunque, offrono alle relative risultanze un fondamento probatorio autonomo e ulteriore rispetto agli stessi tabulati.

Inoltre, il giudizio di sostanziale implausibilità della tesi antagonista enunciata dall'imputato conferma, sul piano logico-argomentativo, la tenuta della ricostruzione dei fatti e del concorso del ricorrente operata dalle conformi sentenze di merito.

Deve, pertanto, escludersi l'inutilizzabilità dei dati tratti dai tabulati, tanto più che, come si è visto, anche il ricorrente ha fatto riferimento ad essi nell'articolare i motivi di ricorso, sicché deve ritenersi che tali dati abbiano, nella prospettiva dell'imputato, assunto una - almeno potenziale - valenza favorevole rispetto alla sua tesi, che pure conduce, alla luce dell'orientamento sopra richiamato, a escluderne l'inutilizzabilità.

6. Pertanto, complessivamente considerato e pur presenta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FRANCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Udito in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza deliberata il 21/09/2016, il Tribunale di Genova, per quanto è qui di interesse, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (giudicato separatamente) e con altra persona non identificata, di furto pluriaggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA] di vari oggetti (pistole, un orologio, banconote di interesse numismatico, collezione di banconote e monete in oro di varia nazionalità e altro) e, in concorso con Melis, di detenzione e porto delle armi sottratte; l'imputato veniva condannato alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.500 di multa e al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Investita dall'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Genova, con sentenza deliberata il 12/03/2019, ha dichiarato assorbito il reato di detenzione di armi in quello di porto di armi, ha rideterminato in anni 5 di reclusione ed euro 1.400 di multa la pena irrogata, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine alla valutazione degli indizi. Quanto alla conoscenza tra imputato e persona offesa, Orrù era entrato una sola volta nell'ufficio di Falangola, sicché non poteva conoscere l'esistenza e il contenuto degli armadi blindati, tanto più che il rapporto con lo stesso Falangola era superficiale e il tipo di furto commesso esclude che gli autori possano essersi affidati al caso. L'atto di appello aveva censurato l'assenza di elementi dai quali desumere la frequentazione da parte di Orrù dell'abitazione di Melis, ma la Corte di appello ha ritenuto non influente tale elemento. Quanto alle risultanze di cui ai tabulati, come dedotto nell'atto di appello, già la sentenza di primo grado aveva errato nell'indicare la chiamata alla moglie come effettuata da Orrù, mentre invece è accaduto il contrario, il che avvalora la tesi che l'imputato si sia allontanato da casa della madre proprio perché sollecitato in tal senso dalla moglie. La Corte di appello non ha risposto al rilievo dell'atto di appello in merito al mancato rinvenimento di oggetti rubati nella disponibilità di Orrù e di successivi contatti con Melis o con altri soggetti coinvolti nella vicenda. 3. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte dispose il rinvio a nuovo ruolo del processo in attesa della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea in merito al rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale di Rieti con ordinanza del 04/05/2021 in tema di utilizzabilità dei tabulati telefonici. Il Tribunale di Rieti ha poi ritirato la domanda, tanto che, con ordinanza del 9 novembre 2021 in causa C-334/21, la Corte di giustizia ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento. In premessa, mette conto segnalare che il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare alla trattazione orale con comunicazione in data 08/03/2022, dichiarazione priva di effetti in quanto successiva al termine attribuito alle parti (compreso il P.G.) per rassegnare conclusioni scritte. 2. In limine, mette conto richiamare, in sintesi, il percorso argomentativo delle sentenze di merito, conformi in punto di ricostruzione del fatto. L'antefatto della vicenda è rappresentato dal rinvenimento a bordo dell'auto in cui si trovava [OSCURATO:PERSONA] e altri di numerosi strumenti atti allo scasso; la polizia giudiziaria procedette alla perquisizione della sua abitazione, ove fu rinvenuta, tra l'altro, una delle pistole sottratte a Falangola. I giudici di merito hanno valorizzato la conoscenza di Falangola e Orrù (che in precedenza, per ragioni di lavoro si era recato nell'ufficio della persona offesa, poco lontano dal teatro del furto); l'analisi del traffico telefonico di Orrù, legato a Melis (nipote dell'odierno ricorrente), dalla quale era emerso che la notte del furto Orrù ricevette una telefonata da Melis della durata di appena 7 secondi alle ore 00,30; una dalla moglie di 4 secondi alle 4,00; un'ulteriore telefonata da Melis della durata di 10 secondi alle ore 4,28. In occasione delle prime due telefonate, l'utenza di Orrù aveva agganciato la cella di [OSCURATO:PERSONA], collocandosi così sul luogo del furto, cella agganciata anche da Melis in occasione di entrambe le telefonate a Orrù; nella terza telefonata, mentre, come si è detto, l'utenza di Melis agganciava la cella di [OSCURATO:PERSONA], quella di Orrù si era allontanata da tale zona. La prima telefonata tra Orrù e Melis coincideva con l'orario di inizio del furto, posto che le riprese di videosorveglianza registrarono, per la prima volta, la presenza di una persona sul tetto del magazzino svaligiato alle ore 00,31. La sentenza di primo grado evidenzia che, interrogato, Orrù ha dichiarato di non ricordare con precisione per quale motivo si trovasse lì a quell'ora, avanzando poi l'ipotesi che fosse dalla madre - abitante in una via non distante da [OSCURATO:PERSONA] - dalla quale, talora, si fermava per la notte. La Corte distrettuale rileva che la tesi difensiva non spiega le ragioni delle due telefonate con Melis (la prima in concomitanza con l'inizio del furto e con i due protagonisti delle breve comunicazioni che si trovavano in un'area coperta dalla medesima cella), che, invece, sono, nella ricostruzione dei giudici di merito, perfettamente in linea con la partecipazione di Orrù al furto: sottolinea al riguardo la sentenza impugnata che tali telefonate dimostrano prima il necessario coordinamento tra i complici e, successivamente, la comunicazione della conclusione dell'azione furtiva. Quanto alla spiegazione prospettata da Orrù, la Corte di appello rileva che la stessa è stata meramente ipotizzata e, comunque, non offre alcuna indicazione sulle ragioni dell'allontanamento dalla casa della madre a notte inoltrata. La convergenza degli elementi sinteticamente richiamati, in uno con l'insussistenza di valide spiegazioni alternative, conducono il giudice di appello a confermare il giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato.3. Sempre in premessa, è necessario esaminare la questione dell'utilizzabilità dei tabulati, in relazione alla quale, come si è visto, il processo era stato rinviato. 3.1. I temi collegati all'acquisizione dei tabulati telefonici hanno conosciuto significative innovazioni, seguite, principalmente, alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea (Grande Sezione, 2 marzo 2021 in causa C-746/18) che ha stabilito che l'art. 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, «deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale consenta l'accesso di autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all'ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull'ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise conclusioni sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, e ciò indipendentemente dalla durata del periodo per il quale l'accesso ai dati suddetti viene richiesto, nonché dalla quantità o dalla natura dei dati disponibili per tale periodo» e, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, «deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale renda il pubblico ministero, il cui compito è di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l'azione penale in un successivo procedimento, competente ad autorizzare l'accesso di un'autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione ai fini di un'istruttoria penale». Di significativo rilievo è l'indicazione offerta dalla Grande Sezione (§ 43) ai legislatori nazionali al fine di uniformare il diritto interno al diritto dell'Unione Europea: «Per quanto riguarda più in particolare il principio di effettività, occorre ricordare che le norme nazionali relative all'ammissibilità e all'utilizzazione delle informazioni e degli elementi di prova hanno come obiettivo, in virtù delle scelte operate dal diritto nazionale, di evitare che informazioni ed elementi di prova ottenuti in modo illegittimo arrechino indebitamente pregiudizio a una persona sospettata di avere commesso dei reati. Orbene, tale obiettivo può, a seconda del diritto nazionale, essere raggiunto non solo mediante un divieto di utilizzare informazioni ed elementi di prova siffatti, ma anche mediante norme e prassi nazionali che disciplinino la valutazione e la ponderazione delle informazioni e degli elementi di prova, o addirittura tenendo conto del loro carattere illegittimo in sede di determinazione della pena». Il legislatore interno, dunque, non è tenuto a prevedere sempre e comunque l'inutilizzabilità dei dati acquisiti illegittimamente, ma può stabilire che la loro utilizzazione sia regolata da «norme e prassi nazionali che disciplinino la valutazione e la ponderazione delle informazioni e degli elementi di prova». La pronuncia della Grande Sezione della Corte di giustizia ha fatto sorgere dubbi sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea della disciplina dettata, in tema di acquisizione dei cc.dd. dati esteriori delle comunicazioni telefoniche, dall'art. 132 del d. Igs. 30 giugno 2003, n. 196. Al riguardo, come si è detto, il Tribunale di Rieti, con ordinanza del 04/05/2021, aveva proposto domanda di pronuncia pregiudiziale, domanda poi ritirata con lettera del 05/10/2021, tanto che, con ordinanza del 9 novembre 2021 in causa C-334/21, la Corte di giustizia ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo. 3.2. Nel frattempo, infatti, è intervenuto il legislatore statale, che, con decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2021, n. 178, ha, in primo luogo, modificato l'art. 132 del d. Igs. n. 196 del 2006, stabilendo, in sintesi, che l'acquisizione dei dati di traffico "esterno" richiede l'autorizzazione del giudice (sicché non è più sufficiente il provvedimento acquisitivo del pubblico ministero, che oggi può intervenire solo in via d'urgenza, salvo convalida del giudice), autorizzazione che può disposta quando l'acquisizione è rilevante per l'accertamento di reati per i quali è comminata la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore, nel massimo, a tre anni ovvero di gravi reati di minaccia o molestie. In sede di conversione è stata poi introdotta una disciplina transitoria, confluita nel nuovo comma 1-bis dell'art. 1 del decreto-legge n. 132 del 2021: in forza di tale disciplina, «i dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi». Il riferimento normativo alla valutazione dei dati relativi al traffico telefonico «unitamente ad altri elementi di prova» rende la normativa dettata dal legislatore del 2021 del tutto in linea con le indicazioni offerte, come si è visto, dal § 43 della sentenza della Grande Sezione del 2 marzo 2021, lì dove stabilisce la legittimità di «norme e prassi nazionali che disciplinino la valutazione e la ponderazione delle informazioni e degli elementi di prova». D'altra parte, la necessità, stabilita dalla disciplina transitoria, di valutare i dati del traffico telefonico acquisiti prima della novella «unitamente ad altri elementi di prova» chiama in causa l'analoga formula che, in tema di chiamata di correo, è utilizzata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., sicché, anche ai fini della disciplina transitoria in esame, può affermarsi che tali elementi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, «possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145). 3.3. La nozione di «dati relativi al traffico telefonico» richiamata dall'art. 132, d. Igs. n. 196 del 2003 e dal comma 1-bis del decreto-legge n. 132 del 2021, recante la disciplina transitoria esaminata, deve intendersi comprensiva sia dei dati "esteriori" concernenti la comunicazione, sia dei dati relativi all'ubicazione delle utenze tra le quali è intervenuta la comunicazione stessa. Se è vero che l'art. 121 d. Igs. n. 196 del 2003 distingue tra «dati relativi al traffico» (lett. h, ossia «qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione») e «dati relativi all'ubicazione» (lett. i, ossia «ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico»), la disciplina relativa a questi ultimi dettata dall'art. 126 d. Igs. n. 196 del 2003 ha ad oggetto, espressamente, solo «i dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico»: previsione, questa ora citata, dalla quale si evince che la nozione di «dati relativi al traffico telefonico» va intesa nel senso ampio indicato, comprensivo anche dei dati relativi all'ubicazione delle utenze tra le quali è intercorsa la comunicazione; invece, per i dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico (e, dunque, non correlati a una comunicazione) viene in rilievo la disciplina di cui all'art. 126 cit. Del resto, l'interpretazione proposta è in linea con l'impostazione accreditata sia dalla giurisprudenza costituzionale, sia da quella di legittimità. Con la fondamentale sentenza n. 81 del 1993, il giudice delle leggi affermò che «l'art. 15 della Costituzione, in mancanza delle garanzie ivi previste, preclude la divulgazione o, comunque, la conoscibilità da parte di terzi delle informazioni e delle notizie idonee a identificare i dati esteriori della conversazione telefonica (autori della comunicazione, tempo e luogo della stessa), dal momento che, facendone oggetto di uno specifico diritto costituzionale alla tutela della sfera privata attinente alla libertà e alla segretezza della comunicazione, ne affida la diffusione, in via di principio, all'esclusiva disponibilità dei soggetti interessati»; pertanto, «una volta che una persona abbia prescelto l'uso del mezzo telefonico, vale a dire l'utilizzazione di uno strumento che tecnicamente assicura una segretezza più estesa di quella riferibile ad altri mezzi di comunicazione (postali, telegrafici, etc.), ad essa, in forza dell'art. 15 della Costituzione, va riconosciuto il diritto di mantenere segreti tanto i dati che possano portare all'identificazione dei soggetti della conversazione, quanto quelli relativi al tempo e al luogo dell'intercorsa comunicazione». La disciplina dei dati relativi all'ubicazione delle utenze tra le quali è intervenuta la comunicazione è, dunque, "attratta" in quella della comunicazione stessa, ossia nella tutela accordata dall'art. 15 Cost. alla segretezza della comunicazione. Le indicazioni offerte dalla Corte costituzionale confermano la ricostruzione sopra proposta del quadro normativo delineato dal d. Igs. n. 196 del 2003: quando il dato relativo all'ubicazione è una componente dei dati relativi al traffico telefonico (nel senso che viene acquisito da strumenti in grado di registrarli entrambi, come i tabulati telefonici, ad esempio), la relativa disciplina è assoggettata alla garanzia appresentata dall'art. 15 Cost., mentre, quando quel dato è indipendente dall'acquisizione di dati relativi a una comunicazione (perché acquisito attraverso strumenti che non "rilevano" i dati relativi a comunicazioni), tale garanzia non è operativa e la relativa disciplina rinviene i propri referenti normativi (non già negli artt. 123 e 132 d.lgs. 196 del 2003, il primo espressamente richiamato dal secondo, ma) nell'art. 126 del d. Igs. n. 196 cit. e, sul piano costituzionale, nella tutela offerta dall'art. 16 Cost., che non include la segretezza dell'esercizio della libertà. Nella medesima prospettiva, Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tannmaro, Rv. 216247 affermò il principio di diritto in forza del quale per l'acquisizione dei dati esterni relativi al traffico telefonico - concernenti gli autori, il tempo, il luogo, il volume e la durata della comunicazione, fatta esclusione del contenuto di questa - archiviati dall'ente gestore del servizio di telefonia, è sufficiente, in considerazione della limitata invasività dell'atto, e sulla base dello schema delineato nell'art. 256 cod. proc. pen., eterointegrato dall'art. 15, comma secondo, Cost., il decreto del pubblico ministero con il quale si dia conto delle ragioni che fanno prevalere sul diritto alla privacy l'interesse pubblico di perseguire i reati; rilevò inoltre Sez. U, Tammaro che, anche se manca la previsione di un immediato controllo giurisdizionale di detto decreto motivato, tuttavia il recupero di tale controllo, che attiene a un mezzo di ricerca della prova, avviene attraverso la rilevabilità, anche di ufficio, dell'eventuale relativa inutilizzabilità, in ogni stato e grado del procedimento, così nelle indagini preliminari nel contesto incidentale relativo all'applicazione di una misura cautelare, come nell'udienza preliminare, ovvero nel dibattimento o nel giudizio di impugnazione. 3.4. La violazione della disciplina relativa all'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico dà luogo all'inutilizzabilità dei dati stessi. All'univoca indicazione offerta da Sez. U, Tammaro, si aggiunge, fugando ogni possibile dubbio sul punto, l'esplicita previsione di cui al comma 3 -quater dell'art. 132 d. Igs. n. 196 del 2003, che espressamente commina l'inutilizzabilità dei dati acquisiti in violazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 3 -bis dell'art. 132 cit. Il riferimento alla sanzione dell'inutilizzabilità suggerisce di ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui tale sanzione è posta a garanzia della difesa, sicché colpisce le prove acquisite in violazione di legge e in danno dell'imputato, ossia le prove a carico: ha affermato infatti la giurisprudenza di questa Corte che la sanzione della inutilizzabilità di cui all'art. 191 cod. proc. pen. è posta a garanzia delle posizioni difensive e colpisce le prove a carico illegittimamente acquisite contro divieti di legge, sicché tale inutilizzabilità non può essere ritenuta al fine di ignorare un elemento di giudizio favorevole alla difesa che, invece, deve essere considerato e discusso secondo i canoni logico-razionali propri del processo (Sez. 2, n. 17694 del 17/01/2018, Zavanese, Rv. 272894; conf. Sez. 3, n. 19496 del 24/09/2015, dep. 2016, Carambia, Rv. 266792; Sez. 5, n. 32465 del 25/06/2001, Graziano, Rv. 219705; Sez. 1, n. 11027 del 26/11/1996, Usai, Rv. 207332). 4. Tutto ciò premesso, rileva la Corte che le doglianze articolate dal ricorrente sono manifestamente incapaci di infirmare la tenuta logico- argomentativa della motivazione della sentenza impugnata. Lungi dal limitarsi a recepire i singoli dati indiziari, la Corte di appello li ha esaminati prima singolarmente e poi congiuntamente anche alla luce della spiegazione alternativa (non allegata, bensì solo) ipotizzata dall'imputato, in linea con il metodo logico-valutativo delineato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, per cui, in un primo momento, il giudice è chiamato alla valutazione di ciascun indizio singolarmente «onde saggiare la valenza qualitativa individuale», per poi passare all'«esanne globale e unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio (notoriamente) si somma e, di più, si integra con gli altri, talché il limite della valenza di ognuno risulta superato e l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, sicché l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto» (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). Nell'apprezzamento dei singoli dati indiziari, la Corte di appello ha escluso l'attribuibilità di significativa valenza conoscitiva ai dati rappresentati dai contatti pregressi tra Orrù e Falangola, «essendo pacifico il concorso di più persone nel furto, che non richiedeva la perfetta conoscenza dei luoghi da parte dell'imputato», e dalle frequentazioni o meno della casa del nipote Melis, trattandosi di circostanza ininfluente. Rilievi, questi, che privano all'evidenza di qualsiasi attitudine critica le doglianze articolate in ordine a tali elementi dal ricorso. Quanto alle risultanze afferenti al traffico telefonico, il ricorso lamenta l'errore dei giudici di merito nell'indicare la chiamata alla moglie come effettuata da Orrù e non viceversa; al riguardo, anche a prescindere dal rilievo che, in sede di analitica ricostruzione del compendio indiziario la sentenza impugnata fa riferimento alla telefonata della moglie ricevuta dall'imputato alle 4,00 di notte (in linea con la ricostruzione offerta dalla sentenza di primo grado a pag. 7), dirimente è la considerazione che, nell'economia del ragionamento del giudice di appello, vengono valorizzati i caratteri della telefonata (l'orario, la durata di soli 4 secondi) e la mancanza di qualsiasi spiegazione sulle ragioni del presunto allontanamento dalla casa materna in piena notte, allontanamento che il ricorso mette in correlazione con la telefonata della moglie, il che, tuttavia, non supera, all'evidenza, la conclusione della sentenza impugnata lì dove rimarca l'insussistenza di valide spiegazioni alternative. Nei termini indicati, l'apparato giustificativo esibito dalla Corte distrettuale vede completata e rafforzata la valenza conoscitiva degli indizi valorizzati con la considerazione dell'assoluta implausibilità della tesi esplicativa antagonista, neppure dedotta dall'imputato, ma solo ipotizzata in termini, peraltro, del tutto frammentari e carenti sul piano della consequenzialità. Privi di consistenza risultano le ulteriori deduzioni circa il mancato rinvenimento di oggetti rubati nella disponibilità di Orrù e la mancanza di contatti successivi con Melis o con altri soggetti coinvolti, deduzioni che, al più, danno corpo a questioni di merito, sollecitando una rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di legittimità, della valutazione del materiale indiziario che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati valorizzati e immune da vizi logici. 5. Attenendo a un profilo di possibile inutilizzabilità, rilevabile d'ufficio, deve infine essere esaminata la questione, appunto dell'utilizzabilità dei tabulati, questione da affrontare alla luce della richiamata disciplina transitoria.Ora, rileva la Corte che - del tutto scontata la riconducibilità dei reati per i quali è intervenuta condanna nei gradi di merito tra quelli indicati dal comma 1- bis dell'art. 1 del decreto-legge n. 132 del 2021 - i giudici di merito hanno valutato i dati relativi al traffico telefonico (anche con riferimento all'ubicazione delle utenze entrate in contatto, in linea con la disciplina così come ricostruita supra al § 3.3.) «unitamente ad altri elementi di prova», da intendersi nei termini sopra chiariti e da individuare dalle dichiarazioni rese da Orrù in sede di interrogatorio (che, come si evince dalla conforme sentenza di prima grado, ha riferito di non ricordare con precisione per quale motivo si trovasse lì a quell'ora, ipotizzando che si trovasse dalla madre, in casa della quale ogni tanto si fermava per la notte). Tali dichiarazioni, nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, sono senz'altro idonee a «corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma» (Sez. U, n. 20804 del 2012, dep. 2013, Aquilina, cit.), sotto un duplice profilo. In primo luogo, le dichiarazioni dell'imputato confermano i dati tratti tabulati e, dunque, offrono alle relative risultanze un fondamento probatorio autonomo e ulteriore rispetto agli stessi tabulati. Inoltre, il giudizio di sostanziale implausibilità della tesi antagonista enunciata dall'imputato conferma, sul piano logico-argomentativo, la tenuta della ricostruzione dei fatti e del concorso del ricorrente operata dalle conformi sentenze di merito. Deve, pertanto, escludersi l'inutilizzabilità dei dati tratti dai tabulati, tanto più che, come si è visto, anche il ricorrente ha fatto riferimento ad essi nell'articolare i motivi di ricorso, sicché deve ritenersi che tali dati abbiano, nella prospettiva dell'imputato, assunto una - almeno potenziale - valenza favorevole rispetto alla sua tesi, che pure conduce, alla luce dell'orientamento sopra richiamato, a escluderne l'inutilizzabilità. 6. Pertanto, complessivamente considerato e pur presenta
Decreto Cassazione n. 22107/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris